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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/07/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2344 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato PIZZOLATO MARIARITA
e
CI IA, C.F. , nato in [...] il [...], rappresentato e difeso C.F._2 dall'avvocato ANTONELLI MARCO STEFANO e dall'avvocato NAPOLI MANFREDO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. al fine di procedere ad una sistemazione dei loro rapporti personali e patrimoniali, i coniugi stabiliscono quanto di seguito: NA AD si riconosce debitore nei confronti di della somma Parte_1 di € 10.000,00 (diecimila/00), somma che NA AD si impegna a corrispondere a a mezzo Parte_1 bonifico bancario nel conto intestato a avente le seguenti coordinate: IBAN Parte_1
[...] come segue: € 5.000,00 (cinquemila/00) entro e non oltre il 10/7/2024
(già corrisposti) e la restante somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) mediante 12 rate mensili di € 416,66
(quattrocentosedici/66) cadauna da versarsi a entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal Parte_1 pagina 1 di 3 mese di agosto 2024 (di cui, ad oggi, 9 rate mensili già corrisposte). Il mancato, anche parziale, pagamento di una rata farà decadere NA AD dal concesso beneficio del termine.
Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto, le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra per ogni tipo di rapporto patrimoniale e non patrimoniale intercorso. In particolare, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto qui previsto, Parte_1 rinuncia sin d'ora a qualsiasi domanda di risarcimento, nonché a sporgere ogni eventuale denuncia- querela, per fatti connessi, a qualsiasi titolo o ragione, con il loro rapporto matrimoniale.
2) Le spese di lite sono a carico di NA AD, che le ha già corrisposte.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Romania in data 10/08/2017.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 531/2024 pubblicata in data
25/10/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
531/2024 del 25/10/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla sulle spese di lite, avendo già raggiunto le parti un accordo per la relativa regolamentazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da NA AD in Romania il Parte_1
10/08/2017 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Vicenza al n. 188, parte II, serie C, anno 2024;
c) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2344 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato PIZZOLATO MARIARITA
e
CI IA, C.F. , nato in [...] il [...], rappresentato e difeso C.F._2 dall'avvocato ANTONELLI MARCO STEFANO e dall'avvocato NAPOLI MANFREDO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. al fine di procedere ad una sistemazione dei loro rapporti personali e patrimoniali, i coniugi stabiliscono quanto di seguito: NA AD si riconosce debitore nei confronti di della somma Parte_1 di € 10.000,00 (diecimila/00), somma che NA AD si impegna a corrispondere a a mezzo Parte_1 bonifico bancario nel conto intestato a avente le seguenti coordinate: IBAN Parte_1
[...] come segue: € 5.000,00 (cinquemila/00) entro e non oltre il 10/7/2024
(già corrisposti) e la restante somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) mediante 12 rate mensili di € 416,66
(quattrocentosedici/66) cadauna da versarsi a entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal Parte_1 pagina 1 di 3 mese di agosto 2024 (di cui, ad oggi, 9 rate mensili già corrisposte). Il mancato, anche parziale, pagamento di una rata farà decadere NA AD dal concesso beneficio del termine.
Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto, le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra per ogni tipo di rapporto patrimoniale e non patrimoniale intercorso. In particolare, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto qui previsto, Parte_1 rinuncia sin d'ora a qualsiasi domanda di risarcimento, nonché a sporgere ogni eventuale denuncia- querela, per fatti connessi, a qualsiasi titolo o ragione, con il loro rapporto matrimoniale.
2) Le spese di lite sono a carico di NA AD, che le ha già corrisposte.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Romania in data 10/08/2017.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 531/2024 pubblicata in data
25/10/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
531/2024 del 25/10/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla sulle spese di lite, avendo già raggiunto le parti un accordo per la relativa regolamentazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da NA AD in Romania il Parte_1
10/08/2017 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Vicenza al n. 188, parte II, serie C, anno 2024;
c) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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