Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, in esito alla trattazione dell'udienza del 16 luglio 2024 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per la precisazione delle conclusioni, presa visione delle conclusioni scritte delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4788/2019 promossa da:
P.IVA. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante SI.ra , e la SI.ra Parte_2 Pt_2
, in proprio C.F. , rappresentate e difese dall'Avv.
[...] C.F._1
Emiliana Antonelli presso la medesima elettivamente domiciliata in Latina Via
Ufente n. 20 per procura in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA , Parte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Giuseppe Pagnozzi presso il medesimo elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
Nicolardi n. 110
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
CONCLUSIONI
In esito alla trattazione ex art. 127 ter cpc dell'udienza di precisazione delle conclusioni
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 24 agosto 2019, oggetto di successivo rinnovo, la società in persona dell'amministratore e Parte_1 Parte_2
la stessa in proprio convenivano in giudizio la innanzi l'intestato Tribunale, Parte_3
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
1- accertare l'inadempimento contrattuale della in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, per tutte le motivazioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio, e dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto il 10.06.2017 e sue integrazioni del 04.07.2017; per l'effetto condannare la in persona del Parte_3
legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di € 11.000,00 oltre
IVA in favore della in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore;
2- condannare la al risarcimento del danno non patrimoniale di € 5.000,00 Parte_3
in favore della in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, ed in favore della SI.ra nella qualità di genitore del minore Parte_2
, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche con metro Persona_1
equitativo, per le causali indicate nell'atto di citazione alla lettera B;
3- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_3
risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla SI.ra , per le causali Parte_2 indicate nell'atto di citazione alla lettera B, secondo il prudente apprezzamento del
Giudice, anche con metro equitativo;
4- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_3
risarcimento del danno patrimoniale subito dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali esposte in citazione indicate alla lettera C), da quantificarsi in € 10.000,00, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche con metro equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
5- condannare la convenuta al risarcimento della somma ritenuta di giustizia in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
per non aver posto in essere alcuna azione concreta volta alla conciliazione della presente
2 lite, sulla base del combinato disposto dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. e dell'art. 4, comma
1 DL 132/2014.
6- condannare la società convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dello scrivente Avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda, si deduceva che, sulla base delle intuizioni della SInora
madre di ragazzo affetto da grave tetraparesi spastica con conseguente Parte_2
ritardo psicomotorio, era stato inventato e realizzato un dispositivo che consentiva l'esecuzione di riabilitazione passiva funzionante all'incirca come una bicicletta e che il macchinario veniva registrato come marchio “ RiccaVita” come invenzione brevettata in data 20 marzo 2017 dalla di cui la era amministratrice. Parte_1 Pt_2
In narrativa, si esponeva, inoltre, che la a seguito dei contatti Parte_1
intercorsi finalizzati all'invio di ogni informazione relativo al dispositivo, sottoscriveva in data 10 giugno 2017 con la il contratto predisposto dalla medesima ed Parte_3
avente ad oggetto la fornitura di servizi di supporto tecnico-scientifici per la progettazione e la prototipazione di “Riccavita”, contratto integrato e modificato dalla in Parte_3
data 4 luglio 2017.
Esponeva parte attrice che l'incarico affidato alla consisteva nell'eseguire la Parte_3
riprogettazione di “Riccavita” in modo da svilupparlo e realizzarne uno nuovo di tecnologia più avanzata, per il prezzo complessivo di € 11.000,0 oltre IVA, secondo le specifiche indicate dalla “committente” di cui all'allegato Parte_1
“Capitolato tecnico”, ma anche sulla base del video dei precedenti prototopi del macchinario ideato e realizzato dalla . Pt_2
Si deduceva che la consegnava in data 13.01.2018 con 3 mesi e mezzo di ritardo Parte_3
il dispositivo alla committente, anche se non era ultimato e che lo stesso mostrava dei problemi tecnici di vario tipo che comportavano il non funzionamento del macchinario, dovuti alla scarsa qualità dei materiali utilizzati come anche alla carenza di adeguati supporti di sicurezza ma anche e soprattutto al non corretto cinematismo, secondo quanto dettagliatamente evidenziato nell'atto introduttivo.
