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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5094 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1710/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
730/2022 del Tribunale di Benevento, depositata in data 26.03.2022, vertente
TRA
, nato ad [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rapp.to e difeso dall'Avv. Pierluigi Morena C.F._1
(C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandro CP_2
ON (C.F. ) C.F._3
Pagina 1 APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.11.2017, la Controparte_1
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1363/2017 emesso in forma provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Napoli Nord in data
09.10.2017, notificato in pari data, in ragione della scrittura privata (avente valore di “avviso di scadenza”) con cui la suddetta Banca riconosceva di avere un debito di 55.571,10 euro con . Parte_1
L'opponente deduceva a sostegno dell'opposizione l'intervenuta estinzione del rapporto di credito in ragione della declaratoria di nullità del piano finanziario “121 soluzione futuro”, stipulato da con la Parte_1
allora e oggi confluito in (all'esito Controparte_3 Controparte_1
della fusione per incorporazione dal . Controparte_4
Nello specifico, la suddetta invalidità era stata dichiarata dal Tribunale di
RI RP con sentenza n. 48/2013, portata ad esecuzione dalla
[...]
L'opponente, quindi, riteneva già concretizzati gli effetti CP_1
restitutori conseguenti alla suddetta dichiarazione di nullità e pertanto non dovute le somme azionate dall'opposto.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
Cardinale, contestando le avverse argomentazioni di parte opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Benevento emetteva la sentenza n.
730/2022, pubblicata in data 26.03.2022, che accoglieva l'opposizione e,
Pagina 2 per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1363/2017, condannando l'opposto al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Con atto di appello notificato in data 15.04.2022, Parte_1
proponeva gravame avverso la predetta sentenza, deducendo il travisamento di fatti e circostanze rilevanti, nonché l'errata interpretazione delle norme e dei principi applicabili in materia, e rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) in via principale, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, riconoscersi, in favore dell'appellante, la somma di Euro 55.571, 10 (oltre interessi) o la somma ritenuta di Giustizia, e, per l'effetto, condannare
l'appellata, in p.l.r.p.t., al pagamento di Euro 55.571, Controparte_1
10 (oltre interessi) o alla diversa somma ritenuta di Giustizia;
2) Con condanna della appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, con diritto, onorari e con attribuzione a favore del Procuratore antistatario”.
L'appellata si costituiva rilevando l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza del gravame e concludendo per la conferma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 730/2022 nonché del decreto ingiuntivo n.
1363/2017.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Pagina 3 1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Corte a rivederle per ottenere la riforma della sentenza e di conseguenza l'accoglimento della domanda.
2. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la titolarità, in favore di
Pagina 4 , degli strumenti finanziari del tipo “Notes” emessi da Parte_1
Crediop Overseas Bank Limited, al cui acquisto era finalizzato il finanziamento concesso con il piano 121 Soluzione futuro.
Il giudice di prime cure, sul presupposto dell'intervenuta nullità del contratto di investimento “121 Soluzione futuro”, ha ritenuto tale accordo inidoneo ab origine a produrre effetti giuridici tra le parti. Di talché, in esecuzione della suddetta declaratoria (sent. n. 48/2013), tutte le 77 rate già versate in virtù del contratto nullo, pari a complessivi € 24.520,65, erano state restituite dalla banca, la quale aveva acquistato la titolarità dei titoli finanziari.
Inoltre, con sentenza n. 1636/2018 la Corte di Appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale di Benevento n. 240/2016, aveva Contro condannato la a restituire al Cardinale le ulteriori somme sborsate successivamente alla instaurazione del precedente giudizio, pari a €
13.056,45.
Parte appellante ha, invece, ritenuto che il Tribunale non abbia considerato la rilevante circostanza che il contratto aveva avuto esecuzione anche dopo la declaratoria di nullità del piano finanziario e che la stessa CP_1
aveva riconosciuto spontaneamente di essere debitrice, nei confronti
[...]
di , di euro 55.571, 10 (corrispondenti al controvalore Parte_1
dei titoli finanziari in questione), con gli estratti dell'11.8.2016 e del
29.9.2016.
La censura è infondata.
Giova premettere che , con atto di citazione notificato in Parte_1
data 06.05. 2008, aveva chiesto la declaratoria di nullità del piano finanziario “121 soluzione futuro” stipulato con la allora Controparte_3
(oggi . La causa, incardinata dinnanzi al Tribunale di Controparte_1
Pagina 5 , veniva decisa accogliendo la domanda e dichiarando la CP_6
nullità del piano “121 ”; per l'effetto, la Banca convenuta Parte_2
veniva condannata al pagamento della somma di euro 24.520, 65 oltre interessi, corrispondenti alle rate fino a quel momento pagate dall'investitore in esecuzione del contratto.
In conseguenza della nullità i titoli passavano in proprietà della
[...]
CP_1
Deve, allora, ritenersi che, attraverso il richiamo dell'invalidità del contratto di investimento, la ha assolto l'onere probatorio necessario CP_1
per far venire meno ogni effetto vincolante della ricognizione del debito.
Parte appellata, infatti, ha allegato e provato che il rapporto sottostante è invalido, con conseguente inidoneità dello stesso a divenire titolo di acquisto degli strumenti finanziari in questione.
2.1 A nulla rileva il rilievo che gli strumenti finanziari “Notes” abbiano costituito oggetto di pegno regolare, collegato al piano di investimento
“121 ”. Parte appellante intende negare la titolarità dei Parte_2
titoli finanziari in capo alla invocando la disciplina del Controparte_1
pegno regolare che, in caso di inadempimento della controparte, non legittima il creditore pignoratizio ad acquisire la proprietà della “res” data in garanzia.
L'infondatezza della censura in questione è data dalla circostanza che la nullità del piano di investimento, in forza del principio di accessorietà ricavabile dall'art. 2784 c.c. e del collegamento negoziale con il finanziamento concesso con il piano 121 Soluzione futuro (appunto finalizzato all'acquisto di detto strumento finanziario v. punto “2” della piano finanziario), comporta la nullità per difetto di causa anche dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non più
Pagina 6 esistente. Di talché, tale titolo di garanzia non può essere invocato per contestare l'acquisizione degli strumenti finanziari in favore della CP_1
appellata.
Per i suddetti motivi la censura non risulta meritevole di accoglimento.
3. Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza di prime cure nella parte in cui non riconosce, in favore di parte appellante, nemmeno la somma di euro 17.994, tratta dalla differenza tra il controvalore del titolo in questione, pari a euro 55.571, 60 e la somma di euro 37.577,10 (riconosciuta in esecuzione delle due sentenze emesse dal
Tribunale di RI RP e dalla Corte d'appello di Napoli).
La censura è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre considerare che parte appellante, in fase successiva alla sentenza n.
48/2013 con cui il Tribunale di RI RP aveva dichiarato la nullità del contratto di investimento, continuava a versare rate in esecuzione del contratto nullo ed instaurava un nuovo giudizio civile per alcune rate mensili versate all'istituto in fase successiva al 2008 (anno in cui è stato instaurato il giudizio per ottenere la declaratoria di nullità) e alla sentenza del 2013. L'ultima rata risale al 28.09.2016, come risulta dal dossier allegato dalla stessa Controparte_1
La suddetta istanza di restituzione somme, rigettata dal Tribunale di
Benevento, veniva accolta dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n.
1636/2018, la quale riconosceva le ulteriori pretese del risparmiatore.
Il dato conferma che il contratto di investimento in questione abbia avuto esecuzione anche dopo l'intervenuta declaratoria di nullità: si pensi alle rate pagate e ai diversi atti di ricognizione del debito posti in essere dalla con estratti puntuali e dossier notificati al Controparte_1
Pagina 7 risparmiatore che riportano ogni singola data dei versamenti da questi effettuati (fino a settembre 2016).
Inoltre, l'onere probatorio circa l'insussistenza del rapporto sottostante può dirsi assolto in relazione alle sole rate pagate prima della declaratoria di nullità (del 2013) e per le somme già restituite dalla in Controparte_1
esecuzione della sentenza in parola. Le restituzioni del 2013 e quelle disposte dalla Corte d'appello di Napoli, infatti, costituiscono fatti non contestati;
diversamente, le rate pagate successivamente costituiscono un indebito riconosciuto dalla stessa convenuta. CP_1
Stante poi la nullità anche dell'investimento sopra indicato, è legittima la pretesa di parte appellante di ottenere la restituzione del controvalore finale dei titoli finanziari oggetto del contratto eseguito, conformemente alla quantificazione effettuata dalla nella suddetta ricognizione del CP_1
debito, cui però vanno sottratte le somme già pagate da parte appellata in esecuzione delle predette sentenze del Tribunale di RI RP e della
Corte d'Appello di Napoli.
Conformemente la decisione impugnata va riformata e la CP_1
deve essere condannata a pagare a la somma di
[...] Parte_1
euro 17.994, pari alla differenza tra € 55.571,10 e € 37.577,10, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale della domanda, oltre che alla condotta poco coerente tenuta dallo stesso dopo la dichiarata Parte_1
nullità, sussistono valide ragioni per compensare tra le parti un terzo delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condannare la al CP_7
pagamento dei restanti due terzi.
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e
Pagina 8 dell'esito della lite, applicando valori ricompresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento in base al decisum (da € 5.201 a € 26.000) ex
D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in appello non concretamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 730/2022 del
Tribunale di Benevento, depositata in data 26.03.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 17.994, oltre interessi legali dal 09/10/2017 al saldo;
2) compensa tra le parti un terzo delle spese dei due gradi di giudizio e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dei restanti due terzi, che in tale proporzione liquida, quanto al
[...]
primo grado, in euro € 3.384,66 per compensi, nonché, quanto al secondo grado, in € 2.644,00 per compensi, oltre – per entrambi i gradi di giudizio - il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e C.p.a. se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Pierluigi Morena.
Così deciso nella Camera di consiglio 18.09.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
730/2022 del Tribunale di Benevento, depositata in data 26.03.2022, vertente
TRA
, nato ad [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rapp.to e difeso dall'Avv. Pierluigi Morena C.F._1
(C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandro CP_2
ON (C.F. ) C.F._3
Pagina 1 APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.11.2017, la Controparte_1
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1363/2017 emesso in forma provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Napoli Nord in data
09.10.2017, notificato in pari data, in ragione della scrittura privata (avente valore di “avviso di scadenza”) con cui la suddetta Banca riconosceva di avere un debito di 55.571,10 euro con . Parte_1
L'opponente deduceva a sostegno dell'opposizione l'intervenuta estinzione del rapporto di credito in ragione della declaratoria di nullità del piano finanziario “121 soluzione futuro”, stipulato da con la Parte_1
allora e oggi confluito in (all'esito Controparte_3 Controparte_1
della fusione per incorporazione dal . Controparte_4
Nello specifico, la suddetta invalidità era stata dichiarata dal Tribunale di
RI RP con sentenza n. 48/2013, portata ad esecuzione dalla
[...]
L'opponente, quindi, riteneva già concretizzati gli effetti CP_1
restitutori conseguenti alla suddetta dichiarazione di nullità e pertanto non dovute le somme azionate dall'opposto.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
Cardinale, contestando le avverse argomentazioni di parte opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Benevento emetteva la sentenza n.
730/2022, pubblicata in data 26.03.2022, che accoglieva l'opposizione e,
Pagina 2 per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1363/2017, condannando l'opposto al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Con atto di appello notificato in data 15.04.2022, Parte_1
proponeva gravame avverso la predetta sentenza, deducendo il travisamento di fatti e circostanze rilevanti, nonché l'errata interpretazione delle norme e dei principi applicabili in materia, e rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) in via principale, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, riconoscersi, in favore dell'appellante, la somma di Euro 55.571, 10 (oltre interessi) o la somma ritenuta di Giustizia, e, per l'effetto, condannare
l'appellata, in p.l.r.p.t., al pagamento di Euro 55.571, Controparte_1
10 (oltre interessi) o alla diversa somma ritenuta di Giustizia;
2) Con condanna della appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, con diritto, onorari e con attribuzione a favore del Procuratore antistatario”.
L'appellata si costituiva rilevando l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza del gravame e concludendo per la conferma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 730/2022 nonché del decreto ingiuntivo n.
1363/2017.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Pagina 3 1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Corte a rivederle per ottenere la riforma della sentenza e di conseguenza l'accoglimento della domanda.
2. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la titolarità, in favore di
Pagina 4 , degli strumenti finanziari del tipo “Notes” emessi da Parte_1
Crediop Overseas Bank Limited, al cui acquisto era finalizzato il finanziamento concesso con il piano 121 Soluzione futuro.
Il giudice di prime cure, sul presupposto dell'intervenuta nullità del contratto di investimento “121 Soluzione futuro”, ha ritenuto tale accordo inidoneo ab origine a produrre effetti giuridici tra le parti. Di talché, in esecuzione della suddetta declaratoria (sent. n. 48/2013), tutte le 77 rate già versate in virtù del contratto nullo, pari a complessivi € 24.520,65, erano state restituite dalla banca, la quale aveva acquistato la titolarità dei titoli finanziari.
Inoltre, con sentenza n. 1636/2018 la Corte di Appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale di Benevento n. 240/2016, aveva Contro condannato la a restituire al Cardinale le ulteriori somme sborsate successivamente alla instaurazione del precedente giudizio, pari a €
13.056,45.
Parte appellante ha, invece, ritenuto che il Tribunale non abbia considerato la rilevante circostanza che il contratto aveva avuto esecuzione anche dopo la declaratoria di nullità del piano finanziario e che la stessa CP_1
aveva riconosciuto spontaneamente di essere debitrice, nei confronti
[...]
di , di euro 55.571, 10 (corrispondenti al controvalore Parte_1
dei titoli finanziari in questione), con gli estratti dell'11.8.2016 e del
29.9.2016.
La censura è infondata.
Giova premettere che , con atto di citazione notificato in Parte_1
data 06.05. 2008, aveva chiesto la declaratoria di nullità del piano finanziario “121 soluzione futuro” stipulato con la allora Controparte_3
(oggi . La causa, incardinata dinnanzi al Tribunale di Controparte_1
Pagina 5 , veniva decisa accogliendo la domanda e dichiarando la CP_6
nullità del piano “121 ”; per l'effetto, la Banca convenuta Parte_2
veniva condannata al pagamento della somma di euro 24.520, 65 oltre interessi, corrispondenti alle rate fino a quel momento pagate dall'investitore in esecuzione del contratto.
In conseguenza della nullità i titoli passavano in proprietà della
[...]
CP_1
Deve, allora, ritenersi che, attraverso il richiamo dell'invalidità del contratto di investimento, la ha assolto l'onere probatorio necessario CP_1
per far venire meno ogni effetto vincolante della ricognizione del debito.
Parte appellata, infatti, ha allegato e provato che il rapporto sottostante è invalido, con conseguente inidoneità dello stesso a divenire titolo di acquisto degli strumenti finanziari in questione.
2.1 A nulla rileva il rilievo che gli strumenti finanziari “Notes” abbiano costituito oggetto di pegno regolare, collegato al piano di investimento
“121 ”. Parte appellante intende negare la titolarità dei Parte_2
titoli finanziari in capo alla invocando la disciplina del Controparte_1
pegno regolare che, in caso di inadempimento della controparte, non legittima il creditore pignoratizio ad acquisire la proprietà della “res” data in garanzia.
L'infondatezza della censura in questione è data dalla circostanza che la nullità del piano di investimento, in forza del principio di accessorietà ricavabile dall'art. 2784 c.c. e del collegamento negoziale con il finanziamento concesso con il piano 121 Soluzione futuro (appunto finalizzato all'acquisto di detto strumento finanziario v. punto “2” della piano finanziario), comporta la nullità per difetto di causa anche dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non più
Pagina 6 esistente. Di talché, tale titolo di garanzia non può essere invocato per contestare l'acquisizione degli strumenti finanziari in favore della CP_1
appellata.
