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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/10/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4749/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione con l'ordinanza resa in data 17.04.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica,
tra
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Barbara Ori ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore sito in Nettuno, alla via Napoli n. 29, come in atti;
parte attrice e
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Maria Gizzi CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore sito in Anzio, alla via Mimma Pollastrini n. 16, come in atti;
parte convenuta e
, nata in [...] in data [...] e residente in [...]
134, non costituita;
parte convenuta contumace
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Conclusioni delle parti: le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (per l'attrice: “si precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti, di cui si chiede accoglimento”; per il convenuto : “si precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti, di CP_1 cui si chiede accoglimento”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1
chiedendo di: “dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della SI. CP_2 Pt_1
limitatamente alla quota parte del SI. pari a 9/36, dell'atto di compravendita stipulato in data
[...] CP_1
5.11.2020, registrato il 12.11.2020, Rep. N. 108806, a rogito del notaio Dott. , avente ad oggetto Persona_1 la vendita dell'immobile sito in Anzio, Viale Guglielmo Marconi n. 134 in favore della SI.ra , con CP_3 il favore delle spese processuali. A fondamento di tale domanda, l'attrice ha sostenuto, in estrema sintesi: di essere creditrice del in forza della sentenza n. 1064/2014, emessa da questo Tribunale, Sezione Lavoro, in CP_1
1 data 05.08.2014, con la quale è stata accertata la sussistenza del rapporto lavorativo intercorso tra la Pt_1
e l'impresa “La Rosa Azzurra di TO CO di titolarità dell'odierno convenuto ed CP_1
è stata pronunciata condanna di quest'ultima, in persona dell'omonimo titolare, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 90.000,00, “a titolo di differenze retributive”, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite;
che, pur essendo il tenuto a rispondere illimitatamente dei debiti contratti CP_1 nell'esercizio dell'anzidetta impresa individuale e pur essendo stati a lui notificati due atti di precetto, in data 27.11.2014 e il 06.10.2020, non è stato effettuato dallo stesso il pagamento del dovuto;
che, al contrario, il , che era inizialmente proprietario pro quota di tre beni immobili siti ad Anzio, alla via CP_1
Mantova s.n.c., alla via Guglielmo Marconi s.n.c. e alla via Guglielmo Marconi n. 134, ha dapprima alienato, in data 14.02.2020, la propria quota di proprietà sull'immobile adibito a locale commerciale ubicato in via Guglielmo Marconi s.n.c., locale che è stato venduto a , e successivamente Persona_2 ha ceduto la propria quota di proprietà di 9/36 sull'immobile sito in via Guglielmo Marconi n. 134, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Anzio al foglio 13, part. 618, sub. 18, piano 3, int. 7, scala A, mediante un atto pubblico di compravendita a rogito del notaio stipulato con la Persona_1 convenuta “ in data 05.11.2020; che, in particolare, con il contratto di compravendita del CP_3
05.11.2020, posto in essere dopo il sorgere credito maturato dall'attrice e dopo pochi giorni dalla notifica del secondo atto di precetto del 06.10.2020, recante un credito di importo pari a € 98.295,58, il ha CP_1 inteso sottrarre la propria quota di proprietà sull'immobile alienato al soddisfacimento delle ragioni creditorie della e, a seguito di tale compravendita, lo stesso è rimasto proprietario del solo immobile Pt_1 sito in Anzio, via Mantova, per la quota di 9/36, insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie dell'attrice; che è dunque diritto e interesse della proporre azione revocatoria dell'atto di Pt_1 compravendita del 05.11.2020, sia pure limitatamente alla quota di proprietà sull'immobile di 9/36 di cui era titolare il , considerato che la proposizione di tale azione è ben possibile anche nel caso in CP_1 cui si tratti di un immobile in comunione e che non ricorre, d'altro canto, un'ipotesi di litisconsorzio necessario con i comproprietari del bene “…essendo l'azione legittimamente esperibile solo contro il debitore e per la quota di sua spettanza”; che ricorrono del resto, in relazione a tale atto, tutti i presupposti per l'utile esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c., essendo stato il credito della già accertato con la Pt_1 sentenza n. 1064/2014 resa dal Tribunale di Velletri e sussistendo sia il presupposto dell'eventus damni, ricorrente nell'ipotesi in cui vi sia anche solo una “…maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito”, sia il presupposto della scientia damni, della quale può essere fornita prova anche a mezzo di presunzioni;
che, infatti, con riferimento a tale ultimo presupposto, il ha “…intenzionalmente CP_1 acconsentito alla vendita dell'immobile di Viale Guglielmo Marconi n. 134, al solo scopo di cedere la propria quota e, così, sottrarla alla creditrice ed al rischio di pignoramento…”, finalità che è dimostrata dalla data in cui l'atto è stato posto in essere, ad assai poca distanza dalla notifica del precetto del 06.10.2020; che, inoltre, per quel che attiene la consapevolezza in capo al terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, lo stesso può essere dimostrato anche mediante elementi indiziari, quali possono essere, secondo la giurisprudenza, “…le modalità del pagamento, l'esistenza di qualunque rapporto tra i soggetti dell'atto dispositivo, la sperequazione tra il prezzo di vendita pattuito e il valore di mercato …tutte circostanze che dovranno essere accertate nel caso di specie”; che, d'altra parte, “…quando si acquista un bene di ingente valore, soprattutto un bene immobile, sono diversi gli accertamenti che l'acquirente compie, al fine di assicurarsi che l'acquisto sia sicuro e non nasconda inconvenienti, come ad esempio l'esistenza di una grave posizione debitoria” e, nella specie, “…si ritiene che la SI.ra fosse in grado di comprendere, con un grado CP_3 di media diligenza, la diminuzione patrimoniale che l'atto di compravendita avrebbe causato in capo al SI.
. CP_1
Si è costituito in giudizio il convenuto , contestando la domanda attorea e sostenendo, CP_1 in sintesi: che, in via preliminare, l'attrice ha già esperito un procedimento d'espropriazione presso terzi pendente, alla data della citazione, avanti a questo Tribunale, sottoponendo a pignoramento le somme dovute ad esso convenuto dall dalla (già ), dalla CP_4 CP_5 Controparte_6
2 banca e da sicché il credito vantato dalla trova “…comunque sostanziale CP_7 Controparte_8 Pt_1 garanzia già nel vincolo pignoratizio come costituito nei confronti dei soggetti terzi pignorati” e da tanto consegue la necessità di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; che, sempre in via preliminare, la domanda attorea è poi improcedibile, stante il mancato esperimento del tentativo media-conciliativo; che, nel merito, contrariamente a quanto sostenuto dalla non sussistono Pt_1 comunque i presupposti per l'utile esperimento dell'azione revocatoria;
che, infatti, il non ha CP_1 affatto deciso di sua iniziativa di disporre dei suoi beni, né avrebbe potuto, non essendo egli l'unico proprietario degli immobili in questione, bensì avendone soltanto una quota in comproprietà pari a 9/36, ed essendo stata la vendita decisa dalla maggioranza dei comproprietari;
che, d'altro canto, nel caso in cui il avesse rifiutato di prestare il proprio consenso alla vendita, avrebbe dovuto darsi CP_1 luogo allo scioglimento della comunione e alla conseguente liquidazione della quota;
che, inoltre, la somma riveniente dalla vendita è stata destinata al pagamento di debiti di natura privilegiata, il che contribuisce a far escludere che vi sia stata l'asserita scientia damni; che resta sussistente, poi, una garanzia patrimoniale per la pretesa creditoria vantata dell'attrice, considerata l'espropriazione avviata da quest'ultima presso terzi innanzi a questo Tribunale ed essendo il ancora titolare di una quota CP_1 pari a 9/36 su un altro immobile. Sulla scorta di tali deduzioni, ha quindi richiesto tale convenuto: “…in via pregiudiziale: disporre la sospensione del presente procedimento all'esito della definizione del giudizio n. 1254/2021 r.g. es., pendente innanzi al tribunale di Velletri - Ufficio delle esecuzioni Immobiliari, ex art. 295 c.p.c.; nel merito, in via preliminare: accertato il mancato esperimento del tentativo di mediazione, dichiarare la domanda improcedibile;
ancora nel merito, in via principale: rigettare la avversa domanda per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via gradata: in ogni caso, accertare e dichiarare la insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria come esperita, e per l'effetto rigettare la domanda attrice in ogni sua parte perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa”, in ogni caso con il favore delle spese di lite. Pur ritualmente evocata in causa (come meglio si dirà anche nel prosieguo) mediante la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione disposta alla prima udienza del 10.03.2022, non si è invece costituita in giudizio l'ulteriore convenuta, della quale è stata pertanto dichiarata la contumacia con provvedimento reso alla successiva udienza del 13.10.2022. Sono stati poi assegnati, a tale udienza, i termini ex art. 1836 c.p.c., come richiesti, e nel primo di tali termini è stata depositata dall'attrice una memoria nella quale la stessa ha insistito nella sua domanda, richiamato le deduzioni del proprio atto di citazione e contestato le deduzioni, eccezioni e conclusioni del , evidenziando in proposito l'infondatezza, tra gli altri, dell'assunto di quest'ultimo secondo CP_1 cui essa istante sarebbe ancora “in grado di ricevere soddisfazione economica”, considerato che
“…dall'espropriazione non ha ottenuto alcun vantaggio, né l'immobile di cui ancora il SI. è CP_1 comproprietario per la quota di 9/36 è sufficiente a soddisfare un credito di oltre € 90.000,00”. Alcuna memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. è stata invece presentata dal , rimanendo ferme, per CP_1
l'effetto, anche per quest'ultimo, le conclusioni già rassegnate nella sua comparsa di risposta. La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalle parti costituite ed è stata in seguito rinviata per la precisazione delle conclusioni, così come richiesto del resto anche dai contendenti all'udienza del 16.03.2023, incombente per il quale l'udienza fissata al 10.12.2024 è stata poi sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con le rispettive note di trattazione scritta (così come già richiamate in epigrafe), il fascicolo è stato infine trattenuto in decisione con l'ordinanza resa ex art. 127 ter c.p.c. in data 17.04.2025, con assegnazione ai contendenti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi (presentati dalla sola parte attrice), la causa viene dunque decisa come segue.
