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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/11/2024, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronunzia della separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del matrimonio R.G. n. 2688/2024, promosso con ricorso depositato in data 5.6.2024 da:
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Mattinzoli, giusta da mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Via Roma n. 36 – 25015
Desenzano del Garda (BS),
- ricorrente - contro
c.f. CP_1 C.F._2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 12.11.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Il procuratore della parte insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.6.2024, la signora , constatato il venir meno Parte_1
della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, a seguito di gravi condotte penalmente rilevanti tenute dal marito ai danni delle nipoti, instaurava il presente procedimento per ottenere la pronuncia della separazione dal marito con addebito allo stesso in ragione dei CP_1
comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma 2, c.c.) e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla coppia nel 2003 a Dèga
(Burkina Faso) e registrato in data 27/08/2004, nel Stato del Burkina Faso, con atto
Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EN di IA (TV) al n. 21, anno
2024, reg. degli atti di matrimoni, parte II, serie C I.
Previso accertamento dei danni conseguenti l'addebito della separazione al marito, la sig.ra Pt_1
chiedeva la condanna dello stesso al risarcimento dei danni che quantificava nella misura di euro
10.000,00 o quella maggior o minore somma fosse ritenuta di giustizia.
Dall'unione coniugale nascevano il 18/12/2008, , il 28/06/2012, e Persona_1 Persona_2
il 05/07/2013, tutti residenti con la madre in via E. Toti n.6P, 31050 EN di Persona_3
IA (TV).
La ricorrente riferiva di come, trovandosi il marito attualmente recluso presso la Casa Circondariale di Treviso, in seguito ad una condanna per reati ai danni di minorenni parenti del reo capo a) ex art.81 cpv, e art.609 quater n.1( e 2), e capo b) art.56 c.p.c., 609 bis e 609 ter n.1) c.p., avesse dovuto cercare un'occupazione lavorativa per provvedere al mantenimento proprio e dei figli, fissando la residenza anagrafica in EN di IA (TV) via Toti n.6/d, (doc.3), nell'immobile che acquistava attraverso la stipula di un mutuo per cui sostiene una rata mensile di euro 340,00.
2 La ricorrente riferiva di essere stata assunta dalla Cooperativa Sociale Alternativa Ambiente, con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operaia dipendente, e di percepire uno stipendio mensile pari a euro 1.000,00 (cfr. docc.ti 5, 6,7 ricorrente)
La sig.ra chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli, così da poter esercitare la responsabilità Pt_1
genitoriale in via autonoma, sia per le decisioni di ordinaria, sia quelle di straordinaria amministrazione, fissandone la residenza e la collocazione presso la casa di proprietà della madre.
Si opponeva al diritto di visita del padre, se non attraverso incontri organizzati in modalità protetta e vigilata, nel caso in cui il padre manifesti interesse in tal senso.
La ricorrente chiedeva, inoltre, al Tribunale di prevedere a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'assegno mantenimento dei figli, dell'importo di euro 750,00 mensili, di contribuire per la quota del 50% al pagamento delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate, nonché al mantenimento della moglie, mediante il versamento della somma di €.300,00 mensili
Dichiarava, infine ella, di volersi avvalere della facoltà di presentare domanda contestuale di scioglimento del matrimonio, su cui chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza una volta trascorsi i termini di legge.
Alla prima udienza del 07/11/2024, il GI, dato atto della regolarità della notifica a e CP_1
della mancata costituzione della parte stessa, ne dichiarava la contumacia ex art. 171, commi secondo e terzo, cod. proc. civ. e successivamente, con ordinanza di pari data, sciogliendo la riserva trattenuta in udienza pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava in via esclusiva i tre figli minori alla madre, con collocazione presso la stessa;
disponeva che il padre potesse vedere i figli, una volta espiata la pen,a nel caso dimostrasse interesse in tal senso, in spazio neutro, alla presenza dei servizi sociali, sulla base di un calendario dagli stessi strutturato;
poneva a carico del padre l'obbligo di versare, quale contributo al mantenimento dei tre figli, la somma di euro 250,00 ciascuno, e, in favore della
3 ricorrente, un assegno mensile di euro 100,00; tratteneva, infine, la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
1) Della giurisdizione e sulla legge applicabile
Va rilevato preliminarmente che il resistente – a quanto consta – non è cittadino italiano.
Pertanto, il procedimento presenta profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e ciò impone di verificare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto e di individuare la legge applicabile quanto ai profili oggetto della presente decisione.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019.
In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto,
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, la ricorrente risiede ancora presso l'ultima residenza abituale dei coniugi. Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione personale, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento
4 UE n. 1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del
Regolamento stesso. Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera a) dell'art. 8.
Relativamente alla questione dell'affidamento dei minori, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, radicandosi questa – ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento 2201/03 – in ragione della residenza degli stessi;
in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015, l'esercizio della responsabilità genitoriale viene disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale dei minori, che in questo caso è quella italiana.
Sulla domanda relativa al mantenimento dei minori, ai sensi dell'art. 3 lett. b) regolamento CE
4/2009 – sulle obbligazioni alimentari –, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso, il giudice italiano); a tale domanda, in base al
Protocollo dell'Aja 2007 – sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
2. Della separazione personale dei coniugi
5 Dall'atto di matrimonio (cfr. doc. 2 parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito Civile nel 2003 a Dèga (Burkina Faso), registrato in data 27/08/2004, nel Stato del Burkina
Faso (cfr. doc.1 ricorrente) con atto Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EN di IA (TV) al n. 21, anno 2024, reg. degli atti di matrimoni, parte II, serie C I.
La richiesta di separazione personale avanzata dalla moglie e la constatata indisponibilità ad una riconciliazione, attesa la contumacia del marito resistente, dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
La domanda di separazione personale merita dunque accoglimento.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN di IA (TV) è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
3. Della domanda di addebito della separazione e sulla relativa richiesta di risarcimento.
La domanda di addebito della separazione al resistente è fondata e, pertanto, va accolta.
Nel ricorso, la signora ha attestato e fornito prova del fatto che il marito sia recluso in Pt_1
carcere presso la Casa Circondariale di Treviso in esito alla condanna per reati gravissimi, ai danni di minorenni parenti del reo capo a) ex art.81 cpv, e art.609 quater n.1(e 2), e capo b) art.56 c.p.c.,
609 bis e 609 ter n.1) c.p.
Tale circostanza conferma, con certezza, l'indole violenta del resistente, oltre all'accertato tradimento dello stesso nei confronti della moglie.
La Giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza (Cass., sent. n. 13185/2009). Nel caso di specie, nella condanna, ma ancora prima nelle condotte tenute dal sig. si ravvisa un fattore di per sé idoneo e sufficiente a fondare una richiesta di CP_1
addebito, di tal ché la separazione va addebitata al signor sussistendo un nesso di CP_1
causalità tra la condotta del medesimo e la fine del matrimonio.
6 E' palese come la scoperta delle violenze inflitte alle vittime abbia provocato una frattura dell'unione matrimoniale che da un lato si concretizza anche in un tradimento, ma che, dall'altro, non si limita a questo, rendendo la convivenza tra i coniugi intollerabile, essendo maturata nella moglie la consapevolezza della necessità di proteggere sé stessa ed i propri figli.
Le allegazioni della ricorrente in merito sono scarne, ma vengono confermate dagli atti processuali allegati.
La richiesta di risarcimento dei danni conseguenti l'addebito della separazione al marito avanzata da parte ricorrente è invece inammissibile.
Il giudice della separazione, infatti, non è competente in materia.
Invero, l'art. 40 c.p.c., consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte"
(artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (v. Cass. civ. n. 20638/2004; Cass. civ. n.
18870/2014).
Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c., trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte".
Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio e che, quindi, la domanda risarcitoria è inammissibile, trattandosi di domanda soggetta a rito diverso rispetto a quella di separazione, che, in mancanza di una ipotesi qualificata di connessione, non può essere esaminata e decisa in questa sede.
7
4. Dell'affidamento dei minor e del regime di visita da parte Per_2 Per_1 Per_3
del padre.
Con riferimento all'affidamento dei figli minori, si ritiene che, nonostante le previsioni della legge n. 54/2006 che impongono di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento super esclusivo alla madre dei figli minori , e Per_2 Per_1 Persona_3
Il Collegio ritiene di dover confermare l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre, già previsto esclusivo in sede di pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, tenuto conto che il padre è tuttora ristretto in carcere e certamente non può esercitare i propri compiti genitoriali.
Oltre a ciò, alla luce delle accertate violenze e della tenera età dei due figli minori, ma anche a tutela della maggiore, si ritiene che le capacità genitoriali del padre non possano allo stato ritenersi sussistenti.
La madre deve poter occuparsi autonomamente dei propri figli minori senza dover avere la necessità di confrontarsi con un padre che ha dimostrato di saper esercitare violenza nei confronti di minori, tenendo condotte riprovevoli nei confronti delle nipoti minorenni e che, nel presente procedimento, ha scelto di non costituirsi, così dimostrando la sua indifferenza nei confronti dell'affidamento dei propri figli.
Quanto alle visite tra padre e figli minori, se egli vorrà e ciò non sarà ritenuto pregiudizievole per i figli, a mezzo dei servizi sociali ed in ambiente protetto, egli potrà chiedere di iniziare un percorso in tal senso, alla presenza dei servizi sociali, sulla base di un calendario dagli stessi strutturato.
5. Del contributo al mantenimento dei figli da parte del padre.
L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
8 L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli si deve tenere conto delle attuali e concrete esigenze degli stessi, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura dei figli svolti da ciascuno di essi.
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene congruo confermare quanto già stabilito in sede presidenziale, ovvero un contributo al mantenimento di , e a Per_2 Per_1 Persona_3
carico del padre pari a complessivi € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,; il sig. sarà inoltre CP_1
tenuto a contribuire per la quota del 50% alle spese straordinarie sostenute per i figli, così come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
Dalle deduzioni della ricorrente, non essendosi costituito il resistente, si è a conoscenza del fatto che egli, in regime di semilibertà, sta attualmente svolgendo attività lavorativa, presso la stessa società per cui lavora da anni.
La ricorrente è operaia, guadagna circa 1.000 euro al mese, paga la rata del mutuo di circa 340 euro mensili e si occupa dei tre figli sola, avendoli sempre con sé.
6. Dell'assegno di mantenimento in favore della signor Pt_1
L'art. 156 cod. civ. prevede, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
9 Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
Deve, pertanto, procedersi ad una valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge e, una volta accertato lo squilibrio economico, per la determinazione dell'importo dovrà tenersi conto – ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. – delle circostanze e dei redditi dell'obbligato.
Il Giudice, nella quantificazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui il tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi della coppia, l'attività svolta dai coniugi e le concrete possibilità di guadagno (considerate le attitudini, le personalità, la necessità di accudire i figli), la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, la disponibilità della casa coniugale, la durata del matrimonio.
Nel caso di specie, la valutazione in merito all'an e al quantum del diritto in capo alla signora Pt_1
non può prescindere dalla considerazione fattuale che la ricorrente si dovrà occupare prevalentemente dei tre figli minori, oltre che del pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa famigliare, per cui sostiene una rata mensile di circa 340 euro;
la ricorrente ha dimostrato di essere stata assunta con la qualifica di operaia dipendente per cui viene retribuita con entrate mensili pari a 1.000,00 euro, mentre il marito, detenuto in carcere, non ha mai partecipato al mantenimento della famiglia.
Per tale ragione, il Collegio, a conferma di quanto già disposto in fase presidenziale, stima equo prevedere un assegno di mantenimento in favore della sig.ra e a carico del signor Pt_1 CP_1
pari ad € 100,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. Delle spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
10
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la separazione personale fra i coniugi , c.f. , nata a Parte_1 C.F._1
Shkoder (Albania) il 30.4.1987, e c.f. nato il [...] in CP_1 C.F._2
Burkina Faso, coniugatisi con rito Civile nel 2003 a Dèga (Burkina Faso) e registrato in data
27/08/2004, nello Stato del Burkina Faso, con atto Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EN di IA (TV) al n. 21, anno 2024, reg. degli atti di matrimoni, parte II, serie
C I, con addebito al marito;
- accoglie la domanda di addebito della separazione personale al marito;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni conseguenti l'addebito della separazione formulata dalla ricorrente in quanto inammissibile per i motivi dedotti in narrativa;
- affida in via esclusiva alla madre i minori , e con collocazione Per_2 Per_1 Persona_3
degli stessi presso la madre e fissazione della residenza all'indirizzo di Via E. Toti n.6P, 31050
EN di IA (TV), presso la casa famigliare di proprietà della madre;
- dispone che tutte le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
- incarica i Servizi Sociali del Comune di EN di IA (attuale residenza dei minori , Per_2
e ) di predisporre un programma di introduzione graduale e progressiva della Per_1 Per_3
figura del padre nella vita dei figli e di visite in spazio protetto al fine di permettere l'effettivo esercizio del diritto-dovere di visita del signor una volta terminata la detenzione, qualora il CP_1
padre manifesti interesse;
- pone a carico di l'obbligo di versare a la somma complessiva CP_1 Parte_1
mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta
11 a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal dicembre del 2025, prendendo a base quello odierno;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento in suo favore, la somma mensile complessiva di € 100,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore dei figli, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per CP_1
compensi, oltre a rimborso forfetario, IVA e Cp;
Ordina le annotazioni di legge.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 12/11/2024
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronunzia della separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del matrimonio R.G. n. 2688/2024, promosso con ricorso depositato in data 5.6.2024 da:
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Mattinzoli, giusta da mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Via Roma n. 36 – 25015
Desenzano del Garda (BS),
- ricorrente - contro
c.f. CP_1 C.F._2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 12.11.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Il procuratore della parte insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.6.2024, la signora , constatato il venir meno Parte_1
della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, a seguito di gravi condotte penalmente rilevanti tenute dal marito ai danni delle nipoti, instaurava il presente procedimento per ottenere la pronuncia della separazione dal marito con addebito allo stesso in ragione dei CP_1
comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma 2, c.c.) e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla coppia nel 2003 a Dèga
(Burkina Faso) e registrato in data 27/08/2004, nel Stato del Burkina Faso, con atto
Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EN di IA (TV) al n. 21, anno
2024, reg. degli atti di matrimoni, parte II, serie C I.
Previso accertamento dei danni conseguenti l'addebito della separazione al marito, la sig.ra Pt_1
chiedeva la condanna dello stesso al risarcimento dei danni che quantificava nella misura di euro
10.000,00 o quella maggior o minore somma fosse ritenuta di giustizia.
Dall'unione coniugale nascevano il 18/12/2008, , il 28/06/2012, e Persona_1 Persona_2
il 05/07/2013, tutti residenti con la madre in via E. Toti n.6P, 31050 EN di Persona_3
IA (TV).
La ricorrente riferiva di come, trovandosi il marito attualmente recluso presso la Casa Circondariale di Treviso, in seguito ad una condanna per reati ai danni di minorenni parenti del reo capo a) ex art.81 cpv, e art.609 quater n.1( e 2), e capo b) art.56 c.p.c., 609 bis e 609 ter n.1) c.p., avesse dovuto cercare un'occupazione lavorativa per provvedere al mantenimento proprio e dei figli, fissando la residenza anagrafica in EN di IA (TV) via Toti n.6/d, (doc.3), nell'immobile che acquistava attraverso la stipula di un mutuo per cui sostiene una rata mensile di euro 340,00.
