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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-DECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 572 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione il 30.1.2025, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Grotteria giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro alla via D. Milelli n. 6;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Menniti, Controparte_1 C.F._2 giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro alla via D.
Mottola D'Amato n. 51;
RESISTENTE
OGGETTO: art. 14 D. Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., l'avv. ricorreva dinanzi a questo Tribunale Parte_1 perché, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, provvedesse alla liquidazione dei compensi ad esso spettanti per l'opera professionale prestata in favore di consistita nell'assistenza e difesa Controparte_1 nel procedimento monitorio n. 2958/2011 R.G. (D.I. n. 605/2011 e relativo atto di precetto del 13.1.2012), nonché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 632/2012 celebratisi innanzi al Tribunale di
Lamezia Terme.
Instaurato il contraddittorio si costituiva con apposita memoria difensiva , il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda avversaria per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
nel merito, con riferimento alla richiesta di liquidazione del compenso relativo all'atto di precetto del 13.01.2012, eccepiva la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956 c.c. nonché la violazione del dovere di diligenza da parte dell'avvocato costituente un inadempimento contrattuale da cui deriva, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. Il resistente concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda avversaria o, in via subordinata, per la rideterminazione del corretto importo delle somme dovute alla ricorrente a titolo di compensi e spese per l'espletata attività difensiva, il tutto con il successo delle spese di lite.
Nel corso del procedimento non aveva luogo attività istruttoria stante la natura strettamente documentale della controversia.
Il Tribunale disponeva la sostituzione dell'udienza del 19.9.2024 con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., e tratteneva la causa in decisione il 30.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo, è opportuno vagliare la questione relativa alla improcedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 3 comma I, d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162, essendo stata sollevata apposita eccezione dalla società resistente. Sul punto, ai sensi dell'art. 3 comma 7 d.l.
132/2014 la disposizione sulla improcedibilità «non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente». Si intende aderire, sul punto, all'orientamento già emerso nella giurisprudenza di merito:
«la pretesa creditoria che rimanga contenuta nei limiti di 50.000,00 euro richiede, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il preventivo tentativo di negoziazione assistita, salvo si tratti di controversia riconducibile alla categoria di quelle per le quali le parti possono stare in giudizio personalmente. In questa categoria ricade la domanda introdotta dall'Avvocato per recuperare un suo credito, là dove questi si avvalga della procedura speciale di cui all'art.14 d. lgs.150/2011 ove, al comma 3,
è espressamente previsto che «nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente»
(Trib. Verona, ordinanza 18 giugno 2015, est. M. Vaccari;
vedi anche l'autorevole Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 ottobre 2013; Tribunale, Milano, sez. IX civile, ordinanza 14/10/2015).
La domanda, dunque, per i motivi sopra indicati, è da ritenersi procedibile.
Nel merito, il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di liquidazione dei compensi avanzata dall'avv.
per l'opera professionale prestata in favore di consistita nell'assistenza e difesa Parte_1 Controparte_1 nel procedimento monitorio n. 2958/2011 R.G. (D.I. n. 605/2011 e relativo atto di precetto del 13.1.2012), nonché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 632/2012 celebratisi innanzi al Tribunale di
Lamezia Terme.
Orbene, circa la distribuzione dell'onere della prova tra le parti del presente giudizio, occorre richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista (tra le tante: Cass. n.5987/1994; Cass. n.3627/1999;
Cass. n.3016/2006).
Con riguardo poi alla esatta quantificazione del compenso (prova del quantum), si evidenzia che quando il professionista agisce in giudizio per richiedere la condanna del cliente al pagamento del compenso per l'attività professionale svolta in suo favore, è suo preciso onere fornire la prova sia dell'attività professionale effettivamente svolta sia della congruità del compenso richiesto.
Nella specie, avendo l'avv. dimostrato, a mezzo della documentazione prodotta (cfr. doc.ti Parte_1 allegati al fascicolo telematico di parte ricorrente), di aver prestato il proprio ministero nella causa anzidetta nell'interesse del resistente, sussiste senza dubbio il suo diritto al compenso professionale per l'opera prestata nella stessa.
Del resto, alcuna contestazione è sorta sul punto dal momento che la parte resistente, pure regolarmente costituitasi in giudizio, nulla ha eccepito in ordine all'esistenza del rapporto professionale instaurato col professionista.
Ciò detto, deve essere esaminata accolta l'eccezione di parte resistente di estinzione del credito per asserita maturata prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2956 per ciò che concerne il compenso dovuto in relazione al procedimento monitorio n. 2958/2011 R.G. e all'atto di precetto del 13.1.2012.
La prescrizione presuntiva è istituto che si giustifica solo nell'ambito di determinati rapporti professionali e d'opera intellettuale in cui si presume il pagamento senza dilazione e senza quietanza ed opera solo quando non sia contestato il credito ed il debitore non abbia ammesso di non aver pagato.
In tal caso l'onere della prova risulta invertito ed al creditore spetta di provare il mancato pagamento o la mancata soddisfazione del credito, mentre il debitore può limitarsi ad eccepire il decorso del tempo: ed in tal caso l'unico mezzo di prova a disposizione del creditore è il giuramento decisorio (vedi Cassazione civile, sez. II, sentenza 15/04/2014 n. 8735).
Più in particolare, va osservato come tale forma di prescrizione non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo (come accade per la prescrizione ordinaria), ma si fonda sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Infatti, a norma dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Nell'ambito di controversie relative ai compensi professionali dell'avvocato è principio consolidato della corte della nomofilachia che il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla decisione della lite (art. 2957
c.c.) ed è onere del debitore fornire la prova del suo decorso (cfr. Cass. n. 8735/2014).
Sul punto specifico la Cassazione ha chiarito che “il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso, ai sensi degli art. 2957, comma 2, c.c., decorre dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, il quale è fondato sul contratto di patrocinio, regolato dalle norme di diritto sostanziale del mandato, e non sulla procura "ad litem", il cui fine è solo di consentire la rappresentanza processuale della parte. Tale termine, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza d'appello, senza che rilevi il conferimento di una nuova procura per l'appello al medesimo difensore, perché ciò implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento” (v. Cassazione civile sez. II 22 luglio 2004 n.
13774).
Inoltre, per decisione della lite, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 2957, comma 2, c.c. per le competenze dovute agli avvocati e ai procuratori, deve intendersi la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa (cfr. Cassazione civile sez. II 10 luglio 1987 n. 6033).
Peraltro, è stato condivisibilmente precisato dalla Suprema Corte che “la prescrizione breve del credito maturato dall'avvocato inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che ha chiuso il procedimento di merito, essendo irrilevante la successiva inerente fase esecutiva che rappresenta un nuovo ed autonomo giudizio: difatti il mandato professionale si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza e le prestazioni successive, esecuzione della sentenza e giudizio di opposizione, formano oggetto di un diverso mandato, tale per cui la prescrizione decorre distintamente” (cfr. Corte di Cassazione sentenza n.16439 del 27/09/2012).
Applicando alla fattispecie in esame i suesposti principi di diritto può ritenersi che, nell'ipotesi de qua, è effettivamente maturata la prescrizione del credito fatto valere dall'avvocato concernente il pagamento della prestazione professionale resa nel giudizio n. 2958/2011 R.G. nonché in relazione all'atto di precetto.
Il relativo credito, di conseguenza, è da considerarsi estinto per prescrizione.
Per ultimo occorre analizzare la domanda relativa alla condanna al pagamento delle somme dovute dal per l'attività professionale svolta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 632/2012. CP_1
Orbene, dagli atti di causa è emerso che il ha svolto il suo incarico professionale fino alla data Parte_1 del 16.6.2022 data in cui il ha proceduto a revocare l'incarico. CP_1
In particolare, è incontestato (ed emerge dagli atti di causa del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo allegati da parte ricorrente) che il ha svolto tutta l'attività difensiva (studio, fase introduttiva, Parte_1 fase istruttoria e fase decisionale, depositando atto di precisazione delle conclusioni).
Con riguardo alla esatta quantificazione del compenso (prova del quantum), si evidenzia che quando il professionista agisce in giudizio per richiedere la condanna del cliente al pagamento del compenso per l'attività professionale svolta in suo favore, è suo preciso onere fornire la prova sia dell'attività professionale effettivamente svolta sia della congruità del compenso richiesto. Ai fini poi della esatta quantificazione del compenso inoltre occorre sempre fare riferimento alle tariffe vigenti al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine (cfr. Cass. 11.03.05, n.
5426; Cass. 19.12.08, n. 29880 e, da ultimo, Cass. SS.UU. 12.10.2012, n. 17406 secondo cui in caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale).
Occorre, inoltre, rilevare che la liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo stesso non è vincolata in alcun modo dal regolamento delle spese compiuto dal giudice nell'ambito del contenzioso patrocinato dal legale (vedi
Corte di Cassazione ordinanza n. 5224/2018).
Ciò sta a significare che il cliente è sempre e comunque obbligato a corrispondere i diritti e gli onorari all'avvocato dallo stesso nominato, senza che essi possano essere in qualche modo vincolati alla pronuncia sulle spese che ha definito il giudizio per il quale è stato conferito il mandato alle liti: “il relativo ammontare deve essere determinato dal giudice nei suoi specifici confronti a seguito di procedimento monitorio o dal procedimento previsto dagli articoli 28 e 29 della legge n. 794 del 1942, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono”
(vedi Cass. ordinanza n. 25992/2018).
Nel solco di quanto appena detto può dirsi, dunque, che la determinazione dei compensi dovuti all'avvocato dal proprio cliente prescinde dalle eventuali statuizioni comprese nel provvedimento di condanna della controparte al pagamento delle spese ed onorari di causa o di quello di compensazione delle spese di lite.
Inoltre, la somma da attribuirsi al professionista deve essere determinata in relazione ai diversi parametri che disciplinano la liquidazione delle spese tra le parti, come ad esempio, i vantaggi patrimoniali derivanti dall'esito positivo del giudizio per il cliente.
Tanto è confermato anche dal fatto che le tariffe professionali approvate con il D.M. 55/2014 danno atto che la liquidazione deve avvenire, tra le altre cose, con riferimento ai risultati del giudizio, ai vantaggi conseguiti dal cliente, nonché al valore effettivo della controversia. Questo perché il fondamento giuridico dell'obbligazione pecuniaria nei confronti del proprio cliente rinviene dal contratto di prestazione d'opera intercorso tra le medesime parti, mentre quella nei confronti del soccombente sorge in virtù del principio di causalità.
Conseguentemente i criteri di liquidazione del compenso del procuratore/ricorrente sono da individuarsi in quelli contenuti nel D.M. n. 55/2014 (entrato in vigore il 3.4.2014) con riguardo al procedimento di opposizione a d.i. n. 605/2011 R.G. dal momento che queste erano le tabelle vigenti al momento di cessazione dell'incarico avvenuto il 16.6.2022. Relativamente al quantum dovuto, all'avv. , in base alla documentazione prodotta, possono Parte_1 essere riconosciute a titolo di onorari le somme infra precisate che verranno distinte secondo una liquidazione che tiene altresì conto della complessità delle questioni affrontate, dell'importanza della prestazione svolta e dei risultati e vantaggi che l'assistito ha ottenuto (cfr. Cassazione ord. n. 2863 del
7.2.2014).
Quanto al procedimento di opposizione a d.i. n. 605/2011 R.G. nel quale il professionista ha prestato la sua opera fino al momento della revoca del mandato (avvenuta il 16.6.2022), si applicheranno – come detto - i parametri per la determinazione del compenso professionale di cui al D.M. n. 55/2014.
Pertanto, tenuto conto dell'attività effettivamente compiuta dall'avvocato fino alla rinuncia al mandato e del pregio della medesima, nonchè del valore della causa in base a quanto indicato dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo (“scaglione di riferimento compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro”), applicando il valore medio di liquidazione, all'avv. andranno riconosciuti i seguenti importi: fase di studio - Parte_1 euro 2430,00; fase introduttiva - euro 1.550,00; fase trattazione/istruttoria - euro 5.400,00; mentre per la fase decisionale, applicando il valore minimo stante la parziale attività difensiva prestata in questa fase (sul punto vedi Cassazione civile sez. II, 09/10/2023, n.28230): euro 2.025,00, per un totale complessivo di euro 11.405,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, più CPA e IVA nelle misure di legge.
Da tale importo (Compenso tabellare pari a euro 11.405,00 + Spese generali (15% sul compenso totale) €
1.710,75) euro 13.115,75 deve essere sottratta la somma di euro 2.300,00 già versata a titolo di acconto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato di recente dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) applicando i valori minimi in ragione della limitata complessità della vertenza.
P.Q.M.
1) accoglie parzialmente la domanda avanzata dall'avv. nei confronti di Parte_1 CP_1
e per l'effetto:
[...] condanna il resistente al pagamento in favore dell'avv. della somma di euro 10.815,75 Parte_1
a titolo di compenso professionale per l'attività defensionale prestata nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 605/2011 R.G.;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Lamezia Terme, 23 aprile 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco