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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 953/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI ALEX, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in VIA PAOLO BORSELLINO N. 2, REGGIO
EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO, elettivamente CP_2
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 8,
REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
07/02/2025.
Il resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
07/02/2025.
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex artt. 473 bis ss. c.p.c. depositato in data 22/03/2024, - premesso di Controparte_1
aver contratto matrimonio con in data 12/10/2002, da cui erano nate le due figlie CP_2
(nata in data [...]) e (nata il [...]), e di essere separata dal marito in Per_1 Per_2
forza di separazione consensuale omologata in data 19/04/2022 - chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- affidamento super-esclusivo della figlia minore a sé; Per_2
- un contributo del padre per il mantenimento di entrambe le figlie pari ad € 900,00 mensili, e comunque non inferiore ai 600,00 euro al mese previsti in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il riconoscimento in proprio favore al 100% dell'assegno unico.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/07/2024, si costituiva in giudizio il resistente , il quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, si opponeva alla domanda CP_2
ex adverso formulata di affidamento super-esclusivo della figlia minore chiedendo invece Per_2
l'affidamento condiviso con collocazione prevalente della minore presso la madre, e dunque sul punto la conferma delle condizioni della separazione consensuale;
domandava inoltre, quanto ai diritti di visita, di tener conto della volontà di e di un calendario di visite concordato che permettesse Per_2
anche al padre di trascorrere del tempo con la figlia;
domandava di ordinare alle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare;
si dichiarava disponibile a versare un contributo di mantenimento delle figlie di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, e manifestava il proprio consenso a che l'assegno unico fosse percepito per intero dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 24/09/2024, il giudice relatore sentiva i coniugi, esperiva il tentativo di conciliazione che sortiva esito negativo, ed all'esito, con ordinanza a scioglimento della riserva emessa in pari data, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c., con i quali confermava le condizioni della separazione consensuale omologate il 19/04/2022 in merito all'affidamento condiviso della figlia minore Per_2
ad entrambi i genitori con suo collocazione prevalente presso la madre, nonché in merito al contributo del padre per il mantenimento delle due figlie all'epoca concordato tra i coniugi (€ 600 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie), disponendo inoltre che l'assegno unico, essendovi sul punto accordo tra le parti, fosse erogato per intero alla ricorrente.
Con i medesimi provvedimenti temporanei il giudice relatore, alla luce del rifiuto della minore Per_2
di frequentare il padre, disponeva, a modifica dei diritti di visita previsti nelle condizioni di pagina 2 di 10 separazione, che gli incontri tra il padre e la figlia se ritenuti praticabili, fossero regolamentati Per_2
dai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali avrebbero dovuto assumere ogni opportuna iniziativa per il recupero del rapporto tra ed il padre. Per_2
Venivano per il resto confermate le condizioni della separazione consensuale omologate con decreto del 19/04/2022.
All'udienza in data 11/12/2024, veniva ascoltata la figlia minore e la causa veniva rinviata per Per_2 la rimessione in decisione all'udienza del 10/04/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
All'udienza del 10/04/2025, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 898/1970 e successive modifiche, essendo stata omologata con decreto di questo Tribunale del 19/04/2022 la separazione consensuale fra i coniugi, ed essendo decorso il periodo previsto ex lege, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dal fallimento del tentativo di riconciliazione tra i coniugi all'udienza di prima comparizione del 24/09/2024 e dalle conclusioni di entrambe le parti, dalle quali si evince con tutta evidenza che non possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3.
Le figlie delle parti sono due: ora maggiorenne, e la quale ha l'età di 16 anni e nel Per_1 Per_2
corrente anno ne compirà 17.
Quanto all'affidamento della minore si osserva, in ordine cronologico, quanto segue. Per_2
3.1
Il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto provvisorio del 27/01/2022, aveva disposto l'affidamento di e al Servizio Sociale, demandando tra l'altro al Servizio Sociale il Per_1 Per_2
compito di regolamentare i rapporti tra le figlie ed il padre in forma esclusivamente protetta
(procedimento RG VG 21/2022).
Si legge nel citato decreto provvisorio che:
pagina 3 di 10 3.2
Successivamente, le parti sono addivenute ad una separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale in data 19/04/2022 (cfr. docc. n. 2 e n. 3 fasc. ricorrente).
Nelle condizioni di separazione, i coniugi hanno concordato l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori.
Con sentenza del 13/12/2023, è stato assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia “perché il CP_2 fatto non sussiste”, e con la medesima sentenza il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di lesioni, a seguito di remissione di querela da parte della moglie (doc. n. 6 fasc. ricorrente).
3.3
Infine, è intervenuto, sempre nel precitato procedimento RG VG 21/2022, il Tribunale per i Minorenni di Bologna con il decreto definitivo del 09/01/2024, nel quale il TM ha osservato che:
- i genitori si erano definitivamente separati;
- entrambe le ragazze esprimevano disagio e volontà di non incontrare il padre;
pagina 4 di 10 - la figlia era nel frattempo divenuta maggiorenne;
Per_1
- “non sussistono elementi che giustifichino il mantenimento di limitazioni alla responsabilità genitoriale del padre e della madre non apparendo elementi di pregiudizio quanto a , Per_2 nonostante le perduranti difficoltà nel rapporto con il padre”, ferma restando l'opportunità di mantenere un mandato di vigilanza da parte del Servizio Sociale per la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore del nucleo e per la regolamentazione secondo opportunità dei rapporti tra ed il padre, sempre se da lei desiderati. Per_2
4.
Tanto premesso, va osservato che, essendo l'affidamento condiviso il preferenziale regime di affido
(disciplinato dall'art. 337 ter c.c.), per pacifica giurisprudenza la regola dell'affidamento condiviso può essere derogata solo laddove tale regime appaia pregiudizievole per i minori.
Nel caso di specie va quindi rilevato che:
- i coniugi, nella separazione consensuale omologata ad aprile 2022, avevano concordato l'affidamento condiviso;
- il successivo e recente decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni del 09/01/2024 ha ritenuto l'insussistenza di elementi di pregiudizio per la minore che potessero giustificare il mantenimento di limitazioni alla responsabilità genitoriale;
- non è emerso che, dopo l'omologa della separazione consensuale del 19/04/2022, né successivamente al predetto decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni del 09/01/2024, siano sopravvenuti fatti che possano far ritenere l'affidamento condiviso pregiudizievole per gli interessi della figlia Per_2
In altri termini, come già osservato nei provvedimenti temporanei ed urgenti, il mantenimento dell'affidamento condiviso, già previsto nella separazione consensuale omologata il 19/04/2022 e derogabile solo qualora esso risulti pregiudizievole per l'interesse della minore, non appare nel caso concreto di pregiudizio per nei confronti della quale il padre non può considerarsi genitore Per_2
disinteressato, avendo invece mostrato la volontà di essere presente nella vita della minore (assistendo ad esempio alle sue gare di pattinaggio), e continuando a concorrere regolarmente al suo mantenimento.
Pur vero che siano risultati evidenti e perduranti le criticità nel rapporto padre-figlia, confermate anche direttamente dalla minore in sede di ascolto;
tuttavia, non può trascurarsi il fatto che un affidamento super-esclusivo alla madre, come da quest'ultima richiesto, comporterebbe il rischio di un definitivo esautoramento della figura paterna: esito che, per quanto possibile, deve essere scongiurato.
pagina 5 di 10 Deve essere pertanto respinta la domanda di affidamento super-esclusivo formulata dalla ricorrente.
Quest'ultima ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale, che tuttavia appare inammissibile.
In particolare, i capitoli di prova articolati nel ricorso sono in gran parte irrilevanti (cap. 1-2-3-6-12-13-
14-21), in quanto relativi a fatti risalenti ad epoca antecedente alla separazione consensuale omologata il 19/04/2022; parimenti irrilevanti ai fini del decidere sono i tre capitoli aggiunti nella memoria ex art. 473 bis.17 n. 1 cpc.
Inoltre, parte dei capitoli di prova dedotti nel ricorso sono inammissibili in quanto formulati in modo non conforme al disposto dell'art. 244 c.p.c., avendo contenuto estremamente generico e comunque valutativo (si veda ad es. il cap. 7: “vero che, nel corso degli anni 2022/2023, durante diverse gare di pattinaggio di sua sorella , si appostava a bordo pista con atteggiamenti Per_2 CP_2 assillanti nei riguardi della figlia e dell'allenatrice ingenerando forti imbarazzi e stress alle CP_3 stesse ed agli altri genitori e familiari presenti sugli spalti?”).
Altri capitoli (cfr. cap. 4 e 5) non fanno altro che confermare le criticità nei rapporti padre-figlie (cap. 4
e 5), sulle quali tuttavia non vi è contestazione, e che non sono di per sé ostative, come si è più sopra precisato, alla conservazione del regime preferenziale dell'affidamento condiviso della minore Per_2
ad entrambi i genitori, come peraltro da questi ultimi già concordato in sede di separazione consensuale.
5.
Ciò detto sulla conferma dell'affidamento condiviso, le parti sono concordi sul collocamento prevalente di presso la madre. Per_2
Quanto ai diritti di visita del padre, ritiene il Collegio che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano sul punto essere confermati, e che quindi - proprio in ragione delle predette difficoltà nella relazione padre-figlia, confermate anche dalla minore in sede di ascolto, e del fatto che abbia Per_2
manifestato la volontà di non frequentare il padre - sia necessario modificare le condizioni di separazione in punto di diritti di visita, prevedendo che siano i Servizi Sociali ad assumere ogni iniziativa ritenuta più opportuna per il recupero del rapporto fra ed il padre, regolamentando gli Per_2
eventuali incontri, ove ritenuti praticabili.
Non può il Collegio ordinare alle parti, come richiesto dal resistente, di intraprendere un percorso di mediazione familiare, trattandosi di comportamento incoercibile, potendo invece il Tribunale limitarsi a rivolgere alle parti un invito in tal senso, nell'interesse della minore.
pagina 6 di 10 6.
Venendo alla questione economica del contributo del padre per il mantenimento delle due figlie, si osserva che, in forza delle condizioni pattuite in sede di separazione consensuale omologata in data
19/04/2022, è tenuto a versare alla la somma mensile di € 600,00, soggetta a CP_2 CP_1
rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha concluso chiedendo un aumento dell'assegno mensile di mantenimento ad € 900,00, mentre il resistente ne ha chiesto una riduzione ad € 400,00, ferma restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio di dover confermare l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale.
L'assegno di mantenimento non può essere aumentato come richiesto dalla ricorrente, perché, seppure
è vero che si siano di fatto ridotti i tempi di permanenza delle figlie presso il padre, e le loro esigenze siano aumentate nei tre anni trascorsi dall'omologa della separazione, dall'altro lato il reddito della ricorrente, contrariamente a quanto da quest'ultima sostenuto, è aumentato rispetto a quello che la stessa percepiva all'epoca della separazione consensuale.
In particolare, esaminando i redditi annuali documentati, la ricorrente ha prodotto il Mod. 730/2022 relativo all'anno di imposta 2021, il Mod. 730/2023 relativo all'anno di imposta 2022 e la
Certificazione Unica 2024 relativa all'anno di imposta 2023.
Ebbene, il reddito di lavoro dipendente lordo, nell'anno di imposta 2021 (Mod. 730/2022) era pari ad €
21.216,00 (documento n. 14 fasc. ricorrente), nell'anno di imposta 2022 era pari ad € 15.443,00
(documento n. 14 fasc. ricorrente), e nell'ultimo anno di imposta documentato (2023) è aumentato ad €
28.684,82, come si evince dalla Certificazione Unica relativa al periodo d'imposta 2023 (doc. 140 fasc. ricorrente).
Non si è verificata quindi la riduzione reddituale dedotta dalla ricorrente, la quale ha preso erroneamente a riferimento “l'imponibile previdenziale” risultante dal CUD per l'anno 2023 (pag. 5, doc. 140); occorre invece considerare il reddito da lavoro rilevante ai fini irpef, pari per il periodo di imposta 2023 ad € 28.684,82, e detrarre le ritenute fiscali 2023 (- 5.024,28 – 464,30 – 25,55 – 139,40), in tal modo risultando un reddito netto annuo che è più alto di quello dichiarato ai fini irpef per gli anni di imposta 2021 e 2022 (cfr. mod 730 doc. 14 e 16 ricorrente).
Inoltre, non può essere trascurato il fatto che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico, che ammonta pacificamente ad € 281,00 al mese.
pagina 7 di 10 Co
vive con il nuovo compagno in immobile di cui è comproprietaria gravato da mutuo, CP_1 ed il mutuo, come riconosciuto dalla stessa ricorrente all'udienza del 24/09/2024, viene pagato per intero dall'attuale compagno (v. verbale d'udienza del 24/09/2024).
Di contro non può essere accolta la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta dal resistente.
In disparte il fatto che la riduzione dell'assegno di mantenimento delle figlie non possa essere giustificata dalla presenza del nuovo compagno della ricorrente, estraneo al rapporto di filiazione, che come tale non può incidere sull'obbligo di mantenimento della prole previsto dall'art. 147 c.c., gravante esclusivamente su ciascuno dei genitori, il convenuto, nella comparsa conclusionale, ha dedotto che, ad oggi, è in pensione, e dal mese di marzo percepisce mensilmente la somma di € 1.440,00; al riguardo ha prodotto con la comparsa conclusionale, a supporto della propria allegazione, il documento n. 22.
Il documento da ultimo prodotto dall' (doc. 22), essendo relativo ad un solo rateo di pensione CP_2
(quello erogato il 03/03/2025), non fornisce un quadro completo del complessivo reddito annuale, e quindi è comunque di per sé insufficiente ai fini della prova del reddito annuale e del patrimonio complessivo del resistente.
Ai fini della determinazione del suo reddito annuale, vanno quindi presi in considerazione i documenti comprovanti il reddito complessivo annuale prodotti in atti, ossia i Modelli 730 per gli anni di imposta
2021, 2022 e 2023, che attestano un reddito mensile medio netto pari, rispettivamente, ad € 2.150 nell'anno di imposta 2021, ad € 2.065 nell'anno di imposta 2022, e ad € 2.180 nell'anno di imposta
2023 (il reddito mensile medio netto si è calcolato sulla base del reddito di lavoro dipendente, detratte l'imposta netta, le addizionali regionale e comunale, ed il risultato si è diviso per dodici mensilità).
Danno inoltre contezza degli emolumenti accreditati al resistente nell'intero anno, gli estratti di conto corrente dallo stesso prodotti.
In particolare, dagli estratti conto relativi all'anno 2021, risultano accrediti da parte del suo datore di lavoro pari a complessivi € 23.281,41 (media mensile su dodici mesi pari ad € 1.940,00); nell'anno
2022 gli emolumenti lavorativi accreditati sono ammontati ad € 23.075,83 (media mensile su dodici mesi pari ad € 1.922,98), e nell'anno 2023 sono ammontati ad € 24.291,54 (media mensile su dodici mesi pari ad € 2.024,29).
Dagli estratti di conto corrente, si evince altresì che abbia a suo carico una rata mensile di CP_2 mutuo pari ad € 523,75 (e questo onere già esisteva all'epoca della separazione), e che lo stipendio mensile netto percepito dalla moglie l'anno prima della separazione fosse pari, in media, a circa
1.300,00 euro.
pagina 8 di 10 Dai dati sopra riportati, emerge dunque che il resistente non abbia fornito adeguata prova di un sopravvenuto peggioramento delle proprie complessive condizioni economiche rispetto a quelle che, all'epoca della separazione consensuale, lo avevano condotto a concordare con l'altro coniuge un assegno per il mantenimento delle due figlie pari ad € 600,00 rivalutabile in base agli indici Istat.
Si consideri, peraltro, che l'assegno mensile di € 600,00 fu concordato sulla base di un calendario di visite che prevedeva che le figlie sarebbero state con il padre a fine settimana alternati, ed uno o due giorni infrasettimanali a seconda che il week end fosse di spettanza del padre o della madre.
Ora invece è un dato incontestato che i tempi di permanenza delle figlie presso il padre si siano drasticamente ridotti;
ed sono a carico della madre in via di gran lunga prevalente, Per_2 Per_1
e, come noto, l'art. 337 ter c.c. pone “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, nonché “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”, tra i parametri che devono essere considerati per la determinazione dell'assegno periodico di mantenimento, e dovendosi considerare, in aggiunta, che come si è detto più sopra le esigenze delle due figlie sono aumentate nei tre anni trascorsi dall'omologa della separazione.
Va dunque confermato l'assegno di mantenimento delle figlie stabilito all'epoca in cui furono sottoscritte le condizioni della separazione consensuale, ferma restando la ripartizione tra i genitori, al
50% ciascuno, delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
Essendovi accordo sul punto, l'assegno unico deve essere erogato al 100% in favore della ricorrente.
7.
Si è già detto della inammissibilità della prova per testi dedotta dalla ricorrente (si rimanda al precedente paragrafo 4).
Sulle questioni economiche, i capitoli di prova articolati nel ricorso sono parimenti inammissibili, in parte perché riguardanti un periodo antecedente all'omologa della separazione consensuale (cap. 12-13-
14-15-16-24-28), ed in parte perché valutativi e/o di contenuto estremamente generico (cap. 18, 20,27).
Va pertanto respinta la domanda della ricorrente di rimessione della causa in istruttoria.
8.
Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, l'esito del giudizio vede una soccombenza della ricorrente sulla domanda di affidamento super-esclusivo della figlia minore, ed una soccombenza reciproca sulla questione economica del mantenimento;
ragion per cui, in virtù del principio di soccombenza, la quota di 1/2 delle spese di lite deve essere posta a carico della ricorrente, previa compensazione della residua metà.
pagina 9 di 10 La liquidazione viene effettuata in dispositivo secondo i parametri previsti dal DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza anche istruttoria ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Massa di SO (NA) in data
12 ottobre 2002 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 CP_2
matrimonio del Comune di Massa di SO (NA) (Anno 2002, Pare II, Serie A, n. 24).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa di SO (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento prevalente presso la madre.
4) Dispone che gli incontri tra il padre e la figlia se ritenuti praticabili, siano regolamentati dai Per_2
Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali assumeranno ogni opportuna iniziativa per il recupero del rapporto fra la minore ed il padre. Per_2
5) Conferma il contributo di mantenimento a carico del padre da versare alla madre per il mantenimento delle figlie e così come stabilito nelle condizioni di separazione Per_1 Per_2
omologate in data 19/04/2022, pari alla somma mensile di € 600,00 rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel protocollo locale in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Dispone che l'assegno unico, essendovi sul punto accordo tra le parti, venga erogato per intero alla ricorrente Controparte_1
7) Dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/2, e, per l'effetto, condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente della residua metà, che liquida in € 3.808,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti per l'incombente di cui al capo 4) del dispositivo.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
8 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 953/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI ALEX, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in VIA PAOLO BORSELLINO N. 2, REGGIO
EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO, elettivamente CP_2
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 8,
REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
07/02/2025.
Il resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
07/02/2025.
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex artt. 473 bis ss. c.p.c. depositato in data 22/03/2024, - premesso di Controparte_1
aver contratto matrimonio con in data 12/10/2002, da cui erano nate le due figlie CP_2
(nata in data [...]) e (nata il [...]), e di essere separata dal marito in Per_1 Per_2
forza di separazione consensuale omologata in data 19/04/2022 - chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- affidamento super-esclusivo della figlia minore a sé; Per_2
- un contributo del padre per il mantenimento di entrambe le figlie pari ad € 900,00 mensili, e comunque non inferiore ai 600,00 euro al mese previsti in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il riconoscimento in proprio favore al 100% dell'assegno unico.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/07/2024, si costituiva in giudizio il resistente , il quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, si opponeva alla domanda CP_2
ex adverso formulata di affidamento super-esclusivo della figlia minore chiedendo invece Per_2
l'affidamento condiviso con collocazione prevalente della minore presso la madre, e dunque sul punto la conferma delle condizioni della separazione consensuale;
domandava inoltre, quanto ai diritti di visita, di tener conto della volontà di e di un calendario di visite concordato che permettesse Per_2
anche al padre di trascorrere del tempo con la figlia;
domandava di ordinare alle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare;
si dichiarava disponibile a versare un contributo di mantenimento delle figlie di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, e manifestava il proprio consenso a che l'assegno unico fosse percepito per intero dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 24/09/2024, il giudice relatore sentiva i coniugi, esperiva il tentativo di conciliazione che sortiva esito negativo, ed all'esito, con ordinanza a scioglimento della riserva emessa in pari data, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c., con i quali confermava le condizioni della separazione consensuale omologate il 19/04/2022 in merito all'affidamento condiviso della figlia minore Per_2
ad entrambi i genitori con suo collocazione prevalente presso la madre, nonché in merito al contributo del padre per il mantenimento delle due figlie all'epoca concordato tra i coniugi (€ 600 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie), disponendo inoltre che l'assegno unico, essendovi sul punto accordo tra le parti, fosse erogato per intero alla ricorrente.
Con i medesimi provvedimenti temporanei il giudice relatore, alla luce del rifiuto della minore Per_2
di frequentare il padre, disponeva, a modifica dei diritti di visita previsti nelle condizioni di pagina 2 di 10 separazione, che gli incontri tra il padre e la figlia se ritenuti praticabili, fossero regolamentati Per_2
dai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali avrebbero dovuto assumere ogni opportuna iniziativa per il recupero del rapporto tra ed il padre. Per_2
Venivano per il resto confermate le condizioni della separazione consensuale omologate con decreto del 19/04/2022.
All'udienza in data 11/12/2024, veniva ascoltata la figlia minore e la causa veniva rinviata per Per_2 la rimessione in decisione all'udienza del 10/04/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
All'udienza del 10/04/2025, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 898/1970 e successive modifiche, essendo stata omologata con decreto di questo Tribunale del 19/04/2022 la separazione consensuale fra i coniugi, ed essendo decorso il periodo previsto ex lege, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dal fallimento del tentativo di riconciliazione tra i coniugi all'udienza di prima comparizione del 24/09/2024 e dalle conclusioni di entrambe le parti, dalle quali si evince con tutta evidenza che non possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3.
Le figlie delle parti sono due: ora maggiorenne, e la quale ha l'età di 16 anni e nel Per_1 Per_2
corrente anno ne compirà 17.
Quanto all'affidamento della minore si osserva, in ordine cronologico, quanto segue. Per_2
3.1
Il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto provvisorio del 27/01/2022, aveva disposto l'affidamento di e al Servizio Sociale, demandando tra l'altro al Servizio Sociale il Per_1 Per_2
compito di regolamentare i rapporti tra le figlie ed il padre in forma esclusivamente protetta
(procedimento RG VG 21/2022).
Si legge nel citato decreto provvisorio che:
pagina 3 di 10 3.2
Successivamente, le parti sono addivenute ad una separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale in data 19/04/2022 (cfr. docc. n. 2 e n. 3 fasc. ricorrente).
Nelle condizioni di separazione, i coniugi hanno concordato l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori.
Con sentenza del 13/12/2023, è stato assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia “perché il CP_2 fatto non sussiste”, e con la medesima sentenza il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di lesioni, a seguito di remissione di querela da parte della moglie (doc. n. 6 fasc. ricorrente).
3.3
Infine, è intervenuto, sempre nel precitato procedimento RG VG 21/2022, il Tribunale per i Minorenni di Bologna con il decreto definitivo del 09/01/2024, nel quale il TM ha osservato che:
- i genitori si erano definitivamente separati;
- entrambe le ragazze esprimevano disagio e volontà di non incontrare il padre;
pagina 4 di 10 - la figlia era nel frattempo divenuta maggiorenne;
Per_1
- “non sussistono elementi che giustifichino il mantenimento di limitazioni alla responsabilità genitoriale del padre e della madre non apparendo elementi di pregiudizio quanto a , Per_2 nonostante le perduranti difficoltà nel rapporto con il padre”, ferma restando l'opportunità di mantenere un mandato di vigilanza da parte del Servizio Sociale per la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore del nucleo e per la regolamentazione secondo opportunità dei rapporti tra ed il padre, sempre se da lei desiderati. Per_2
4.
Tanto premesso, va osservato che, essendo l'affidamento condiviso il preferenziale regime di affido
(disciplinato dall'art. 337 ter c.c.), per pacifica giurisprudenza la regola dell'affidamento condiviso può essere derogata solo laddove tale regime appaia pregiudizievole per i minori.
Nel caso di specie va quindi rilevato che:
- i coniugi, nella separazione consensuale omologata ad aprile 2022, avevano concordato l'affidamento condiviso;
- il successivo e recente decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni del 09/01/2024 ha ritenuto l'insussistenza di elementi di pregiudizio per la minore che potessero giustificare il mantenimento di limitazioni alla responsabilità genitoriale;
- non è emerso che, dopo l'omologa della separazione consensuale del 19/04/2022, né successivamente al predetto decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni del 09/01/2024, siano sopravvenuti fatti che possano far ritenere l'affidamento condiviso pregiudizievole per gli interessi della figlia Per_2
In altri termini, come già osservato nei provvedimenti temporanei ed urgenti, il mantenimento dell'affidamento condiviso, già previsto nella separazione consensuale omologata il 19/04/2022 e derogabile solo qualora esso risulti pregiudizievole per l'interesse della minore, non appare nel caso concreto di pregiudizio per nei confronti della quale il padre non può considerarsi genitore Per_2
disinteressato, avendo invece mostrato la volontà di essere presente nella vita della minore (assistendo ad esempio alle sue gare di pattinaggio), e continuando a concorrere regolarmente al suo mantenimento.
Pur vero che siano risultati evidenti e perduranti le criticità nel rapporto padre-figlia, confermate anche direttamente dalla minore in sede di ascolto;
tuttavia, non può trascurarsi il fatto che un affidamento super-esclusivo alla madre, come da quest'ultima richiesto, comporterebbe il rischio di un definitivo esautoramento della figura paterna: esito che, per quanto possibile, deve essere scongiurato.
pagina 5 di 10 Deve essere pertanto respinta la domanda di affidamento super-esclusivo formulata dalla ricorrente.
Quest'ultima ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale, che tuttavia appare inammissibile.
In particolare, i capitoli di prova articolati nel ricorso sono in gran parte irrilevanti (cap. 1-2-3-6-12-13-
14-21), in quanto relativi a fatti risalenti ad epoca antecedente alla separazione consensuale omologata il 19/04/2022; parimenti irrilevanti ai fini del decidere sono i tre capitoli aggiunti nella memoria ex art. 473 bis.17 n. 1 cpc.
Inoltre, parte dei capitoli di prova dedotti nel ricorso sono inammissibili in quanto formulati in modo non conforme al disposto dell'art. 244 c.p.c., avendo contenuto estremamente generico e comunque valutativo (si veda ad es. il cap. 7: “vero che, nel corso degli anni 2022/2023, durante diverse gare di pattinaggio di sua sorella , si appostava a bordo pista con atteggiamenti Per_2 CP_2 assillanti nei riguardi della figlia e dell'allenatrice ingenerando forti imbarazzi e stress alle CP_3 stesse ed agli altri genitori e familiari presenti sugli spalti?”).
Altri capitoli (cfr. cap. 4 e 5) non fanno altro che confermare le criticità nei rapporti padre-figlie (cap. 4
e 5), sulle quali tuttavia non vi è contestazione, e che non sono di per sé ostative, come si è più sopra precisato, alla conservazione del regime preferenziale dell'affidamento condiviso della minore Per_2
ad entrambi i genitori, come peraltro da questi ultimi già concordato in sede di separazione consensuale.
5.
Ciò detto sulla conferma dell'affidamento condiviso, le parti sono concordi sul collocamento prevalente di presso la madre. Per_2
Quanto ai diritti di visita del padre, ritiene il Collegio che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano sul punto essere confermati, e che quindi - proprio in ragione delle predette difficoltà nella relazione padre-figlia, confermate anche dalla minore in sede di ascolto, e del fatto che abbia Per_2
manifestato la volontà di non frequentare il padre - sia necessario modificare le condizioni di separazione in punto di diritti di visita, prevedendo che siano i Servizi Sociali ad assumere ogni iniziativa ritenuta più opportuna per il recupero del rapporto fra ed il padre, regolamentando gli Per_2
eventuali incontri, ove ritenuti praticabili.
Non può il Collegio ordinare alle parti, come richiesto dal resistente, di intraprendere un percorso di mediazione familiare, trattandosi di comportamento incoercibile, potendo invece il Tribunale limitarsi a rivolgere alle parti un invito in tal senso, nell'interesse della minore.
pagina 6 di 10 6.
Venendo alla questione economica del contributo del padre per il mantenimento delle due figlie, si osserva che, in forza delle condizioni pattuite in sede di separazione consensuale omologata in data
19/04/2022, è tenuto a versare alla la somma mensile di € 600,00, soggetta a CP_2 CP_1
rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha concluso chiedendo un aumento dell'assegno mensile di mantenimento ad € 900,00, mentre il resistente ne ha chiesto una riduzione ad € 400,00, ferma restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio di dover confermare l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale.
L'assegno di mantenimento non può essere aumentato come richiesto dalla ricorrente, perché, seppure
è vero che si siano di fatto ridotti i tempi di permanenza delle figlie presso il padre, e le loro esigenze siano aumentate nei tre anni trascorsi dall'omologa della separazione, dall'altro lato il reddito della ricorrente, contrariamente a quanto da quest'ultima sostenuto, è aumentato rispetto a quello che la stessa percepiva all'epoca della separazione consensuale.
In particolare, esaminando i redditi annuali documentati, la ricorrente ha prodotto il Mod. 730/2022 relativo all'anno di imposta 2021, il Mod. 730/2023 relativo all'anno di imposta 2022 e la
Certificazione Unica 2024 relativa all'anno di imposta 2023.
Ebbene, il reddito di lavoro dipendente lordo, nell'anno di imposta 2021 (Mod. 730/2022) era pari ad €
21.216,00 (documento n. 14 fasc. ricorrente), nell'anno di imposta 2022 era pari ad € 15.443,00
(documento n. 14 fasc. ricorrente), e nell'ultimo anno di imposta documentato (2023) è aumentato ad €
28.684,82, come si evince dalla Certificazione Unica relativa al periodo d'imposta 2023 (doc. 140 fasc. ricorrente).
Non si è verificata quindi la riduzione reddituale dedotta dalla ricorrente, la quale ha preso erroneamente a riferimento “l'imponibile previdenziale” risultante dal CUD per l'anno 2023 (pag. 5, doc. 140); occorre invece considerare il reddito da lavoro rilevante ai fini irpef, pari per il periodo di imposta 2023 ad € 28.684,82, e detrarre le ritenute fiscali 2023 (- 5.024,28 – 464,30 – 25,55 – 139,40), in tal modo risultando un reddito netto annuo che è più alto di quello dichiarato ai fini irpef per gli anni di imposta 2021 e 2022 (cfr. mod 730 doc. 14 e 16 ricorrente).
Inoltre, non può essere trascurato il fatto che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico, che ammonta pacificamente ad € 281,00 al mese.
pagina 7 di 10 Co
vive con il nuovo compagno in immobile di cui è comproprietaria gravato da mutuo, CP_1 ed il mutuo, come riconosciuto dalla stessa ricorrente all'udienza del 24/09/2024, viene pagato per intero dall'attuale compagno (v. verbale d'udienza del 24/09/2024).
Di contro non può essere accolta la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta dal resistente.
In disparte il fatto che la riduzione dell'assegno di mantenimento delle figlie non possa essere giustificata dalla presenza del nuovo compagno della ricorrente, estraneo al rapporto di filiazione, che come tale non può incidere sull'obbligo di mantenimento della prole previsto dall'art. 147 c.c., gravante esclusivamente su ciascuno dei genitori, il convenuto, nella comparsa conclusionale, ha dedotto che, ad oggi, è in pensione, e dal mese di marzo percepisce mensilmente la somma di € 1.440,00; al riguardo ha prodotto con la comparsa conclusionale, a supporto della propria allegazione, il documento n. 22.
Il documento da ultimo prodotto dall' (doc. 22), essendo relativo ad un solo rateo di pensione CP_2
(quello erogato il 03/03/2025), non fornisce un quadro completo del complessivo reddito annuale, e quindi è comunque di per sé insufficiente ai fini della prova del reddito annuale e del patrimonio complessivo del resistente.
Ai fini della determinazione del suo reddito annuale, vanno quindi presi in considerazione i documenti comprovanti il reddito complessivo annuale prodotti in atti, ossia i Modelli 730 per gli anni di imposta
2021, 2022 e 2023, che attestano un reddito mensile medio netto pari, rispettivamente, ad € 2.150 nell'anno di imposta 2021, ad € 2.065 nell'anno di imposta 2022, e ad € 2.180 nell'anno di imposta
2023 (il reddito mensile medio netto si è calcolato sulla base del reddito di lavoro dipendente, detratte l'imposta netta, le addizionali regionale e comunale, ed il risultato si è diviso per dodici mensilità).
Danno inoltre contezza degli emolumenti accreditati al resistente nell'intero anno, gli estratti di conto corrente dallo stesso prodotti.
In particolare, dagli estratti conto relativi all'anno 2021, risultano accrediti da parte del suo datore di lavoro pari a complessivi € 23.281,41 (media mensile su dodici mesi pari ad € 1.940,00); nell'anno
2022 gli emolumenti lavorativi accreditati sono ammontati ad € 23.075,83 (media mensile su dodici mesi pari ad € 1.922,98), e nell'anno 2023 sono ammontati ad € 24.291,54 (media mensile su dodici mesi pari ad € 2.024,29).
Dagli estratti di conto corrente, si evince altresì che abbia a suo carico una rata mensile di CP_2 mutuo pari ad € 523,75 (e questo onere già esisteva all'epoca della separazione), e che lo stipendio mensile netto percepito dalla moglie l'anno prima della separazione fosse pari, in media, a circa
1.300,00 euro.
pagina 8 di 10 Dai dati sopra riportati, emerge dunque che il resistente non abbia fornito adeguata prova di un sopravvenuto peggioramento delle proprie complessive condizioni economiche rispetto a quelle che, all'epoca della separazione consensuale, lo avevano condotto a concordare con l'altro coniuge un assegno per il mantenimento delle due figlie pari ad € 600,00 rivalutabile in base agli indici Istat.
Si consideri, peraltro, che l'assegno mensile di € 600,00 fu concordato sulla base di un calendario di visite che prevedeva che le figlie sarebbero state con il padre a fine settimana alternati, ed uno o due giorni infrasettimanali a seconda che il week end fosse di spettanza del padre o della madre.
Ora invece è un dato incontestato che i tempi di permanenza delle figlie presso il padre si siano drasticamente ridotti;
ed sono a carico della madre in via di gran lunga prevalente, Per_2 Per_1
e, come noto, l'art. 337 ter c.c. pone “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, nonché “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”, tra i parametri che devono essere considerati per la determinazione dell'assegno periodico di mantenimento, e dovendosi considerare, in aggiunta, che come si è detto più sopra le esigenze delle due figlie sono aumentate nei tre anni trascorsi dall'omologa della separazione.
Va dunque confermato l'assegno di mantenimento delle figlie stabilito all'epoca in cui furono sottoscritte le condizioni della separazione consensuale, ferma restando la ripartizione tra i genitori, al
50% ciascuno, delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
Essendovi accordo sul punto, l'assegno unico deve essere erogato al 100% in favore della ricorrente.
7.
Si è già detto della inammissibilità della prova per testi dedotta dalla ricorrente (si rimanda al precedente paragrafo 4).
Sulle questioni economiche, i capitoli di prova articolati nel ricorso sono parimenti inammissibili, in parte perché riguardanti un periodo antecedente all'omologa della separazione consensuale (cap. 12-13-
14-15-16-24-28), ed in parte perché valutativi e/o di contenuto estremamente generico (cap. 18, 20,27).
Va pertanto respinta la domanda della ricorrente di rimessione della causa in istruttoria.
8.
Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, l'esito del giudizio vede una soccombenza della ricorrente sulla domanda di affidamento super-esclusivo della figlia minore, ed una soccombenza reciproca sulla questione economica del mantenimento;
ragion per cui, in virtù del principio di soccombenza, la quota di 1/2 delle spese di lite deve essere posta a carico della ricorrente, previa compensazione della residua metà.
pagina 9 di 10 La liquidazione viene effettuata in dispositivo secondo i parametri previsti dal DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza anche istruttoria ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Massa di SO (NA) in data
12 ottobre 2002 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 CP_2
matrimonio del Comune di Massa di SO (NA) (Anno 2002, Pare II, Serie A, n. 24).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa di SO (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento prevalente presso la madre.
4) Dispone che gli incontri tra il padre e la figlia se ritenuti praticabili, siano regolamentati dai Per_2
Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali assumeranno ogni opportuna iniziativa per il recupero del rapporto fra la minore ed il padre. Per_2
5) Conferma il contributo di mantenimento a carico del padre da versare alla madre per il mantenimento delle figlie e così come stabilito nelle condizioni di separazione Per_1 Per_2
omologate in data 19/04/2022, pari alla somma mensile di € 600,00 rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel protocollo locale in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Dispone che l'assegno unico, essendovi sul punto accordo tra le parti, venga erogato per intero alla ricorrente Controparte_1
7) Dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/2, e, per l'effetto, condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente della residua metà, che liquida in € 3.808,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti per l'incombente di cui al capo 4) del dispositivo.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
8 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli pagina 10 di 10