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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/08/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1868 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Eraclea, n.36/G, presso lo studio dell'Avv. Lorenza Piterà che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Borgia (CZ), alla Via 25 Luglio, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vetrano che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 12 novembre 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio in Borgia il 13 luglio Parte_2
RGVG n. 1868/2024 - Pagina 1 di 5 2008 in regime di separazione dei beni ed in costanza del quale era nato il 21 luglio
2018 il loro unico figlio, – deducevano che con il decorso del tempo il Per_1 rapporto coniugale si era deteriorata al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di prestarsi il mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Borgia (CZ) al Corso Matteotti n. 111 verrà assegnata alla signora ove vi risiederà con il proprio figlio. Parte_1
3. Il signor si impegna entro e non oltre 15 giorni dalla Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso a trovare altro domicilio ove trasferire la propria residenza.
4. La signora si impegna altresì ad effettuare la voltura delle utenze (luce, Pt_1 gas, telefono) a proprio nome.
5. Il minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocazione privilegiata presso il domicilio materno, in Borgia (CZ) al Corso Matteotti n. 111.
6. Sulle decisioni e sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la potestà anche separatamente;
7. Il padre potrà vedere il proprio figlio durante la settimana nei giorni di martedì
e giovedì, dall' uscita da scuola sino alle ore 20:30, con facoltà di farlo cenare e poi riaccompagnarlo presso il domicilio materno. I suddetti giorni potranno essere modificati, previo accordo tra le parti e tenuto conto delle necessità del minore;
8. Il primo e il terzo week-end di ogni mese il padre potrà vedere e tenere con se il figlio dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica con facoltà di prelievo e di riaccompagnamento presso il domicilio materno e con facoltà di consumare la cena presso il domicilio paterno;
9. Le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni dai coniugi dal Venerdì
Santo alle 19:00 fino alle 20:00 della domenica di Pasqua;
oppure dalle 20:00 della domenica di Pasqua alle 20:00 del Lunedì dell'Angelo; le vacanze natalizie saranno
RGVG n. 1868/2024 - Pagina 2 di 5 trascorse con i genitori ad anni alterni, dalle 16:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre;
oppure dalle 20:00 del 30 dicembre alle 18:00 del 6 gennaio.
10. Il compleanno del minore sarà trascorso ad anni alterni con il padre e con la madre, quando toccherà al padre questi lo potrà prelevare alle 10:00 dal domicilio materno (o se il giorno in esame corrisponde con uno infrasettimanale a partire dall'orario di uscita dall'istituto scolastico) e lo dovrà riaccompagnare alle ore
21:30 potendo così cenare con il figlio. Previo accordo tra le parti il compleanno del figlio potrà essere festeggiato anche congiuntamente.
11. La Festa della Mamma così come la Festa del Papà, nonché i compleanni della mamma e del papà saranno trascorsi interamente con il genitore di riferimento anche se il giorno non dovesse corrispondere con quello di visita.
12. Per le vacanze estive, il minore starà – ad anni alterni - con il padre la prima
e la terza settimana di luglio, con facoltà di prelievo e riaccompagnamento presso il domicilio materno;
analogamente dovrà avvenire per il per il mese di agosto, quanto al giorno festivo di Ferragosto (15) il figlio starà, ad anni alterni, per il pranzo con la mamma e per la cena con il papà.
13. Il padre si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento del minore la somma di € 250,00 da versare entro il giorno 20 di ogni mese con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal mese di gennaio 2025.
14. Le spese scolastiche, straordinarie nonché le eventuali spese sanitarie saranno sostenute nella misura del 50% tra i signori e , secondo quanto Pt_1 Parte_2 disposto dal protocollo sottoscritto dal COA di Catanzaro.
15. L'assegno unico erogato per il piccolo verrà percepito esclusivamente Per_1 dalla signora . Pt_1
16. Le suesposte condizioni potranno essere modificate in qualunque momento su accordo comune delle parti.
17. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute del figlio, verrà presa in accordo tra i due genitori”.
1.1. All'udienza cartolare del 19 marzo 2025, il Giudice Delegato – preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi – rinviava la causa per esigenze dovute al
RGVG n. 1868/2024 - Pagina 3 di 5 gravoso carico di ruolo all'udienza del 17 giugno 2025, all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione, giusto provvedimento dell' 8 luglio
2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2 separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione
RGVG n. 1868/2024 - Pagina 4 di 5 consensuale dei coniugi promossa da , nata a [...] il Parte_1
19.11.1979 e , nato a [...] il [...], con l'intervento Parte_2 necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno matrimonio concordatario in Borgia il 13 luglio 2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Borgia, Anno 2008, Parte II, Serie A, N. 10, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgia, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
6 agosto 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1868/2024 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1868 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Eraclea, n.36/G, presso lo studio dell'Avv. Lorenza Piterà che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Borgia (CZ), alla Via 25 Luglio, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vetrano che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 12 novembre 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio in Borgia il 13 luglio Parte_2
RGVG n. 1868/2024 - Pagina 1 di 5 2008 in regime di separazione dei beni ed in costanza del quale era nato il 21 luglio
2018 il loro unico figlio, – deducevano che con il decorso del tempo il Per_1 rapporto coniugale si era deteriorata al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di prestarsi il mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Borgia (CZ) al Corso Matteotti n. 111 verrà assegnata alla signora ove vi risiederà con il proprio figlio. Parte_1
3. Il signor si impegna entro e non oltre 15 giorni dalla Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso a trovare altro domicilio ove trasferire la propria residenza.
4. La signora si impegna altresì ad effettuare la voltura delle utenze (luce, Pt_1 gas, telefono) a proprio nome.
5. Il minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocazione privilegiata presso il domicilio materno, in Borgia (CZ) al Corso Matteotti n. 111.
6. Sulle decisioni e sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la potestà anche separatamente;
7. Il padre potrà vedere il proprio figlio durante la settimana nei giorni di martedì
e giovedì, dall' uscita da scuola sino alle ore 20:30, con facoltà di farlo cenare e poi riaccompagnarlo presso il domicilio materno. I suddetti giorni potranno essere modificati, previo accordo tra le parti e tenuto conto delle necessità del minore;
8. Il primo e il terzo week-end di ogni mese il padre potrà vedere e tenere con se il figlio dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica con facoltà di prelievo e di riaccompagnamento presso il domicilio materno e con facoltà di consumare la cena presso il domicilio paterno;
9. Le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni dai coniugi dal Venerdì
Santo alle 19:00 fino alle 20:00 della domenica di Pasqua;
oppure dalle 20:00 della domenica di Pasqua alle 20:00 del Lunedì dell'Angelo; le vacanze natalizie saranno
RGVG n. 1868/2024 - Pagina 2 di 5 trascorse con i genitori ad anni alterni, dalle 16:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre;
oppure dalle 20:00 del 30 dicembre alle 18:00 del 6 gennaio.
10. Il compleanno del minore sarà trascorso ad anni alterni con il padre e con la madre, quando toccherà al padre questi lo potrà prelevare alle 10:00 dal domicilio materno (o se il giorno in esame corrisponde con uno infrasettimanale a partire dall'orario di uscita dall'istituto scolastico) e lo dovrà riaccompagnare alle ore
21:30 potendo così cenare con il figlio. Previo accordo tra le parti il compleanno del figlio potrà essere festeggiato anche congiuntamente.
11. La Festa della Mamma così come la Festa del Papà, nonché i compleanni della mamma e del papà saranno trascorsi interamente con il genitore di riferimento anche se il giorno non dovesse corrispondere con quello di visita.
12. Per le vacanze estive, il minore starà – ad anni alterni - con il padre la prima
e la terza settimana di luglio, con facoltà di prelievo e riaccompagnamento presso il domicilio materno;
analogamente dovrà avvenire per il per il mese di agosto, quanto al giorno festivo di Ferragosto (15) il figlio starà, ad anni alterni, per il pranzo con la mamma e per la cena con il papà.
13. Il padre si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento del minore la somma di € 250,00 da versare entro il giorno 20 di ogni mese con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal mese di gennaio 2025.
14. Le spese scolastiche, straordinarie nonché le eventuali spese sanitarie saranno sostenute nella misura del 50% tra i signori e , secondo quanto Pt_1 Parte_2 disposto dal protocollo sottoscritto dal COA di Catanzaro.
15. L'assegno unico erogato per il piccolo verrà percepito esclusivamente Per_1 dalla signora . Pt_1
16. Le suesposte condizioni potranno essere modificate in qualunque momento su accordo comune delle parti.
17. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute del figlio, verrà presa in accordo tra i due genitori”.
1.1. All'udienza cartolare del 19 marzo 2025, il Giudice Delegato – preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi – rinviava la causa per esigenze dovute al
RGVG n. 1868/2024 - Pagina 3 di 5 gravoso carico di ruolo all'udienza del 17 giugno 2025, all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione, giusto provvedimento dell' 8 luglio
2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2 separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione
RGVG n. 1868/2024 - Pagina 4 di 5 consensuale dei coniugi promossa da , nata a [...] il Parte_1
19.11.1979 e , nato a [...] il [...], con l'intervento Parte_2 necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno matrimonio concordatario in Borgia il 13 luglio 2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Borgia, Anno 2008, Parte II, Serie A, N. 10, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgia, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
6 agosto 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1868/2024 - Pagina 5 di 5