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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/09/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1393/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1393/2025
Oggi 11/09/2025, alle ore 11.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. FRANCESCO FALCO Parte_1
Per l'avv. CAVALLI Controparte_1
GIANBATTISTA
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
NA, 11/9/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1393/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Francesco Falco e Roberto Usai
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Cavalli Gianbattista
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, così statuire: in via pregiudiziale - dichiarare, per l'eccepita incompetenza del Tribunale di NA, essendo convenzionalmente competente in via esclusiva il Tribunale di Asti, e vista l'adesione avversaria alla predetta eccezione, l'incompetenza del Tribunale di NA in favore del
Tribunale di Asti;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 595/2025 emesso dal
Tribunale di NA (R.G. n. 1323/2025) in data 17 luglio 2025, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo e fissando termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
in via gradata, nel merito - in accoglimento della proposta opposizione, per tutte le ragioni illustrate negli scritti difensivi già depositati, revocare il decreto ingiuntivo n.
595/2025 emesso dal Tribunale di NA (R.G. n. 1323/2025) in data 17 luglio 2025. Con il favore delle spese e delle competenze del giudizio ex d.m. 55/2014, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, della Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e dell'IVA, nella misura di Legge”.
Per parte convenuta: “piaccia al Tribunale Ill.mo di NA, contrariis reiectis, cosi giudicare;
in via preliminare emettere provvedimento con il quale dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Asti e rimettere le parti dinnanzi ad esso per la prosecuzione del giudizio, con espressa riserva della Controparte_1 creditrice di ogni altro diritto, azione e ragione in merito alla controversia nonché di richiesta di emissione di provvedimenti più opportuni da formulare nel giudizio che verrà riassunto avanti al Tribunale di Asti, esponendo nel dettaglio i motivi di merito di fatto e di diritto per i quali l'opposizione, che appare sin da ora infondata e temeraria, dovrà essere rigettata, con riserva di dedurre, produrre ed indicare mezzi di prova nei termini concessi dal Giudice competente. Chiede che le spese della presente fase siano interamente compensate tra le parti ovvero ogni decisione sul punto sia rimessa al Tribunale di Asti all'esito del giudizio. Dichiara di non accettare il contradditorio in relazione ad eventuali domande, eccezioni e/o difese dell'opponente in quanto tardive ed inammissibili”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudice,
- vista l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Parte_1
- considerato che il credito vantato da Controparte_1 origina dall'esecuzione del negozio denominato “contratto di fornitura di servizi” del
15.4.2021;
- rilevato che nel predetto negozio si legge: “qualsiasi controversia o vertenza derivante dal presente contratto che non possa essere affidata alla composizione amichevole, sarà sottoposta alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del foro di Asti”;
- rilevato che la clausola di designazione convenzionale del foro territoriale è presente anche negli “accordi integrativi” nn. 3 e 4 del 18.4.2022;
- considerato che parte convenuta ha aderito alla suddetta eccezione di incompetenza (“cfr. comparsa di costituzione e risposta nella parte in cui si legge: “la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_2 nella propria qualità di Socio Amministratore si costituisce in giudizio a mezzo dello scrivente difensore dichiarando preliminarmente di prestare acquiescenza unicamente alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di NA, sollevata da Parte_1 nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 23 luglio 2025, riconoscendo la competenza territoriale del Tribunale di Asti alla emissione del decreto opposto ed alla cognizione del giudizio di opposizione, precisando sin da ora ed in via espressa, che la presente acquiescenza all'eccezione di incompetenza non implica alcuna rinuncia a qualsiasi altro diritto, azione o ragione dell'esponente in ordine al merito della controversia, ivi compresa la facoltà di richiedere nel giudizio che verrà riassunto,
l'emissione dei più opportuni provvedimenti”;
- considerato che deve essere pronunciata sentenza, poiché “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 200” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 2, ord. n. 15579 del 10/6/2019);
- condiviso il principio espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 21300 del 30.7.2024 secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa”;
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara l'incompetenza del Tribunale di NA ed indica quale giudice competente il
Tribunale di Asti;
assegna il termine di 3 mesi per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.
NA, 11/09/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1393/2025
Oggi 11/09/2025, alle ore 11.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. FRANCESCO FALCO Parte_1
Per l'avv. CAVALLI Controparte_1
GIANBATTISTA
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
NA, 11/9/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1393/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Francesco Falco e Roberto Usai
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Cavalli Gianbattista
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, così statuire: in via pregiudiziale - dichiarare, per l'eccepita incompetenza del Tribunale di NA, essendo convenzionalmente competente in via esclusiva il Tribunale di Asti, e vista l'adesione avversaria alla predetta eccezione, l'incompetenza del Tribunale di NA in favore del
Tribunale di Asti;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 595/2025 emesso dal
Tribunale di NA (R.G. n. 1323/2025) in data 17 luglio 2025, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo e fissando termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
in via gradata, nel merito - in accoglimento della proposta opposizione, per tutte le ragioni illustrate negli scritti difensivi già depositati, revocare il decreto ingiuntivo n.
595/2025 emesso dal Tribunale di NA (R.G. n. 1323/2025) in data 17 luglio 2025. Con il favore delle spese e delle competenze del giudizio ex d.m. 55/2014, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, della Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e dell'IVA, nella misura di Legge”.
Per parte convenuta: “piaccia al Tribunale Ill.mo di NA, contrariis reiectis, cosi giudicare;
in via preliminare emettere provvedimento con il quale dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Asti e rimettere le parti dinnanzi ad esso per la prosecuzione del giudizio, con espressa riserva della Controparte_1 creditrice di ogni altro diritto, azione e ragione in merito alla controversia nonché di richiesta di emissione di provvedimenti più opportuni da formulare nel giudizio che verrà riassunto avanti al Tribunale di Asti, esponendo nel dettaglio i motivi di merito di fatto e di diritto per i quali l'opposizione, che appare sin da ora infondata e temeraria, dovrà essere rigettata, con riserva di dedurre, produrre ed indicare mezzi di prova nei termini concessi dal Giudice competente. Chiede che le spese della presente fase siano interamente compensate tra le parti ovvero ogni decisione sul punto sia rimessa al Tribunale di Asti all'esito del giudizio. Dichiara di non accettare il contradditorio in relazione ad eventuali domande, eccezioni e/o difese dell'opponente in quanto tardive ed inammissibili”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudice,
- vista l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Parte_1
- considerato che il credito vantato da Controparte_1 origina dall'esecuzione del negozio denominato “contratto di fornitura di servizi” del
15.4.2021;
- rilevato che nel predetto negozio si legge: “qualsiasi controversia o vertenza derivante dal presente contratto che non possa essere affidata alla composizione amichevole, sarà sottoposta alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del foro di Asti”;
- rilevato che la clausola di designazione convenzionale del foro territoriale è presente anche negli “accordi integrativi” nn. 3 e 4 del 18.4.2022;
- considerato che parte convenuta ha aderito alla suddetta eccezione di incompetenza (“cfr. comparsa di costituzione e risposta nella parte in cui si legge: “la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_2 nella propria qualità di Socio Amministratore si costituisce in giudizio a mezzo dello scrivente difensore dichiarando preliminarmente di prestare acquiescenza unicamente alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di NA, sollevata da Parte_1 nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 23 luglio 2025, riconoscendo la competenza territoriale del Tribunale di Asti alla emissione del decreto opposto ed alla cognizione del giudizio di opposizione, precisando sin da ora ed in via espressa, che la presente acquiescenza all'eccezione di incompetenza non implica alcuna rinuncia a qualsiasi altro diritto, azione o ragione dell'esponente in ordine al merito della controversia, ivi compresa la facoltà di richiedere nel giudizio che verrà riassunto,
l'emissione dei più opportuni provvedimenti”;
- considerato che deve essere pronunciata sentenza, poiché “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 200” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 2, ord. n. 15579 del 10/6/2019);
- condiviso il principio espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 21300 del 30.7.2024 secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa”;
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara l'incompetenza del Tribunale di NA ed indica quale giudice competente il
Tribunale di Asti;
assegna il termine di 3 mesi per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.
NA, 11/09/2025
Il giudice
Daniele Moro