3 Ritiene il giudicante che la domanda attorea non possa trovare accoglimento, in virtù delle considerazioni che seguono. In via preliminare, prima di ogni ulteriore rilievo, osserva il decidente che per un mero errore materiale il nome della convenuta non costituitasi è stato indicato dall'attrice in “ in luogo CP_3 del nome corretto, e che tale errore materiale si è poi trasferito, per l'effetto, all'ordinanza CP_2 con la quale, in data 13.10.2022, è stata dichiarata la contumacia di tale convenuta. L'errore in parola non può peraltro ritenersi tale da avere determinato una nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e tantomeno lo stesso ha prodotto una nullità della relativa notifica alla convenuta non costituita, notifica che risulta essere stata correttamente rinnovata dalla a seguito Pt_1 del provvedimento che è stato reso come detto alla prima udienza, e che si è perfezionata in data 26.04.2022 nei confronti di così individuata, con il nome corretto, nella relazione di CP_2 notifica, allorquando l a tentato, il 13.04.2022, la consegna dell'atto presso l'indirizzo di residenza Pt_2 di tale convenuta, ad Anzio, via Guglielmo Marconi n. 134, int. 7, scala A (come anche da certificato di residenza anagrafica in atti), e ha poi effettuato il deposito dell'atto presso il Comune, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e la successiva spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c., anche quest'ultima inviata alla destinataria (così individuata, CP_2 correttamente, nell'avviso di ricevimento di tale raccomandata in atti) e ricevuta il 26.04.2022. Come è stato ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “…l'errore nella indicazione del nome del destinatario dell'atto di citazione non comporta la nullità né della citazione né della notificazione quando sia possibile individuare con certezza il destinatario reale della citazione sulla base di altri elementi desumibili da essa …in particolare quando dal contesto dell'atto risulti che la notifica è stata esattamente indirizzata e che la copia è stata consegnata al suo legittimo destinatario nel qual caso non ricorre incertezza assoluta su elemento essenziale della notifica stessa…” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 9928/2005, in fattispecie nella quale il convenuto, rimasto contumace, era stato indicato per un mero errore materiale con un nome di battesimo diverso da quello effettivo ma era risultato comunque chiaro che l'atto fosse rivolto al predetto, tenendo conto che l'attore aveva inequivocamente manifestato, nell'atto di citazione, la propria volontà di proporre l'azione revocatoria nei confronti, in quel caso, del soggetto che era stato nominato liquidatore di una determinata società e che la notifica dell'atto era stata poi effettuata presso lo studio dello stesso). In coerenza anche con quanto previsto dagli artt. 163 e 164 c.p.c., è stato osservato, del resto, dal giudice di legittimità che “…deve essere esclusa, in tema di identificazione degli effettivi destinatari di un atto processuale, la legittimità di un'interpretazione rigorosamente formalistica…” , con la conseguenza che è da ritenere che la nullità della citazione (o della sua notifica) possa ravvisarsi soltanto nel caso in cui si versi realmente in una situazione di assoluta incertezza sulla persona, fisica o giuridica, alla quale la citazione (o la notifica) sia diretta, nel qual caso occorre, ove gli atti non siano ritenuti idonei ad assicurare il raggiungimento dello scopo, che la citazione venga rinnovata (cfr. tra le altre, Cass. 28451/2013). Nell'odierna fattispecie, si è detto che la risulta avere indicato nell'atto di citazione la convenuta Pt_1 acquirente della proprietà dell'immobile sito in Anzio, in viale Guglielmo Marconi n. 134, oggetto del contratto di compravendita avverso il quale ha proposto la sua domanda revocatoria, per un evidente errore materiale, in “ invece che in “ , quale nominativo poi corretto CP_3 CP_2 dall'attrice in occasione della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione a tale convenuta, così come da relata di notifica in atti. Tale errore, nondimeno, non ha ingenerato un'assoluta incertezza nell'individuazione di tale convenuta, considerato che la ha specificato, a ben vedere, proprio Pt_1 all'interno dell'atto di citazione, sia il luogo e la data di nascita di quest'ultima (“…nata in [...], il [...]”), sia la sua residenza (“…residente in [...]”), e tali elementi identificativi, in uno alla coincidenza del nome di battesimo della convenuta (“ ) e all'assai CP_2
4 minima diversità del cognome indicato in citazione (“ , in luogo di ), valgono senz'altro CP_3 CP_2
a far ritenere che vi sia stata, nel presente caso, una chiara e univoca identificazione di tale soggetto. D'altro canto, dal contesto complessivo dell'atto di citazione emerge, inequivocamente, che la volontà della sia stata quella di convenire in giudizio il soggetto al quale è stato alienato dal Pt_1 [...]
, e dagli altri comproprietari, l'immobile sito in Anzio, al viale Guglielmo Marconi n. 134, in CP_1 data 05.11.2020, per atto a rogito del notaio ed anche tale riferimento contribuisce Persona_1 senz'altro a far concludere per una sicura identificazione della convenuta in pur a CP_2 dispetto del parziale errore commesso nell'indicazione del suo nominativo, essendosi l'attrice chiaramente riferita alla acquirente dell'anzidetto immobile in forza del contratto di compravendita puntualmente indicato nei relativi estremi nell'atto di citazione, acquirente poi individuata, del resto, anche con il richiamo alla visura catastale allegata alla citazione stessa (ove la compratrice è per l'appunto indicata in nata in [...] il [...]”), oltre che correttamente CP_2 identificata nella relata della notifica dell'atto effettuata a mezzo ell'aprile 2022. Pt_2
Tenuto conto di tanto, deve quindi darsi atto del mero errore materiale commesso dall'attrice nell'indicazione nell'atto di citazione del nome della convenuta errore poi trasferitosi, CP_2 come detto, nell'ordinanza con la quale è stata dichiarata la sua contumacia, correggendo detto errore agli odierni fini con l'indicazione del nome esatto di tale convenuta, la quale, pur a dispetto dell'errore, è stata comunque individuata chiaramente e univocamente come il destinatario della citazione rivoltale dalla sulla base di quanto sopra evidenziato e che è stata ritualmente evocata in giudizio, da parte Pt_1 di quest'ultima, con la notifica perfezionatasi il 26.04.2022. Ciò chiarito in limine, deve poi procedersi, sempre in via preliminare, alla disamina delle questioni di rito prospettate dal nella sua comparsa di costituzione, relative, per un verso, a un'asserita CP_1 necessità di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in ragione della pendenza del procedimento esecutivo RGE 1254/2021 introdotto dalla per ottenere il soddisfacimento coattivo Pt_1 del medesimo credito posto a fondamento dell'odierna azione e, per altro verso, a una pretesa improcedibilità di tale azione per il mancato esperimento del tentativo media-conciliativo. Nessuna di tali questioni può però avere alcun seguito. Per quel che attiene la prima questione, è noto che la sospensione del processo ex art. 295 c.c. è consentita soltanto nel caso in cui vi sia un altro giudizio che si presenti di natura “pregiudiziale”, avendo esso ad oggetto una questione che si ponga come un indispensabile antecedente logico- giuridico per la decisione della causa, “pregiudicata”, di cui è richiesta la sospensione (cfr. tra le altre, in materia, Cass. civ. sez. un. 14060/2004, Cass. civ. sez. un. 21763/2021). Con riferimento al caso che occupa, è evidente, invece, che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra giudizi, stante che le due azioni che vengono in considerazione hanno natura e finalità del tutto diverse e che, in particolare, nella procedura esecutiva introdotta dalla Risi RGE 1254/2021 non si tratta di certo di definire, con efficacia di giudicato, una qualche questione che si presenti come un antecedente logico-giuridico per la decisione dell'odierno giudizio, essendo la stessa finalizzata, piuttosto, al soddisfacimento in executivis della sua pretesa creditoria, perseguito mediante l'aggressione di altri beni (crediti) ancora esistenti nel patrimonio del debitore. Inoltre, non può sostenersi (contrariamente a quanto sembra aver preteso il ) che non sia CP_1 consentito al creditore di avvalersi cumulativamente dell'espropriazione dei beni che siano ancora presenti nel patrimonio debitorio, onde soddisfarsi sugli stessi in via esecutiva, e della proposizione, al contempo, dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., al fine di ottenere che venga dichiarato inefficace nei confronti di tale creditore un atto dispositivo posto in essere dal debitore su uno o più beni di cui quest'ultimo era precedentemente titolare, potendo il primo soddisfare, così, la sua pretesa anche su di essi. Se e finché il credito vantato dall'attore in revocatoria non si sia estinto è evidente, difatti, che non viene meno il presupposto legittimante l'esperimento del rimedio revocatorio e, d'altro canto, è noto che tale rimedio abbia unicamente lo scopo e l'effetto di rendere inefficace, nei confronti del creditore
5 revocante, il negozio dispositivo posto in essere dal debitore, mentre il predetto potrà poi anche aggredire in via esecutiva il bene o i beni che ne sono stati oggetto soltanto se e nella misura in cui sussista effettivamente ancora un suo credito da soddisfare da parte dell'obbligato (arg. tra le altre, Cass. civ. 20595/2015, secondo cui “Nel caso in cui il debitore alieni un immobile di sua proprietà in pregiudizio del diritto del creditore, costui può cumulativamente agire sia con l'azione revocatoria dell'atto traslativo, sia con il pignoramento…”, financo “…presso il terzo acquirente” e sul “…credito spettante all'alienante in relazione al pagamento del prezzo di acquisto…”, e ciò in quanto si tratta di “…strumenti di tutela alternativi, riconosciuti al creditore e tra loro non confliggenti…”; si v. inoltre, Cass. civ. 28155/2013). In relazione al presente caso, il non ha allegato (prima ancora che dimostrato) che la pretesa CP_1 creditoria posta dalla a fondamento dell'odierna azione sia stata integralmente soddisfatta con Pt_1
