Articolo 8 della Legge 18 novembre 1995, n. 496
Articolo 7Articolo 9
Versione
26 novembre 1995
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Versione
8 aprile 1997
Art. 8. 1. Le persone fisiche, gli enti o le societa' titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e del nucleo di scorta nei luoghi da ispezionare in esecuzione degli obblighi previsti dalla convenzione, nonche' ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire, su richiesta, tutte le infrmazioni che si rendano necessarie per il buon esito dell'ispezione stessa. (( All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di verifiche ed ispezioni disposte dall'Autorita' nazionale.
1-bis. Le Amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con laboratori di analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni, previo accertamento della loro conformita' alle norme UNIEN di riferimento alla serie 45.000.
Entrata in vigore il 8 aprile 1997