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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/10/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Equador), il 07/11/1990, residente in [...]16/13 16149 GENOVA
(GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. NOBILE MONICA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(Equador), il 17/05/1990, residente in [...]16/13 GENOVA (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. VITALE FRANCESCO (C.F. ), C.F._4 che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 19/09/2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 266/2025 del 14.03.2025 emessa dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova (GE) il 19.09.2013 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2) Le parti convengono che in caso di migrazione fuori dal Comune di Genova da parte del figlio Per_ minore , il padre debba essere preventivamente informato al fine di darne autorizzazione scritta.
Nel caso in cui il padre negasse tale autorizzazione, la stessa sarà valutata e/o concessa in via giudiziale ad istanza di parte.
3) A decorrere dal mese di novembre 2024, il Sig. si impegna a corrispondere Parte_2 alla Sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio minore , l'importo mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale Persona_1 automatica in base agli indici Istat nella misura del 100%, tramite bonifico bancario in favore della madre collocataria. 4) Entrambi i genitori provvederanno, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio minore , ovvero, al rimborso, per la quota del 50%, in Persona_1 favore dell'altro genitore che abbia anticipato integralmente il pagamento delle spese straordinarie riguardanti il minore, così come disciplinato nel Verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di Genova, che si intende qui integralmente richiamato.
5) Le parti concordano che beneficeranno, nella misura del 50% ciascuno, di detrazioni e benefici fiscali per il figlio a carico . Persona_1
6) Le parti si impegnano a trasferire, reciprocamente e mensilmente, i giustificativi delle spese straordinarie sostenute al genitore che non le ha direttamente corrisposte e/o al rimborso e/o reciproca compensazione delle stesse entro il mese successivo all'avvenuto trasferimento.
7) La Sig.ra continuerà a percepire l'Assegno Unico nella misura del 100%, elargito Parte_1 in favore del figlio minore . Pertanto, il Sig. conferma di voler Persona_1 Parte_2 devolvere l'intera somma alla Sig.ra Parte_1
8) I genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinchè ciascuno possa mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo ed affinchè lo stesso possa ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del figlio;
le decisioni di maggiore importanza che riguarderanno (ad esempio indirizzo scolastico, attività sportive ecc.) verranno Persona_1 assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
9) I genitori si obbligano ad osservare gradualità ed attenzione nel coinvolgimento di Persona_1 nelle eventuali relazioni sentimentali con altre persone, garantendo, in ogni caso, l'assoluto rispetto dell'altra figura genitoriale e dei rispettivi ruoli. Si obbligano, altresì, a non far soggiornare il figlio minore con gli eventuali nuovi compagni dei genitori stessi prima che questi ultimi abbiano una relazione stabile, ovvero di durata di almeno un anno, e, comunque, sino al raggiungimento dell'età di quattro anni del figlio.
10) Il regime di frequentazione del figlio minore, da parte del Sig. sarà regolato Parte_2 tra i genitori come segue, salvo, comunque, diverso accordo dei genitori, anche in vista di una maggiore frequentazione, in base ai rispettivi impegni lavorativi, e previo accordo con la madre.
11) Le parti concordano che il padre potrà tenere con sé il figlio un pomeriggio fisso a settimana - il mercoledì - dall'uscita dall'asilo fino alla sera, compresa la cena e quindi con rientro a casa verso le ore 20.30 circa, quando verrà riaccompagnato presso la casa della madre. Nel caso in cui il padre sia di turno al pomeriggio per l'intera settimana, e non possa quindi tenere il figlio, si conviene che lo stesso potrà tenere il figlio due pomeriggi della settimana successiva, da concordarsi con la madre.
12) Il Sig. potrà tenere con sé il figlio un fine settimana ogni Parte_2 Persona_1 quindici giorni, dal venerdì pomeriggio dopo l'asilo sino alla domenica dopo cena, circa alle ore
20.30, quando verrà riaccompagnato presso la casa della madre.
13) Durante il periodo estivo, i genitori potranno tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di almeno giorni quindici da concordarsi tra gli stessi entro il mese di maggio di ogni anno.
14) Nel periodo delle vacanze natalizie, ciascun genitore, previo accordo tra le parti, terrà con sé il figlio, secondo il criterio dell'alternanza. In particolare, il giorno di Natale il figlio trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
15) Le feste pasquali e la settimana di sospensione scolastica invernale seguiranno, rispettivamente, il criterio dell'alternanza annuale delle stesse.
16) Quanto al giorno del compleanno di , ciascun genitore avrà diritto di trascorrere Persona_1 con il figlio il pranzo o la cena, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Altresì, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno, avendo cura, se la festa cadrà in un fine settimana, di concordare con l'altro genitore l'eventuale cambio ed il correlativo recupero della giornata e/o del fine settimana, se non già di sua spettanza.
17) Tutte le altre festività civili e religiose saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
18) trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori, nonché, rispettivamente, la festa Persona_1 del papà e la festa della mamma con il genitore festeggiato.
19) Le parti danno atto di avere venduto concordemente la già casa coniugale, sita in Genova, Corso
Magellano 16/13, di comproprietà tra le stesse e di avere suddiviso tra loro il ricavato, in ottemperanza alle condizioni di cui alla sentenza di separazione. Le parti concordano che spese ed oneri, già sostenuti dal Sig. per l'elaborazione della pratica catastale, necessaria per il Parte_2 perfezionamento della predetta compravendita, rimangono ad esclusivo carico dello stesso, che, pertanto, nulla avrà a pretendere, al suddetto titolo, dalla Sig.ra Parte_1
20) Le parti riconoscono, altresì, di avere provveduto, per quanto di competenza di ciascuna di esse e per le rispettive quote, al pagamento delle rate di mutuo, spese di amministrazione, utenze ed imposte in ottemperanza alle condizioni di cui alla sentenza di separazione. Qualora emergessero eventuali debenze ai suddetti titoli, il relativo pagamento verrà effettuato dalle parti, nel rispetto delle condizioni concordate nel ricorso introduttivo e di cui alla sentenza di separazione n. 266/2025.
21) Le parti danno atto di aver già suddiviso tra loro i beni mobili acquistati in costanza di matrimonio.
22) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in conseguenza del vincolo nè a qualsivoglia altro titolo o ragione.
23) Le parti danno atto, pertanto, di aver risolto ogni rapporto di natura patrimoniale.
24) Le parti riconoscono che il cane, di razza amstaff e di nome di proprietà della Sig.ra Per_2 è già stato ceduto al Sig. che si impegna, pertanto, a porre in Parte_1 Parte_2 essere quanto prima ogni incombente per formalizzare il relativo passaggio di proprietà, in capo allo stesso, presso l'anagrafe canina.
25) I coniugi danno il proprio consenso/assenso reciproco per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e altri documenti personali validi per l'espatrio del figlio.
26) I ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, espressamente dichiarandosi, entrambi, economicamente autosufficienti.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2024,
Numero 1460, Parte II, Serie C, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Equador), il 07/11/1990, residente in [...]16/13 16149 GENOVA
(GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. NOBILE MONICA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(Equador), il 17/05/1990, residente in [...]16/13 GENOVA (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. VITALE FRANCESCO (C.F. ), C.F._4 che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 19/09/2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 266/2025 del 14.03.2025 emessa dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova (GE) il 19.09.2013 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2) Le parti convengono che in caso di migrazione fuori dal Comune di Genova da parte del figlio Per_ minore , il padre debba essere preventivamente informato al fine di darne autorizzazione scritta.
Nel caso in cui il padre negasse tale autorizzazione, la stessa sarà valutata e/o concessa in via giudiziale ad istanza di parte.
3) A decorrere dal mese di novembre 2024, il Sig. si impegna a corrispondere Parte_2 alla Sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio minore , l'importo mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale Persona_1 automatica in base agli indici Istat nella misura del 100%, tramite bonifico bancario in favore della madre collocataria. 4) Entrambi i genitori provvederanno, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio minore , ovvero, al rimborso, per la quota del 50%, in Persona_1 favore dell'altro genitore che abbia anticipato integralmente il pagamento delle spese straordinarie riguardanti il minore, così come disciplinato nel Verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di Genova, che si intende qui integralmente richiamato.
5) Le parti concordano che beneficeranno, nella misura del 50% ciascuno, di detrazioni e benefici fiscali per il figlio a carico . Persona_1
6) Le parti si impegnano a trasferire, reciprocamente e mensilmente, i giustificativi delle spese straordinarie sostenute al genitore che non le ha direttamente corrisposte e/o al rimborso e/o reciproca compensazione delle stesse entro il mese successivo all'avvenuto trasferimento.
7) La Sig.ra continuerà a percepire l'Assegno Unico nella misura del 100%, elargito Parte_1 in favore del figlio minore . Pertanto, il Sig. conferma di voler Persona_1 Parte_2 devolvere l'intera somma alla Sig.ra Parte_1
8) I genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinchè ciascuno possa mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo ed affinchè lo stesso possa ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del figlio;
le decisioni di maggiore importanza che riguarderanno (ad esempio indirizzo scolastico, attività sportive ecc.) verranno Persona_1 assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
9) I genitori si obbligano ad osservare gradualità ed attenzione nel coinvolgimento di Persona_1 nelle eventuali relazioni sentimentali con altre persone, garantendo, in ogni caso, l'assoluto rispetto dell'altra figura genitoriale e dei rispettivi ruoli. Si obbligano, altresì, a non far soggiornare il figlio minore con gli eventuali nuovi compagni dei genitori stessi prima che questi ultimi abbiano una relazione stabile, ovvero di durata di almeno un anno, e, comunque, sino al raggiungimento dell'età di quattro anni del figlio.