l'iniziativa esecutiva da questa intrapresa con il procedimento RGE 1254/21, risultando al contrario che sia stata emessa in quella procedura (come dedotto dall'attrice nelle memorie ex art. 1836 n. 1 e 2 c.p.c.) un'ordinanza di assegnazione in data 06.11.2022 con la quale è stato assegnato alla a fronte di un Pt_1 credito da lei azionato di € 96.074,38, soltanto un importo pari a un quinto del trattamento pensionistico erogato al convenuto dall' al netto del minimo impignorabile, peraltro in concorso con un altro CP_4 credito, vantato dal relativo difensore, al 50% per ciascuno (cfr. ordinanza assegnazione GE del 06.11.22, fasc. attoreo). Ciò stante e considerato che deve escludersi, per quanto detto, che la pendenza di una procedura esecutiva volta al soddisfacimento coattivo della pretesa vantata dal creditore in revocatoria possa spiegare l'effetto “sospensivo” invocato dal , ne deriva, dunque, il rigetto dell'istanza di CP_1 sospensione da questo avanzata con la sua comparsa di risposta. Anche l'eccezione d'improcedibilità sollevata dal convenuto per il mancato esperimento del tentativo media-conciliativo va inoltre disattesa. Infatti, è noto che le controversie per le quali è previsto l'obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010 sono oggetto di un'elencazione da considerare tassativa, tenuto conto che la condizione di procedibilità introdotta con tale disposizione limita, in quanto tale, l'esercizio del diritto di azione, costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost. (cfr. di recente, tra le altre, Cass. civ. 35476/2022). Vertendosi in presenza di una previsione di natura eccezionale, la stessa non può pertanto essere oggetto di un'applicazione in via analogica e deve altresì prediligersi, per la medesima ragione, un'interpretazione della disposizione di tipo restrittivo (arg. art. 14 disp. prel. c.c.). Ciò detto, è agevole rilevare che nel novero delle controversie contemplate dall'art. 5 cit. (nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie) non è ricompresa anche un'azione quale quella che occupa e tantomeno la stessa può dirsi riconducibile alle cause in tema di “diritti reali”, a dispetto di quanto genericamente prospettato al riguardo dal nei suoi scritti difensivi. Come è stato evidenziato CP_1 anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di cui all'art. 2901 c.c. si atteggia, difatti, come un rimedio volto ad assicurare la conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore ex art. 2740 c.c. (e dunque come uno strumento posto a tutela di diritti di credito) e il suo eventuale accoglimento ha soltanto l'effetto di rendere “insensibile” l'atto dispositivo posto in essere dall'obbligato nei confronti del creditore “…senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 25855/2021). Superate le eccezioni di rito spiegate dal convenuto costituito e venendo al merito della domanda della osserva il giudicante che la stessa deve essere peraltro respinta, non sussistendo, in via Pt_1 assorbente, il necessario presupposto richiesto dall'art. 2901 c.c. consistente nella cd. scientia damni in capo al terzo acquirente. Ed invero, in via generale, è bene anzitutto rammentare che è possibile, in deroga all'ordine logico- giuridico delle questioni di merito ex art. 276 c.p.c., che una domanda venga valutata e respinta dal giudice anche sulla base di una questione che, per quanto logicamente subordinata rispetto ad altre, si
6 presenti però di più pronta e rapida soluzione, in applicazione del principio della cd. ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. Come è stato chiarito dal giudice di legittimità, è consentito infatti al decidente, a tutela di esigenze di economia processuale, privilegiare un approccio che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da esaminare, potendo lo stesso pronunciarsi, pertanto, su una determinata questione che appaia di più immediata risoluzione e che sia idonea a dirimere la controversia senza previamente esaminare anche gli ulteriori profili della contesa che pure sarebbero preliminari ma che risulterebbero, in ogni caso, inidonei da sé soli a far pervenire a una diversa decisione, con il conseguente loro “assorbimento” per effetto della definizione della questione suddetta (cfr. tra le molte, Cass. civ. 12002/2014, Cass. civ. 11458/2018, Cass. civ. 363/2019). Così, con riferimento a una domanda quale quella proposta dalla ai sensi dell'art. 2901 c.c., deve Pt_1 ritenersi che sia consentito che la stessa venga esamina e disattesa in ragione dell'insussistenza, in via assorbente, di uno dei presupposti necessari per l'utile esperimento dell'azione revocatoria, quale è in particolare il requisito dall'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente. Al riguardo, non sembra poi inutile ricordare che l'art. 2901 c.c. dispone che “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”. La norma in esame prevede, così, che nel caso in cui l'atto compiuto dal debitore abbia avuto natura onerosa, ai fini della sua revocabilità (e quindi della declaratoria della sua inefficacia nei confronti del creditore che assuma di avere subìto dall'atto un pregiudizio per la privazione o la diminuzione delle possibilità di soddisfare le proprie ragioni sul patrimonio dell'obbligato), debba ricorrere anche il presupposto soggettivo della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo acquirente, per quanto poi tale presupposto si atteggi in maniera differente a seconda che il negozio sia stato posto in essere dal debitore successivamente o anteriormente al sorgere del credito. In particolare, per l'eventualità in cui si tratti di un atto a titolo oneroso compiuto dal debitore dopo il sorgere del credito del revocante, è vero (come ha allegato l'attrice nel proprio atto introduttivo) che il requisito della conoscenza in capo al terzo si sostanzia in una sua “generica” consapevolezza del pregiudizio che l'atto stesso può arrecare alle ragioni dei creditori del disponente, mentre non è necessaria una conoscenza specifica del carattere pregiudizievole del negozio per un determinato creditore e tantomeno occorre che vi sia stata una collusione ai danni di tale creditore tra il terzo acquirente e il debitore (cfr. da ultimo, anche Cass. civ. sez. un. 1898/2025). Sotto il profilo soggettivo, la posizione del terzo acquirente viene sostanzialmente accomunata, in tal modo, a quella del debitore disponente, atteso che anche per quest'ultimo è sufficiente, nel caso in cui l'atto sia stato posto in essere dopo il sorgere del credito, che vi sia stata una “generica” percezione del pregiudizio che con l'atto poteva derivare alle ragioni creditorie, in termini di diminuzione, quantitativa o anche solo qualitativa, della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 195/2023). Peraltro, come è stato condivisibilmente evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, non vi è dubbio che una simile equiparazione comporti che si richieda la dimostrazione che in capo al terzo acquirente (non diversamente che per il debitore) vi sia stata anche la conoscenza, al momento del compimento del negozio, del fatto che il disponente “…abbia già assunto obbligazioni verso terzi e che, in conseguenza, l'atto revocando possa nuocere, in concreto, ai creditori dello stesso, non essendo di contro sufficiente la consapevolezza che l'atto medesimo comporti una semplice alterazione, in senso peggiorativo, del patrimonio del suddetto debitore” (cfr. Cass. civ. 23326/2018).
7 Infatti, si è già anticipato che l'azione revocatoria è volta a tutelare il creditore contro gli atti dispositivi che sono in grado di porre in pericolo la garanzia rappresentata dal patrimonio debitorio ex art. 2740 c.c., sicché il requisito della cd. scientia damni non può che essere correlato a tale pregiudizio, atteggiandosi come la consapevolezza anche da parte del terzo acquirente dell'esistenza, sia pure
“generica”, di debiti del suo dante causa, debiti il cui soddisfacimento sia in concreto pregiudicato, appunto, dall'atto tra loro stipulato (si v. ancora Cass. 23326/18 cit., nonché Cass. civ. 17327/2011, Cass. civ. 5105/2006 e Cass. civ. 2303/1996, la quale pure ha evidenziato che “…il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori”). L'allegazione e la prova di tale stato soggettivo grava sul creditore che agisce in revocatoria, ai sensi dell'art. 26971 c.c., trattandosi di uno degli elementi costitutivi della sua pretesa volta a sentire pronunciata la declaratoria d'inefficacia dell'atto, sebbene poi tale prova possa essere da lui anche fornita (e pressoché inevitabilmente debba essere fornita) a mezzo di presunzioni, deducendo e dimostrando l'esistenza di uno o più fatti noti che, complessivamente considerati, consentano di pervenire, secondo un criterio di normalità basato sull'id quod plerumque accidit, alla conclusione della sussistenza anche in capo al terzo della consapevolezza del pregiudizio prodotto dal negozio per i creditori del dante causa (si v. tra le altre, anche Cass. civ. 1658/2016). È in questo senso che sembra doversi intendere, d'altro canto, ad avviso del giudicante, l'affermazione operata da alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui la consapevolezza del terzo acquirente può ricavarsi anche da una situazione di “agevole conoscibilità” per lo stesso del pregiudizio che l'atto dispositivo arrechi alle ragioni dei creditori del disponente, essendo evidente che l'esistenza di circostanze che, nel singolo caso, rendano concretamente ed immediatamente percepibile tale pregiudizio sia tale da far concludere, ragionevolmente, per una consapevolezza del pregiudizio stesso anche da parte del terzo (si v. per l'affermazione dell'equiparabilità tra la conoscenza del pregiudizio e la sua agevole conoscibilità, tra le più recenti, Cass. civ. 5649/2023). Inoltre, anche ove si ammetta che non occorra la dimostrazione da parte del creditore attore in revocatoria che il terzo acquirente sia stato effettivamente consapevole del carattere pregiudizievole dell'atto e che sia sufficiente, invece, una mera conoscibilità da parte del terzo del pregiudizio, ciò non toglie, comunque, che tale conoscibilità debba risultare, come si è detto, “agevole” (e dunque di pronta e immediata acquisizione) e, come pure è stato evidenziato, che la mancata effettiva percezione del pregiudizio ad opera del terzo debba presentarsi nei termini di una “…ignoranza determinata da colpa grave …e non da colpa lieve …alla stregua delle circostanze oggettive e del criterio dell'id quod plerumque accidit” (si v. ancora Cass. 5649/23 cit.; cfr. inoltre, Cass. civ. 12120/2020, che pur affermando, per quel che qui interessa, che non necessariamente debba ricorrere un'effettiva consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente ha al contempo evidenziato, però, che occorre pur sempre che in capo allo stesso venga accertato un “…comportamento colpevole, rappresentato dalla reale possibilità di conoscenza della situazione fraudolenta desumibile da circostanze oggettive secondo il criterio dell'«id quod plerumque accidit»…” e che “…ai fini della concretizzazione di detto comportamento colpevole non sia sufficiente l'esistenza di una «culpa levis» …essendo invece …richiesta la concorrenza di quella grave…”). Infine, sempre come premessa di carattere generale, occorre evidenziare che, nell'assolvimento dell'onere che come detto incombe sul creditore che domanda la revocatoria di un determinato atto, lo stesso non può giovarsi della circostanza che la parte convenuta abbia scelto di rimanere contumace, sull'assunto che quest'ultima non abbia con ciò sollevato alcuna contestazione sui fatti allegati dal primo a fondamento della sua domanda.
8 Infatti, come si evince dall'espressa formulazione dell'art. 1151 c.p.c., il principio di cd. non contestazione trova applicazione unicamente per i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, sicché lo stesso non opera nel caso in cui la parte convenuta non si sia costituita in giudizio. Oltre che in virtù del tenore letterale della disposizione appena richiamata, depone, del resto, per la conclusione appena indicata anche la considerazione che nell'ambito dell'ordinamento processual- civilistico non è attribuito alla contumacia di una parte un giudizio di “disvalore”, essendo la stessa trattata invece come un contegno del tutto neutro, significativo di un mero “agnostico” disinteresse manifestato dal soggetto che abbia scelto di non costituirsi rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti dalla controparte (cfr. tra le molte, Cass. civ. sez. un. 2951/2016). Tenuto conto di tanto, ne deriva, con riferimento all'odierna fattispecie, che la contumacia della terza acquirente non incide di certo sulla ripartizione dell'onere di allegazione e di prova di cui all'art. 2697 c.c., essendo l'attrice pur sempre tenuta ad allegare e dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti necessari per la revocabilità dell'atto ex art. 2901 c.c., ivi incluso quello consistente nella cd. scientia damni in capo a tale acquirente. Ora, ciò detto in diritto, deve rilevarsi, in fatto, che è anzitutto pacifico (giacché dedotto dalla stessa in tutti gli scritti difensivi depositati) che il contratto di cui è richiesta la declaratoria Pt_1
d'inefficacia ex art. 2901 cit. sia consistito in un atto a titolo oneroso. Per quanto l'attrice non abbia prodotto in questa sede copia di tale contratto, è stato allegato, infatti, dalla stessa e non è stato in alcun modo contestato dal che si sia trattato di un atto di CP_1 compravendita e, dunque, di un atto con il quale tale convenuto e gli altri comproprietari dell'immobile sito in Anzio, alla via Guglielmo Marconi n. 134, hanno ceduto le loro rispettive quote di proprietà di tale bene all'acquirente verso il pagamento di un corrispettivo (si v. tra le altre, Cass. civ. CP_2
5736/2023, che ha chiarito che, in tema di azione ex art. 2901 c.c., può risultare non necessaria la produzione in giudizio dell'atto di cessione, atteso che tale atto rileva come un “fatto” costitutivo della pretesa esercitata dal creditore che agisce in revocatoria e ben può operare rispetto ad esso anche il principio di non contestazione). Anche la data di stipula dell'atto è, poi, del tutto pacifica tra le parti costituite e della stessa si trae conferma dalla visura catastale depositata dalla in allegato all'atto di citazione, dalla quale emerge Pt_1 che l'immobile suddetto è stato intestato catastalmente a a far tempo dal 5.11.2020 in virtù CP_2 di un atto consistito, appunto, in una compravendita a rogito del notaio di pari data (cfr. visura Per_1 catastale immobile, fasc. attoreo). Considerata la data del contratto e tenuto conto che è provato per tabulas che il credito vantato dalla nei confronti del è stato giudizialmente accertato con la sentenza n. 1064/2014 resa dal Pt_1 CP_1
Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, con riferimento a spettanze retributive maturate dalla prima nei confronti del secondo per un'attività lavorativa prestata dall'agosto 1996 al giugno 2009 (come si legge in tale sentenza, in atti, fasc. attoreo), non vi è dubbio, quindi, che si è in presenza nella specie di un atto dispositivo che è stato posto in essere dopo il sorgere del credito, con le conseguenze che da tanto derivano in ordine alla disciplina applicabile, ai sensi dell'art. 2901 cit., in relazione al requisito soggettivo in capo al debitore disponente e al terzo acquirente. Ebbene, tanto rilevato e prescindendo per quanto detto dalla verifica della sussistenza dei requisiti del cd. eventus damni e della cd. scientia damni in capo al , osserva il decidente, in via assorbente, CP_1 che gli elementi istruttori acquisiti non valgono a far concludere per la ricorrenza in capo alla terza acquirente di una consapevolezza, sia pure “generica”, o di un'ignoranza determinata da colpa grave, circa il carattere pregiudizievole dell'atto per le ragioni dei creditori dell'alienante. In proposito, non può infatti non rilevarsi che la si è limitata sostanzialmente ad addurre, con Pt_1 il suo atto di citazione, che il presupposto soggettivo in capo al terzo acquirente può essere accertato anche attraverso elementi di natura indiziaria, quali sono “…le modalità del pagamento, l'esistenza di qualunque rapporto tra i soggetti dell'atto dispositivo, la sperequazione tra il prezzo di vendita pattuito e il valore
9 di mercato…”, ma tale affermazione, di per sé del tutto astratta, non è stata poi fatta seguire da alcuna allegazione (prima ancora che da alcuna prova) offerta dall'attrice onerata in merito alla concreta e specifica esistenza, nel caso di cui qui si discute, di uno o più di tali elementi indiziari, non avendo quest'ultima dedotto, a ben vedere, alcunché, anzitutto sul piano assertivo, nemmeno nei suoi scritti difensivi successivi. In particolare, non risulta che vi fosse alla data della stipulazione del contratto un “qualunque rapporto” tra il e la terza acquirente idoneo a far ritenere che quest'ultima fosse CP_1 CP_2 edotta (o potesse almeno esserlo, in tesi, in maniera “agevole”) dell'esistenza di debiti maturati dal primo verso terzi creditori anche diversi dalla e del pregiudizio che, con l'atto, sarebbe stato agli Pt_1 stessi arrecato in concreto, essendo mancata qualsivoglia allegazione, e comunque qualsiasi produzione o altra specifica richiesta di prova, a proposito delle qualità soggettive dei contraenti e della sussistenza, per esempio, di un loro rapporto di parentela o di coabitazione tale da far ritenere che l'acquirente fosse (o non potesse non essere) a conoscenza di una situazione debitoria maturata dal al momento in CP_1 cui lo stesso le ha ceduto (peraltro, unitamente agli altri comproprietari) la proprietà dell'immobile. Inoltre, si è già anticipato che l'attrice non ha prodotto copia del contratto di cui ha richiesto la revocatoria e, in ogni caso, non sono state allegate e provate dalla stessa (né sono comunque emerse) eventuali modalità di pagamento del prezzo d'acquisto che possano definirsi “anomale”, o una sperequazione rilevante tra tale prezzo e il valore di mercato del bene, idonee a far ritenere, secondo un giudizio di normalità fondato sull'id quod plerumque accidit, che la terza acquirente fosse a conoscenza (o potesse esserlo con l'impiego di una diligenza minima) della sussistenza a quella data di ragioni creditorie vantate da terzi verso il pregiudicate dall'operazione negoziale da questo posta in CP_1 essere insieme agli altri condividenti. Né potrebbe darsi rilevanza all'ulteriore generica prospettazione della secondo cui la terza Pt_1 acquirente sarebbe stata in condizioni di “…comprendere, con un grado di media diligenza, la diminuzione patrimoniale che l'atto di compravendita avrebbe causato in capo al ”, atteso che (contrariamente a Pt_3 quanto sembrerebbe aver preteso l'attrice) non è sufficiente, come si è detto, ai fini della revocabilità dell'atto, che il terzo sia stato consapevole dell'alterazione peggiorativa determinata dall'atto sul patrimonio debitorio, ma occorre anche che lo stesso fosse edotto, alla data del negozio (o potesse esserlo, eventualmente, in maniera “agevole”), dell'esistenza di debiti maturati dal disponente verso terzi soggetti, in concreto pregiudicati dal compimento dell'operazione. Peraltro, nel caso che occupa, alcunché di serio, concreto e specifico è stato allegato dall'onerata in relazione a una tale situazione soggettiva in capo alla terza acquirente, se si prescinde dalla circostanza (alla quale la risulta Pt_1 essersi, in definitiva, unicamente affidata) che quest'ultima abbia potuto semplicemente percepire (come è ovvio) la “sostituzione” prodotta dal contratto nel patrimonio del tra la titolarità della CP_1 sua quota di proprietà sull'immobile alienato e il denaro ricevuto in cambio come prezzo, percezione che, però, è ben lontana, all'evidenza, dal far concludere per la sussistenza del requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente. Non è sufficiente, del resto, il solo ulteriore assunto dell'attrice secondo cui l'acquirente di un bene immobile, in specie ove il suo valore sia rilevante, effettua normalmente accertamenti “…al fine di assicurarsi che l'acquisto sia sicuro e non nasconda inconvenienti, come ad esempio l'esistenza di una grave posizione debitoria…”, dal momento che (anche prescindendo dall'assenza di alcuna concreta allegazione né prova in merito a un “ingente valore” del bene di cui trattasi) è evidente che una simile deduzione si presenta assolutamente astratta e, per la verità, nemmeno può ritenersi fondata (se non altro nella sua genericità) sulla base dell'id quod plerumque accidit. Infatti, in una comune compravendita immobiliare stipulata tra persone fisiche che non risultino aver agito nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale (quale è quella che viene in rilievo nel presente caso, alla luce dei soli elementi a disposizione) non può sostenersi che rientri nell'ordinaria diligenza il compimento ad opera di un contraente di una verifica in merito alla complessiva situazione
10 debitoria dell'altra parte, se non altro ove si tratti (come nella specie) di quella che in virtù dell'atto abbia proceduto ad alienare il bene e non già del contraente che tale bene ha acquistato e del quale si sia trattato, pertanto, di verificare la solvibilità in vista di un pagamento del prezzo eventualmente differito, in tutto o in parte, rispetto al momento del trasferimento della proprietà del cespite. Al contrario, a fronte di un'operazione negoziale siffatta, quel che può ritenersi che il compratore indaghi per assicurarsi (come ha sostenuto l'attrice) “…che l'acquisto sia sicuro e non nasconda inconvenienti…” è semmai che l'immobile che intende acquistare sia libero da gravami o da altre formalità pregiudizievoli e, nel caso che occupa, anche ad ammettersi che una simile indagine possa rilevare ai fini del riconoscimento di una “colpa grave” dell'acquirente, agli effetti dell'art. 2901 c.c., è dirimente rilevare che non risulta (poiché non allegato né comunque dimostrato in alcun modo dalla che il bene fosse interessato da simili formalità. Pt_1
Né è dato comprendere per la verità, ancora prima, in quale modo, la terza acquirente avrebbe potuto concretamente conoscere (stando a quanto pretenderebbe l'attrice) “…l'esistenza di una grave posizione debitoria” facente capo al ed essere consapevole che l'atto che quest'ultimo (e gli altri CP_1 comproprietari) stavano con lei stipulando avrebbe potuto nuocere ai creditori del predetto, tenuto conto che nulla è stato dedotto (prima ancora che provato o richiesto di provare) dalla anche in Pt_1 merito alla sussistenza, alla data della stipula del contratto, di una qualche risultanza appresa da tale acquirente, o che in tesi sia stata da questa ignorata con colpa grave (e non già soltanto con colpa lieve), tale da far emergere la “grave posizione debitoria” maturata, a suo dire, dal e pregiudicata dal CP_1 compimento del negozio (si pensi, in via esemplificativa, alla pubblicazione di protesti iscritti a carico del predetto), il che rende ancor più immeritevole di seguito l'astratta e apodittica affermazione posta dall'attrice a base della sua domanda. D'altro canto, il riferimento operato dalla all'avvenuta notifica al dell'atto di precetto del Pt_1 CP_1
06.10.2020 non assume alcuna rilevanza rispetto alla terza acquirente, atteso che non è stata offerta alcuna prova (e prima ancora, in realtà, non è stato nemmeno allegato) che la ne abbia avuto (o CP_2 abbia potuto averne) in qualche modo conoscenza (cfr. sentenza e precetto, in fasc. attoreo). Inoltre, analogamente è a dirsi per l'ulteriore circostanza addotta dall'attrice in relazione alla vicenda di cui trattasi consistente nell'alienazione effettuata dal di un altro suo bene immobile in CP_1 comproprietà in data 14.02.2020, alienazione che, a dire della farebbe emergere che la finalità Pt_1 perseguita da quest'ultimo sia stata quella di “spogliarsi” dei propri beni al solo scopo di sottrarli al soddisfacimento dei creditori. L'operazione di cui qui si discute ha interessato, infatti, un immobile soltanto (quello sito ad Anzio, alla via Marconi n. 134, ove è pacifico peraltro che la terza acquirente abbia poi anche stabilito la propria residenza: si v. anche certificato anagrafico di residenza in atti), mentre l'ulteriore bene in comproprietà del convenuto è stato da lui ceduto (anche qui, per di più, pacificamente, insieme agli altri condividenti) a un diverso soggetto, in tempi significativamente antecedenti rispetto al contratto che occupa e in assenza di alcun collegamento con lo stesso, o altro elemento di sorta, che possa far concludere per una conoscenza in capo alla compratrice CP_2 di un asserito “proposito distrattivo” perseguito dal disponente. In virtù dei superiori rilievi, deve quindi concludersi per l'insussistenza del requisito soggettivo della cd. scientia damni in capo alla terza acquirente, con la conseguente infondatezza, per tale assorbente ragione, della domanda revocatoria proposta dalla Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., donde la condanna dell'attrice al rimborso delle stesse in favore del convenuto costituito , a nulla rilevando in proposito CP_1 che la sia stata ammessa in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato in virtù di Pt_1 delibera del COA di Velletri Rep. 100T/2021 del 24.02.2021, in atti, considerato che tale beneficio non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte risultata vittoriosa (cfr. tra le altre, Cass. civ. 25653/2020).
11 L'ammontare di tali spese processuali viene inoltre liquidato tenendo conto del valore della lite in base all'entità del credito a tutela del quale l'attrice ha agito in revocatoria (scaglione tra € 52.000,01 e € 260.000,00; cfr. tra le altre, Cass. civ. 10089/2014) e con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione risultante dalle modifiche di cui al D.M. 147/2022 (cfr. art. 6 di tale decreto e già Cass. civ. 17577/2018), ma con una riduzione al 50% (minimi), giustificata dall'esiguità e scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto di trattazione, dalla natura meramente documentale dell'istruttoria espletata e dal conseguente minor impegno difensivo resosi necessario anche in fase conclusiva, a fronte di un quadro assertivo e probatorio rimasto sostanzialmente immutato rispetto agli atti introduttivi. In virtù di tanto, si perviene dunque a un importo dovuto in rimborso al da parte dell'attrice CP_1 di € 7.052,00 per compensi, al quale vanno aggiunti il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge. Nulla sulle spese processuali per l'ulteriore convenuta, essendo questa rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni ulteriore e diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna al rimborso delle spese processuali in favore di , che liquida in Parte_1 CP_1
€ 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali e a iva e cpa come per legge;
- Nulla per le spese processuali nei confronti dell'ulteriore convenuta rimasta contumace. Così deciso in Velletri in data 06.10.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
12
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4749/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione con l'ordinanza resa in data 17.04.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica,
tra
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Barbara Ori ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore sito in Nettuno, alla via Napoli n. 29, come in atti;
parte attrice e
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Maria Gizzi CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore sito in Anzio, alla via Mimma Pollastrini n. 16, come in atti;
parte convenuta e
, nata in [...] in data [...] e residente in [...]
134, non costituita;
parte convenuta contumace
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Conclusioni delle parti: le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (per l'attrice: “si precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti, di cui si chiede accoglimento”; per il convenuto : “si precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti, di CP_1 cui si chiede accoglimento”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1
chiedendo di: “dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della SI. CP_2 Pt_1
limitatamente alla quota parte del SI. pari a 9/36, dell'atto di compravendita stipulato in data
[...] CP_1
5.11.2020, registrato il 12.11.2020, Rep. N. 108806, a rogito del notaio Dott. , avente ad oggetto Persona_1 la vendita dell'immobile sito in Anzio, Viale Guglielmo Marconi n. 134 in favore della SI.ra , con CP_3 il favore delle spese processuali. A fondamento di tale domanda, l'attrice ha sostenuto, in estrema sintesi: di essere creditrice del in forza della sentenza n. 1064/2014, emessa da questo Tribunale, Sezione Lavoro, in CP_1
1 data 05.08.2014, con la quale è stata accertata la sussistenza del rapporto lavorativo intercorso tra la Pt_1
e l'impresa “La Rosa Azzurra di TO CO di titolarità dell'odierno convenuto ed CP_1
è stata pronunciata condanna di quest'ultima, in persona dell'omonimo titolare, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 90.000,00, “a titolo di differenze retributive”, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite;
che, pur essendo il tenuto a rispondere illimitatamente dei debiti contratti CP_1 nell'esercizio dell'anzidetta impresa individuale e pur essendo stati a lui notificati due atti di precetto, in data 27.11.2014 e il 06.10.2020, non è stato effettuato dallo stesso il pagamento del dovuto;
che, al contrario, il , che era inizialmente proprietario pro quota di tre beni immobili siti ad Anzio, alla via CP_1
Mantova s.n.c., alla via Guglielmo Marconi s.n.c. e alla via Guglielmo Marconi n. 134, ha dapprima alienato, in data 14.02.2020, la propria quota di proprietà sull'immobile adibito a locale commerciale ubicato in via Guglielmo Marconi s.n.c., locale che è stato venduto a , e successivamente Persona_2 ha ceduto la propria quota di proprietà di 9/36 sull'immobile sito in via Guglielmo Marconi n. 134, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Anzio al foglio 13, part. 618, sub. 18, piano 3, int. 7, scala A, mediante un atto pubblico di compravendita a rogito del notaio stipulato con la Persona_1 convenuta “ in data 05.11.2020; che, in particolare, con il contratto di compravendita del CP_3
05.11.2020, posto in essere dopo il sorgere credito maturato dall'attrice e dopo pochi giorni dalla notifica del secondo atto di precetto del 06.10.2020, recante un credito di importo pari a € 98.295,58, il ha CP_1 inteso sottrarre la propria quota di proprietà sull'immobile alienato al soddisfacimento delle ragioni creditorie della e, a seguito di tale compravendita, lo stesso è rimasto proprietario del solo immobile Pt_1 sito in Anzio, via Mantova, per la quota di 9/36, insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie dell'attrice; che è dunque diritto e interesse della proporre azione revocatoria dell'atto di Pt_1 compravendita del 05.11.2020, sia pure limitatamente alla quota di proprietà sull'immobile di 9/36 di cui era titolare il , considerato che la proposizione di tale azione è ben possibile anche nel caso in CP_1 cui si tratti di un immobile in comunione e che non ricorre, d'altro canto, un'ipotesi di litisconsorzio necessario con i comproprietari del bene “…essendo l'azione legittimamente esperibile solo contro il debitore e per la quota di sua spettanza”; che ricorrono del resto, in relazione a tale atto, tutti i presupposti per l'utile esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c., essendo stato il credito della già accertato con la Pt_1 sentenza n. 1064/2014 resa dal Tribunale di Velletri e sussistendo sia il presupposto dell'eventus damni, ricorrente nell'ipotesi in cui vi sia anche solo una “…maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito”, sia il presupposto della scientia damni, della quale può essere fornita prova anche a mezzo di presunzioni;
che, infatti, con riferimento a tale ultimo presupposto, il ha “…intenzionalmente CP_1 acconsentito alla vendita dell'immobile di Viale Guglielmo Marconi n. 134, al solo scopo di cedere la propria quota e, così, sottrarla alla creditrice ed al rischio di pignoramento…”, finalità che è dimostrata dalla data in cui l'atto è stato posto in essere, ad assai poca distanza dalla notifica del precetto del 06.10.2020; che, inoltre, per quel che attiene la consapevolezza in capo al terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, lo stesso può essere dimostrato anche mediante elementi indiziari, quali possono essere, secondo la giurisprudenza, “…le modalità del pagamento, l'esistenza di qualunque rapporto tra i soggetti dell'atto dispositivo, la sperequazione tra il prezzo di vendita pattuito e il valore di mercato …tutte circostanze che dovranno essere accertate nel caso di specie”; che, d'altra parte, “…quando si acquista un bene di ingente valore, soprattutto un bene immobile, sono diversi gli accertamenti che l'acquirente compie, al fine di assicurarsi che l'acquisto sia sicuro e non nasconda inconvenienti, come ad esempio l'esistenza di una grave posizione debitoria” e, nella specie, “…si ritiene che la SI.ra fosse in grado di comprendere, con un grado CP_3 di media diligenza, la diminuzione patrimoniale che l'atto di compravendita avrebbe causato in capo al SI.
. CP_1
Si è costituito in giudizio il convenuto , contestando la domanda attorea e sostenendo, CP_1 in sintesi: che, in via preliminare, l'attrice ha già esperito un procedimento d'espropriazione presso terzi pendente, alla data della citazione, avanti a questo Tribunale, sottoponendo a pignoramento le somme dovute ad esso convenuto dall dalla (già ), dalla CP_4 CP_5 Controparte_6
2 banca e da sicché il credito vantato dalla trova “…comunque sostanziale CP_7 Controparte_8 Pt_1 garanzia già nel vincolo pignoratizio come costituito nei confronti dei soggetti terzi pignorati” e da tanto consegue la necessità di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; che, sempre in via preliminare, la domanda attorea è poi improcedibile, stante il mancato esperimento del tentativo media-conciliativo; che, nel merito, contrariamente a quanto sostenuto dalla non sussistono Pt_1 comunque i presupposti per l'utile esperimento dell'azione revocatoria;
che, infatti, il non ha CP_1 affatto deciso di sua iniziativa di disporre dei suoi beni, né avrebbe potuto, non essendo egli l'unico proprietario degli immobili in questione, bensì avendone soltanto una quota in comproprietà pari a 9/36, ed essendo stata la vendita decisa dalla maggioranza dei comproprietari;
che, d'altro canto, nel caso in cui il avesse rifiutato di prestare il proprio consenso alla vendita, avrebbe dovuto darsi CP_1 luogo allo scioglimento della comunione e alla conseguente liquidazione della quota;
che, inoltre, la somma riveniente dalla vendita è stata destinata al pagamento di debiti di natura privilegiata, il che contribuisce a far escludere che vi sia stata l'asserita scientia damni; che resta sussistente, poi, una garanzia patrimoniale per la pretesa creditoria vantata dell'attrice, considerata l'espropriazione avviata da quest'ultima presso terzi innanzi a questo Tribunale ed essendo il ancora titolare di una quota CP_1 pari a 9/36 su un altro immobile. Sulla scorta di tali deduzioni, ha quindi richiesto tale convenuto: “…in via pregiudiziale: disporre la sospensione del presente procedimento all'esito della definizione del giudizio n. 1254/2021 r.g. es., pendente innanzi al tribunale di Velletri - Ufficio delle esecuzioni Immobiliari, ex art. 295 c.p.c.; nel merito, in via preliminare: accertato il mancato esperimento del tentativo di mediazione, dichiarare la domanda improcedibile;
ancora nel merito, in via principale: rigettare la avversa domanda per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via gradata: in ogni caso, accertare e dichiarare la insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria come esperita, e per l'effetto rigettare la domanda attrice in ogni sua parte perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa”, in ogni caso con il favore delle spese di lite. Pur ritualmente evocata in causa (come meglio si dirà anche nel prosieguo) mediante la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione disposta alla prima udienza del 10.03.2022, non si è invece costituita in giudizio l'ulteriore convenuta, della quale è stata pertanto dichiarata la contumacia con provvedimento reso alla successiva udienza del 13.10.2022. Sono stati poi assegnati, a tale udienza, i termini ex art. 1836 c.p.c., come richiesti, e nel primo di tali termini è stata depositata dall'attrice una memoria nella quale la stessa ha insistito nella sua domanda, richiamato le deduzioni del proprio atto di citazione e contestato le deduzioni, eccezioni e conclusioni del , evidenziando in proposito l'infondatezza, tra gli altri, dell'assunto di quest'ultimo secondo CP_1 cui essa istante sarebbe ancora “in grado di ricevere soddisfazione economica”, considerato che
“…dall'espropriazione non ha ottenuto alcun vantaggio, né l'immobile di cui ancora il SI. è CP_1 comproprietario per la quota di 9/36 è sufficiente a soddisfare un credito di oltre € 90.000,00”. Alcuna memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. è stata invece presentata dal , rimanendo ferme, per CP_1
l'effetto, anche per quest'ultimo, le conclusioni già rassegnate nella sua comparsa di risposta. La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalle parti costituite ed è stata in seguito rinviata per la precisazione delle conclusioni, così come richiesto del resto anche dai contendenti all'udienza del 16.03.2023, incombente per il quale l'udienza fissata al 10.12.2024 è stata poi sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con le rispettive note di trattazione scritta (così come già richiamate in epigrafe), il fascicolo è stato infine trattenuto in decisione con l'ordinanza resa ex art. 127 ter c.p.c. in data 17.04.2025, con assegnazione ai contendenti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi (presentati dalla sola parte attrice), la causa viene dunque decisa come segue.
