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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3852/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3852/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. CAMPANA SARA;
Parte_1
- RICORRENTE E
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 8/4/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di nato a [...] il [...]. Per_1
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per ffido e il mantenimento d A tal fine ha allegato:
▶che la convivenza è terminata nel mese di ottobre 2023, quando lei si è trasferita con il minore a Boretto in un appartamento in locazione;
▶che il padre non collabora nella gestione del minore e contribuisce al suo mantenimento in modo discontinuo e insufficiente;
▶che il padre non ha acconsentito all'iscrizione del minore al nido e al suo cambio di residenza presso la madre. Ha, pertanto, chiesto, l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso di sé e che il padre possa vedere il figlio due giorni infrasettimanali con pernottamento e a week-end alternati (dal venerdì ore 16 alla domenica ore 20). Ha, inoltre, chiesto che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso con un importo mensile di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie. non si è costituito. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, non sono emersi motivi per derogare al regime generale, come del resto richiesto anche dalla ricorrente. Il regime di visite proposto appare adeguato in considerazione dell'età del minore e dell'esigenza di assicurare un'adeguata genitorialità al padre.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (2 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. 1) La ricorrente, nata nel 1993, ha dichiarato di lavorare presso Coop Nuova Unit Service e di percepire una retribuzione di circa € 1.40o. Ha, inoltre, allegato di essere onerata da un canone di locazione di € 440 (doc. 6). 2) Circa le condizioni del resistente, la ricorrente non ha dedotto nulla, limitandosi ad affermare che questi lavora come operaio con una retribuzione maggiore della sua. Non disponendo di ulteriori elementi, e considerata la tenerissima età del bambino e gli ampi tempi di visita, il Collegio ritiene di quantificare in € 250 l'importo a carico del resistente. Non vi sono motivi, visti gli ampi tempi di visita disposti, per derogare alla ripartizione di legge dell'assegno unico.
3. Spese Visto l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida il figlio minore in via condivisa ai genitori, con Per_1 collocamento presso la madre;
-autorizza la ricorrente a modificare la residenza anagrafica del minore spostandola presso la sua attuale residenza a Boretto;
-Lucas potrà stare con il padre due giorni a settimana da concordarsi (in difetto di accordo si indicano il martedì e il giovedì) dalle ore 14:00 fino alle ore 8:00 del giorno seguente, con riaccompagnamento a casa o a scuola;
il minore potrà trascorrere, inoltre, fine settimana alternati con entrambi i genitori ed, in particolare, dalle ore 16:00 del venerdì e fino alla domenica sera alle ore 20:00; le festività (Natale, Ultimo dell'anno e Pasqua) dovranno essere alternate fra i genitori per condividerle con il figlio previo accordo, anche telefonico, tra i genitori stessi con congruo preavviso, preferibilmente nelle seguenti modalità: negli anni pari passerà con Per_1 la madre il pranzo di Natale, il pranzo del primo gennaio e la cena del Sabato Santo e con il padre la cena della vigilia di Natale, quella dell'ultimo dell'anno e il pranzo di Pasqua;
negli anni dispari passerà con il padre Per_1 il pranzo di Natale, il pranzo del primo gennaio e la cena del Sabato Santo e con la madre la cena della vigilia di Natale, quella dell'ultimo dell'anno e il pranzo di Pasqua, sempre nel rispetto degli orari che verranno concordati di volta in volta tra i genitori con congruo preavviso;
i genitori, entro la fine di maggio di ogni anno, comunicheranno il periodo che intenderanno trascorrere con per le vacanze estive, per un massimo due settimane Per_1 non consecutive e alternando, ogni anno, la settimana centrale di agosto. Ogni spostamento del figlio minore con uno dei genitori per un periodo prolungato, dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori in quanto a modalità, tempi e luoghi;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
-dichiara irripetibili le spese.
Reggio Emilia, 10/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3852/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. CAMPANA SARA;
Parte_1
- RICORRENTE E
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 8/4/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di nato a [...] il [...]. Per_1
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per ffido e il mantenimento d A tal fine ha allegato:
▶che la convivenza è terminata nel mese di ottobre 2023, quando lei si è trasferita con il minore a Boretto in un appartamento in locazione;
▶che il padre non collabora nella gestione del minore e contribuisce al suo mantenimento in modo discontinuo e insufficiente;
▶che il padre non ha acconsentito all'iscrizione del minore al nido e al suo cambio di residenza presso la madre. Ha, pertanto, chiesto, l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso di sé e che il padre possa vedere il figlio due giorni infrasettimanali con pernottamento e a week-end alternati (dal venerdì ore 16 alla domenica ore 20). Ha, inoltre, chiesto che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso con un importo mensile di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie. non si è costituito. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, non sono emersi motivi per derogare al regime generale, come del resto richiesto anche dalla ricorrente. Il regime di visite proposto appare adeguato in considerazione dell'età del minore e dell'esigenza di assicurare un'adeguata genitorialità al padre.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (2 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. 1) La ricorrente, nata nel 1993, ha dichiarato di lavorare presso Coop Nuova Unit Service e di percepire una retribuzione di circa € 1.40o. Ha, inoltre, allegato di essere onerata da un canone di locazione di € 440 (doc. 6). 2) Circa le condizioni del resistente, la ricorrente non ha dedotto nulla, limitandosi ad affermare che questi lavora come operaio con una retribuzione maggiore della sua. Non disponendo di ulteriori elementi, e considerata la tenerissima età del bambino e gli ampi tempi di visita, il Collegio ritiene di quantificare in € 250 l'importo a carico del resistente. Non vi sono motivi, visti gli ampi tempi di visita disposti, per derogare alla ripartizione di legge dell'assegno unico.
3. Spese Visto l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida il figlio minore in via condivisa ai genitori, con Per_1 collocamento presso la madre;
-autorizza la ricorrente a modificare la residenza anagrafica del minore spostandola presso la sua attuale residenza a Boretto;
-Lucas potrà stare con il padre due giorni a settimana da concordarsi (in difetto di accordo si indicano il martedì e il giovedì) dalle ore 14:00 fino alle ore 8:00 del giorno seguente, con riaccompagnamento a casa o a scuola;
il minore potrà trascorrere, inoltre, fine settimana alternati con entrambi i genitori ed, in particolare, dalle ore 16:00 del venerdì e fino alla domenica sera alle ore 20:00; le festività (Natale, Ultimo dell'anno e Pasqua) dovranno essere alternate fra i genitori per condividerle con il figlio previo accordo, anche telefonico, tra i genitori stessi con congruo preavviso, preferibilmente nelle seguenti modalità: negli anni pari passerà con Per_1 la madre il pranzo di Natale, il pranzo del primo gennaio e la cena del Sabato Santo e con il padre la cena della vigilia di Natale, quella dell'ultimo dell'anno e il pranzo di Pasqua;
negli anni dispari passerà con il padre Per_1 il pranzo di Natale, il pranzo del primo gennaio e la cena del Sabato Santo e con la madre la cena della vigilia di Natale, quella dell'ultimo dell'anno e il pranzo di Pasqua, sempre nel rispetto degli orari che verranno concordati di volta in volta tra i genitori con congruo preavviso;
i genitori, entro la fine di maggio di ogni anno, comunicheranno il periodo che intenderanno trascorrere con per le vacanze estive, per un massimo due settimane Per_1 non consecutive e alternando, ogni anno, la settimana centrale di agosto. Ogni spostamento del figlio minore con uno dei genitori per un periodo prolungato, dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori in quanto a modalità, tempi e luoghi;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
-dichiara irripetibili le spese.
Reggio Emilia, 10/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli