Articolo 6 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 5Articolo 7
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2 gennaio 2000
Art. 6. 1. L' articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n.374 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
" ART. 13. - (Notificazione degli atti) - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi al procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.
2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni".
2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1o febbraio 1946, n. 122 , sono abrogati.
3. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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