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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 16358/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 16358 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 8.11.2023 da:
(c.f.: ; Codice CUI ), con l'avv. E. Parte_1 C.F._1 C.F._2
Montagnani, ricorrente contro
Controparte_1
resistente avente ad oggetto: impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note in sostituzione dell'udienza dd. 21.5.2025: in via principale accertare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/1998; per l'amministrazione resistente: rigetto del ricorso;
spese rifuse.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente impugna il provvedimento Cat.A12/2023/Uff.Immigrazione – 1°Sezione del
26.10.2023 del Questore di Venezia notificato il 7.11.2023, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sulla base di un parere negativo reso in data 23.3.2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Verona-sezione di Padova.
La Commissione Territoriale ha motivato il parere negativo in ragione dell'assenza di documentazione dalla quale emergesse sufficiente integrazione socio-lavorativa del ricorrente sul territorio dello Stato.
Il ricorrente lamenta la mancata audizione in sede amministrativa nonché la mancata considerazione della condizione attuale di vita del ricorrente sul territorio dello Stato e della condizione del Paese di origine.
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione relativa alla sua condizione di vita nel territorio dello Stato:
- certificazione unica dei redditi percepiti nel 2022 relativamente a un contratto di lavoro concluso con una società cooperativa avente sede nella provincia di Rovigo, avente efficacia dal 22.4.2022
(euro 10.200 circa);
- certificazione unica dei redditi percepiti nel 2022 relativamente a un contratto di lavoro concluso con una società a responsabilità limitata avente sede nella provincia di Rovigo, avente efficacia da settembre a novembre 2022 (euro 2.700 circa);
- buste paga relative a un contratto di lavoro concluso con una società cooperativa avente sede in
Marghera, con efficacia dal 23.11.2022 al 15.7.2023, per i mesi da gennaio a luglio 2023;
- busta paga del mese di agosto 2023 relativa a un contratto concluso con una società efficace dal
17.7.2023; comunicazione di proroga di tale ultimo contratto al 30.4.2024 e relativa dichiarazione unilav;
busta paga relativa al mese di settembre 2023; certificazione unica dei redditi percepiti nel
2023 relativamente a questo contratto di lavoro (euro 18.000 circa);
- certificazione unica dei redditi percepiti nel 2023 relativamente a un contratto di lavoro concluso con una società cooperativa avente sede nella provincia di Rovigo, avente efficacia dal 23.11.2022 al 15.7.2023 (euro 10.200 circa);
2 - certificazione unica dei redditi percepiti nel 2024 relativamente a un contratto di lavoro concluso con una società cooperativa avente sede nella provincia di Rovigo, avente efficacia dal 13.5.2024 al 15.7.2023 (euro 20.600 circa);
- certificazione unica dei redditi percepiti nel 2023 relativamente a un contratto di lavoro concluso con una società cooperativa avente sede nella provincia di Rovigo, avente efficacia dal 17.7.2023 al 30.4.2024 (euro 7.300 circa);
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la medesima società dd. 1.4.2025, con efficacia dal 3.4.2025 al 31.12.2025; dichiarazione unilav;
- buste paga dei mesi da dicembre 2024 a marzo 2025.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio
*
2. Preliminarmente, va osservato che sono irrilevanti nella presente sede le doglianze relative ai vizi del procedimento amministrativo.
Infatti, il presente giudizio, pur originandosi dall'impugnazione di un provvedimento amministrativo, rimane infatti un giudizio di accertamento di diritto e non di legittimità del provvedimento impugnato, conformemente alle caratteristiche della giurisdizione ordinaria e in applicazione dell'art. 4, all. E, l. 2248/1865.
Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione di protezione internazionale in data
19.10.2022, come si legge nel provvedimento impugnato;
il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato in data 8.11.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari
3 dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese
d'origine.
La valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando nell'intero gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n.
9080).
Inoltre, va ricordato che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. I, 2.10.2020 n.
20240); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass., sez.
VI, 29.3.2022 n. 10130).
Il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un solido percorso di integrazione lavorativa a partire dal 2022 che gli ha consentito di percepire redditi sicuramente idonei a garantirgli autonomia, come si evince dalla documentazione in atti, sopra illustrata.
In particolare, egli risulta occupato con continuità in forza di molteplici rapporti di lavoro quantomeno dal novembre 2022.
La documentazione prodotta è sicuramente idonea per poter formulare un giudizio positivo di integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale stanti il lungo tempo di permanenza sul territorio nazionale (dal 2021, come indicato nella comparsa di costituzione); il radicamento lavorativo da tempo risalente e fino a epoca recente;
la disponibilità di risorse economiche.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi effettivamente sussistente che un rimpatrio si tradurrebbe in una significativa ed effettiva compromissione del diritto al rispetto della vita privata del ricorrente.
*
4 3. Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite in ragione del fatto che l'accoglimento della domanda è derivato anche dall'accertamento di circostanze sopravvenute rispetto alla proposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta il diritto di (c.f.: Parte_1
; Codice CUI 0678LXD) al rilascio di un permesso di soggiorno per C.F._1
protezione speciale;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 16358 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 8.11.2023 da:
(c.f.: ; Codice CUI ), con l'avv. E. Parte_1 C.F._1 C.F._2
Montagnani, ricorrente contro
Controparte_1
resistente avente ad oggetto: impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note in sostituzione dell'udienza dd. 21.5.2025: in via principale accertare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/1998; per l'amministrazione resistente: rigetto del ricorso;
spese rifuse.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente impugna il provvedimento Cat.A12/2023/Uff.Immigrazione – 1°Sezione del
26.10.2023 del Questore di Venezia notificato il 7.11.2023, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sulla base di un parere negativo reso in data 23.3.2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Verona-sezione di Padova.
La Commissione Territoriale ha motivato il parere negativo in ragione dell'assenza di documentazione dalla quale emergesse sufficiente integrazione socio-lavorativa del ricorrente sul territorio dello Stato.
Il ricorrente lamenta la mancata audizione in sede amministrativa nonché la mancata considerazione della condizione attuale di vita del ricorrente sul territorio dello Stato e della condizione del Paese di origine.
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione relativa alla sua condizione di vita nel territorio dello Stato:
- certificazione unica dei redditi percepiti nel 2022 relativamente a un contratto di lavoro concluso con una società cooperativa avente sede nella provincia di Rovigo, avente efficacia dal 22.4.2022
(euro 10.200 circa);
- certificazione unica dei redditi percepiti nel 2022 relativamente a un contratto di lavoro concluso con una società a responsabilità limitata avente sede nella provincia di Rovigo, avente efficacia da settembre a novembre 2022 (euro 2.700 circa);
- buste paga relative a un contratto di lavoro concluso con una società cooperativa avente sede in
Marghera, con efficacia dal 23.11.2022 al 15.7.2023, per i mesi da gennaio a luglio 2023;
- busta paga del mese di agosto 2023 relativa a un contratto concluso con una società efficace dal
17.7.2023; comunicazione di proroga di tale ultimo contratto al 30.4.2024 e relativa dichiarazione unilav;
busta paga relativa al mese di settembre 2023; certificazione unica dei redditi percepiti nel
2023 relativamente a questo contratto di lavoro (euro 18.000 circa);
- certificazione unica dei redditi percepiti nel 2023 relativamente a un contratto di lavoro concluso con una società cooperativa avente sede nella provincia di Rovigo, avente efficacia dal 23.11.2022 al 15.7.2023 (euro 10.200 circa);
2 - certificazione unica dei redditi percepiti nel 2024 relativamente a un contratto di lavoro concluso con una società cooperativa avente sede nella provincia di Rovigo, avente efficacia dal 13.5.2024 al 15.7.2023 (euro 20.600 circa);
- certificazione unica dei redditi percepiti nel 2023 relativamente a un contratto di lavoro concluso con una società cooperativa avente sede nella provincia di Rovigo, avente efficacia dal 17.7.2023 al 30.4.2024 (euro 7.300 circa);
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la medesima società dd. 1.4.2025, con efficacia dal 3.4.2025 al 31.12.2025; dichiarazione unilav;
- buste paga dei mesi da dicembre 2024 a marzo 2025.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio
*
2. Preliminarmente, va osservato che sono irrilevanti nella presente sede le doglianze relative ai vizi del procedimento amministrativo.
Infatti, il presente giudizio, pur originandosi dall'impugnazione di un provvedimento amministrativo, rimane infatti un giudizio di accertamento di diritto e non di legittimità del provvedimento impugnato, conformemente alle caratteristiche della giurisdizione ordinaria e in applicazione dell'art. 4, all. E, l. 2248/1865.
Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione di protezione internazionale in data
19.10.2022, come si legge nel provvedimento impugnato;
il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato in data 8.11.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari
3 dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese
d'origine.
La valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando nell'intero gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n.
9080).
Inoltre, va ricordato che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. I, 2.10.2020 n.
20240); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass., sez.
VI, 29.3.2022 n. 10130).
Il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un solido percorso di integrazione lavorativa a partire dal 2022 che gli ha consentito di percepire redditi sicuramente idonei a garantirgli autonomia, come si evince dalla documentazione in atti, sopra illustrata.
In particolare, egli risulta occupato con continuità in forza di molteplici rapporti di lavoro quantomeno dal novembre 2022.
La documentazione prodotta è sicuramente idonea per poter formulare un giudizio positivo di integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale stanti il lungo tempo di permanenza sul territorio nazionale (dal 2021, come indicato nella comparsa di costituzione); il radicamento lavorativo da tempo risalente e fino a epoca recente;
la disponibilità di risorse economiche.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi effettivamente sussistente che un rimpatrio si tradurrebbe in una significativa ed effettiva compromissione del diritto al rispetto della vita privata del ricorrente.
*
4 3. Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite in ragione del fatto che l'accoglimento della domanda è derivato anche dall'accertamento di circostanze sopravvenute rispetto alla proposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta il diritto di (c.f.: Parte_1
; Codice CUI 0678LXD) al rilascio di un permesso di soggiorno per C.F._1
protezione speciale;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
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