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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/09/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 227/2024
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli Avv. ti Roberta C.F._2
Campesi e Ines Dau, presente l'avv. Dau anche in sostituzione dell'avv. Campesi;
APPELLANTI
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._3 in atti, dall'Avv. Alberto Carlo Filippo Secchi nonché elettivamente domiciliato in Olbia, Via Olbia
n. 24;
APPELLATA
, in precedenza (C.F. Controparte_2 Controparte_3
); P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ); CP_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_5 C.F._5
APPELLATA CONTUNACE
C.F. ); Controparte_6 C.F._6 APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_7 C.F._7
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_8 C.F._8
APPELLATA CONTUMACE
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel. all'esito della discussione orale all'udienza del 19.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 227 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli Avv. ti Roberta C.F._9
Campesi e Ines Dau;
APPELLANTI
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._3 in atti, dall'Avv. Alberto Carlo Filippo Secchi nonché elettivamente domiciliato in Olbia, Via Olbia
n. 24;
APPELLATA
, in precedenza (C.F. Controparte_2 Controparte_3
); P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ); CP_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_5 C.F._5
APPELLATA CONTUNACE
C.F. ); Controparte_6 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_7 C.F._7
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_8 C.F._8
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e con ricorso depositato in data 26/09/2011, opponendosi a Parte_1 Parte_2 un'esecuzione immobiliare intrapresa da (oggi Controparte_3 Controparte_2
), asserivano di essere diventati proprietari, ex art. 1158 c.c., del fondo “sito nel Comune
[...] di Golfo Aranci identificato al Catasto terreni al Foglio 11 Particella 148”, oggetto della suddetta esecuzione nonché formalmente appartenente agli “eredi del defunto fu Persona_1 ”, e pertanto chiedevano all'adito Tribunale di Tempio Pausania di accertarne/dichiararne Per_2
“l'avvenuto acquisto per usucapione”. A fondamento della domanda, parte ricorrente sosteneva di esercitare il possesso su tale res “dal 1970” impiegandola “come giardino, deposito materiali e come posteggio auto” nonché occupandosi della sua “cura e manutenzione”.
Venivano quindi convenuti in giudizio Controparte_9 NT
nonché Controparte_11 Controparte_8 Controparte_3
e si costituivano in giudizio in data 17/11/2011 NT Controparte_1 eccependo in particolare: a) la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per assenza “degli elementi di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.”; b) l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto “proposta oltre il termine di legge”; c) l'insussistenza delle condizioni necessarie al compimento dell'usucapione, atteso che il terreno di causa non era mai stato posseduto dai , ma era stato continuamente Pt_1 posseduto dagli “eredi . CP_1
costituendosi in giudizio in data 1/12/2011, sosteneva l'illegittimità della Controparte_11
“procedura di esproprio” posta in essere da di cui invocava la Controparte_3 sospensione, per poi riservarsi “di meglio dedurre in sede di prosecuzione del giudizio sulla fondatezza o meno della domanda di usucapione.”
Non si costituivano, invece, gli altri convenuti.
In data 19/03/2013, il giudizio veniva dichiarato interrotto dal tribunale per via del decesso della convenuta non costituita per poi essere riassunto, su impulso di parte attrice, Controparte_9 in data 14/06/2013. Riassunzione che veniva effettuata nei confronti degli eredi della deceduta ossia i già costituiti, sebbene ad altro titolo, e NT Controparte_1
Al contrario, non si costituiva in giudizio , che, Controparte_11 Controparte_3 pertanto, veniva dichiarata contumace in data 17/01/2014.
Il processo, in data 7/12/2022, si interrompeva una seconda volta per via del decesso di uno dei convenuti costituiti, e in data 19/01/2023 veniva nuovamente riassunto, NT sempre su iniziativa di parte attrice, nei riguardi degli eredi di ossia NT
, e che però rimanevano contumaci. Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Il tribunale, istruita la causa con documenti prova testimoniale, con sentenza n. 512/2023 in data
8/12/2023 rigettava la domanda proposta dai , rilevando, sulla base delle “dichiarazioni Pt_1 rese dai testi escussi”, che i avevano sì utilizzato l'immobile oggetto di controversia, Pt_1 compiendovi “attività di deposito di materiali” nonché “di cura e manutenzione consistente nell'estirpazione delle erbacce e di parcheggio”, con un comportamento comunque inidoneo ad
“integrare il possesso utile all'usucapione”, in quanto non costituiva espressione di un “dominio esclusivo” sul bene. e hanno proposto appello lamentando l'errata valutazione Parte_2 Parte_1 delle risultanze di causa e in particolare delle dichiarazioni rese dai testi, dalle quali sarebbe, a loro dire, emerso che gli appellanti avevano posto in essere “il dominio esclusivo sulla res” di causa per il periodo necessario ad usucapire.
in data 10/10/2024, costituendosi nel giudizio d'appello resiste agli avversi Controparte_1 motivi chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Sono rimasti contumaci , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 nonché l' (successore di )
[...] Controparte_2 Controparte_3
e erede di CP_4 Controparte_11
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa all'udienza del 19/09/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Con un unico motivo di gravame gli appellanti contestano la valutazione delle prove compiuta dal tribunale sostenendo che nel corso del giudizio sia stata fornita prova della sussistenza del loro
“dominio esclusivo sulla res”, evidenziando che: a) tutti i testi escussi consideravano il terreno di causa appartenente ai poiché da loro impiegato “in maniera esclusiva, pubblica e pacifica, Pt_1 da oltre vent'anni;” b) nessuno dei predetti testi aveva mai notato sul fondo de quo soggetti non espressamente autorizzati da e;
c) i testi riferivano di aver Parte_2 Parte_1 visto sul fondo soltanto i , che sullo stesso “parcheggiavano”, “depositavano materiali”, Pt_1
“coltivavano”, estirpavano le “erbacce” nonché ponevano “una recinzione”. In ordine a tale ultima circostanza gli appellanti, in particolare, richiamano quanto dichiarato in data 9/01/2015 dalla testimone . Testimone_1
Come è noto, l'usucapione è una modalità di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà che si verifica allorquando un soggetto possiede, continuativamente, un determinato bene per il tempo previsto dalla legge (ordinariamente pari a vent'anni per gli immobili) in modo pubblico e pacifico nonché esclusivo (necessaria sussistenza dell'esclusività del possesso che, sebbene non espressamente indicata dalle norme che disciplinano l'usucapione, discende da quello che è il contenuto stesso del diritto di proprietà ossia, ai sensi del dettato dell'art. 832 c.c., il “diritto di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”). Com'è altrettanto noto, il possesso, elemento costituivo dell'usucapione, a sua volta composto dal c.d. corpus e dal c.d. animus possidendi, è una situazione di fatto che si realizza quando un individuo, intenzionato a impiegare un bene come se fosse l'effettivo titolare del correlato diritto, esercita concretamente sulla predetta res un potere analogo a quello del proprietario/titolare del diritto reale di godimento. Nel caso di specie, innanzitutto, si deve evidenziare che parte appellante non ha in alcun modo allegato e tantomeno provato le originarie modalità di apprensione del proprio asserito possesso, dato che: a) nei propri atti difensivi, omette totalmente di menzionare tale circostanza;
b) nessun teste riferisce alcunché in merito;
c) non sono stati nemmeno prodotti documenti a ciò correlati da cui perlomeno desumere in che modo sia sorto l'invocato possesso ad usucapionem in danno dei formali proprietari del bene.
Ciò posto, i testimoni escussi nel corso del processo di primo grado hanno prima genericamente confermato la veridicità delle circostanze oggetto dei capi di prova dedotti nel ricorso introduttivo e nella memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dai;
quindi, in un secondo momento, nel Pt_1 rispondere alle precisazioni richieste in sede di audizione testimoniale, hanno descritto un impiego del bene di causa di per sé inidoneo a configurare la presenza di un possesso utile ad usucapionem.
Con riferimento all'esito della prova, la Corte non può non rilevare che l'impiego di un terreno non recintato per parcheggiarvi l'auto, apporvi dei materiali inerenti alla propria attività commerciale, nonché provvedere all'occasionale pulizia ed estirpazione delle erbacce in esso presenti, verosimilmente nel proprio interesse di confinanti, non costituiscono, da soli, elementi idonei ad avvalorare l'esistenza di un possesso esclusivo, ossia di un possesso utile ad usucapionem. Infatti, da un lato, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nessun teste ha dichiarato di non aver mai notato sul fondo di causa terzi non autorizzati dai o ha specificamente affermato che Pt_1 nessun altro, al di fuori dei , ha mai impiegato il suddetto terreno e, dall'altro, le riferite Pt_1 attività non precludono certo l'impiego dell'immobile da parte di terzi e soprattutto dai proprietari.
Si deve, inoltre, evidenziare che le attività indicate dall'appellante, per la loro limitata portata, non sono espressive della necessaria inequivoca volontà di utilizzare la res alla stregua di chi ne è proprietario, con conseguente difetto dell'animus possidendi. Animus possidendi che, non essendo un mero atteggiamento interiore, non può risultare confinato al foro interno, ma deve necessariamente manifestarsi all'esterno per mezzo di atti costituenti univoca espressione delle prerogative del proprietario del bene e della volontà di agire come tale, quali, a titolo di esempio, la delimitazione/recinzione del fondo, questa sì finalizzata ad escludere gli altri dall'impiego dell'immobile, o la conformazione/trasformazione della res, volta a soddisfare, in via esclusiva, gli interessi di chi esercita il potere di fatto. A tal proposito è particolarmente significativo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 1411/2021) nel senso che “l'aver utilizzato il terreno per la coltivazione o per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (Corte di Cassazione, Sezione Sesta-2, ordinanza n. 1411/2021).
Nel caso di specie, da nessuna testimonianza è emerso, in termini inequivocabili, che i si Pt_1 siano impossessati del terreno, recintandolo e munendolo di dispositivi di chiusura così da precluderne l'accesso ad altri, incorporandolo al proprio fondo così da farne un corpo unico inaccessibile a terzi, o che lo abbiano conformato/modificato in base alle loro personali ed esclusive esigenze.
Vero è che la teste , durante l'esame del 9/01/2015, dichiarava: “Posso dire che Testimone_1 tempo fa vi era anche una recinzione posta dai ricorrenti. Ora non ricordo se ci sia ancora la recinzione.” Tuttavia, tale ultima dichiarazione appare del tutto generica, dato che, da una parte, non fornisce alcuna collocazione temporale relativa all'attività di realizzazione della recinzione
(addirittura la teste è incerta se tale delimitazione sia ancora presente al momento della sua deposizione) e, dall'altra non descrive quali fossero le concrete caratteristiche della riferita opera delimitativa (soprattutto nulla dice sull'effettiva estensione temporale della sua presenza).
In mancanza di prova (e prima ancora di allegazione) di un'apprensione e di un utilizzo esclusivo del terreno da parte dei , le attività che dimostrano di avervi compiuto – pulizia, deposito Pt_1 materiali, occasionale/stagionale coltivazione, estirpazione delle erbacce e posteggio – per la loro occasionalità, scarsa incisività e limitata visibilità dall'esterno sono comportamenti compatibili con episodici sconfinamenti, tollerati dai proprietari, pertanto inidonei all'acquisto della proprietà a titolo originario ex art. 1158 c.c..
In conclusione, non essendo stato provato l'esercizio di un possesso esclusivo e uti dominus, non sussistono i presupposti necessari per il configurarsi della prescrizione acquisitiva, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza del tribunale.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo nei minimi edittali per l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, seguono la soccombenza e sono pertanto poste in solido a carico degli appellanti.
Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
512/2023 del Tribunale di Tempio Pausania pubblicata l'8/12/2023;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere in favore della parte costituita le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre spese generali IVA e CPA di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Sassari all'udienza del 19/09/2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli Avv. ti Roberta C.F._2
Campesi e Ines Dau, presente l'avv. Dau anche in sostituzione dell'avv. Campesi;
APPELLANTI
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._3 in atti, dall'Avv. Alberto Carlo Filippo Secchi nonché elettivamente domiciliato in Olbia, Via Olbia
n. 24;
APPELLATA
, in precedenza (C.F. Controparte_2 Controparte_3
); P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ); CP_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_5 C.F._5
APPELLATA CONTUNACE
C.F. ); Controparte_6 C.F._6 APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_7 C.F._7
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_8 C.F._8
APPELLATA CONTUMACE
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel. all'esito della discussione orale all'udienza del 19.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 227 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli Avv. ti Roberta C.F._9
Campesi e Ines Dau;
APPELLANTI
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._3 in atti, dall'Avv. Alberto Carlo Filippo Secchi nonché elettivamente domiciliato in Olbia, Via Olbia
n. 24;
APPELLATA
, in precedenza (C.F. Controparte_2 Controparte_3
); P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ); CP_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_5 C.F._5
APPELLATA CONTUNACE
C.F. ); Controparte_6 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_7 C.F._7
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_8 C.F._8
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e con ricorso depositato in data 26/09/2011, opponendosi a Parte_1 Parte_2 un'esecuzione immobiliare intrapresa da (oggi Controparte_3 Controparte_2
), asserivano di essere diventati proprietari, ex art. 1158 c.c., del fondo “sito nel Comune
[...] di Golfo Aranci identificato al Catasto terreni al Foglio 11 Particella 148”, oggetto della suddetta esecuzione nonché formalmente appartenente agli “eredi del defunto fu Persona_1 ”, e pertanto chiedevano all'adito Tribunale di Tempio Pausania di accertarne/dichiararne Per_2
“l'avvenuto acquisto per usucapione”. A fondamento della domanda, parte ricorrente sosteneva di esercitare il possesso su tale res “dal 1970” impiegandola “come giardino, deposito materiali e come posteggio auto” nonché occupandosi della sua “cura e manutenzione”.
Venivano quindi convenuti in giudizio Controparte_9 NT
nonché Controparte_11 Controparte_8 Controparte_3
e si costituivano in giudizio in data 17/11/2011 NT Controparte_1 eccependo in particolare: a) la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per assenza “degli elementi di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.”; b) l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto “proposta oltre il termine di legge”; c) l'insussistenza delle condizioni necessarie al compimento dell'usucapione, atteso che il terreno di causa non era mai stato posseduto dai , ma era stato continuamente Pt_1 posseduto dagli “eredi . CP_1
costituendosi in giudizio in data 1/12/2011, sosteneva l'illegittimità della Controparte_11
“procedura di esproprio” posta in essere da di cui invocava la Controparte_3 sospensione, per poi riservarsi “di meglio dedurre in sede di prosecuzione del giudizio sulla fondatezza o meno della domanda di usucapione.”
Non si costituivano, invece, gli altri convenuti.
In data 19/03/2013, il giudizio veniva dichiarato interrotto dal tribunale per via del decesso della convenuta non costituita per poi essere riassunto, su impulso di parte attrice, Controparte_9 in data 14/06/2013. Riassunzione che veniva effettuata nei confronti degli eredi della deceduta ossia i già costituiti, sebbene ad altro titolo, e NT Controparte_1
Al contrario, non si costituiva in giudizio , che, Controparte_11 Controparte_3 pertanto, veniva dichiarata contumace in data 17/01/2014.
Il processo, in data 7/12/2022, si interrompeva una seconda volta per via del decesso di uno dei convenuti costituiti, e in data 19/01/2023 veniva nuovamente riassunto, NT sempre su iniziativa di parte attrice, nei riguardi degli eredi di ossia NT
, e che però rimanevano contumaci. Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Il tribunale, istruita la causa con documenti prova testimoniale, con sentenza n. 512/2023 in data
8/12/2023 rigettava la domanda proposta dai , rilevando, sulla base delle “dichiarazioni Pt_1 rese dai testi escussi”, che i avevano sì utilizzato l'immobile oggetto di controversia, Pt_1 compiendovi “attività di deposito di materiali” nonché “di cura e manutenzione consistente nell'estirpazione delle erbacce e di parcheggio”, con un comportamento comunque inidoneo ad
“integrare il possesso utile all'usucapione”, in quanto non costituiva espressione di un “dominio esclusivo” sul bene. e hanno proposto appello lamentando l'errata valutazione Parte_2 Parte_1 delle risultanze di causa e in particolare delle dichiarazioni rese dai testi, dalle quali sarebbe, a loro dire, emerso che gli appellanti avevano posto in essere “il dominio esclusivo sulla res” di causa per il periodo necessario ad usucapire.
in data 10/10/2024, costituendosi nel giudizio d'appello resiste agli avversi Controparte_1 motivi chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Sono rimasti contumaci , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 nonché l' (successore di )
[...] Controparte_2 Controparte_3
e erede di CP_4 Controparte_11
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa all'udienza del 19/09/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Con un unico motivo di gravame gli appellanti contestano la valutazione delle prove compiuta dal tribunale sostenendo che nel corso del giudizio sia stata fornita prova della sussistenza del loro
“dominio esclusivo sulla res”, evidenziando che: a) tutti i testi escussi consideravano il terreno di causa appartenente ai poiché da loro impiegato “in maniera esclusiva, pubblica e pacifica, Pt_1 da oltre vent'anni;” b) nessuno dei predetti testi aveva mai notato sul fondo de quo soggetti non espressamente autorizzati da e;
c) i testi riferivano di aver Parte_2 Parte_1 visto sul fondo soltanto i , che sullo stesso “parcheggiavano”, “depositavano materiali”, Pt_1
“coltivavano”, estirpavano le “erbacce” nonché ponevano “una recinzione”. In ordine a tale ultima circostanza gli appellanti, in particolare, richiamano quanto dichiarato in data 9/01/2015 dalla testimone . Testimone_1
Come è noto, l'usucapione è una modalità di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà che si verifica allorquando un soggetto possiede, continuativamente, un determinato bene per il tempo previsto dalla legge (ordinariamente pari a vent'anni per gli immobili) in modo pubblico e pacifico nonché esclusivo (necessaria sussistenza dell'esclusività del possesso che, sebbene non espressamente indicata dalle norme che disciplinano l'usucapione, discende da quello che è il contenuto stesso del diritto di proprietà ossia, ai sensi del dettato dell'art. 832 c.c., il “diritto di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”). Com'è altrettanto noto, il possesso, elemento costituivo dell'usucapione, a sua volta composto dal c.d. corpus e dal c.d. animus possidendi, è una situazione di fatto che si realizza quando un individuo, intenzionato a impiegare un bene come se fosse l'effettivo titolare del correlato diritto, esercita concretamente sulla predetta res un potere analogo a quello del proprietario/titolare del diritto reale di godimento. Nel caso di specie, innanzitutto, si deve evidenziare che parte appellante non ha in alcun modo allegato e tantomeno provato le originarie modalità di apprensione del proprio asserito possesso, dato che: a) nei propri atti difensivi, omette totalmente di menzionare tale circostanza;
b) nessun teste riferisce alcunché in merito;
c) non sono stati nemmeno prodotti documenti a ciò correlati da cui perlomeno desumere in che modo sia sorto l'invocato possesso ad usucapionem in danno dei formali proprietari del bene.
Ciò posto, i testimoni escussi nel corso del processo di primo grado hanno prima genericamente confermato la veridicità delle circostanze oggetto dei capi di prova dedotti nel ricorso introduttivo e nella memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dai;
quindi, in un secondo momento, nel Pt_1 rispondere alle precisazioni richieste in sede di audizione testimoniale, hanno descritto un impiego del bene di causa di per sé inidoneo a configurare la presenza di un possesso utile ad usucapionem.
Con riferimento all'esito della prova, la Corte non può non rilevare che l'impiego di un terreno non recintato per parcheggiarvi l'auto, apporvi dei materiali inerenti alla propria attività commerciale, nonché provvedere all'occasionale pulizia ed estirpazione delle erbacce in esso presenti, verosimilmente nel proprio interesse di confinanti, non costituiscono, da soli, elementi idonei ad avvalorare l'esistenza di un possesso esclusivo, ossia di un possesso utile ad usucapionem. Infatti, da un lato, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nessun teste ha dichiarato di non aver mai notato sul fondo di causa terzi non autorizzati dai o ha specificamente affermato che Pt_1 nessun altro, al di fuori dei , ha mai impiegato il suddetto terreno e, dall'altro, le riferite Pt_1 attività non precludono certo l'impiego dell'immobile da parte di terzi e soprattutto dai proprietari.
Si deve, inoltre, evidenziare che le attività indicate dall'appellante, per la loro limitata portata, non sono espressive della necessaria inequivoca volontà di utilizzare la res alla stregua di chi ne è proprietario, con conseguente difetto dell'animus possidendi. Animus possidendi che, non essendo un mero atteggiamento interiore, non può risultare confinato al foro interno, ma deve necessariamente manifestarsi all'esterno per mezzo di atti costituenti univoca espressione delle prerogative del proprietario del bene e della volontà di agire come tale, quali, a titolo di esempio, la delimitazione/recinzione del fondo, questa sì finalizzata ad escludere gli altri dall'impiego dell'immobile, o la conformazione/trasformazione della res, volta a soddisfare, in via esclusiva, gli interessi di chi esercita il potere di fatto. A tal proposito è particolarmente significativo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 1411/2021) nel senso che “l'aver utilizzato il terreno per la coltivazione o per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (Corte di Cassazione, Sezione Sesta-2, ordinanza n. 1411/2021).
Nel caso di specie, da nessuna testimonianza è emerso, in termini inequivocabili, che i si Pt_1 siano impossessati del terreno, recintandolo e munendolo di dispositivi di chiusura così da precluderne l'accesso ad altri, incorporandolo al proprio fondo così da farne un corpo unico inaccessibile a terzi, o che lo abbiano conformato/modificato in base alle loro personali ed esclusive esigenze.
Vero è che la teste , durante l'esame del 9/01/2015, dichiarava: “Posso dire che Testimone_1 tempo fa vi era anche una recinzione posta dai ricorrenti. Ora non ricordo se ci sia ancora la recinzione.” Tuttavia, tale ultima dichiarazione appare del tutto generica, dato che, da una parte, non fornisce alcuna collocazione temporale relativa all'attività di realizzazione della recinzione
(addirittura la teste è incerta se tale delimitazione sia ancora presente al momento della sua deposizione) e, dall'altra non descrive quali fossero le concrete caratteristiche della riferita opera delimitativa (soprattutto nulla dice sull'effettiva estensione temporale della sua presenza).
In mancanza di prova (e prima ancora di allegazione) di un'apprensione e di un utilizzo esclusivo del terreno da parte dei , le attività che dimostrano di avervi compiuto – pulizia, deposito Pt_1 materiali, occasionale/stagionale coltivazione, estirpazione delle erbacce e posteggio – per la loro occasionalità, scarsa incisività e limitata visibilità dall'esterno sono comportamenti compatibili con episodici sconfinamenti, tollerati dai proprietari, pertanto inidonei all'acquisto della proprietà a titolo originario ex art. 1158 c.c..
In conclusione, non essendo stato provato l'esercizio di un possesso esclusivo e uti dominus, non sussistono i presupposti necessari per il configurarsi della prescrizione acquisitiva, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza del tribunale.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo nei minimi edittali per l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, seguono la soccombenza e sono pertanto poste in solido a carico degli appellanti.
Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
512/2023 del Tribunale di Tempio Pausania pubblicata l'8/12/2023;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere in favore della parte costituita le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre spese generali IVA e CPA di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Sassari all'udienza del 19/09/2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni