Art. 3.
La denominazione di "aiuto procuratori" contenuta nella tabella E dell'allegato 3 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517 , e' rettificata in quella di "aiuto conservatori".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La denominazione di "aiuto procuratori" contenuta nella tabella E dell'allegato 3 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517 , e' rettificata in quella di "aiuto conservatori".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.