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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7483/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7483/2019 promossa da:
e ammessa al Concordato Preventivo n. 3/2019 Parte_1
con l'avv. Tullio Castelli ATTRICE
contro
(GIA' ) CONVENUTA Controparte_1 CP_2
con gli avv. Giuseppe Vettori e Lorenzo Vettori
e
TERZA CHIAMATA CONTUMACE Controparte_3
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e respinta, previe le declaratorie del caso, nel merito: 1) in via principale, a) accertato
l'avversario inadempimento ex art. 1453 c.c., secondo quanto dedotto e per i fatti e i motivi tutti esposti in narrativa, condannare la convenuta ad adempiere a tutti gli CP_2
pagina 1 di 16 obblighi contrattuali a suo carico, in forza del contratto di appalto ordine n. 284387 del
24/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni per cui è causa, e quindi, completata e accettata l'opera in appalto, condannare la stessa convenuta al pagamento del residuo prezzo contrattuale dovuto a pari ad € 1.650.000,00 o altra somma che risultasse a tale titolo Pt_1
dovuta in corso di causa, oltre interessi di legge e rivalutazione dal maggio 2015 al saldo;
b) inoltre, condannare la convenuta in adempimento all'obbligo assunto con l'art. CP_2
2 dell'atto di modifica del 26/08/2011, secondo quanto dedotto e per i fatti e motivi tutti esposti in narrativa, al pagamento a favore dell'attrice della somma di € 2.000,00, oltre a IVA come per legge, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, a partire dal mese da cui si è resa inadempiente (dal mese di aprile 2018) fino al momento in cui sia effettivamente cessato il “ricovero merce”, oltre interessi di legge e rivalutazione dalla mora al saldo;
c) condannare la stessa convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da parte attrice, in conseguenza ai fatti descritti in narrativa e all'avversario protratto inadempimento
e/o ritardo nell'adempimento, nella misura che verrà accertata in corso di causa, tra i quali sono da ritenersi compresi, in particolare, i danni dedotti ed esposti in atti di mancato guadagno sull'intera commessa, quelli derivanti da incremento negli oneri, delle spese di gestione, degli oneri e spese tecniche, di assistenza professionale e legale e degli oneri e costi di incantierizzazione subiti da e quelli derivanti dalla violazione dell'obbligo di buona Pt_1
fede e cooperazione, quantificazione in subordine da effettuarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione di legge;
2) in via subordinata rispetto alla precedente domanda 1-a), accertato il grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni sulla stessa gravanti in forza del contratto di appalto ordine
n.284387 del 24/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni per cui è causa, dichiarare ex art. 1453 c.c. risolto il contratto, per cui è causa, per grave inadempimento, fatto, colpa e responsabilità esclusiva della convenuta Committente, per i motivi e le eccezioni tutte di cui in narrativa, e per l'effetto, salva l'accoglimento della domanda di cui al precedente punto b), condannare la controparte al risarcimento di tutti danni, in conseguenza patiti e patiendi di cui alla successiva domanda 3);
pagina 2 di 16 3) in ogni caso, previo accoglimento delle domande precedenti o anche in via autonoma, condannare la convenuta al risarcimento a favore di di tutti i danni CP_2 Pt_1
patiti e patiendi da parte attrice, per l'avversario inadempimento e/o ritardo nell'adempimento anche ai sensi dell'art. 1218 c.c. e per i fatti tutti dedotti in causa, sia per danno emergente che per lucro cessante, tra i quali sono da ritenersi compresi, in particolare, il danno per la prestazioni, le forniture e i lavori eseguiti da e non saldati, i danni per perdita di Pt_1 guadagno, tenuto conto del valore dell'intera e originaria commessa, della mancata possibilità di esercitare la prelazione e della perdita di chances di altri appalti e commesse, e il danno per le spese generali, per i costi e oneri di manutenzione ordinaria sui beni, per i costi tecnici, e oneri generali per la protratta “incantierizzazione/fermo opera”, e i danni per il ritardato pagamento, danni tutti nella misura che verrà quantificata in corso di causa, in subordine anche in via equitativa, sempre oltre ad interessi, moratori o in subordine al saggio legale, e rivalutazione di legge dal fatto al saldo;
4) in ulteriore subordine, in ipotesi di non accoglimento delle precedenti domande 1-a) e 2), condannare la convenuta ex art. 1671 c.c. a corrispondere a la somma di € CP_2 Pt_1
1.405.000 (di cui € 945.000 per spese sostenute e l'importo dei lavori già eseguiti e € 460.000, per mancato guadagno) o la diversa maggior somma che sarà accertata in corso di causa, pari
a quanto dovuto per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno in riferimento al contratto di appalto per cui è causa, e in subordine anche in via equitativa, oltre ad interessi, moratori o in subordine al saggio legale, e rivalutazione di legge dal fatto al saldo, salvo e impregiudicato l'accoglimento dell'autonoma domanda 3) di condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da parte attrice presentata in via principale;
sempre nel merito, in via principale, sulle avversarie domande riconvenzionali, respingere e rigettare tutte le avversarie domande riconvenzionali ed eccezioni, in quanto infondate in fatto e in diritto;
spese rifuse anche di CTU;
in istruttoria: previa revoca parziale dell'ordinanza 12/11/2021 del giudice ove non ha ammesso le istanze istruttorie dedotte dall'attrice, ammettersi tutte tali istanze come espressamente indicate nella seconda memoria ex art. 183 – 6° comma in data 31/03/2021 da
pagina 3 di 16 ritenersi qui trascritte in ogni loro parte con conferma del rigetto delle istanze istruttorie della convenuta.
Per parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia, per l'insieme degli elementi in fatto ed in diritto esposti nella narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
In via preliminare: piaccia all'Ill.mo Giudice adito: - dichiarare inammissibile le domande attoree per il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per tutte le causali CP_4
indicate in narrativa;
- dichiarare inammissibile le domande per il difetto di interesse ad agire di parte attrice;
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del presente procedimento per l'insussistenza dei presupposti di legge.
Nel merito:
- dichiarare inammissibile la domanda dell'attrice e comunque ed in ogni caso CP_4
respingere tutte le domande da lei svolte, anche singolarmente prese, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, nonché assolutamente indeterminate, sulla scorta di tutti o parte dei titoli e delle norme fatte valere ovvero sulla base delle diverse norme e titoli che il Tribunale riterrà di applicare.
In via riconvenzionale:
- per le ragioni espresse in atti, condannare l'attrice a corrispondere a CP_4 [...]
(già , l'importo di euro Controparte_1 CP_5 Controparte_6
4.787.500,00 o la somma maggiore e minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, per le prestazioni non svolte da parte attrice e già pagate in anticipo dalla sua dante causa sulla base delle ragioni indicate in CP_7
narrativa;
- condannare l'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. - per CP_4
aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave ed in difetto della normale prudenza - nella misura che verrà determinata ovvero che risulterà di giustizia, per tutte le causali indicate in narrativa;
- condannare la società (P. IVA: a risarcire integralmente alla CP_4 P.IVA_1
Comparente (già Controparte_1 Controparte_8 pagina 4 di 16 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (limitazioni al godimento dei beni, spese di trasporto e logistiche per la consegna, mancata vendita degli equipaggiamenti) subiti e subendi, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- in ogni caso con l'emanazione di ogni altro e diverso provvedimento connesso e/o consequenziale ritenuto di giustizia.
In via istruttoria, previa revoca parziale dell'ordinanza del 12 novembre 2021, nella parte in Con cui non ha ammesso le richieste istruttorie formulate da :
- rigettare le richieste istruttorie formulate da parte attrice;
- per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse già acquisita la prova della infondatezza della domanda attorea e ritenesse opportuno procedere ad una istruttoria, si chiede siano ammesse le richieste istruttorie formulate nella seconda memoria depositata (al paragrafo IV);
- per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle richieste istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria, come richiesto al paragrafo III della terza memoria depositata.
- si formula istanza di acquisizione della CTU e del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art.
696/696bis c.p.c. recante R.G. n. 18650/2018 del Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Gianni
Sabbadini;
- previa revoca parziale dell'ordinanza del 12 novembre 2021, si chiede che il Giudice voglia incaricare il CTU nominato, Prof. di: a) accertare lo stato di conservazione Persona_1
dei macchinari di proprietà di dopo che le operazioni di trasporto, attualmente in CP_9
corso dopo 3 anni dalla richiesta, saranno terminate;
b) accertare il corretto funzionamento dell'universalità dei beni di proprietà di una volta che sarà stata trasportata a CP_9
; c) quantificare eventuali danni cagionati agli equipaggiamenti di proprietà di CP_1
dopo che le operazioni di trasporto saranno terminate. - si insiste in ogni caso CP_9
affinchè il CTU nominato Prof. voglia accogliere le osservazioni e le richieste Persona_1
dell'Ing. formulate nelle osservazioni alla bozza di CTU del 15 ottobre 2019. Persona_2
[…]
pagina 5 di 16 Il tutto con vittoria di spese legali, tecniche nonché competenze di lite, oltre a IVA e CPA come per legge anche per la fase del procedimento ex art. 696/696bis c.p.c. (recante R.G. n.
18650/2018 del Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Gianni Sabbadini) e con vittoria di spese della CTU resa nel procedimento ex art. 696/696bis c.p.c. (recante R.G. n. 18650/2018 del
Tribunale di Brescia.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(oggi nel prosieguo: citava in giudizio CP_4 Parte_1 Pt_1 CP_2
(oggi deducendo, in sintesi e per quello che qui
[...] Controparte_1
interessa che:
- con contratto in data 24.9.2008 essa aveva stipulato un contratto di appalto con CP_10
(poi avente ad oggetto il “revamping” della macchina di Colata Continua 3
[...] CP_2
presso il complesso siderurgico della committente in Piombino (Livorno); CP_10
- il contratto aveva subito nel tempo diverse modifiche ed integrazioni sia in relazione al piano di realizzazione che alle condizioni di pagamento;
- con missiva datata 30.4.18 (doc. 17) (nel frattempo subentrata a CP_2 CP_10
, richiamato il contratto di appalto e le successive modificazioni ed integrazioni, aveva
[...]
comunicato di voler “procedere nel minimo tempo tecnico consentito, in deroga al disposto di cui all'art. 5 dell'Accordo, al ritiro dei beni” manifestando, pertanto, la volontà di non consentire la prosecuzione del contratto.
Allegava che manifestando la volontà di ritirare i beni e di non essere disponibile CP_2
alla definizione consensuale delle reciproche pretese oggetto del contratto stipulato, aveva impedito ad essa attrice il completamento delle prestazioni a suo carico (montaggio e finiture finali).
Formulava, quindi, domanda di adempimento chiedendo la condanna della convenuta alla esecuzione delle prestazioni a suo carico pattuite nel contratto di appalto del 24.9.08 e pagina 6 di 16 successive modifiche nonché la condanna della stessa al pagamento del corrispettivo ancora dovuto pari ad € 1.650.000,00 ed ancora, in adempimento di quanto previsto all'art. 2 dell'atto di modifica del 26.8.2011, al pagamento della somma di € 2.000,00 oltre IVA per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni a partire dal mese in cui si era resa inadempiente
(aprile 2018) fino al momento di cessazione del “ricovero merce”, oltre interessi. Chiedeva altresì il risarcimento del danno. In via subordinata, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della committente con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio (già deducendo, in estrema Controparte_1 CP_2
sintesi e per quello che qui interessa, che:
- con missiva in data 19.5.14 (doc. 12), al cui contenuto aveva prestato adesione il Pt_1
giorno successivo (doc. 13), il Commissario Straordinario di (nel frattempo ammessa CP_7
alla procedura di Amministrazione Straordinaria) aveva comunicato che intendeva esercitare il diritto di opzione al trasferimento del diritto di proprietà delle attrezzature, impianti e macchinari realizzati oggetto del contratto;
- essa aveva quindi corrisposto quanto dovuto (€ 500.000,00 oltre IVA) in forza dell'esercizio dell'opzione di acquisto come da fattura n. 63 del 20.5.14, emessa per complessivi €
610.000,00 (importo comprensivo di IVA) da Pt_1
- sempre nell'accordo 19.5.14-20.5.14 le parti avevano concordato che, una volta esercitato da parte di il diritto di opzione, il completamento dei lavori oggetto del contratto sarebbe CP_7
stato meramente eventuale e previo pagamento del corrispettivo di € 1.150.000,00;
- nonostante gli accordi raggiunti l'attrice si era rifiutata di consegnare i beni richiesti, tanto che era stato instaurato da essa convenuta procedimento possessorio avanti al Tribunale di Brescia nel corso del quale era emerso che il “circuito di raffreddamento spray” dell' “impianto acqua di raffreddamento” era stoccato presso la Controparte_11
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa tale ultima società; chiedeva, sempre preliminarmente, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva pagina 7 di 16 dell'attrice avendo la società instaurato il giudizio in assenza dell'autorizzazione del giudice delegato e, nel merito, il rigetto delle domande dalla stessa formulate. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice alla restituzione della somma di € 4.787.500,00, o altra somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, corrispondente all'importo complessivamente versato da essa convenuta quale corrispettivo di prestazioni in realtà non eseguite dalla appaltatrice, nonché alla restituzione dei beni costituenti l'impianto di colata continua, come descritti nell'allegato C (doc 59) prodotto in giudizio.
Chiedeva altresì condannarsi la terza chiamata alla restituzione dell'equipaggiamento “circuito di raffreddamento spray” dell' “impianto acqua di raffreddamento” e di ogni altro bene eventualmente posseduto e di proprietà di essa convenuta. Chiedeva, infine, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni anche ex art. 96 c.p.c.
rimaneva contumace;
quindi, senza Controparte_11
l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del
19.9.24 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto di causa è il contratto d'appalto “chiavi in mano” n. 284387 stipulato in data Con 24.9.08 tra l'attrice, in qualità di appaltatrice, e (già , oggi , in CP_2 CP_10
qualità di committente avente ad oggetto il “revamping” della macchina di Colata Parte_2
presso il complesso siderurgico di Piombino (Livorno), contratto, successivamente modificato ed integrato con riferimento, tra l'altro, al programma di realizzazione ed ai tempi di consegna/installazione della fornitura.
Rispetto a detto contratto parte attrice, deducendo l'inadempimento della committente sia rispetto al versamento del saldo (pari ad € 1.650.000,00) del corrispettivo pattuito nell'ultimo accordo modificativo del contratto, perfezionato il 19-20.5.14, sia con riferimento al rifiuto della stessa di definire i rapporti ancora pendenti, in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto condannarsi la convenuta “ad adempiere a tutti gli obblighi contrattuali
a suo carico, in forza del contratto di appalto ordine n. 284387 del 24/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni per cui è causa” nonché al pagamento del saldo e di quanto dovuto a titolo “ricovero merce” oltre che al risarcimento del danno. In subordine, ha formulato pagina 8 di 16 domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della committente con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno.
Per contro, la convenuta, rinunciate, in sede di precisazione delle conclusioni, le domande di condanna alla restituzione dei beni (a seguito di intervenuta transazione nel procedimento possessorio n. 6700/19 RG incardinato avanti a questo Tribunale), deducendo di aver esercitato il diritto di opzione previsto nella modifica del contratto perfezionata il 19-
20.5.14, con conseguente scioglimento del rapporto contrattuale sin da tale data, ha chiesto condannarsi la convenuta alla restituzione della somma di € 4.787.500,00, o altra somma maggiore e minore che risulterà di giustizia, importo da essa versato quale corrispettivo per prestazioni rimaste ineseguite dalla appaltatrice, nonché al risarcimento del danno anche ex art. 96 c.p.c.
Le domande formulate dall'attrice vanno rigettate.
Decisivo, come già osservato dai giudici che hanno affrontato la controversia in sede cautelare di primo e secondo grado, è l'accordo stipulato tra le parti il 19-20 maggio 2014 (cfr.
Proposta Revisione dell'Accordo inviata dal dott.
[...]
– doc. 12 convenuta e successiva accettazione Parte_3
da parte di - doc. 13 convenuta). Pt_1
In particolare nel documento, richiamato il precedente accordo datato 26.8.11 di modifica del Programma di Realizzazione e successive modifiche, si legge: “ii) ai sensi di quanto convenuto all'art. 5 “dell'Accordo” la in AS, intende esercitare il CP_10
diritto di opzione al trasferimento del diritto di proprietà delle attrezzature, impianti e macchinari realizzati (da ora in avanti “i beni”) a fronte dell'Ordine citato e attualmente detenuti da presso il suo stabilimento sito in AS (BS) e destinati CP_4
all'istallazione presso lo stabilimento siderurgico della sito in , in Largo Parte_4 CP_1 caduti sul Lavoro n. 21, “beni” già visionati dalla in AS e che si CP_10 CP_4 dichiara sin d'ora disposta a far visionare, senza alcun limite e per quanto occorre possa, ai tecnici in AS o loro aventi causa. CP_10
pagina 9 di 16 iii) a fronte dell'esercizio del diritto di cui sopra, la in AS accrediterà € CP_10
500.000,00 (cinquecentomila/00) alle coordinate bancarie qui di seguito elencate…..entro e non oltre la data del 6 giugno 2014 acquisendo, dal momento di tale accredito, la proprietà piena ed esclusiva dei suddetti “beni”;
iv) […]
v) in deroga all' “Accordo” vigente tra le parti, i suddetti “beni”, così di proprietà CP_10
in AS, verranno mantenuti presso il sito ove attualmente custoditi e posto in AS
[...]
(BS) corrispondendo in AS ad il canone di locazione pattuito CP_10 CP_4 all'art. 2 “dell'Accordo”, fino al momento in cui in AS o suoi aventi causa, CP_10
daranno ad espressa istruzione di consegna presso la propria Unità produttiva di CP_4
; CP_1
vi) ad ulteriore modifica “dell'Accordo” ed in particolare di quanto previsto all'art. 3, nel caso in cui in AS o suoi aventi causa, una volta esercitata l'opzione del CP_10
passaggio del titolo di proprietà, decidano di dare attuazione al completamento dell'Ordine in oggetto, e in particolare confermando ad di procedere al montaggio dei suddetti CP_4
“beni” in conformità al Contratto di appalto, fermo restando quanto previsto nel citato
“Accordo” e qui compatibile, il corrispettivo che IN s.p.a. in AS pagherà ad CP_4
sarà pari ad € 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00) oltre IVA, derivati dalla detrazione, dall'importo di € 1650.000,00 previsto dal pto 3 dell'Accordo, di quanto già corrispostoLe per effetto dell'esercizio del diritto di cui al precedente punto ii, somma da pagarsi in 2 tranche di pari importo, rispettivamente al rilascio del PAC e del FAC;
vii) […]
viii […]
ix […] laddove, per la particolarità della complessiva situazione di AS, Parte_3
emergesse la necessità di modificare, anche in parte, il contenuto tecnico delle residue prestazioni contrattualmente pattuite e non eseguite alla data odierna, le parti negozieranno in buona fede modalità, termini e condizioni di tali nuove prestazioni a carico dell'Appaltatore;
pagina 10 di 16 x) […]
Impregiudicata ogni altra clausola regolante i rapporti in corso tra le parti e compatibile con le modifiche di cui sopra […].”
A seguito del perfezionamento di tale accordo, emetteva la fattura 63/14 (doc. 14 Pt_1 convenuta) per la somma complessiva di € 610.000,00 già comprensiva di IVA contenente la seguente dicitura “Per esercizio del diritto di opzione al trasferimento del diritto di proprietà dell'impianto di cui all'ordine n. 284387…”, fattura – la circostanza non è in contestazione - regolarmente saldata da CP_7
Ora, non vi è dubbio che l'accordo di cui sopra debba essere interpretato nel senso che, in modifica dei precedenti patti, con l'esercizio dell'opzione di acquisto (già prevista all'art. 5 dell'accordo modificativo del 26.8.2011 – cfr. doc. 8 convenuta) da parte di previo CP_7 pagamento dell'ulteriore somma di € 500.000,00 oltre IVA, e conseguente obbligo di consegna dei beni da parte di le parti intendevano ritenere risolto il contratto di appalto, Pt_1 attribuendo a il diritto potestativo (“nel caso in cui in AS o suoi aventi CP_7 CP_10
causa, una volta esercitata l'opzione del passaggio del titolo di proprietà, decidano di dare attuazione al completamento dell'Ordine….confermando ad di procedere CP_4
montaggio dei suddetti “beni”) di richiedere il completamento delle prestazioni (installazione e collaudo) previste nel contratto di appalto versando l'ulteriore importo di € 1.150.000,00 o di €
1650.000,00 a seconda della tempistica scelta (ovvero entro il termine del 31.12.2014 prorogabile al 31.3.2015 o successivamente a tale data).
Parte attrice sostiene, per contro, che, pur a fronte dell'esercizio dell'opzione di acquisto, il contratto doveva ritenersi efficace ed operativo, e ciò – a suo avviso - sarebbe confermato dallo scambio degli scritti via pec tra le parti in data 25.3.15, 7.4.15 (doc. 13 e 14 attrice), 18.2.16 e 30.4.18 (doc. 15 e 17 attrice).
La tesi non è condivisibile.
Con la missiva datata 25.3.15 inviata da (doc. 13), infatti, quest'ultima si CP_7
limitava a richiedere, in considerazione degli sviluppi delle operazioni di acquisto del sito pagina 11 di 16 produttivo da parte del gruppo CEVITAL, una proroga di sei mesi del termine, CP_7
scadente il 31.3.15, previsto per valutare la possibilità di richiedere il completamento dell'ordine previo pagamento del corrispettivo di € 1.150.000,00; a tale missiva seguiva la risposta negativa di inviata via pec il 7.4.15 (doc. 14). Con la successiva missiva via pec Pt_1 del 18.2.16 (doc. 15) comunicava di essere subentrata a stante l'intervenuto CP_2 CP_7
acquisto del ramo di azienda relativo al sito di manifestando l'intenzione di effettuare CP_1
un sopralluogo al fine di procedere alla verifica dei beni acquisiti da per effetto CP_7
dell'opzione di acquisto e all'epoca ancora detenuti in custodia da mentre con la Pt_1
successiva lettera del 30.4.18 (doc. 17) manifestava la volontà di procedere al ritiro dei beni in custodia di quest'ultima.
Ora, ritiene questo giudice che quanto si legge in tale ultima comunicazione (“In relazione al complesso delle condizioni contrattuali che regolavano il ns rapporto resta inteso che in tempi brevi sarà indispensabile arrivare alla definizione, in buona fede, tra le Parti, di un accordo di risoluzione avente ad oggetto tutti i termini dell'Ordine, dell'Accordo e delle
Comunicazioni, e relativa alle residue prestazioni in carico alle Parti e ad oggi non ancora eseguite, interamente o parzialmente”), così come nelle precedenti comunicazioni sopra richiamate, non consenta di ritenere vigente il contratto di appalto sino all' eventuale smantellamento dell'intero impianto - come ritenuto dall'attrice (pag. 8 comparsa conclusionale e, quindi, sostanzialmente ad libitum, tenuto conto dell'inequivocabile Pt_1
contenuto dell'ultimo accordo modificativo perfezionato dalle parti, ovvero quello del 19-20 maggio 2014, sopra richiamato, soprattutto se valutato in rapporto al precedente accordo del
26.8.2011. In tale accordo, infatti, al punto 3, le parti, dato atto che il contratto di appalto, come successivamente modificato, prevedeva “in favore di un corrispettivo di € 15.500.000,00 Pt_1
(quindicimilioni cinquecentomila/00) di cui pagati da alla data del presente atto € CP_7
10.850.000,00 (diecimilioni ottocentocinquantamila/00)”, concordavano, al punto 3, che l'importo non ancora fatturato pari ad € 4.350.000,00 oltre IVA sarebbe stato fatturato, quanto ad € 3.000.000,00 oltre IVA all'accettazione “della presente proposta” e per la quota residua di € 1.650.000,00 oltre IVA in due tranches di pari importo “al rilascio rispettivamente dell'Accettazione Provvisoria dell'impianto (PAC) e dell'Accettazione Definitiva dell'Impianto pagina 12 di 16 (FAC)”, ed al successivo punto 5) che, una volta emessa la suddetta fattura di € 3.000.000,00, avrebbe potuto esercitare l'opzione di acquisto dei beni “che costituiscono l'oggetto CP_7
del Contratto di Appalto ed in custodia presso previo pagamento del corrispettivo di “€ Pt_1
500.000,00 più IVA”. Nel successivo accordo del 19-20 maggio 2014, confermata la possibilità di opzione di acquisto dei beni al prezzo di € 500.000,00 oltre IVA, le parti modificavano quanto previsto al citato punto 3, stabilendo la possibilità per la committente di esercitare l'opzione di acquisto dei beni prima della conclusione del contratto e di decidere autonomamente, entro specifiche scadenze, se richiedere alla appaltatrice la realizzazione delle prestazioni ancora non eseguite (installazione e collaudo”).
L'espressione “sarà indispensabile arrivare alla definizione, in buona fede, tra le Parti, di un accordo di risoluzione avente ad oggetto tutti i termini dell'Ordine, dell'Accordo e delle
Comunicazioni, e relativa alle residue prestazioni in carico alle Parti e ad oggi non ancora eseguite, interamente o parzialmente” contenuta nella missiva inviata da valorizzata CP_2 dall'attrice, va quindi intesa, tenuto conto del contenuto dei precedenti accordi intervenuti, come manifestazione della volontà di nel frattempo subentrata a di pervenire CP_2 CP_7
ad una risoluzione definitiva del rapporto commerciale, tenuto conto sia della necessità di individuare i beni ancora in custodia di che avrebbero dovuto esserle consegnati, sia Pt_1
della possibilità – in attuazione di quanto previsto nell'accordo del 19-20 maggio 2014 - per la stessa di richiedere l'esecuzione delle prestazioni di montaggio e collaudo rimaste ineseguite non avendo richiesto l'esecuzione di tali prestazioni nei termini originariamente previsti CP_2
dalle parti.
Considerata, dunque, l'intervenuta cessazione degli effetti del contratto appalto per effetto dell'accordo del 19-20 maggio 2014, devono ritenersi infondate sia la domanda di adempimento che la domanda di risoluzione del contratto formulate dall'attrice; resta assorbita la domanda di risarcimento del danno.
Restano quindi da esaminare le domande di condanna alla restituzione della somma di €
4.787.500,00 che la convenuta sostiene di aver corrisposto per prestazioni che non sarebbero pagina 13 di 16 state eseguite dalla appaltatrice e di risarcimento del danno, anche ex art. 96 c.p.c., formulate
Con da .
Dal contenuto dell'accordo modificativo in data 26.8.2011 si evince che il complessivo corrispettivo pattuito dalle parti, comprendente anche le attività di installazione e collaudo, era stato rideterminato in € 15.500.000,00 oltre IVA, di cui risultava corrisposto l'importo di €
10.850.000,00 oltre IVA;
tale importo è stato confermato dal CTU ing. nominato nel Per_1 procedimento di ATP. Il medesimo accordo prevedeva il pagamento dell'importo residuo (€
4.650.000,00 oltre IVA), relativo alla scadenze di cui ai punti IV (10% apertura cantiere), VI
(10% Accettazione Provvisoria) e VII (Accettazione Definitiva) dell'Allegato A del contratto originario, per una quota pari ad € 3.000.000,00 oltre IVA all'accettazione della proposta stessa - ed il cui versamento non è in contestazione - e per la quota residua di € 1.650.000,00 in due tranches di pari importo da versare, rispettivamente, al rilascio dell'Accettazione
Provvisoria e dell'Accettazione Definitiva dell'impianto.
Ora, dalla relazione depositata dall'ausiliario, ampiamente motivata, anche con riferimento alle osservazioni dei CTP, cui il consulente ha esaurientemente risposto punto per punto, e priva di vizi logici, e che pertanto questo giudice ritiene di condividere integralmente, si evince che l'avanzamento dei lavori, considerata la modifica contrattuale del 19-20.5.14 con la quale le parti avevano reso meramente eventuali le operazioni di installazione (comprensive delle operazioni di smontaggio, montaggio e supervisione dei lavori) e collaudo originariamente comprese nel contratto, corrispondeva al 99% delle opere, rimanendo escluse alcune voci, per lo più accessorie, inerenti alcuni beni, risultati mancanti nel corso dei sopralluoghi effettuati dall'ing. presso la sede e il magazzino di rispettivamente in Per_1 Pt_1
AS (BS) e TO (BS), in parte, deteriorati (cfr. pag. 20 relazione), ed il cui valore è stato dal CTU quantificato nell'intervallo tra lo 0,50 -0,75 % del valore del contratto (ovvero €
77.500,00-116.250,00).
Sempre il CTU, ha analizzato il valore delle prestazioni di montaggio e collaudo, successivamente escluse dal contratto, quantificando l'importo complessivo relativo sia ai beni mancanti/danneggiati che alle prestazioni di montaggio e collaudo non eseguite in complessivi
€ 2.480.000,00 oltre IVA corrispondente al 16% del valore del contratto (pag. 21 relazione). pagina 14 di 16 Ora, considerato che detti beni erano stati acquistati e pagati dalla committente (la circostanza non è in contestazione) e che la stessa in merito alle attività IV (10% apertura cantiere), VI (10% Accettazione Provvisoria) e VII (Accettazione Definitiva) dell'Allegato A del contratto originario, ha versato l'importo di € 3.000.000,00 oltre IVA (quindi €
3.660.000,00), ritiene questo giudice che la convenuta abbia diritto alla restituzione di tale importo nonché alla somma di € 96.875,00 pari alla media del valore minimo e massimo individuato dal CTU in relazione ai beni non rinvenuti o rinvenuti in condizioni non ottimali.
L'attrice va, pertanto, condannata al pagamento dell'importo complessivo di €
3.756.875,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed esclusa la rivalutazione trattandosi di obbligazione di valuta.
La domanda di risarcimento del danno va rigettata in quanto formulata genericamente;
da ciò consegue l'inammissibilità della consulenza tecnica richiesta in quanto esplorativa.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta in assenza del presupposto della malafede o della colpa grave.
La natura documentale della causa e gli esiti della consulenza tecnica espletata in sede di
ATP escludono la necessità di rimessione in istruttoria della causa.
Restano assorbite le ulteriori questioni formulate dalle parti.
Le spese, anche del procedimento di ATP, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità alta quanto al procedimento per ATP e in base ai parametri medi e del parametro minimo per la fase istruttoria (in assenza di attività istruttoria) previsti per lo scaglione di riferimento, quanto al presente giudizio, come in dispositivo.
Anche le spese della consulenza tecnica seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate dall'attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta Controparte_1
pagina 15 di 16 della somma di € 3.756.875,00 oltre interessi legali dalla domanda al CP_1
saldo;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite del presente procedimento liquidate in complessivi € 37.900,00 per compenso oltre spese gen., iva e cpa come per legge;
4) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite del procedimento di ATP liquidate in complessivi € 3645,00 per compenso oltre spese gen., iva e cpa come per legge;
5) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica a carico di parte attrice.
Brescia, 3/1/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7483/2019 promossa da:
e ammessa al Concordato Preventivo n. 3/2019 Parte_1
con l'avv. Tullio Castelli ATTRICE
contro
(GIA' ) CONVENUTA Controparte_1 CP_2
con gli avv. Giuseppe Vettori e Lorenzo Vettori
e
TERZA CHIAMATA CONTUMACE Controparte_3
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e respinta, previe le declaratorie del caso, nel merito: 1) in via principale, a) accertato
l'avversario inadempimento ex art. 1453 c.c., secondo quanto dedotto e per i fatti e i motivi tutti esposti in narrativa, condannare la convenuta ad adempiere a tutti gli CP_2
pagina 1 di 16 obblighi contrattuali a suo carico, in forza del contratto di appalto ordine n. 284387 del
24/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni per cui è causa, e quindi, completata e accettata l'opera in appalto, condannare la stessa convenuta al pagamento del residuo prezzo contrattuale dovuto a pari ad € 1.650.000,00 o altra somma che risultasse a tale titolo Pt_1
dovuta in corso di causa, oltre interessi di legge e rivalutazione dal maggio 2015 al saldo;
b) inoltre, condannare la convenuta in adempimento all'obbligo assunto con l'art. CP_2
2 dell'atto di modifica del 26/08/2011, secondo quanto dedotto e per i fatti e motivi tutti esposti in narrativa, al pagamento a favore dell'attrice della somma di € 2.000,00, oltre a IVA come per legge, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, a partire dal mese da cui si è resa inadempiente (dal mese di aprile 2018) fino al momento in cui sia effettivamente cessato il “ricovero merce”, oltre interessi di legge e rivalutazione dalla mora al saldo;
c) condannare la stessa convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da parte attrice, in conseguenza ai fatti descritti in narrativa e all'avversario protratto inadempimento
e/o ritardo nell'adempimento, nella misura che verrà accertata in corso di causa, tra i quali sono da ritenersi compresi, in particolare, i danni dedotti ed esposti in atti di mancato guadagno sull'intera commessa, quelli derivanti da incremento negli oneri, delle spese di gestione, degli oneri e spese tecniche, di assistenza professionale e legale e degli oneri e costi di incantierizzazione subiti da e quelli derivanti dalla violazione dell'obbligo di buona Pt_1
fede e cooperazione, quantificazione in subordine da effettuarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione di legge;
2) in via subordinata rispetto alla precedente domanda 1-a), accertato il grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni sulla stessa gravanti in forza del contratto di appalto ordine
n.284387 del 24/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni per cui è causa, dichiarare ex art. 1453 c.c. risolto il contratto, per cui è causa, per grave inadempimento, fatto, colpa e responsabilità esclusiva della convenuta Committente, per i motivi e le eccezioni tutte di cui in narrativa, e per l'effetto, salva l'accoglimento della domanda di cui al precedente punto b), condannare la controparte al risarcimento di tutti danni, in conseguenza patiti e patiendi di cui alla successiva domanda 3);
pagina 2 di 16 3) in ogni caso, previo accoglimento delle domande precedenti o anche in via autonoma, condannare la convenuta al risarcimento a favore di di tutti i danni CP_2 Pt_1
patiti e patiendi da parte attrice, per l'avversario inadempimento e/o ritardo nell'adempimento anche ai sensi dell'art. 1218 c.c. e per i fatti tutti dedotti in causa, sia per danno emergente che per lucro cessante, tra i quali sono da ritenersi compresi, in particolare, il danno per la prestazioni, le forniture e i lavori eseguiti da e non saldati, i danni per perdita di Pt_1 guadagno, tenuto conto del valore dell'intera e originaria commessa, della mancata possibilità di esercitare la prelazione e della perdita di chances di altri appalti e commesse, e il danno per le spese generali, per i costi e oneri di manutenzione ordinaria sui beni, per i costi tecnici, e oneri generali per la protratta “incantierizzazione/fermo opera”, e i danni per il ritardato pagamento, danni tutti nella misura che verrà quantificata in corso di causa, in subordine anche in via equitativa, sempre oltre ad interessi, moratori o in subordine al saggio legale, e rivalutazione di legge dal fatto al saldo;
4) in ulteriore subordine, in ipotesi di non accoglimento delle precedenti domande 1-a) e 2), condannare la convenuta ex art. 1671 c.c. a corrispondere a la somma di € CP_2 Pt_1
1.405.000 (di cui € 945.000 per spese sostenute e l'importo dei lavori già eseguiti e € 460.000, per mancato guadagno) o la diversa maggior somma che sarà accertata in corso di causa, pari
a quanto dovuto per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno in riferimento al contratto di appalto per cui è causa, e in subordine anche in via equitativa, oltre ad interessi, moratori o in subordine al saggio legale, e rivalutazione di legge dal fatto al saldo, salvo e impregiudicato l'accoglimento dell'autonoma domanda 3) di condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da parte attrice presentata in via principale;
sempre nel merito, in via principale, sulle avversarie domande riconvenzionali, respingere e rigettare tutte le avversarie domande riconvenzionali ed eccezioni, in quanto infondate in fatto e in diritto;
spese rifuse anche di CTU;
in istruttoria: previa revoca parziale dell'ordinanza 12/11/2021 del giudice ove non ha ammesso le istanze istruttorie dedotte dall'attrice, ammettersi tutte tali istanze come espressamente indicate nella seconda memoria ex art. 183 – 6° comma in data 31/03/2021 da
pagina 3 di 16 ritenersi qui trascritte in ogni loro parte con conferma del rigetto delle istanze istruttorie della convenuta.
Per parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia, per l'insieme degli elementi in fatto ed in diritto esposti nella narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
In via preliminare: piaccia all'Ill.mo Giudice adito: - dichiarare inammissibile le domande attoree per il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per tutte le causali CP_4
indicate in narrativa;
- dichiarare inammissibile le domande per il difetto di interesse ad agire di parte attrice;
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del presente procedimento per l'insussistenza dei presupposti di legge.
Nel merito:
- dichiarare inammissibile la domanda dell'attrice e comunque ed in ogni caso CP_4
respingere tutte le domande da lei svolte, anche singolarmente prese, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, nonché assolutamente indeterminate, sulla scorta di tutti o parte dei titoli e delle norme fatte valere ovvero sulla base delle diverse norme e titoli che il Tribunale riterrà di applicare.
In via riconvenzionale:
- per le ragioni espresse in atti, condannare l'attrice a corrispondere a CP_4 [...]
(già , l'importo di euro Controparte_1 CP_5 Controparte_6
4.787.500,00 o la somma maggiore e minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, per le prestazioni non svolte da parte attrice e già pagate in anticipo dalla sua dante causa sulla base delle ragioni indicate in CP_7
narrativa;
- condannare l'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. - per CP_4
aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave ed in difetto della normale prudenza - nella misura che verrà determinata ovvero che risulterà di giustizia, per tutte le causali indicate in narrativa;
- condannare la società (P. IVA: a risarcire integralmente alla CP_4 P.IVA_1
Comparente (già Controparte_1 Controparte_8 pagina 4 di 16 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (limitazioni al godimento dei beni, spese di trasporto e logistiche per la consegna, mancata vendita degli equipaggiamenti) subiti e subendi, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- in ogni caso con l'emanazione di ogni altro e diverso provvedimento connesso e/o consequenziale ritenuto di giustizia.
In via istruttoria, previa revoca parziale dell'ordinanza del 12 novembre 2021, nella parte in Con cui non ha ammesso le richieste istruttorie formulate da :
- rigettare le richieste istruttorie formulate da parte attrice;
- per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse già acquisita la prova della infondatezza della domanda attorea e ritenesse opportuno procedere ad una istruttoria, si chiede siano ammesse le richieste istruttorie formulate nella seconda memoria depositata (al paragrafo IV);
- per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle richieste istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria, come richiesto al paragrafo III della terza memoria depositata.
- si formula istanza di acquisizione della CTU e del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art.
696/696bis c.p.c. recante R.G. n. 18650/2018 del Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Gianni
Sabbadini;
- previa revoca parziale dell'ordinanza del 12 novembre 2021, si chiede che il Giudice voglia incaricare il CTU nominato, Prof. di: a) accertare lo stato di conservazione Persona_1
dei macchinari di proprietà di dopo che le operazioni di trasporto, attualmente in CP_9
corso dopo 3 anni dalla richiesta, saranno terminate;
b) accertare il corretto funzionamento dell'universalità dei beni di proprietà di una volta che sarà stata trasportata a CP_9
; c) quantificare eventuali danni cagionati agli equipaggiamenti di proprietà di CP_1
dopo che le operazioni di trasporto saranno terminate. - si insiste in ogni caso CP_9
affinchè il CTU nominato Prof. voglia accogliere le osservazioni e le richieste Persona_1
dell'Ing. formulate nelle osservazioni alla bozza di CTU del 15 ottobre 2019. Persona_2
[…]
pagina 5 di 16 Il tutto con vittoria di spese legali, tecniche nonché competenze di lite, oltre a IVA e CPA come per legge anche per la fase del procedimento ex art. 696/696bis c.p.c. (recante R.G. n.
18650/2018 del Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Gianni Sabbadini) e con vittoria di spese della CTU resa nel procedimento ex art. 696/696bis c.p.c. (recante R.G. n. 18650/2018 del
Tribunale di Brescia.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(oggi nel prosieguo: citava in giudizio CP_4 Parte_1 Pt_1 CP_2
(oggi deducendo, in sintesi e per quello che qui
[...] Controparte_1
interessa che:
- con contratto in data 24.9.2008 essa aveva stipulato un contratto di appalto con CP_10
(poi avente ad oggetto il “revamping” della macchina di Colata Continua 3
[...] CP_2
presso il complesso siderurgico della committente in Piombino (Livorno); CP_10
- il contratto aveva subito nel tempo diverse modifiche ed integrazioni sia in relazione al piano di realizzazione che alle condizioni di pagamento;
- con missiva datata 30.4.18 (doc. 17) (nel frattempo subentrata a CP_2 CP_10
, richiamato il contratto di appalto e le successive modificazioni ed integrazioni, aveva
[...]
comunicato di voler “procedere nel minimo tempo tecnico consentito, in deroga al disposto di cui all'art. 5 dell'Accordo, al ritiro dei beni” manifestando, pertanto, la volontà di non consentire la prosecuzione del contratto.
Allegava che manifestando la volontà di ritirare i beni e di non essere disponibile CP_2
alla definizione consensuale delle reciproche pretese oggetto del contratto stipulato, aveva impedito ad essa attrice il completamento delle prestazioni a suo carico (montaggio e finiture finali).
Formulava, quindi, domanda di adempimento chiedendo la condanna della convenuta alla esecuzione delle prestazioni a suo carico pattuite nel contratto di appalto del 24.9.08 e pagina 6 di 16 successive modifiche nonché la condanna della stessa al pagamento del corrispettivo ancora dovuto pari ad € 1.650.000,00 ed ancora, in adempimento di quanto previsto all'art. 2 dell'atto di modifica del 26.8.2011, al pagamento della somma di € 2.000,00 oltre IVA per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni a partire dal mese in cui si era resa inadempiente
(aprile 2018) fino al momento di cessazione del “ricovero merce”, oltre interessi. Chiedeva altresì il risarcimento del danno. In via subordinata, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della committente con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio (già deducendo, in estrema Controparte_1 CP_2
sintesi e per quello che qui interessa, che:
- con missiva in data 19.5.14 (doc. 12), al cui contenuto aveva prestato adesione il Pt_1
giorno successivo (doc. 13), il Commissario Straordinario di (nel frattempo ammessa CP_7
alla procedura di Amministrazione Straordinaria) aveva comunicato che intendeva esercitare il diritto di opzione al trasferimento del diritto di proprietà delle attrezzature, impianti e macchinari realizzati oggetto del contratto;
- essa aveva quindi corrisposto quanto dovuto (€ 500.000,00 oltre IVA) in forza dell'esercizio dell'opzione di acquisto come da fattura n. 63 del 20.5.14, emessa per complessivi €
610.000,00 (importo comprensivo di IVA) da Pt_1
- sempre nell'accordo 19.5.14-20.5.14 le parti avevano concordato che, una volta esercitato da parte di il diritto di opzione, il completamento dei lavori oggetto del contratto sarebbe CP_7
stato meramente eventuale e previo pagamento del corrispettivo di € 1.150.000,00;
- nonostante gli accordi raggiunti l'attrice si era rifiutata di consegnare i beni richiesti, tanto che era stato instaurato da essa convenuta procedimento possessorio avanti al Tribunale di Brescia nel corso del quale era emerso che il “circuito di raffreddamento spray” dell' “impianto acqua di raffreddamento” era stoccato presso la Controparte_11
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa tale ultima società; chiedeva, sempre preliminarmente, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva pagina 7 di 16 dell'attrice avendo la società instaurato il giudizio in assenza dell'autorizzazione del giudice delegato e, nel merito, il rigetto delle domande dalla stessa formulate. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice alla restituzione della somma di € 4.787.500,00, o altra somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, corrispondente all'importo complessivamente versato da essa convenuta quale corrispettivo di prestazioni in realtà non eseguite dalla appaltatrice, nonché alla restituzione dei beni costituenti l'impianto di colata continua, come descritti nell'allegato C (doc 59) prodotto in giudizio.
Chiedeva altresì condannarsi la terza chiamata alla restituzione dell'equipaggiamento “circuito di raffreddamento spray” dell' “impianto acqua di raffreddamento” e di ogni altro bene eventualmente posseduto e di proprietà di essa convenuta. Chiedeva, infine, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni anche ex art. 96 c.p.c.
rimaneva contumace;
quindi, senza Controparte_11
l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del
19.9.24 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto di causa è il contratto d'appalto “chiavi in mano” n. 284387 stipulato in data Con 24.9.08 tra l'attrice, in qualità di appaltatrice, e (già , oggi , in CP_2 CP_10
qualità di committente avente ad oggetto il “revamping” della macchina di Colata Parte_2
presso il complesso siderurgico di Piombino (Livorno), contratto, successivamente modificato ed integrato con riferimento, tra l'altro, al programma di realizzazione ed ai tempi di consegna/installazione della fornitura.
Rispetto a detto contratto parte attrice, deducendo l'inadempimento della committente sia rispetto al versamento del saldo (pari ad € 1.650.000,00) del corrispettivo pattuito nell'ultimo accordo modificativo del contratto, perfezionato il 19-20.5.14, sia con riferimento al rifiuto della stessa di definire i rapporti ancora pendenti, in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto condannarsi la convenuta “ad adempiere a tutti gli obblighi contrattuali
a suo carico, in forza del contratto di appalto ordine n. 284387 del 24/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni per cui è causa” nonché al pagamento del saldo e di quanto dovuto a titolo “ricovero merce” oltre che al risarcimento del danno. In subordine, ha formulato pagina 8 di 16 domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della committente con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno.
Per contro, la convenuta, rinunciate, in sede di precisazione delle conclusioni, le domande di condanna alla restituzione dei beni (a seguito di intervenuta transazione nel procedimento possessorio n. 6700/19 RG incardinato avanti a questo Tribunale), deducendo di aver esercitato il diritto di opzione previsto nella modifica del contratto perfezionata il 19-
20.5.14, con conseguente scioglimento del rapporto contrattuale sin da tale data, ha chiesto condannarsi la convenuta alla restituzione della somma di € 4.787.500,00, o altra somma maggiore e minore che risulterà di giustizia, importo da essa versato quale corrispettivo per prestazioni rimaste ineseguite dalla appaltatrice, nonché al risarcimento del danno anche ex art. 96 c.p.c.
Le domande formulate dall'attrice vanno rigettate.
Decisivo, come già osservato dai giudici che hanno affrontato la controversia in sede cautelare di primo e secondo grado, è l'accordo stipulato tra le parti il 19-20 maggio 2014 (cfr.
Proposta Revisione dell'Accordo inviata dal dott.
[...]
– doc. 12 convenuta e successiva accettazione Parte_3
da parte di - doc. 13 convenuta). Pt_1
In particolare nel documento, richiamato il precedente accordo datato 26.8.11 di modifica del Programma di Realizzazione e successive modifiche, si legge: “ii) ai sensi di quanto convenuto all'art. 5 “dell'Accordo” la in AS, intende esercitare il CP_10
diritto di opzione al trasferimento del diritto di proprietà delle attrezzature, impianti e macchinari realizzati (da ora in avanti “i beni”) a fronte dell'Ordine citato e attualmente detenuti da presso il suo stabilimento sito in AS (BS) e destinati CP_4
all'istallazione presso lo stabilimento siderurgico della sito in , in Largo Parte_4 CP_1 caduti sul Lavoro n. 21, “beni” già visionati dalla in AS e che si CP_10 CP_4 dichiara sin d'ora disposta a far visionare, senza alcun limite e per quanto occorre possa, ai tecnici in AS o loro aventi causa. CP_10
pagina 9 di 16 iii) a fronte dell'esercizio del diritto di cui sopra, la in AS accrediterà € CP_10
500.000,00 (cinquecentomila/00) alle coordinate bancarie qui di seguito elencate…..entro e non oltre la data del 6 giugno 2014 acquisendo, dal momento di tale accredito, la proprietà piena ed esclusiva dei suddetti “beni”;
iv) […]
v) in deroga all' “Accordo” vigente tra le parti, i suddetti “beni”, così di proprietà CP_10
in AS, verranno mantenuti presso il sito ove attualmente custoditi e posto in AS
[...]
(BS) corrispondendo in AS ad il canone di locazione pattuito CP_10 CP_4 all'art. 2 “dell'Accordo”, fino al momento in cui in AS o suoi aventi causa, CP_10
daranno ad espressa istruzione di consegna presso la propria Unità produttiva di CP_4
; CP_1
vi) ad ulteriore modifica “dell'Accordo” ed in particolare di quanto previsto all'art. 3, nel caso in cui in AS o suoi aventi causa, una volta esercitata l'opzione del CP_10
passaggio del titolo di proprietà, decidano di dare attuazione al completamento dell'Ordine in oggetto, e in particolare confermando ad di procedere al montaggio dei suddetti CP_4
“beni” in conformità al Contratto di appalto, fermo restando quanto previsto nel citato
“Accordo” e qui compatibile, il corrispettivo che IN s.p.a. in AS pagherà ad CP_4
sarà pari ad € 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00) oltre IVA, derivati dalla detrazione, dall'importo di € 1650.000,00 previsto dal pto 3 dell'Accordo, di quanto già corrispostoLe per effetto dell'esercizio del diritto di cui al precedente punto ii, somma da pagarsi in 2 tranche di pari importo, rispettivamente al rilascio del PAC e del FAC;
vii) […]
viii […]
ix […] laddove, per la particolarità della complessiva situazione di AS, Parte_3
emergesse la necessità di modificare, anche in parte, il contenuto tecnico delle residue prestazioni contrattualmente pattuite e non eseguite alla data odierna, le parti negozieranno in buona fede modalità, termini e condizioni di tali nuove prestazioni a carico dell'Appaltatore;
pagina 10 di 16 x) […]
Impregiudicata ogni altra clausola regolante i rapporti in corso tra le parti e compatibile con le modifiche di cui sopra […].”
A seguito del perfezionamento di tale accordo, emetteva la fattura 63/14 (doc. 14 Pt_1 convenuta) per la somma complessiva di € 610.000,00 già comprensiva di IVA contenente la seguente dicitura “Per esercizio del diritto di opzione al trasferimento del diritto di proprietà dell'impianto di cui all'ordine n. 284387…”, fattura – la circostanza non è in contestazione - regolarmente saldata da CP_7
Ora, non vi è dubbio che l'accordo di cui sopra debba essere interpretato nel senso che, in modifica dei precedenti patti, con l'esercizio dell'opzione di acquisto (già prevista all'art. 5 dell'accordo modificativo del 26.8.2011 – cfr. doc. 8 convenuta) da parte di previo CP_7 pagamento dell'ulteriore somma di € 500.000,00 oltre IVA, e conseguente obbligo di consegna dei beni da parte di le parti intendevano ritenere risolto il contratto di appalto, Pt_1 attribuendo a il diritto potestativo (“nel caso in cui in AS o suoi aventi CP_7 CP_10
causa, una volta esercitata l'opzione del passaggio del titolo di proprietà, decidano di dare attuazione al completamento dell'Ordine….confermando ad di procedere CP_4
montaggio dei suddetti “beni”) di richiedere il completamento delle prestazioni (installazione e collaudo) previste nel contratto di appalto versando l'ulteriore importo di € 1.150.000,00 o di €
1650.000,00 a seconda della tempistica scelta (ovvero entro il termine del 31.12.2014 prorogabile al 31.3.2015 o successivamente a tale data).
Parte attrice sostiene, per contro, che, pur a fronte dell'esercizio dell'opzione di acquisto, il contratto doveva ritenersi efficace ed operativo, e ciò – a suo avviso - sarebbe confermato dallo scambio degli scritti via pec tra le parti in data 25.3.15, 7.4.15 (doc. 13 e 14 attrice), 18.2.16 e 30.4.18 (doc. 15 e 17 attrice).
La tesi non è condivisibile.
Con la missiva datata 25.3.15 inviata da (doc. 13), infatti, quest'ultima si CP_7
limitava a richiedere, in considerazione degli sviluppi delle operazioni di acquisto del sito pagina 11 di 16 produttivo da parte del gruppo CEVITAL, una proroga di sei mesi del termine, CP_7
scadente il 31.3.15, previsto per valutare la possibilità di richiedere il completamento dell'ordine previo pagamento del corrispettivo di € 1.150.000,00; a tale missiva seguiva la risposta negativa di inviata via pec il 7.4.15 (doc. 14). Con la successiva missiva via pec Pt_1 del 18.2.16 (doc. 15) comunicava di essere subentrata a stante l'intervenuto CP_2 CP_7
acquisto del ramo di azienda relativo al sito di manifestando l'intenzione di effettuare CP_1
un sopralluogo al fine di procedere alla verifica dei beni acquisiti da per effetto CP_7
dell'opzione di acquisto e all'epoca ancora detenuti in custodia da mentre con la Pt_1
successiva lettera del 30.4.18 (doc. 17) manifestava la volontà di procedere al ritiro dei beni in custodia di quest'ultima.
Ora, ritiene questo giudice che quanto si legge in tale ultima comunicazione (“In relazione al complesso delle condizioni contrattuali che regolavano il ns rapporto resta inteso che in tempi brevi sarà indispensabile arrivare alla definizione, in buona fede, tra le Parti, di un accordo di risoluzione avente ad oggetto tutti i termini dell'Ordine, dell'Accordo e delle
Comunicazioni, e relativa alle residue prestazioni in carico alle Parti e ad oggi non ancora eseguite, interamente o parzialmente”), così come nelle precedenti comunicazioni sopra richiamate, non consenta di ritenere vigente il contratto di appalto sino all' eventuale smantellamento dell'intero impianto - come ritenuto dall'attrice (pag. 8 comparsa conclusionale e, quindi, sostanzialmente ad libitum, tenuto conto dell'inequivocabile Pt_1
contenuto dell'ultimo accordo modificativo perfezionato dalle parti, ovvero quello del 19-20 maggio 2014, sopra richiamato, soprattutto se valutato in rapporto al precedente accordo del
26.8.2011. In tale accordo, infatti, al punto 3, le parti, dato atto che il contratto di appalto, come successivamente modificato, prevedeva “in favore di un corrispettivo di € 15.500.000,00 Pt_1
(quindicimilioni cinquecentomila/00) di cui pagati da alla data del presente atto € CP_7
10.850.000,00 (diecimilioni ottocentocinquantamila/00)”, concordavano, al punto 3, che l'importo non ancora fatturato pari ad € 4.350.000,00 oltre IVA sarebbe stato fatturato, quanto ad € 3.000.000,00 oltre IVA all'accettazione “della presente proposta” e per la quota residua di € 1.650.000,00 oltre IVA in due tranches di pari importo “al rilascio rispettivamente dell'Accettazione Provvisoria dell'impianto (PAC) e dell'Accettazione Definitiva dell'Impianto pagina 12 di 16 (FAC)”, ed al successivo punto 5) che, una volta emessa la suddetta fattura di € 3.000.000,00, avrebbe potuto esercitare l'opzione di acquisto dei beni “che costituiscono l'oggetto CP_7
del Contratto di Appalto ed in custodia presso previo pagamento del corrispettivo di “€ Pt_1
500.000,00 più IVA”. Nel successivo accordo del 19-20 maggio 2014, confermata la possibilità di opzione di acquisto dei beni al prezzo di € 500.000,00 oltre IVA, le parti modificavano quanto previsto al citato punto 3, stabilendo la possibilità per la committente di esercitare l'opzione di acquisto dei beni prima della conclusione del contratto e di decidere autonomamente, entro specifiche scadenze, se richiedere alla appaltatrice la realizzazione delle prestazioni ancora non eseguite (installazione e collaudo”).
L'espressione “sarà indispensabile arrivare alla definizione, in buona fede, tra le Parti, di un accordo di risoluzione avente ad oggetto tutti i termini dell'Ordine, dell'Accordo e delle
Comunicazioni, e relativa alle residue prestazioni in carico alle Parti e ad oggi non ancora eseguite, interamente o parzialmente” contenuta nella missiva inviata da valorizzata CP_2 dall'attrice, va quindi intesa, tenuto conto del contenuto dei precedenti accordi intervenuti, come manifestazione della volontà di nel frattempo subentrata a di pervenire CP_2 CP_7
ad una risoluzione definitiva del rapporto commerciale, tenuto conto sia della necessità di individuare i beni ancora in custodia di che avrebbero dovuto esserle consegnati, sia Pt_1
della possibilità – in attuazione di quanto previsto nell'accordo del 19-20 maggio 2014 - per la stessa di richiedere l'esecuzione delle prestazioni di montaggio e collaudo rimaste ineseguite non avendo richiesto l'esecuzione di tali prestazioni nei termini originariamente previsti CP_2
dalle parti.
Considerata, dunque, l'intervenuta cessazione degli effetti del contratto appalto per effetto dell'accordo del 19-20 maggio 2014, devono ritenersi infondate sia la domanda di adempimento che la domanda di risoluzione del contratto formulate dall'attrice; resta assorbita la domanda di risarcimento del danno.
Restano quindi da esaminare le domande di condanna alla restituzione della somma di €
4.787.500,00 che la convenuta sostiene di aver corrisposto per prestazioni che non sarebbero pagina 13 di 16 state eseguite dalla appaltatrice e di risarcimento del danno, anche ex art. 96 c.p.c., formulate
Con da .
Dal contenuto dell'accordo modificativo in data 26.8.2011 si evince che il complessivo corrispettivo pattuito dalle parti, comprendente anche le attività di installazione e collaudo, era stato rideterminato in € 15.500.000,00 oltre IVA, di cui risultava corrisposto l'importo di €
10.850.000,00 oltre IVA;
tale importo è stato confermato dal CTU ing. nominato nel Per_1 procedimento di ATP. Il medesimo accordo prevedeva il pagamento dell'importo residuo (€
4.650.000,00 oltre IVA), relativo alla scadenze di cui ai punti IV (10% apertura cantiere), VI
(10% Accettazione Provvisoria) e VII (Accettazione Definitiva) dell'Allegato A del contratto originario, per una quota pari ad € 3.000.000,00 oltre IVA all'accettazione della proposta stessa - ed il cui versamento non è in contestazione - e per la quota residua di € 1.650.000,00 in due tranches di pari importo da versare, rispettivamente, al rilascio dell'Accettazione
Provvisoria e dell'Accettazione Definitiva dell'impianto.
Ora, dalla relazione depositata dall'ausiliario, ampiamente motivata, anche con riferimento alle osservazioni dei CTP, cui il consulente ha esaurientemente risposto punto per punto, e priva di vizi logici, e che pertanto questo giudice ritiene di condividere integralmente, si evince che l'avanzamento dei lavori, considerata la modifica contrattuale del 19-20.5.14 con la quale le parti avevano reso meramente eventuali le operazioni di installazione (comprensive delle operazioni di smontaggio, montaggio e supervisione dei lavori) e collaudo originariamente comprese nel contratto, corrispondeva al 99% delle opere, rimanendo escluse alcune voci, per lo più accessorie, inerenti alcuni beni, risultati mancanti nel corso dei sopralluoghi effettuati dall'ing. presso la sede e il magazzino di rispettivamente in Per_1 Pt_1
AS (BS) e TO (BS), in parte, deteriorati (cfr. pag. 20 relazione), ed il cui valore è stato dal CTU quantificato nell'intervallo tra lo 0,50 -0,75 % del valore del contratto (ovvero €
77.500,00-116.250,00).
Sempre il CTU, ha analizzato il valore delle prestazioni di montaggio e collaudo, successivamente escluse dal contratto, quantificando l'importo complessivo relativo sia ai beni mancanti/danneggiati che alle prestazioni di montaggio e collaudo non eseguite in complessivi
€ 2.480.000,00 oltre IVA corrispondente al 16% del valore del contratto (pag. 21 relazione). pagina 14 di 16 Ora, considerato che detti beni erano stati acquistati e pagati dalla committente (la circostanza non è in contestazione) e che la stessa in merito alle attività IV (10% apertura cantiere), VI (10% Accettazione Provvisoria) e VII (Accettazione Definitiva) dell'Allegato A del contratto originario, ha versato l'importo di € 3.000.000,00 oltre IVA (quindi €
3.660.000,00), ritiene questo giudice che la convenuta abbia diritto alla restituzione di tale importo nonché alla somma di € 96.875,00 pari alla media del valore minimo e massimo individuato dal CTU in relazione ai beni non rinvenuti o rinvenuti in condizioni non ottimali.
L'attrice va, pertanto, condannata al pagamento dell'importo complessivo di €
3.756.875,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed esclusa la rivalutazione trattandosi di obbligazione di valuta.
La domanda di risarcimento del danno va rigettata in quanto formulata genericamente;
da ciò consegue l'inammissibilità della consulenza tecnica richiesta in quanto esplorativa.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta in assenza del presupposto della malafede o della colpa grave.
La natura documentale della causa e gli esiti della consulenza tecnica espletata in sede di
ATP escludono la necessità di rimessione in istruttoria della causa.
Restano assorbite le ulteriori questioni formulate dalle parti.
Le spese, anche del procedimento di ATP, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità alta quanto al procedimento per ATP e in base ai parametri medi e del parametro minimo per la fase istruttoria (in assenza di attività istruttoria) previsti per lo scaglione di riferimento, quanto al presente giudizio, come in dispositivo.
Anche le spese della consulenza tecnica seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate dall'attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta Controparte_1
pagina 15 di 16 della somma di € 3.756.875,00 oltre interessi legali dalla domanda al CP_1
saldo;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite del presente procedimento liquidate in complessivi € 37.900,00 per compenso oltre spese gen., iva e cpa come per legge;
4) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite del procedimento di ATP liquidate in complessivi € 3645,00 per compenso oltre spese gen., iva e cpa come per legge;
5) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica a carico di parte attrice.
Brescia, 3/1/2025
Il giudice
Marina Mangosi
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