Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01015/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2021, proposto da
Acqua & Sole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse, 4;
contro
Provincia di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Barengo, Provincia di Pavia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. 11741 del 22 aprile 2021, mediante cui la Provincia di Novara ha inutilmente aggravato, di fatto determinando un arresto procediemntale, il procedimento avviato da Acqua & Sole S.r.l. per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 de D.lgs. 152/2006 per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi a beneficio dell'agricoltura (attività R10) derivanti dall'impianto di digestione anaerobica termofila di rifiuti organici gestito dalla ricorrente in ZO NI (PV)
per l'accertamento
del decorso del termine procedimentale posto a carico della Provincia di Novara ai fini dell'adozione di un provvedimento espresso sull'istanza autorizzativa ex art. 208 D.lgs. 152/2006 presentata dalla ricorrente in data 21 aprile 2020 per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi a beneficio dell'agricoltura (attività R10) derivanti dall'impianto di digestione anaerobica termofila di rifiuti organici gestito dalla ricorrente in ZO NI (PV);
e per la conseguente condanna
della Provincia di Novara a provvedere sull'istanza di Acqua & Sole S.r.l. anche mediante la nomina, ove occorra, di un commissario ad acta;
oltreché, previa conversione di rito, per l'ulteriore condanna
dello stesso ente al risarcimento del danno da ritardo sino ad oggi maturato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Novara;
Vista la memoria del 17.4.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in vista della discussione del ricorso alla odierna Udienza Pubblica, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 17.4.2025, il venir meno dell’interesse alla decisione del proposto gravame avverso gli atti di cui in epigrafe;
Rilevato che, con il successivo verificarsi delle circostanze rappresentate dal procuratore della parte ricorrente, si è realizzata l’elisione dell’interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, cosicché al Collegio non resta che darne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, come integrato da motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO