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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 284 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. ALAIMO Parte_1
ASSUNTA MARIA SILVIA
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellato contumace - All'udienza del 19/06/2025 assenti le parti la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 3176/2022 del 7.10.2022 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda proposta dalla con ricorso Parte_1 depositato il 27.10.2021 diretta a sentir condannare al Controparte_1 pagamento, in proprio favore, della penale prevista per l'inadempimento del contratto di collaborazione continuativa sottoscritto dalle parti in data 20.08.2018; a tale decisione il primo giudice perveniva in considerazione della nullità della clausola pattuita all'art. 10 del menzionato contratto (riqualificato come contratto di agenzia), che disponeva, tra l'altro: “…. Durante il periodo di preavviso il collaboratore è tenuto a prestare la propria opera per il regolare svolgimento del mandato, …. salvo pagare un risarcimento del danno alla proponente pari a 100 euro per ogni giornata lavorativa calcolata dalla data di stipula del presente mandato per il tutto il periodo considerato di inadempimento contrattuale e comunque fino a disdetta formale tramite raccomandata o PEC”; prevedendo il pagamento di una penale solo a carico dell'agente, osservava il Tribunale, oltre ad essere eccessivamente onerosa, essa rendeva particolarmente gravosa per
Pag.1 quest'ultimo la possibilità di liberarsi dal vincolo contrattuale, venendo meno al principio imperativo della parità delle parti in materia di recesso. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1 chiedendone la riforma.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 19/06/2025, assenti le parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non Controparte_1 costituitosi sebbene ritualmente evocato in giudizio. Deve, inoltre, darsi atto che la parte appellante non ha presenziato né all'udienza del 5.06.2025 né a quella successiva del 19.06.2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., con provvedimento di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria;
sicchè ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile. Nulla va disposto sulle spese di lite in difetto di costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia di , qui Controparte_1 dichiarata, dichiara improcedibile l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 3176/2022 resa il 7.10.2022 dal Tribunale di Palermo.
[...]
Nulla sulle spese. Palermo, 19.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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