Per i suddetti motivi la censura non risulta meritevole di accoglimento.
3. Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza di prime cure nella parte in cui non riconosce, in favore di parte appellante, nemmeno la somma di euro 17.994, tratta dalla differenza tra il controvalore del titolo in questione, pari a euro 55.571, 60 e la somma di euro 37.577,10 (riconosciuta in esecuzione delle due sentenze emesse dal
Tribunale di RI RP e dalla Corte d'appello di Napoli).
La censura è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre considerare che parte appellante, in fase successiva alla sentenza n.
48/2013 con cui il Tribunale di RI RP aveva dichiarato la nullità del contratto di investimento, continuava a versare rate in esecuzione del contratto nullo ed instaurava un nuovo giudizio civile per alcune rate mensili versate all'istituto in fase successiva al 2008 (anno in cui è stato instaurato il giudizio per ottenere la declaratoria di nullità) e alla sentenza del 2013. L'ultima rata risale al 28.09.2016, come risulta dal dossier allegato dalla stessa Controparte_1
La suddetta istanza di restituzione somme, rigettata dal Tribunale di
Benevento, veniva accolta dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n.
1636/2018, la quale riconosceva le ulteriori pretese del risparmiatore.
Il dato conferma che il contratto di investimento in questione abbia avuto esecuzione anche dopo l'intervenuta declaratoria di nullità: si pensi alle rate pagate e ai diversi atti di ricognizione del debito posti in essere dalla con estratti puntuali e dossier notificati al Controparte_1
Pagina 7 risparmiatore che riportano ogni singola data dei versamenti da questi effettuati (fino a settembre 2016).
Inoltre, l'onere probatorio circa l'insussistenza del rapporto sottostante può dirsi assolto in relazione alle sole rate pagate prima della declaratoria di nullità (del 2013) e per le somme già restituite dalla in Controparte_1
esecuzione della sentenza in parola. Le restituzioni del 2013 e quelle disposte dalla Corte d'appello di Napoli, infatti, costituiscono fatti non contestati;
diversamente, le rate pagate successivamente costituiscono un indebito riconosciuto dalla stessa convenuta. CP_1
Stante poi la nullità anche dell'investimento sopra indicato, è legittima la pretesa di parte appellante di ottenere la restituzione del controvalore finale dei titoli finanziari oggetto del contratto eseguito, conformemente alla quantificazione effettuata dalla nella suddetta ricognizione del CP_1
debito, cui però vanno sottratte le somme già pagate da parte appellata in esecuzione delle predette sentenze del Tribunale di RI RP e della
Corte d'Appello di Napoli.
Conformemente la decisione impugnata va riformata e la CP_1
deve essere condannata a pagare a la somma di
[...] Parte_1
euro 17.994, pari alla differenza tra € 55.571,10 e € 37.577,10, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale della domanda, oltre che alla condotta poco coerente tenuta dallo stesso dopo la dichiarata Parte_1
nullità, sussistono valide ragioni per compensare tra le parti un terzo delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condannare la al CP_7
pagamento dei restanti due terzi.
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e
Pagina 8 dell'esito della lite, applicando valori ricompresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento in base al decisum (da € 5.201 a € 26.000) ex
D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in appello non concretamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 730/2022 del
Tribunale di Benevento, depositata in data 26.03.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 17.994, oltre interessi legali dal 09/10/2017 al saldo;
2) compensa tra le parti un terzo delle spese dei due gradi di giudizio e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dei restanti due terzi, che in tale proporzione liquida, quanto al
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primo grado, in euro € 3.384,66 per compensi, nonché, quanto al secondo grado, in € 2.644,00 per compensi, oltre – per entrambi i gradi di giudizio - il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e C.p.a. se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Pierluigi Morena.
Così deciso nella Camera di consiglio 18.09.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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