2 La ricorrente riferiva di essere stata assunta dalla Cooperativa Sociale Alternativa Ambiente, con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operaia dipendente, e di percepire uno stipendio mensile pari a euro 1.000,00 (cfr. docc.ti 5, 6,7 ricorrente)
La sig.ra chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli, così da poter esercitare la responsabilità Pt_1
genitoriale in via autonoma, sia per le decisioni di ordinaria, sia quelle di straordinaria amministrazione, fissandone la residenza e la collocazione presso la casa di proprietà della madre.
Si opponeva al diritto di visita del padre, se non attraverso incontri organizzati in modalità protetta e vigilata, nel caso in cui il padre manifesti interesse in tal senso.
La ricorrente chiedeva, inoltre, al Tribunale di prevedere a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'assegno mantenimento dei figli, dell'importo di euro 750,00 mensili, di contribuire per la quota del 50% al pagamento delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate, nonché al mantenimento della moglie, mediante il versamento della somma di €.300,00 mensili
Dichiarava, infine ella, di volersi avvalere della facoltà di presentare domanda contestuale di scioglimento del matrimonio, su cui chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza una volta trascorsi i termini di legge.
Alla prima udienza del 07/11/2024, il GI, dato atto della regolarità della notifica a e CP_1
della mancata costituzione della parte stessa, ne dichiarava la contumacia ex art. 171, commi secondo e terzo, cod. proc. civ. e successivamente, con ordinanza di pari data, sciogliendo la riserva trattenuta in udienza pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava in via esclusiva i tre figli minori alla madre, con collocazione presso la stessa;
disponeva che il padre potesse vedere i figli, una volta espiata la pen,a nel caso dimostrasse interesse in tal senso, in spazio neutro, alla presenza dei servizi sociali, sulla base di un calendario dagli stessi strutturato;
poneva a carico del padre l'obbligo di versare, quale contributo al mantenimento dei tre figli, la somma di euro 250,00 ciascuno, e, in favore della
3 ricorrente, un assegno mensile di euro 100,00; tratteneva, infine, la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
1) Della giurisdizione e sulla legge applicabile
Va rilevato preliminarmente che il resistente – a quanto consta – non è cittadino italiano.
Pertanto, il procedimento presenta profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e ciò impone di verificare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto e di individuare la legge applicabile quanto ai profili oggetto della presente decisione.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019.
In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto,
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, la ricorrente risiede ancora presso l'ultima residenza abituale dei coniugi. Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione personale, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento
4 UE n. 1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del
Regolamento stesso. Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera a) dell'art. 8.
Relativamente alla questione dell'affidamento dei minori, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, radicandosi questa – ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento 2201/03 – in ragione della residenza degli stessi;
in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015, l'esercizio della responsabilità genitoriale viene disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale dei minori, che in questo caso è quella italiana.
Sulla domanda relativa al mantenimento dei minori, ai sensi dell'art. 3 lett. b) regolamento CE
4/2009 – sulle obbligazioni alimentari –, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso, il giudice italiano); a tale domanda, in base al
Protocollo dell'Aja 2007 – sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
2. Della separazione personale dei coniugi
5 Dall'atto di matrimonio (cfr. doc. 2 parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito Civile nel 2003 a Dèga (Burkina Faso), registrato in data 27/08/2004, nel Stato del Burkina
Faso (cfr. doc.1 ricorrente) con atto Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EN di IA (TV) al n. 21, anno 2024, reg. degli atti di matrimoni, parte II, serie C I.
La richiesta di separazione personale avanzata dalla moglie e la constatata indisponibilità ad una riconciliazione, attesa la contumacia del marito resistente, dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
La domanda di separazione personale merita dunque accoglimento.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN di IA (TV) è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
3. Della domanda di addebito della separazione e sulla relativa richiesta di risarcimento.
La domanda di addebito della separazione al resistente è fondata e, pertanto, va accolta.
Nel ricorso, la signora ha attestato e fornito prova del fatto che il marito sia recluso in Pt_1
carcere presso la Casa Circondariale di Treviso in esito alla condanna per reati gravissimi, ai danni di minorenni parenti del reo capo a) ex art.81 cpv, e art.609 quater n.1(e 2), e capo b) art.56 c.p.c.,
609 bis e 609 ter n.1) c.p.
Tale circostanza conferma, con certezza, l'indole violenta del resistente, oltre all'accertato tradimento dello stesso nei confronti della moglie.
La Giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza (Cass., sent. n. 13185/2009). Nel caso di specie, nella condanna, ma ancora prima nelle condotte tenute dal sig. si ravvisa un fattore di per sé idoneo e sufficiente a fondare una richiesta di CP_1
addebito, di tal ché la separazione va addebitata al signor sussistendo un nesso di CP_1
causalità tra la condotta del medesimo e la fine del matrimonio.
6 E' palese come la scoperta delle violenze inflitte alle vittime abbia provocato una frattura dell'unione matrimoniale che da un lato si concretizza anche in un tradimento, ma che, dall'altro, non si limita a questo, rendendo la convivenza tra i coniugi intollerabile, essendo maturata nella moglie la consapevolezza della necessità di proteggere sé stessa ed i propri figli.
Le allegazioni della ricorrente in merito sono scarne, ma vengono confermate dagli atti processuali allegati.
La richiesta di risarcimento dei danni conseguenti l'addebito della separazione al marito avanzata da parte ricorrente è invece inammissibile.
Il giudice della separazione, infatti, non è competente in materia.
Invero, l'art. 40 c.p.c., consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte"
(artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (v. Cass. civ. n. 20638/2004; Cass. civ. n.
18870/2014).
Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c., trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte".
Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio e che, quindi, la domanda risarcitoria è inammissibile, trattandosi di domanda soggetta a rito diverso rispetto a quella di separazione, che, in mancanza di una ipotesi qualificata di connessione, non può essere esaminata e decisa in questa sede.
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4. Dell'affidamento dei minor e del regime di visita da parte Per_2 Per_1 Per_3
del padre.
Con riferimento all'affidamento dei figli minori, si ritiene che, nonostante le previsioni della legge n. 54/2006 che impongono di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento super esclusivo alla madre dei figli minori , e Per_2 Per_1 Persona_3
Il Collegio ritiene di dover confermare l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre, già previsto esclusivo in sede di pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, tenuto conto che il padre è tuttora ristretto in carcere e certamente non può esercitare i propri compiti genitoriali.
Oltre a ciò, alla luce delle accertate violenze e della tenera età dei due figli minori, ma anche a tutela della maggiore, si ritiene che le capacità genitoriali del padre non possano allo stato ritenersi sussistenti.
La madre deve poter occuparsi autonomamente dei propri figli minori senza dover avere la necessità di confrontarsi con un padre che ha dimostrato di saper esercitare violenza nei confronti di minori, tenendo condotte riprovevoli nei confronti delle nipoti minorenni e che, nel presente procedimento, ha scelto di non costituirsi, così dimostrando la sua indifferenza nei confronti dell'affidamento dei propri figli.
Quanto alle visite tra padre e figli minori, se egli vorrà e ciò non sarà ritenuto pregiudizievole per i figli, a mezzo dei servizi sociali ed in ambiente protetto, egli potrà chiedere di iniziare un percorso in tal senso, alla presenza dei servizi sociali, sulla base di un calendario dagli stessi strutturato.
5. Del contributo al mantenimento dei figli da parte del padre.
L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
8 L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli si deve tenere conto delle attuali e concrete esigenze degli stessi, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura dei figli svolti da ciascuno di essi.
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene congruo confermare quanto già stabilito in sede presidenziale, ovvero un contributo al mantenimento di , e a Per_2 Per_1 Persona_3
carico del padre pari a complessivi € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,; il sig. sarà inoltre CP_1
tenuto a contribuire per la quota del 50% alle spese straordinarie sostenute per i figli, così come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
Dalle deduzioni della ricorrente, non essendosi costituito il resistente, si è a conoscenza del fatto che egli, in regime di semilibertà, sta attualmente svolgendo attività lavorativa, presso la stessa società per cui lavora da anni.
La ricorrente è operaia, guadagna circa 1.000 euro al mese, paga la rata del mutuo di circa 340 euro mensili e si occupa dei tre figli sola, avendoli sempre con sé.
6. Dell'assegno di mantenimento in favore della signor Pt_1
L'art. 156 cod. civ. prevede, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
9 Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
Deve, pertanto, procedersi ad una valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge e, una volta accertato lo squilibrio economico, per la determinazione dell'importo dovrà tenersi conto – ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. – delle circostanze e dei redditi dell'obbligato.
Il Giudice, nella quantificazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui il tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi della coppia, l'attività svolta dai coniugi e le concrete possibilità di guadagno (considerate le attitudini, le personalità, la necessità di accudire i figli), la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, la disponibilità della casa coniugale, la durata del matrimonio.
Nel caso di specie, la valutazione in merito all'an e al quantum del diritto in capo alla signora Pt_1
non può prescindere dalla considerazione fattuale che la ricorrente si dovrà occupare prevalentemente dei tre figli minori, oltre che del pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa famigliare, per cui sostiene una rata mensile di circa 340 euro;
la ricorrente ha dimostrato di essere stata assunta con la qualifica di operaia dipendente per cui viene retribuita con entrate mensili pari a 1.000,00 euro, mentre il marito, detenuto in carcere, non ha mai partecipato al mantenimento della famiglia.
Per tale ragione, il Collegio, a conferma di quanto già disposto in fase presidenziale, stima equo prevedere un assegno di mantenimento in favore della sig.ra e a carico del signor Pt_1 CP_1
pari ad € 100,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. Delle spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
10
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la separazione personale fra i coniugi , c.f. , nata a Parte_1 C.F._1
Shkoder (Albania) il 30.4.1987, e c.f. nato il [...] in CP_1 C.F._2
Burkina Faso, coniugatisi con rito Civile nel 2003 a Dèga (Burkina Faso) e registrato in data
27/08/2004, nello Stato del Burkina Faso, con atto Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EN di IA (TV) al n. 21, anno 2024, reg. degli atti di matrimoni, parte II, serie
C I, con addebito al marito;
- accoglie la domanda di addebito della separazione personale al marito;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni conseguenti l'addebito della separazione formulata dalla ricorrente in quanto inammissibile per i motivi dedotti in narrativa;
- affida in via esclusiva alla madre i minori , e con collocazione Per_2 Per_1 Persona_3
degli stessi presso la madre e fissazione della residenza all'indirizzo di Via E. Toti n.6P, 31050
EN di IA (TV), presso la casa famigliare di proprietà della madre;
- dispone che tutte le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
- incarica i Servizi Sociali del Comune di EN di IA (attuale residenza dei minori , Per_2
e ) di predisporre un programma di introduzione graduale e progressiva della Per_1 Per_3
figura del padre nella vita dei figli e di visite in spazio protetto al fine di permettere l'effettivo esercizio del diritto-dovere di visita del signor una volta terminata la detenzione, qualora il CP_1
padre manifesti interesse;
- pone a carico di l'obbligo di versare a la somma complessiva CP_1 Parte_1
mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta
11 a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal dicembre del 2025, prendendo a base quello odierno;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento in suo favore, la somma mensile complessiva di € 100,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore dei figli, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per CP_1
compensi, oltre a rimborso forfetario, IVA e Cp;
Ordina le annotazioni di legge.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 12/11/2024
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
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