Si assumeva pertanto il grave inadempimento della nei confronti delle Parte_3 attrici, allorché realizzava il macchinario senza l'approvazione della committente sui disegni esecutivi del progetto;
consegnava l'opera in ritardo, incompiuta, non funzionante;
interrompeva arbitrariamente i lavori sul macchinario, che risultava non conforme a quanto pattuito e con gravi vizi e difetti tali da renderlo del tutto inadatto all'uso cui era
3 destinato, non eliminati anche all'esito degli interventi eseguiti dalla convenuta sul macchinario .
Veniva inoltre dedotto che la aveva provveduto a Parte_1
corrispondere tutto il corrispettivo pattuito nel contratto pari a € 11.000,00 oltre, giusta bonifici di versamento eseguiti da in favore di del Parte_1 Parte_3
14.06.2017 di € 4.880,00, il 15.09.2017 di € 2.440,00, il 05.03.2018 di € 2.440,00, il
14.03.2018 di € 3.660,00 pari ad € 13.420,00.
Veniva altresì dato conto dell'esperimento della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità cui la convenuta non dava riscontro.
Parte attrice inoltre deduceva che l'inadempimento della convenuta aveva determinato un danno non patrimoniale stante la lesione dell'interesse contrattuale finalizzato alla protezione alla salute del ragazzo mentre la SInora aveva subito una profonda Pt_2
afflizione dovuta alla mortificazione della possibilità di offrire al figlio il macchinario commissionato finalizzato al suo giovamento.
Disposto il rinnovo della notifica dell'atto di citazione, si costituiva la società convenuta svolgendo le seguenti conclusioni: Parte_3
“1) dichiarare la carenza di legittimazione attiva della SI.ra Parte_2
relativamente a tutte le conclusioni e relative richieste e domande formulate IN PROPRIO nell'atto di citazione dalla stessa e la carenza di legittimazione attiva del minore Per_1
relativamente a tutte le conclusioni e relative richieste e domande formulate
[...] nell'atto di citazione;
2) dichiarare la decadenza dall'azione esperita dalle odierne attrici, per non aver denunciato i presunti vizi dell'opera entro il termine di cui all'art. 1667, comma 2 c.p.c. dalla loro scoperta;
3) dichiarare la prescrizione dell'azione esperita dalle attrici, per il decorso del termine biennale di cui all'art. 1667, comma 3 c.p.c.; 4) disporre la remissione in termini della soc. ai sensi e per gli effetti dell'art. 294 c.p.c., Parte_3
in relazione a tutte le attività (anche istruttorie) che gli sono sino state sino ad oggi precluse per cause non imputabili alla convenuta stessa;
nel merito: 5) in ogni caso dichiarare che alcun inadempimento contrattuale può essere contestato alla CP_1
nell'esecuzione del contratto del giugno 2017 e, per l'effetto, 6) accertare e dichiarare
[...]
l'inammissibilità, l'improponibilità e/o l'infondatezza sia in fatto che in diritto di tutte le domande, richieste e conclusioni formulate dalle parti attoree nell'atto di citazione;
7) condannare le convenute, eventualmente anche in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
4 In primo luogo la società convenuta deduceva l'inesistenza di alcun rapporto contrattuale intervenuto tra la e la SI.ra in proprio e relativamente alla Parte_3 Parte_4
richiesta di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale presuntivamente causati al minore , si eccepiva la SI.ra non aveva dichiarato di Persona_1 Parte_2
agire nella propria qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore.
Nel merito, la società convenuta deduceva l'insussistenza di proprio inadempimento risultando il prototipo regolarmente consegnato come funzionante in aderenza al contratto ed affermando che il medesimo non poteva dirsi un dispositivo medico;
si deduceva inoltre che la committenza aveva approvato il prototipo come realizzato e che le lamentele della committente per lo più consistevano in mere richieste di modifica e miglioramento del macchinario, non previste contrattualmente, e che gli eventuali guasti lamentati risultavano conseguenti alle attività di test condotte impropriamente ed in maniera inadeguata dal committente. Si affermava inoltre che per mero spirito di collaborazione, ed in maniera completamente gratuita, la più volte aveva Pt_3
provveduto a riparare il macchinario, fino a quando le richieste illegittime del committente diventavano via via più pressanti e volte ad un mero e gratuito upgrade del macchinario, cosa non prevista da contratto e capitolato.
Espletate le prove orali ammesse alle parti, la causa veniva assunta in decisione a seguito della trattazione ex art. 127 ter cpc della udienza di precisazione delle conclusioni del 16 luglio 2024.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Risulta in atti la sottoscrizione in atti tra la SInora quale legale Parte_2
rappresentante della e la avente ad oggetto un Parte_1 Parte_3
incarico di supporto ed assistenza tecnico-scientifica in materia di progettazione e prototipazione del dispositivo di riabilitazione passiva “ Riccavita” secondo le specifiche di cui all'allegato capitolato tecnico e la previsione che la si sarebbe occupata della Pt_3
riprogettazione e realizzazione del prototipo secondo dette specifiche, entro e non oltre il
31/9/2017.
Dagli elementi documentali prodotti in giudizio e dalle prove orali assunte in causa risulta che il macchinario in questione secondo il prototipo artigianale realizzato dalla famiglia della funzionava all'incirca come una bicicletta dove l'utilizzatore viene tirato Pt_2
5 manualmente da un conduttore e l'azione delle ruote fanno muovere le gambe e le braccia per indurre l'utilizzatore ad una camminata naturale.
La società attrice deduce in giudizio l'inadempimento della dal momento che il Parte_3
dispositivo risultava malfunzionante nonostante vari interventi della convenuta nonché consegnato incompleto. Si è dedotto in giudizio che il dispositivo presentava vizi ed in particolare un difetto nel cinematismo atteso le braccia giravano in senso inverso rispetto alle gambe e che quando il macchinario veniva spinto in avanti l'utilizzatore andava indietro.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 12 giugno 2018 n. 15328; Cass. 12 ottobre 2018 n.
25584), per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie il teste di parte attrice ha confermato la circostanza che Parte_5
dopo le prime prove il macchinario si bloccava sia che vi fosse il figlio della cui Pt_2
era destinato ed anche no, che il movimento delle ruote non riusciva a trasmettere il movimento alle aste ed alle pedane perché veniva bloccato dalla parte degli snodi e dall'attrito che si creava negli snodi;
è risultato anche confermato che venne richiesto l'intervento della società che lo aveva realizzato e che era andato l'ing. Persona_2
che aveva fatto degli aggiustamenti ed un successivo accesso, senza che le
[...] Pt_3
problematiche venissero risolte fino a che il macchinario si era del tutto completamente bloccato e non venne più utilizzato in quanto non funzionante in quanto se si tirava il macchinario le ruote non giravano e tutto il meccanismo cinematico era bloccato.
I testi indotti da parte convenuta hanno contrastato la deduzione secondo cui il macchinario fosse privo del seggiolino di ritegno ovvero delle carene di protezione. I testi hanno confermato che vi furono due accessi successivi alla consegna e non può ritenersi che si trattasse di intervento per pura liberalità quanto invece necessitati dal malfunzionamento del macchinario.
Il contrasto tra il predetto teste di parte attrice ed i testi di parte convenuta non può che risolversi in danno della onerata della prova del corretto adempimento. CP_2
Deve inoltre tenersi conto degli elementi desumibili dalle mail, dalle trascrizioni delle telefonate e dalle comunicazioni via Whatsapp intercorse tra la SInora e l'ing. Pt_2
6 corredate anche da riscontri fotografici circa i continui blocchi del dispositivo e Per_2
le rassicurazioni di intervento da parte del professionista, elementi non contestati in giudizio atteso che l'ingegnere non è stato indicato a teste da parte convenuta.
Quanto alla eccezione relativa alla decadenza dall'azione di garanzia per vizi per mancata denuncia dei vizi dell'opera entro il termine di cui all'art. 1667, comma 2 c.p.c. dalla loro scoperta e di prescrizione dell'azione per il decorso del termine biennale di cui all'art. 1667, comma 3 c.p.c., deve in primo luogo evidenziarsi che la prestazione richiesta alla era di natura complessa, consistente in un incarico di supporto ed assistenza tecnico- Pt_3
scientifica in materia di progettazione e prototipazione del dispositivo e non di semplice realizzazione del macchinario onde devono ritenersi non applicabili le norme in materia di vizi dell'appalto.
In ogni caso deve ribadirsi il principio (da ultimo Cass. 6/11/2023, n. 30786 ) secondo cui l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore – ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c..
e che il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'articolo 1667, secondo comma, seconda parte, c.c., non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere.
Deve pertanto ritenersi sussistente e comprovato il grave inadempimento della società convenuta alle obbligazioni contrattuali assunte.
Si ribadisce in giurisprudenza (Cass. 20 febbraio 2018 n. 4022), che ai fini dell'accoglimento d'una domanda di risoluzione d'un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il giudice deve accertare se esista il contratto, se esista l'inadempimento, se l'inadempimento sia "grave avuto riguardo all'interesse della controparte" (art. 1455 c.c.). La definizione del concetto di "interesse" di cui all'art. 1455
c.c.
Pertanto l'interesse richiesto dall'art. 1455 c.c. non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi
(con presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento
7 sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie.
Risulta evidente che nel caso di specie la società convenuta abbia del tutto frustrato l'interesse della committenza alla realizzazione e prototipazione del dispositivo di cui erano state fornite le indicazioni tecniche consegnando un macchinario inefficiente e non rispondente alle funzionalità richieste.
In relazione al tenore del contratto intercorso deve rilevarsi che la veste di committente risultava assunto dalla che in tale qualità provvedeva ai Parte_1
pagamenti pattuiti e risulta pertanto titolare della legittimazione alla domanda di risoluzione per inadempimento dell'altra contraente ed alla restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo risultante pari ad € 11.000,00 oltre interessi legali dalla costituzione in mora del 17 maggio 2018. Non può riconoscersi il rimborso dell'IVA versata risultando la società attrice titolare di partita IVA attesa la detrazione spettante.
Con riferimento alle domande di risarcimento danni, le stesse sono risultate prive di specifica allegazione ed in ogni caso di prova in ordine al danno lamentato. Né a tale lacuna assertiva e probatoria può supplire l'esercizio del potere equitativo del giudice.
Infatti, come da ultimo ribadito ( Cass. 23/07/2020 , n. 15680), l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c. , presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.
Ne consegue che non possano trovare accoglimento le domande svolte a tale titolo dalla e dalla SInora in proprio la quale pertanto non risulta Parte_1 Pt_2
vittoriosa nei confronti della convenuta.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo secondo il valore del decisum seguono pertanto la soccombenza della convenuta nei confronti della Parte_1
mentre le domande svolte in proprio dalla devono essere rigettate con conseguente Pt_2
compensazione per un terzo delle spese di lite stante la costituzione di parte attrice con unico difensore.
P.Q.M.
8 Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda di parte attrice nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara risolto per grave inadempimento della convenuta il Parte_3
contratto sottoscritto tra le parti in data 10 giugno 2017 e sue integrazioni e per l'effetto condanna la alla restituzione della somma di € 11.000,00 in CP_2
favore della in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore oltre interessi legali dalla costituzione in mora del 17 maggio 2018 fino al saldo;
b) Rigetta ogni altra domanda attrice;
c) Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore a Parte_3
rimborsare per 2/3 le spese del presente giudizio, liquidate, in favore della società attrice nella somma così ridotta di € 176,00 per spese Parte_1
e per compensi in € 3.384,66 oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv. Emiliana Antonelli.
Così deciso in Latina, il 13 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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