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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1764/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MASETTO LAURA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MASETTO LAURA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/06/2000 da
[...]
e , trascritto al n. 80, Parte II, Serie A, Anno 2000 Parte_1 Parte_2
del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONREALE alle seguenti condizioni:
1. La figlia di anni 15, viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2. il padre vedrà liberamente la figlia comunque accordandosi con loro. Il padre Per_1
la terrà con sé un week-end ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.00, un giorno infrasettimanale dalle ore 19.00 alla mattina del giorno seguente, e un altro giorno infrasettimanale dalle ore 15.00 alle ore 21.00 sempre previo accordo telefonico con la madre e considerati gli impegni della figlia. Nel caso di impegni
2 dei genitori, i giorni di visita potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni dell'altro e previo accordo telefonico.
3. Quanto alle ferie estive, trascorrerà con il padre 2 settimane, periodo che verrà Per_1
definito entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. trascorrerà, in parti uguali con i genitori, le vacanze di Natalee Per_1
Pasqua. Ad anni alterni il padre terrà con sé la figlia in modo continuativo, o dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie fino al 31 dicembre mattina, o dal 31 dicembre mattina sino al 06 gennaio. Durante le vacanze scolastiche pasquali, sempre ad anni alterni, il padre potrà vedere e stare con la figlia dal giovedì mattina sino al pomeriggio della domenica di Pasqua, trascorrendo con l'altro genitore il giorno di Pasquetta.
4. Si dà atto che i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra le figlie e i nonni paterni e materni.
5. Si dà atto che entrambi i genitori si impegnano a introdurre gradualmente eventuali nuove figure affettive nella vita della figlia. La presentazione del nuovo partner alla prole non potrà comunque avvenire prima di un anno dall'inizio della frequentazione, e solo previa condivisione della decisione con l'altro genitore.
6. Si dà atto che i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico.
7. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute (scuola, sport, tempo libero, cure di ogni genere, etc.) e alla scelta della residenza abituale della figlia dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
8. Per il mantenimento della figlia già maggiorenne il padre verserà direttamente Per_2
a lei € 100,00 mensili sino alla sua autonomia economica oltre a versare alla SI.ra
[...]
, entro il giorno 11 di ogni mese, la somma di € 250,00 per la figlia minore Parte_2
3 , rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario. Per_1
9. Si dà atto che l'assegno di mantenimento coprirà le spese necessarie per far fronte alle eSIenze di vita quotidiana della prole quali alloggio, vitto e vestiario, inclusa la mensa scolastica, oltre che, relativamente alla salute, per acquistare farmaci comuni e pagare le visite routinarie e, relativamente all'istruzione, per acquistare quaderni, cancelleria e per il trasporto scolastico.
10. Si dà atto che i genitori si impegnano sin d'ora a concordare preventivamente le spese straordinarie qualora comportino un esborso superiore a € 200,00. Per le spese straordinarie i genitori faranno riferimento al Protocollo Tribunale di Treviso ad eccezione di quanto già concordato in sede di separazione relativamente alla salute, acquisto di particolari farmaci, visite specialistiche e interventi chirurgici, particolari terapie, cure dentistiche odontoiatriche e oculistiche;
relativamente all'istruzione, rette di scuole private, tasse scolastiche e universitarie, corsi di specializzazione, lezioni private, libri,
gitescolastiche; relativamente alla cultura e allo sport, ginnastica artistica, corsi di musica e acquisto degli strumenti, abbonamento a una palestra e ad associazioni sportive,
acquisto di abbigliamento e prodotti per lo sport. Le spese straordinarie saranno anticipate dalla madre e rimborsate nella misura del 50% dal padre unitamente al versamento dell'assegno di mantenimento per il mese successivo, previa esibizione delle ricevute di spesa.
11. Si dà atto che i genitori concordano che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla madre con espressa rinuncia del padre.
12. La casa coniugale resta assegnata alla SI.ra , quale collocataria Parte_2
della figlia minore . Per_1
13. Si dà atto che i coniugi pattuiscono che il del SInor rimanga Per_3 Parte_1
alla SInora con l'intesa che verrà trasmesso in eredità dai genitori Parte_2
4 alle figlie e . Per_1 Per_2
14. Si dà atto che il SInor lascia alla SInora la Parte_1 Parte_2
teiera in argento di n. 5 pezzi affinchè ne disponga liberamente.
15. Si dà atto che i coniugi dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e di godere di un proprio reddito cosicché nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo.
16. Si dà atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rinnovo e/o al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio della figlia minore Per_1
.
[...]
17. Si dà atto che i Signori e dichiarano di aver qui Parte_1 Parte_2
composto e regolato ogni loro rapporto attinente il divorzio, nonché di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale.
18. Si dà atto che le spese legali del presente procedimento verranno sostenute in via esclusiva dal SInor . Parte_1
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 10/04/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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