3 Ritiene il giudicante che la domanda attorea non possa trovare accoglimento, in virtù delle considerazioni che seguono. In via preliminare, prima di ogni ulteriore rilievo, osserva il decidente che per un mero errore materiale il nome della convenuta non costituitasi è stato indicato dall'attrice in “ in luogo CP_3 del nome corretto, e che tale errore materiale si è poi trasferito, per l'effetto, all'ordinanza CP_2 con la quale, in data 13.10.2022, è stata dichiarata la contumacia di tale convenuta. L'errore in parola non può peraltro ritenersi tale da avere determinato una nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e tantomeno lo stesso ha prodotto una nullità della relativa notifica alla convenuta non costituita, notifica che risulta essere stata correttamente rinnovata dalla a seguito Pt_1 del provvedimento che è stato reso come detto alla prima udienza, e che si è perfezionata in data 26.04.2022 nei confronti di così individuata, con il nome corretto, nella relazione di CP_2 notifica, allorquando l a tentato, il 13.04.2022, la consegna dell'atto presso l'indirizzo di residenza Pt_2 di tale convenuta, ad Anzio, via Guglielmo Marconi n. 134, int. 7, scala A (come anche da certificato di residenza anagrafica in atti), e ha poi effettuato il deposito dell'atto presso il Comune, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e la successiva spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c., anche quest'ultima inviata alla destinataria (così individuata, CP_2 correttamente, nell'avviso di ricevimento di tale raccomandata in atti) e ricevuta il 26.04.2022. Come è stato ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “…l'errore nella indicazione del nome del destinatario dell'atto di citazione non comporta la nullità né della citazione né della notificazione quando sia possibile individuare con certezza il destinatario reale della citazione sulla base di altri elementi desumibili da essa …in particolare quando dal contesto dell'atto risulti che la notifica è stata esattamente indirizzata e che la copia è stata consegnata al suo legittimo destinatario nel qual caso non ricorre incertezza assoluta su elemento essenziale della notifica stessa…” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 9928/2005, in fattispecie nella quale il convenuto, rimasto contumace, era stato indicato per un mero errore materiale con un nome di battesimo diverso da quello effettivo ma era risultato comunque chiaro che l'atto fosse rivolto al predetto, tenendo conto che l'attore aveva inequivocamente manifestato, nell'atto di citazione, la propria volontà di proporre l'azione revocatoria nei confronti, in quel caso, del soggetto che era stato nominato liquidatore di una determinata società e che la notifica dell'atto era stata poi effettuata presso lo studio dello stesso). In coerenza anche con quanto previsto dagli artt. 163 e 164 c.p.c., è stato osservato, del resto, dal giudice di legittimità che “…deve essere esclusa, in tema di identificazione degli effettivi destinatari di un atto processuale, la legittimità di un'interpretazione rigorosamente formalistica…” , con la conseguenza che è da ritenere che la nullità della citazione (o della sua notifica) possa ravvisarsi soltanto nel caso in cui si versi realmente in una situazione di assoluta incertezza sulla persona, fisica o giuridica, alla quale la citazione (o la notifica) sia diretta, nel qual caso occorre, ove gli atti non siano ritenuti idonei ad assicurare il raggiungimento dello scopo, che la citazione venga rinnovata (cfr. tra le altre, Cass. 28451/2013). Nell'odierna fattispecie, si è detto che la risulta avere indicato nell'atto di citazione la convenuta Pt_1 acquirente della proprietà dell'immobile sito in Anzio, in viale Guglielmo Marconi n. 134, oggetto del contratto di compravendita avverso il quale ha proposto la sua domanda revocatoria, per un evidente errore materiale, in “ invece che in “ , quale nominativo poi corretto CP_3 CP_2 dall'attrice in occasione della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione a tale convenuta, così come da relata di notifica in atti. Tale errore, nondimeno, non ha ingenerato un'assoluta incertezza nell'individuazione di tale convenuta, considerato che la ha specificato, a ben vedere, proprio Pt_1 all'interno dell'atto di citazione, sia il luogo e la data di nascita di quest'ultima (“…nata in [...], il [...]”), sia la sua residenza (“…residente in [...]”), e tali elementi identificativi, in uno alla coincidenza del nome di battesimo della convenuta (“ ) e all'assai CP_2
4 minima diversità del cognome indicato in citazione (“ , in luogo di ), valgono senz'altro CP_3 CP_2
a far ritenere che vi sia stata, nel presente caso, una chiara e univoca identificazione di tale soggetto. D'altro canto, dal contesto complessivo dell'atto di citazione emerge, inequivocamente, che la volontà della sia stata quella di convenire in giudizio il soggetto al quale è stato alienato dal Pt_1 [...]
, e dagli altri comproprietari, l'immobile sito in Anzio, al viale Guglielmo Marconi n. 134, in CP_1 data 05.11.2020, per atto a rogito del notaio ed anche tale riferimento contribuisce Persona_1 senz'altro a far concludere per una sicura identificazione della convenuta in pur a CP_2 dispetto del parziale errore commesso nell'indicazione del suo nominativo, essendosi l'attrice chiaramente riferita alla acquirente dell'anzidetto immobile in forza del contratto di compravendita puntualmente indicato nei relativi estremi nell'atto di citazione, acquirente poi individuata, del resto, anche con il richiamo alla visura catastale allegata alla citazione stessa (ove la compratrice è per l'appunto indicata in nata in [...] il [...]”), oltre che correttamente CP_2 identificata nella relata della notifica dell'atto effettuata a mezzo ell'aprile 2022. Pt_2
Tenuto conto di tanto, deve quindi darsi atto del mero errore materiale commesso dall'attrice nell'indicazione nell'atto di citazione del nome della convenuta errore poi trasferitosi, CP_2 come detto, nell'ordinanza con la quale è stata dichiarata la sua contumacia, correggendo detto errore agli odierni fini con l'indicazione del nome esatto di tale convenuta, la quale, pur a dispetto dell'errore, è stata comunque individuata chiaramente e univocamente come il destinatario della citazione rivoltale dalla sulla base di quanto sopra evidenziato e che è stata ritualmente evocata in giudizio, da parte Pt_1 di quest'ultima, con la notifica perfezionatasi il 26.04.2022. Ciò chiarito in limine, deve poi procedersi, sempre in via preliminare, alla disamina delle questioni di rito prospettate dal nella sua comparsa di costituzione, relative, per un verso, a un'asserita CP_1 necessità di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in ragione della pendenza del procedimento esecutivo RGE 1254/2021 introdotto dalla per ottenere il soddisfacimento coattivo Pt_1 del medesimo credito posto a fondamento dell'odierna azione e, per altro verso, a una pretesa improcedibilità di tale azione per il mancato esperimento del tentativo media-conciliativo. Nessuna di tali questioni può però avere alcun seguito. Per quel che attiene la prima questione, è noto che la sospensione del processo ex art. 295 c.c. è consentita soltanto nel caso in cui vi sia un altro giudizio che si presenti di natura “pregiudiziale”, avendo esso ad oggetto una questione che si ponga come un indispensabile antecedente logico- giuridico per la decisione della causa, “pregiudicata”, di cui è richiesta la sospensione (cfr. tra le altre, in materia, Cass. civ. sez. un. 14060/2004, Cass. civ. sez. un. 21763/2021). Con riferimento al caso che occupa, è evidente, invece, che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra giudizi, stante che le due azioni che vengono in considerazione hanno natura e finalità del tutto diverse e che, in particolare, nella procedura esecutiva introdotta dalla Risi RGE 1254/2021 non si tratta di certo di definire, con efficacia di giudicato, una qualche questione che si presenti come un antecedente logico-giuridico per la decisione dell'odierno giudizio, essendo la stessa finalizzata, piuttosto, al soddisfacimento in executivis della sua pretesa creditoria, perseguito mediante l'aggressione di altri beni (crediti) ancora esistenti nel patrimonio del debitore. Inoltre, non può sostenersi (contrariamente a quanto sembra aver preteso il ) che non sia CP_1 consentito al creditore di avvalersi cumulativamente dell'espropriazione dei beni che siano ancora presenti nel patrimonio debitorio, onde soddisfarsi sugli stessi in via esecutiva, e della proposizione, al contempo, dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., al fine di ottenere che venga dichiarato inefficace nei confronti di tale creditore un atto dispositivo posto in essere dal debitore su uno o più beni di cui quest'ultimo era precedentemente titolare, potendo il primo soddisfare, così, la sua pretesa anche su di essi. Se e finché il credito vantato dall'attore in revocatoria non si sia estinto è evidente, difatti, che non viene meno il presupposto legittimante l'esperimento del rimedio revocatorio e, d'altro canto, è noto che tale rimedio abbia unicamente lo scopo e l'effetto di rendere inefficace, nei confronti del creditore
5 revocante, il negozio dispositivo posto in essere dal debitore, mentre il predetto potrà poi anche aggredire in via esecutiva il bene o i beni che ne sono stati oggetto soltanto se e nella misura in cui sussista effettivamente ancora un suo credito da soddisfare da parte dell'obbligato (arg. tra le altre, Cass. civ. 20595/2015, secondo cui “Nel caso in cui il debitore alieni un immobile di sua proprietà in pregiudizio del diritto del creditore, costui può cumulativamente agire sia con l'azione revocatoria dell'atto traslativo, sia con il pignoramento…”, financo “…presso il terzo acquirente” e sul “…credito spettante all'alienante in relazione al pagamento del prezzo di acquisto…”, e ciò in quanto si tratta di “…strumenti di tutela alternativi, riconosciuti al creditore e tra loro non confliggenti…”; si v. inoltre, Cass. civ. 28155/2013). In relazione al presente caso, il non ha allegato (prima ancora che dimostrato) che la pretesa CP_1 creditoria posta dalla a fondamento dell'odierna azione sia stata integralmente soddisfatta con Pt_1
l'iniziativa esecutiva da questa intrapresa con il procedimento RGE 1254/21, risultando al contrario che sia stata emessa in quella procedura (come dedotto dall'attrice nelle memorie ex art. 1836 n. 1 e 2 c.p.c.) un'ordinanza di assegnazione in data 06.11.2022 con la quale è stato assegnato alla a fronte di un Pt_1 credito da lei azionato di € 96.074,38, soltanto un importo pari a un quinto del trattamento pensionistico erogato al convenuto dall' al netto del minimo impignorabile, peraltro in concorso con un altro CP_4 credito, vantato dal relativo difensore, al 50% per ciascuno (cfr. ordinanza assegnazione GE del 06.11.22, fasc. attoreo). Ciò stante e considerato che deve escludersi, per quanto detto, che la pendenza di una procedura esecutiva volta al soddisfacimento coattivo della pretesa vantata dal creditore in revocatoria possa spiegare l'effetto “sospensivo” invocato dal , ne deriva, dunque, il rigetto dell'istanza di CP_1 sospensione da questo avanzata con la sua comparsa di risposta. Anche l'eccezione d'improcedibilità sollevata dal convenuto per il mancato esperimento del tentativo media-conciliativo va inoltre disattesa. Infatti, è noto che le controversie per le quali è previsto l'obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010 sono oggetto di un'elencazione da considerare tassativa, tenuto conto che la condizione di procedibilità introdotta con tale disposizione limita, in quanto tale, l'esercizio del diritto di azione, costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost. (cfr. di recente, tra le altre, Cass. civ. 35476/2022). Vertendosi in presenza di una previsione di natura eccezionale, la stessa non può pertanto essere oggetto di un'applicazione in via analogica e deve altresì prediligersi, per la medesima ragione, un'interpretazione della disposizione di tipo restrittivo (arg. art. 14 disp. prel. c.c.). Ciò detto, è agevole rilevare che nel novero delle controversie contemplate dall'art. 5 cit. (nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie) non è ricompresa anche un'azione quale quella che occupa e tantomeno la stessa può dirsi riconducibile alle cause in tema di “diritti reali”, a dispetto di quanto genericamente prospettato al riguardo dal nei suoi scritti difensivi. Come è stato evidenziato CP_1 anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di cui all'art. 2901 c.c. si atteggia, difatti, come un rimedio volto ad assicurare la conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore ex art. 2740 c.c. (e dunque come uno strumento posto a tutela di diritti di credito) e il suo eventuale accoglimento ha soltanto l'effetto di rendere “insensibile” l'atto dispositivo posto in essere dall'obbligato nei confronti del creditore “…senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 25855/2021). Superate le eccezioni di rito spiegate dal convenuto costituito e venendo al merito della domanda della osserva il giudicante che la stessa deve essere peraltro respinta, non sussistendo, in via Pt_1 assorbente, il necessario presupposto richiesto dall'art. 2901 c.c. consistente nella cd. scientia damni in capo al terzo acquirente. Ed invero, in via generale, è bene anzitutto rammentare che è possibile, in deroga all'ordine logico- giuridico delle questioni di merito ex art. 276 c.p.c., che una domanda venga valutata e respinta dal giudice anche sulla base di una questione che, per quanto logicamente subordinata rispetto ad altre, si
6 presenti però di più pronta e rapida soluzione, in applicazione del principio della cd. ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. Come è stato chiarito dal giudice di legittimità, è consentito infatti al decidente, a tutela di esigenze di economia processuale, privilegiare un approccio che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da esaminare, potendo lo stesso pronunciarsi, pertanto, su una determinata questione che appaia di più immediata risoluzione e che sia idonea a dirimere la controversia senza previamente esaminare anche gli ulteriori profili della contesa che pure sarebbero preliminari ma che risulterebbero, in ogni caso, inidonei da sé soli a far pervenire a una diversa decisione, con il conseguente loro “assorbimento” per effetto della definizione della questione suddetta (cfr. tra le molte, Cass. civ. 12002/2014, Cass. civ. 11458/2018, Cass. civ. 363/2019). Così, con riferimento a una domanda quale quella proposta dalla ai sensi dell'art. 2901 c.c., deve Pt_1 ritenersi che sia consentito che la stessa venga esamina e disattesa in ragione dell'insussistenza, in via assorbente, di uno dei presupposti necessari per l'utile esperimento dell'azione revocatoria, quale è in particolare il requisito dall'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente. Al riguardo, non sembra poi inutile ricordare che l'art. 2901 c.c. dispone che “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”. La norma in esame prevede, così, che nel caso in cui l'atto compiuto dal debitore abbia avuto natura onerosa, ai fini della sua revocabilità (e quindi della declaratoria della sua inefficacia nei confronti del creditore che assuma di avere subìto dall'atto un pregiudizio per la privazione o la diminuzione delle possibilità di soddisfare le proprie ragioni sul patrimonio dell'obbligato), debba ricorrere anche il presupposto soggettivo della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo acquirente, per quanto poi tale presupposto si atteggi in maniera differente a seconda che il negozio sia stato posto in essere dal debitore successivamente o anteriormente al sorgere del credito. In particolare, per l'eventualità in cui si tratti di un atto a titolo oneroso compiuto dal debitore dopo il sorgere del credito del revocante, è vero (come ha allegato l'attrice nel proprio atto introduttivo) che il requisito della conoscenza in capo al terzo si sostanzia in una sua “generica” consapevolezza del pregiudizio che l'atto stesso può arrecare alle ragioni dei creditori del disponente, mentre non è necessaria una conoscenza specifica del carattere pregiudizievole del negozio per un determinato creditore e tantomeno occorre che vi sia stata una collusione ai danni di tale creditore tra il terzo acquirente e il debitore (cfr. da ultimo, anche Cass. civ. sez. un. 1898/2025). Sotto il profilo soggettivo, la posizione del terzo acquirente viene sostanzialmente accomunata, in tal modo, a quella del debitore disponente, atteso che anche per quest'ultimo è sufficiente, nel caso in cui l'atto sia stato posto in essere dopo il sorgere del credito, che vi sia stata una “generica” percezione del pregiudizio che con l'atto poteva derivare alle ragioni creditorie, in termini di diminuzione, quantitativa o anche solo qualitativa, della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 195/2023). Peraltro, come è stato condivisibilmente evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, non vi è dubbio che una simile equiparazione comporti che si richieda la dimostrazione che in capo al terzo acquirente (non diversamente che per il debitore) vi sia stata anche la conoscenza, al momento del compimento del negozio, del fatto che il disponente “…abbia già assunto obbligazioni verso terzi e che, in conseguenza, l'atto revocando possa nuocere, in concreto, ai creditori dello stesso, non essendo di contro sufficiente la consapevolezza che l'atto medesimo comporti una semplice alterazione, in senso peggiorativo, del patrimonio del suddetto debitore” (cfr. Cass. civ. 23326/2018).
7 Infatti, si è già anticipato che l'azione revocatoria è volta a tutelare il creditore contro gli atti dispositivi che sono in grado di porre in pericolo la garanzia rappresentata dal patrimonio debitorio ex art. 2740 c.c., sicché il requisito della cd. scientia damni non può che essere correlato a tale pregiudizio, atteggiandosi come la consapevolezza anche da parte del terzo acquirente dell'esistenza, sia pure
“generica”, di debiti del suo dante causa, debiti il cui soddisfacimento sia in concreto pregiudicato, appunto, dall'atto tra loro stipulato (si v. ancora Cass. 23326/18 cit., nonché Cass. civ. 17327/2011, Cass. civ. 5105/2006 e Cass. civ. 2303/1996, la quale pure ha evidenziato che “…il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori”). L'allegazione e la prova di tale stato soggettivo grava sul creditore che agisce in revocatoria, ai sensi dell'art. 26971 c.c., trattandosi di uno degli elementi costitutivi della sua pretesa volta a sentire pronunciata la declaratoria d'inefficacia dell'atto, sebbene poi tale prova possa essere da lui anche fornita (e pressoché inevitabilmente debba essere fornita) a mezzo di presunzioni, deducendo e dimostrando l'esistenza di uno o più fatti noti che, complessivamente considerati, consentano di pervenire, secondo un criterio di normalità basato sull'id quod plerumque accidit, alla conclusione della sussistenza anche in capo al terzo della consapevolezza del pregiudizio prodotto dal negozio per i creditori del dante causa (si v. tra le altre, anche Cass. civ. 1658/2016). È in questo senso che sembra doversi intendere, d'altro canto, ad avviso del giudicante, l'affermazione operata da alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui la consapevolezza del terzo acquirente può ricavarsi anche da una situazione di “agevole conoscibilità” per lo stesso del pregiudizio che l'atto dispositivo arrechi alle ragioni dei creditori del disponente, essendo evidente che l'esistenza di circostanze che, nel singolo caso, rendano concretamente ed immediatamente percepibile tale pregiudizio sia tale da far concludere, ragionevolmente, per una consapevolezza del pregiudizio stesso anche da parte del terzo (si v. per l'affermazione dell'equiparabilità tra la conoscenza del pregiudizio e la sua agevole conoscibilità, tra le più recenti, Cass. civ. 5649/2023). Inoltre, anche ove si ammetta che non occorra la dimostrazione da parte del creditore attore in revocatoria che il terzo acquirente sia stato effettivamente consapevole del carattere pregiudizievole dell'atto e che sia sufficiente, invece, una mera conoscibilità da parte del terzo del pregiudizio, ciò non toglie, comunque, che tale conoscibilità debba risultare, come si è detto, “agevole” (e dunque di pronta e immediata acquisizione) e, come pure è stato evidenziato, che la mancata effettiva percezione del pregiudizio ad opera del terzo debba presentarsi nei termini di una “…ignoranza determinata da colpa grave …e non da colpa lieve …alla stregua delle circostanze oggettive e del criterio dell'id quod plerumque accidit” (si v. ancora Cass. 5649/23 cit.; cfr. inoltre, Cass. civ. 12120/2020, che pur affermando, per quel che qui interessa, che non necessariamente debba ricorrere un'effettiva consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente ha al contempo evidenziato, però, che occorre pur sempre che in capo allo stesso venga accertato un “…comportamento colpevole, rappresentato dalla reale possibilità di conoscenza della situazione fraudolenta desumibile da circostanze oggettive secondo il criterio dell'«id quod plerumque accidit»…” e che “…ai fini della concretizzazione di detto comportamento colpevole non sia sufficiente l'esistenza di una «culpa levis» …essendo invece …richiesta la concorrenza di quella grave…”). Infine, sempre come premessa di carattere generale, occorre evidenziare che, nell'assolvimento dell'onere che come detto incombe sul creditore che domanda la revocatoria di un determinato atto, lo stesso non può giovarsi della circostanza che la parte convenuta abbia scelto di rimanere contumace, sull'assunto che quest'ultima non abbia con ciò sollevato alcuna contestazione sui fatti allegati dal primo a fondamento della sua domanda.
8 Infatti, come si evince dall'espressa formulazione dell'art. 1151 c.p.c., il principio di cd. non contestazione trova applicazione unicamente per i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, sicché lo stesso non opera nel caso in cui la parte convenuta non si sia costituita in giudizio. Oltre che in virtù del tenore letterale della disposizione appena richiamata, depone, del resto, per la conclusione appena indicata anche la considerazione che nell'ambito dell'ordinamento processual- civilistico non è attribuito alla contumacia di una parte un giudizio di “disvalore”, essendo la stessa trattata invece come un contegno del tutto neutro, significativo di un mero “agnostico” disinteresse manifestato dal soggetto che abbia scelto di non costituirsi rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti dalla controparte (cfr. tra le molte, Cass. civ. sez. un. 2951/2016). Tenuto conto di tanto, ne deriva, con riferimento all'odierna fattispecie, che la contumacia della terza acquirente non incide di certo sulla ripartizione dell'onere di allegazione e di prova di cui all'art. 2697 c.c., essendo l'attrice pur sempre tenuta ad allegare e dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti necessari per la revocabilità dell'atto ex art. 2901 c.c., ivi incluso quello consistente nella cd. scientia damni in capo a tale acquirente. Ora, ciò detto in diritto, deve rilevarsi, in fatto, che è anzitutto pacifico (giacché dedotto dalla stessa in tutti gli scritti difensivi depositati) che il contratto di cui è richiesta la declaratoria Pt_1
d'inefficacia ex art. 2901 cit. sia consistito in un atto a titolo oneroso. Per quanto l'attrice non abbia prodotto in questa sede copia di tale contratto, è stato allegato, infatti, dalla stessa e non è stato in alcun modo contestato dal che si sia trattato di un atto di CP_1 compravendita e, dunque, di un atto con il quale tale convenuto e gli altri comproprietari dell'immobile sito in Anzio, alla via Guglielmo Marconi n. 134, hanno ceduto le loro rispettive quote di proprietà di tale bene all'acquirente verso il pagamento di un corrispettivo (si v. tra le altre, Cass. civ. CP_2
5736/2023, che ha chiarito che, in tema di azione ex art. 2901 c.c., può risultare non necessaria la produzione in giudizio dell'atto di cessione, atteso che tale atto rileva come un “fatto” costitutivo della pretesa esercitata dal creditore che agisce in revocatoria e ben può operare rispetto ad esso anche il principio di non contestazione). Anche la data di stipula dell'atto è, poi, del tutto pacifica tra le parti costituite e della stessa si trae conferma dalla visura catastale depositata dalla in allegato all'atto di citazione, dalla quale emerge Pt_1 che l'immobile suddetto è stato intestato catastalmente a a far tempo dal 5.11.2020 in virtù CP_2 di un atto consistito, appunto, in una compravendita a rogito del notaio di pari data (cfr. visura Per_1 catastale immobile, fasc. attoreo). Considerata la data del contratto e tenuto conto che è provato per tabulas che il credito vantato dalla nei confronti del è stato giudizialmente accertato con la sentenza n. 1064/2014 resa dal Pt_1 CP_1
Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, con riferimento a spettanze retributive maturate dalla prima nei confronti del secondo per un'attività lavorativa prestata dall'agosto 1996 al giugno 2009 (come si legge in tale sentenza, in atti, fasc. attoreo), non vi è dubbio, quindi, che si è in presenza nella specie di un atto dispositivo che è stato posto in essere dopo il sorgere del credito, con le conseguenze che da tanto derivano in ordine alla disciplina applicabile, ai sensi dell'art. 2901 cit., in relazione al requisito soggettivo in capo al debitore disponente e al terzo acquirente. Ebbene, tanto rilevato e prescindendo per quanto detto dalla verifica della sussistenza dei requisiti del cd. eventus damni e della cd. scientia damni in capo al , osserva il decidente, in via assorbente, CP_1 che gli elementi istruttori acquisiti non valgono a far concludere per la ricorrenza in capo alla terza acquirente di una consapevolezza, sia pure “generica”, o di un'ignoranza determinata da colpa grave, circa il carattere pregiudizievole dell'atto per le ragioni dei creditori dell'alienante. In proposito, non può infatti non rilevarsi che la si è limitata sostanzialmente ad addurre, con Pt_1 il suo atto di citazione, che il presupposto soggettivo in capo al terzo acquirente può essere accertato anche attraverso elementi di natura indiziaria, quali sono “…le modalità del pagamento, l'esistenza di qualunque rapporto tra i soggetti dell'atto dispositivo, la sperequazione tra il prezzo di vendita pattuito e il valore
9 di mercato…”, ma tale affermazione, di per sé del tutto astratta, non è stata poi fatta seguire da alcuna allegazione (prima ancora che da alcuna prova) offerta dall'attrice onerata in merito alla concreta e specifica esistenza, nel caso di cui qui si discute, di uno o più di tali elementi indiziari, non avendo quest'ultima dedotto, a ben vedere, alcunché, anzitutto sul piano assertivo, nemmeno nei suoi scritti difensivi successivi. In particolare, non risulta che vi fosse alla data della stipulazione del contratto un “qualunque rapporto” tra il e la terza acquirente idoneo a far ritenere che quest'ultima fosse CP_1 CP_2 edotta (o potesse almeno esserlo, in tesi, in maniera “agevole”) dell'esistenza di debiti maturati dal primo verso terzi creditori anche diversi dalla e del pregiudizio che, con l'atto, sarebbe stato agli Pt_1 stessi arrecato in concreto, essendo mancata qualsivoglia allegazione, e comunque qualsiasi produzione o altra specifica richiesta di prova, a proposito delle qualità soggettive dei contraenti e della sussistenza, per esempio, di un loro rapporto di parentela o di coabitazione tale da far ritenere che l'acquirente fosse (o non potesse non essere) a conoscenza di una situazione debitoria maturata dal al momento in CP_1 cui lo stesso le ha ceduto (peraltro, unitamente agli altri comproprietari) la proprietà dell'immobile. Inoltre, si è già anticipato che l'attrice non ha prodotto copia del contratto di cui ha richiesto la revocatoria e, in ogni caso, non sono state allegate e provate dalla stessa (né sono comunque emerse) eventuali modalità di pagamento del prezzo d'acquisto che possano definirsi “anomale”, o una sperequazione rilevante tra tale prezzo e il valore di mercato del bene, idonee a far ritenere, secondo un giudizio di normalità fondato sull'id quod plerumque accidit, che la terza acquirente fosse a conoscenza (o potesse esserlo con l'impiego di una diligenza minima) della sussistenza a quella data di ragioni creditorie vantate da terzi verso il pregiudicate dall'operazione negoziale da questo posta in CP_1 essere insieme agli altri condividenti. Né potrebbe darsi rilevanza all'ulteriore generica prospettazione della secondo cui la terza Pt_1 acquirente sarebbe stata in condizioni di “…comprendere, con un grado di media diligenza, la diminuzione patrimoniale che l'atto di compravendita avrebbe causato in capo al ”, atteso che (contrariamente a Pt_3 quanto sembrerebbe aver preteso l'attrice) non è sufficiente, come si è detto, ai fini della revocabilità dell'atto, che il terzo sia stato consapevole dell'alterazione peggiorativa determinata dall'atto sul patrimonio debitorio, ma occorre anche che lo stesso fosse edotto, alla data del negozio (o potesse esserlo, eventualmente, in maniera “agevole”), dell'esistenza di debiti maturati dal disponente verso terzi soggetti, in concreto pregiudicati dal compimento dell'operazione. Peraltro, nel caso che occupa, alcunché di serio, concreto e specifico è stato allegato dall'onerata in relazione a una tale situazione soggettiva in capo alla terza acquirente, se si prescinde dalla circostanza (alla quale la risulta Pt_1 essersi, in definitiva, unicamente affidata) che quest'ultima abbia potuto semplicemente percepire (come è ovvio) la “sostituzione” prodotta dal contratto nel patrimonio del tra la titolarità della CP_1 sua quota di proprietà sull'immobile alienato e il denaro ricevuto in cambio come prezzo, percezione che, però, è ben lontana, all'evidenza, dal far concludere per la sussistenza del requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente. Non è sufficiente, del resto, il solo ulteriore assunto dell'attrice secondo cui l'acquirente di un bene immobile, in specie ove il suo valore sia rilevante, effettua normalmente accertamenti “…al fine di assicurarsi che l'acquisto sia sicuro e non nasconda inconvenienti, come ad esempio l'esistenza di una grave posizione debitoria…”, dal momento che (anche prescindendo dall'assenza di alcuna concreta allegazione né prova in merito a un “ingente valore” del bene di cui trattasi) è evidente che una simile deduzione si presenta assolutamente astratta e, per la verità, nemmeno può ritenersi fondata (se non altro nella sua genericità) sulla base dell'id quod plerumque accidit. Infatti, in una comune compravendita immobiliare stipulata tra persone fisiche che non risultino aver agito nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale (quale è quella che viene in rilievo nel presente caso, alla luce dei soli elementi a disposizione) non può sostenersi che rientri nell'ordinaria diligenza il compimento ad opera di un contraente di una verifica in merito alla complessiva situazione
10 debitoria dell'altra parte, se non altro ove si tratti (come nella specie) di quella che in virtù dell'atto abbia proceduto ad alienare il bene e non già del contraente che tale bene ha acquistato e del quale si sia trattato, pertanto, di verificare la solvibilità in vista di un pagamento del prezzo eventualmente differito, in tutto o in parte, rispetto al momento del trasferimento della proprietà del cespite. Al contrario, a fronte di un'operazione negoziale siffatta, quel che può ritenersi che il compratore indaghi per assicurarsi (come ha sostenuto l'attrice) “…che l'acquisto sia sicuro e non nasconda inconvenienti…” è semmai che l'immobile che intende acquistare sia libero da gravami o da altre formalità pregiudizievoli e, nel caso che occupa, anche ad ammettersi che una simile indagine possa rilevare ai fini del riconoscimento di una “colpa grave” dell'acquirente, agli effetti dell'art. 2901 c.c., è dirimente rilevare che non risulta (poiché non allegato né comunque dimostrato in alcun modo dalla che il bene fosse interessato da simili formalità. Pt_1
Né è dato comprendere per la verità, ancora prima, in quale modo, la terza acquirente avrebbe potuto concretamente conoscere (stando a quanto pretenderebbe l'attrice) “…l'esistenza di una grave posizione debitoria” facente capo al ed essere consapevole che l'atto che quest'ultimo (e gli altri CP_1 comproprietari) stavano con lei stipulando avrebbe potuto nuocere ai creditori del predetto, tenuto conto che nulla è stato dedotto (prima ancora che provato o richiesto di provare) dalla anche in Pt_1 merito alla sussistenza, alla data della stipula del contratto, di una qualche risultanza appresa da tale acquirente, o che in tesi sia stata da questa ignorata con colpa grave (e non già soltanto con colpa lieve), tale da far emergere la “grave posizione debitoria” maturata, a suo dire, dal e pregiudicata dal CP_1 compimento del negozio (si pensi, in via esemplificativa, alla pubblicazione di protesti iscritti a carico del predetto), il che rende ancor più immeritevole di seguito l'astratta e apodittica affermazione posta dall'attrice a base della sua domanda. D'altro canto, il riferimento operato dalla all'avvenuta notifica al dell'atto di precetto del Pt_1 CP_1
06.10.2020 non assume alcuna rilevanza rispetto alla terza acquirente, atteso che non è stata offerta alcuna prova (e prima ancora, in realtà, non è stato nemmeno allegato) che la ne abbia avuto (o CP_2 abbia potuto averne) in qualche modo conoscenza (cfr. sentenza e precetto, in fasc. attoreo). Inoltre, analogamente è a dirsi per l'ulteriore circostanza addotta dall'attrice in relazione alla vicenda di cui trattasi consistente nell'alienazione effettuata dal di un altro suo bene immobile in CP_1 comproprietà in data 14.02.2020, alienazione che, a dire della farebbe emergere che la finalità Pt_1 perseguita da quest'ultimo sia stata quella di “spogliarsi” dei propri beni al solo scopo di sottrarli al soddisfacimento dei creditori. L'operazione di cui qui si discute ha interessato, infatti, un immobile soltanto (quello sito ad Anzio, alla via Marconi n. 134, ove è pacifico peraltro che la terza acquirente abbia poi anche stabilito la propria residenza: si v. anche certificato anagrafico di residenza in atti), mentre l'ulteriore bene in comproprietà del convenuto è stato da lui ceduto (anche qui, per di più, pacificamente, insieme agli altri condividenti) a un diverso soggetto, in tempi significativamente antecedenti rispetto al contratto che occupa e in assenza di alcun collegamento con lo stesso, o altro elemento di sorta, che possa far concludere per una conoscenza in capo alla compratrice CP_2 di un asserito “proposito distrattivo” perseguito dal disponente. In virtù dei superiori rilievi, deve quindi concludersi per l'insussistenza del requisito soggettivo della cd. scientia damni in capo alla terza acquirente, con la conseguente infondatezza, per tale assorbente ragione, della domanda revocatoria proposta dalla Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., donde la condanna dell'attrice al rimborso delle stesse in favore del convenuto costituito , a nulla rilevando in proposito CP_1 che la sia stata ammessa in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato in virtù di Pt_1 delibera del COA di Velletri Rep. 100T/2021 del 24.02.2021, in atti, considerato che tale beneficio non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte risultata vittoriosa (cfr. tra le altre, Cass. civ. 25653/2020).
11 L'ammontare di tali spese processuali viene inoltre liquidato tenendo conto del valore della lite in base all'entità del credito a tutela del quale l'attrice ha agito in revocatoria (scaglione tra € 52.000,01 e € 260.000,00; cfr. tra le altre, Cass. civ. 10089/2014) e con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione risultante dalle modifiche di cui al D.M. 147/2022 (cfr. art. 6 di tale decreto e già Cass. civ. 17577/2018), ma con una riduzione al 50% (minimi), giustificata dall'esiguità e scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto di trattazione, dalla natura meramente documentale dell'istruttoria espletata e dal conseguente minor impegno difensivo resosi necessario anche in fase conclusiva, a fronte di un quadro assertivo e probatorio rimasto sostanzialmente immutato rispetto agli atti introduttivi. In virtù di tanto, si perviene dunque a un importo dovuto in rimborso al da parte dell'attrice CP_1 di € 7.052,00 per compensi, al quale vanno aggiunti il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge. Nulla sulle spese processuali per l'ulteriore convenuta, essendo questa rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni ulteriore e diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna al rimborso delle spese processuali in favore di , che liquida in Parte_1 CP_1
€ 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali e a iva e cpa come per legge;
- Nulla per le spese processuali nei confronti dell'ulteriore convenuta rimasta contumace. Così deciso in Velletri in data 06.10.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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