10) Il regime di frequentazione del figlio minore, da parte del Sig. sarà regolato Parte_2 tra i genitori come segue, salvo, comunque, diverso accordo dei genitori, anche in vista di una maggiore frequentazione, in base ai rispettivi impegni lavorativi, e previo accordo con la madre.
11) Le parti concordano che il padre potrà tenere con sé il figlio un pomeriggio fisso a settimana - il mercoledì - dall'uscita dall'asilo fino alla sera, compresa la cena e quindi con rientro a casa verso le ore 20.30 circa, quando verrà riaccompagnato presso la casa della madre. Nel caso in cui il padre sia di turno al pomeriggio per l'intera settimana, e non possa quindi tenere il figlio, si conviene che lo stesso potrà tenere il figlio due pomeriggi della settimana successiva, da concordarsi con la madre.
12) Il Sig. potrà tenere con sé il figlio un fine settimana ogni Parte_2 Persona_1 quindici giorni, dal venerdì pomeriggio dopo l'asilo sino alla domenica dopo cena, circa alle ore
20.30, quando verrà riaccompagnato presso la casa della madre.
13) Durante il periodo estivo, i genitori potranno tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di almeno giorni quindici da concordarsi tra gli stessi entro il mese di maggio di ogni anno.
14) Nel periodo delle vacanze natalizie, ciascun genitore, previo accordo tra le parti, terrà con sé il figlio, secondo il criterio dell'alternanza. In particolare, il giorno di Natale il figlio trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
15) Le feste pasquali e la settimana di sospensione scolastica invernale seguiranno, rispettivamente, il criterio dell'alternanza annuale delle stesse.
16) Quanto al giorno del compleanno di , ciascun genitore avrà diritto di trascorrere Persona_1 con il figlio il pranzo o la cena, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Altresì, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno, avendo cura, se la festa cadrà in un fine settimana, di concordare con l'altro genitore l'eventuale cambio ed il correlativo recupero della giornata e/o del fine settimana, se non già di sua spettanza.
17) Tutte le altre festività civili e religiose saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
18) trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori, nonché, rispettivamente, la festa Persona_1 del papà e la festa della mamma con il genitore festeggiato.
19) Le parti danno atto di avere venduto concordemente la già casa coniugale, sita in Genova, Corso
Magellano 16/13, di comproprietà tra le stesse e di avere suddiviso tra loro il ricavato, in ottemperanza alle condizioni di cui alla sentenza di separazione. Le parti concordano che spese ed oneri, già sostenuti dal Sig. per l'elaborazione della pratica catastale, necessaria per il Parte_2 perfezionamento della predetta compravendita, rimangono ad esclusivo carico dello stesso, che, pertanto, nulla avrà a pretendere, al suddetto titolo, dalla Sig.ra Parte_1
20) Le parti riconoscono, altresì, di avere provveduto, per quanto di competenza di ciascuna di esse e per le rispettive quote, al pagamento delle rate di mutuo, spese di amministrazione, utenze ed imposte in ottemperanza alle condizioni di cui alla sentenza di separazione. Qualora emergessero eventuali debenze ai suddetti titoli, il relativo pagamento verrà effettuato dalle parti, nel rispetto delle condizioni concordate nel ricorso introduttivo e di cui alla sentenza di separazione n. 266/2025.
21) Le parti danno atto di aver già suddiviso tra loro i beni mobili acquistati in costanza di matrimonio.
22) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in conseguenza del vincolo nè a qualsivoglia altro titolo o ragione.
23) Le parti danno atto, pertanto, di aver risolto ogni rapporto di natura patrimoniale.
24) Le parti riconoscono che il cane, di razza amstaff e di nome di proprietà della Sig.ra Per_2 è già stato ceduto al Sig. che si impegna, pertanto, a porre in Parte_1 Parte_2 essere quanto prima ogni incombente per formalizzare il relativo passaggio di proprietà, in capo allo stesso, presso l'anagrafe canina.
25) I coniugi danno il proprio consenso/assenso reciproco per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e altri documenti personali validi per l'espatrio del figlio.
26) I ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, espressamente dichiarandosi, entrambi, economicamente autosufficienti.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2024,
Numero 1460, Parte II, Serie C, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini