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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/09/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 12/09/2025 nel procedimento portante il n.
1304 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Rinaldi Giovanni, Ganci Fabio, Miceli Walter e
Zampieri Nicola parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
In persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Elisabetta Selleri parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/5/2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio il (di seguito per brevità anche solo Controparte_1
) e, premesso di essere stato immesso nei ruoli dell'Amministrazione scolastica CP_1 con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2023 e inquadramento nell'area del personale docente, lamentava la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE dal momento che, dopo l'immissione in ruolo, in occasione della ricostruzione della sua carriera, il non CP_1 gli aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato nell'anno 2013 e aveva omesso di applicare la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 04/08/2011, sicchè chiedeva la condanna dell'Amministrazione a collocarlo nella posizione stipendiale maturata conseguentemente all'intero riconoscimento del servizio prestato
1 in epoca precedente l'immissione in ruolo e a corrispondergli le differenze retributive maturate.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio il , che CP_1 rimarcava l'inconferenza del richiamo alla clausola 4 dell'Accordo Quadro in quanto previsione volta a tutelare il personale a tempo determinato, contestando l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui alla invocata contrattazione collettiva.
In subordine parte convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale con riferimento alle somme rivendicate da parte ricorrente a titolo di differenze retributive.
Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza le parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.
* * * * *
1. Premesso che parte istante ha rinunciato alla domanda diretta a valorizzare l'anno
2013 sia ai fini giuridici che economici, risulta fondata la prospettazione attorea secondo cui l'Amministrazione scolastica è tenuta ad applicare altresì la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del C.C.N.L. 4/8/2011.
1.1. Sulla questione è sufficiente richiamare il principio statuito dalla Suprema Corte secondo cui “Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso
c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in Parte_2 servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo
2 indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data
1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale” (Cass. civ. n. 2924/2020; in termini Cass. civ. n. 6132/2025).
2. Deve, inoltre, applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. in considerazione della natura retributiva delle somme rivendicate;
ne consegue che le differenze retributive discendenti dal riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera con valorizzazione integrale dei servizi prestati possono essere riconosciute nei limiti del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, risalente al 13/12/2024, nella misura correttamente determinata da parte resistente in € 8.303,55, sulla scorta di conteggi cui ha prestato adesione la difesa attorea.
2.1. In ordine al dies a quo, infatti, di recente il Supremo Collegio ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c., nn. 4 e 5 che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (Cass. civ. n. 10219/2020).
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sul rilievo che nel caso in esame l'Amministrazione, con il decreto di ricostruzione della carriera, abbia riconosciuto solo in parte il diritto alla piena equiparazione con il personale assunto a tempo
3 indeterminato, implicitamente rigettando quindi la richiesta di valutazione dell'intero servizio effettivamente prestato. Il diritto al medesimo trattamento retributivo del personale assunto a tempo indeterminato e quindi il credito avente ad oggetto relative differenze retributive, per effetto dell'applicazione del principio di non discriminazione, sono infatti sorti nel corso del rapporto di lavoro e non certo per effetto del decreto di ricostruzione della carriera e quindi del provvedimento datoriale di diniego. Le medesime domande, proposte con il presente ricorso, ben potevano infatti essere proposte già prima dell'immissione in ruolo e del successivo decreto di ricostruzione della carriera (in termini, si veda motivazione, Cass. civ. n. 20394/2021).
3. A tali somme dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94, il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il
31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.
4. Alla soccombenza segue la condanna di parte resistente al versamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano alla luce dei valori minimi previsti dal D.M.
n. 55/14, stante la serialità del contenzioso e la non particolare complessità delle questioni di diritto trattate, assumendo quale scaglione di riferimento quello individuato sulla base del decisum, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, dichiara il diritto del ricorrente a ottenere il riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo effettivamente svolto prima dell'immissione in ruolo, con esclusione dell'anno 2013.
Condanna parte convenuta a collocare il ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito al riconoscimento dell'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che indeterminato, e a corrispondergli le conseguenti differenze retributive maturate a decorrere dal 13/12/2019 nella misura di € 8.303,55, oltre interessi legali e
4 l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle sin gole differenze mensili al saldo.
Condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi € 2.109, oltre 118,50 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Asti, 12/09/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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