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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5234/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5234/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate;
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5234/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VITTORIO CONTI, elettivamente Parte_1
domiciliata in via Cialdini n. 41 bis, Torino (TO), presso lo studio del predetto difensore
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
, con il patrocinio dell'avv. FLAVIO GIOIA, ed Controparte_1
elettivamente domiciliata in via Avigliana, n. 20, Torino (TO), presso lo studio del proprio difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PRELIMINARE
. Accertare che l'opposizione è fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione e, per l'effetto,
. Respingere l'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nr. 557/2024 (R.G. 1266/2024) emesso dal Tribunale di Torino in data 29.01.2024 su richiesta della soc. di CP_1 CP_2
NEL CP_3
IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 8 . Accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. nella sua qualità di legale Controparte_1
rappresentante della soc. M.D.M. per le ragioni indicate in narrativa, qui da CP_1 CP_2 intendersi integralmente richiamate e, in particolare, per non aver rispettato l'obbligazione contrattuale prevalente, non essendosi puntualmente recato, nel corso dell'anno 2023, a far visita ai clienti della soc.
e, per l'effetto; Parte_1
. Accertare e dichiarare che alcuna somma, ad eccezione di quella offerta banco iudicis, è dovuta dalla soc. alla soc. e, conseguentemente, Parte_1 Controparte_4
. Dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo nr. 557/2024
(R.G. 1266/2024) emesso dal Tribunale di Torino in data 30.01.2024;
IN VIA IN
. Accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. nella sua qualità di legale Controparte_1
rappresentante della soc. M.D.M. per le ragioni indicate in narrativa, qui da CP_1 CP_2 intendersi integralmente richiamate e, in particolare, per non aver rispettato l'obbligazione contrattuale prevalente, non essendosi mari recato, nel corso dell'anno 2023, a far visita ai clienti della soc.
e, per l'effetto; Parte_1
. Determinare l'eventuale, e minore, somma dovuta dalla soc. in ragione Parte_1 dell'attività effettivamente svolta dal sig. previo annullamento, in ogni caso, del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto
IN OGNI CASO
. Prendere atto dell'offerta banco iudicis effettuata dalla soc. della somma di € Parte_1
4.540,06 che la stessa consegnerà alla convenuta opposta in occasione della prima udienza o, antecedentemente alla stessa, in caso di provvedimento in tal senso da parte dell'Ill.mo Giudice adito
IN VIA ISTRUTTORIA
.omissis;
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Salvo ogni altro diritto.
Per parte convenuta:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Confermare integralmente e in via definitiva il decreto ingiuntivo opposto, rigettando l'opposizione spiegata dall'attrice attesa l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento contrattuale formulata dalla medesima.
IN VIA RICONVENZIONALE
pagina 3 di 8 In via istruttoria: solo in caso di eventuali contestazioni relative ai conteggi prodotti dalla convenuta ovvero qualora fosse ritenuto assolutamente necessario da parte del Giudice, disporsi CTU per accertare l'ammontare delle somme dovute alla a titolo di mancato preavviso della Controparte_1
cessazione del rapporto contrattuale nonchè per l'indennità dovuta per legge e per contratto a seguito della cessazione del rapporto di agenzia;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare tenuta la in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, a corrispondere alla , in base ai conteggi prodotti: Controparte_1
- l'indennità di mancato preavviso pari ad Euro 21.294,00;
- l'indennità dovuta per la cessazione del rapporto di agenzia pari ad Euro 7.812,09 prevista contrattualmente e secondo le disposizioni vigenti in materia;
e così complessivamente l'importo di Euro 29.106,09 o veriore somma che verrà stabilita dal Giudice.
Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio, oltre oneri di legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio la società Parte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 557/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data CP_1
29.01.2024 col quale l'odierna convenuta ingiungeva il pagamento della somma di € 31.366,13, oltre interessi, sostenendo l'infondatezza della pretesa creditoria. Parte attrice rappresentava che tra le parti processuali era intercorso un contratto di agenzia, concluso il 01.07.2018, per promuovere la conclusione dei contratti di vendita dei prodotti di propria fabbricazione;
che successivamente, in data
30.10.2019, la società affittava il ramo d'azienda alla società Parte_2 Parte_1
che quest'ultima redigeva successivamente identico contratto con la nuova denominazione
[...]
sociale ma tale documento non veniva poi sottoscritto;
che in virtù della successione nei contratti a seguito del predetto contratto di affitto, era ancora efficace e vincolante per le odierne parti processuali;
che l'incarico prevedeva due tipologie di clientela, quelli procacciati dall'agente e quelli già in portafoglio al momento del conferimento dell'incarico; che i compensi pattuiti a favore dell'agente erano differenti in ragione della tipologia del cliente (2,5% per i primi e 5% per i secondi); che oltre a tale provvigione si riconosceva un compenso fisso mensile di € 1.500,00 come corrispettivo delle obbligazioni assunte dall'agente; che nel corso dell'anno 2023 il sig. non si era praticamente CP_2
mai recato in visita ai clienti, così come avrebbe dovuto;
che tale inadempimento era stato appreso soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto che aveva indotto l'odierna attrice a pagina 4 di 8 contattare direttamente i vari clienti;
che tali circostanze non erano facilmente conoscibili atteso il consueto inoltro di ordini da parte dei clienti;
che venivano così chieste all'agente delle relazioni scritte in merito all'attività svolta presso alcuni clienti aziendali;
che tale richiesta rimaneva priva di riscontro;
che le somme indicate nelle fatture riguardavano proprio l'attività mai svolta dal signor nel CP_2
periodo considerato;
che si riconosceva la debenza della minor somma di € 4.540,06 come risultante delle provvigioni maturate nel corso dell'anno 2023 e di gennaio 2024; che tale importo era dato dalla deduzione dal maggior valore di € 11.608,65 del “fisso” mensile non dovuto, derivandone l'importo di
4.540,06, che si offriva in pagamento. Parte attrice domandava, pertanto, di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, opponendosi altresì all'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecutività del decreto contestato.
Si costituiva tempestivamente la allegando di aver invitato Controparte_1
l'odierna convenuta a corrispondere quanto riportato nelle fatture emesse;
che si lamentava altresì il mancato pagamento del c.d. fisso da luglio a dicembre 2023; che faceva seguito il riscontro via e-mail della che menzionava esclusivamente problemi di fatturato del mese di dicembre 2023 e Parte_3
di ritardi negli incassi;
che l'assenza di contestazioni era altresì confermata dalla PEC di risposta all'invito di pagamento indirizzato alla;
che l'accusa dell'attrice era pretestuosa e Parte_1 capziosa;
che l'agente non era contrattualmente tenuto a fornire alcuna relazione scritta in merito alla sua attività di agente;
che i clienti aziendali – Savio – Cedip/Perris – Parte_4
Farmen, erano stati mantenuti dalla società in via esclusiva e diretta senza informare l'agente
[...] dei rapporti in essere e dell'avanzamento dei progetti commerciali;
che tale condotta omissiva CP_1 costituiva una grave scorrettezza nell'ambito del rapporto contrattuale in atto;
che, ai sensi dell'art.
1.6 del contratto di agenzia, i clienti aziendali non dovevano essere oggetto di azione commerciale;
che l'incarico era sempre stato puntualmente assolto senza che fossero mai sollevate contestazioni;
che controparte non aveva fornito alcuna prova in merito agli inadempimenti lamentati;
che parte attrice aveva riconosciuto il proprio inadempimento;
che le fatture azionate col decreto ingiuntivo si basavano sui conteggi forniti dalla;
che non era in corso alcuna trattativa per la risoluzione Parte_1
stragiudiziale della presente vertenza;
che parte attrice aveva esercitato il proprio diritto di recesso senza il preavviso previsto dal contratto, e che pertanto era altresì dovuta l'indennità di mancato preavviso, quantificata in 21.294,00 €, e l'ulteriore indennità per la cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c. Parte attrice domandava, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, in via principale di rigettare l'opposizione attorea e, in via riconvenzionale, di condannare parte attrice al pagamento delle predette indennità.
pagina 5 di 8 Il giudice, scaduto il termine ex art. 166 c.p.c. differiva l'udienza al 19.09.2024.
Con le memorie 171 ter c.p.c. le parti svolgevano ulteriori reciproche contestazioni e parte attrice insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie.
All'udienza di prima comparizione delle parti il difensore di parte opponente domandava un breve rinvio per consentire la formulazione di una proposta transattiva;
il giudice rinviava l'udienza al
3.10.2024.
All'udienza di rinvio le parti dichiaravano di non aver raggiunto alcun accordo transattivo ed insistevano nell'accoglimento delle rispettive istanze in atti.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.10.2024 il giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, respingeva i capi dedotti da parte opponente e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione proposta risulta fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
In merito all'unico contratto di agenzia a tempo determinato sottoscritto dalle parti, datato 01.03.2018, si osserva che in virtù del disposto dell'art. 1751, co. 1 c.c., “Il contratto di agenzia a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in un contratto a tempo indeterminato”; si deve quindi ritenere, anche a seguito della pacifica continuata esecuzione del rapporto predetto oltre il termine di scadenza espressamente indicato, che tra le parti vi fosse in essere un rapporto contrattuale a tempo indeterminato.
Premesso ciò si affronta di seguito la domanda di opposizione attorea;
tale domanda si fonda sostanzialmente sull'inadempimento di parte convenuta opposta che, in violazione di quanto previsto dall'art. 1.4. “Obblighi e divieti dell'agente” che prevedeva, tra gli altri, l'obbligo di “visitare assiduamente la clientela”, non avrebbe mai visitato i clienti, con particolare riferimento a quelli c.d. aziendali.
Parte convenuta ha allegato di aver mantenuto con assiduità i contatti con i clienti del “portafoglio acquisito” (comparsa, p. 4), affermando che quanto ai clienti aziendali non dovevano essere oggetto di azioni commerciali.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta da parte attrice, dalla quale si rinviene l'ulteriore e dirimente pattuizione denominata “Allegato al contratto di agenzia”, si evince il conferimento di un incarico di promozione, così come previsto nel contratto di agenzia, con specifico riferimento ai clienti aziendali indicati;
risulta documentalmente provato, quindi, che le obbligazioni assunte dall'agente, compresa quella di visitare assiduamente la clientela, concernevano anche i clienti aziendali predetti.
pagina 6 di 8 Si rileva che, inoltre, in virtù dell'art. 1218 c.c., a seguito dell'allegazione da parte del creditore dell'inadempimento di controparte, incombe sul debitore asseritamente inadempiente l'onere di dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. non assolto tale onere essendosi limitata esclusivamente ad allegare il CP_1
corretto adempimento delle prestazioni pattuite e a sostenere l'inesistenza dell'obbligo di intrattenere relazioni commerciali con i clienti c.d. aziendali, circostanza, quest'ultima, come si è già affermato, che
è smentita dalla produzione documentale in atti.
Accertato l'inadempimento delle obbligazioni pattuite risulta conseguentemente fondata l'eccezione di inadempimento attorea per la parte che concerne il compenso fisso mensile di € 1.500,00 volta a retribuire gli obblighi inadempiuti di cui all'art.
1.4 del contratto.
Risultano però dovute le provvigioni maturate con riferimento agli ordini dei clienti acquisiti dalla convenuta, ai quali non si riferisce l'adempimento specificamente lamentato, nell'ammontare di €
4.540,06 così come indicato dalla , poiché on ha specificamente contestato tale Parte_1 CP_1
importo e non ha documentalmente provato la debenza della maggior somma richiesta.
In merito alle domande riconvenzionali è necessario distinguere le due differenti indennità richieste.
La prima consiste nell'indennità di cessazione del rapporto disciplinata dall'art. 1751 c.c. che prevede che “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità”, purché quest'ultimo abbia anche soltanto procurato nuovi clienti al preponente, circostanza questa che può ritenersi pacifica in base a quanto affermato da entrambe parti.
Al co. n.2 dell'articolo in commento viene poi esclusa la debenza di tale indennità, per quanto è di rilievo nel caso di specie, nell'eventualità in cui il preponente abbia risolto il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Si ritiene che l'inadempimento specificamente prospettato, che attiene all'asserita mancata visita nell'anno 2023 dei clienti, con particolare riferimento a quelli aziendali, in considerazione altresì della peculiare natura del contratto di agenzia che si estrinseca in un rapporto intuitus personae, che richiede l'esistenza di un imprescindibile rapporto di fiducia tra il preponente e l'agente, sia stato di una gravità tale da non giustificare la prosecuzione, anche soltanto temporanea, del rapporto considerato. Tale qualità determina quindi, in virtù dell'art. 1751, co. 2 c.c., la non debenza dell'indennità di fine rapporto richiesta e, inoltre, dell'ulteriore indennità di mancato preavviso. La giurisprudenza maggioritaria, che il Tribunale adito ritiene di dover condividere, ha infatti affermato che per entrambe le indennità considerate “vale quindi il principio che esse spettano nei casi in cui la risoluzione del rapporto ad opera della preponente non sia giustificato da una causa che non consenta la prosecuzione neppure temporanea del rapporto” (C.App. Roma, sent. del 04.12.2024, n. 4278),
pagina 7 di 8 sicché nessuna delle indennità richieste appare dovuta;
si rigettano pertanto le domande riconvenzionali di parte opposta.
In ogni caso occorre rilevare l'impossibilità di quantificare puntualmente l'ammontare delle indennità richieste, poiché parte convenuta si è limitata ad allegare la debenza di una somma indicata in atti, peraltro specificamente contestata da controparte, senza svolgere l'opportuna e doverosa produzione documentale, né formulando alcuna richiesta istruttoria sul punto, che potesse così permettere di svolgere il computo, anche mediante CTU, previsto dal contratto per la loro esatta quantificazione.
In definitiva, visto il mancato assolvimento dell'onere probatorio di parte convenuta ex art. 1218 c.c., si revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 557/2024 emesso dal Tribunale di Torino.
Si rigettano altresì, per le ragioni sopra esposte, le domande riconvenzionali di parte opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 557/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 30.01.2024;
Respinge la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta opposta;
Condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 4.540,06;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese del procedimento della convenuta pari a € 2.552,00, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria,
851,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A., e 15% per spese generali.
Torino, 28 marzo 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5234/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate;
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5234/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VITTORIO CONTI, elettivamente Parte_1
domiciliata in via Cialdini n. 41 bis, Torino (TO), presso lo studio del predetto difensore
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
, con il patrocinio dell'avv. FLAVIO GIOIA, ed Controparte_1
elettivamente domiciliata in via Avigliana, n. 20, Torino (TO), presso lo studio del proprio difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PRELIMINARE
. Accertare che l'opposizione è fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione e, per l'effetto,
. Respingere l'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nr. 557/2024 (R.G. 1266/2024) emesso dal Tribunale di Torino in data 29.01.2024 su richiesta della soc. di CP_1 CP_2
NEL CP_3
IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 8 . Accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. nella sua qualità di legale Controparte_1
rappresentante della soc. M.D.M. per le ragioni indicate in narrativa, qui da CP_1 CP_2 intendersi integralmente richiamate e, in particolare, per non aver rispettato l'obbligazione contrattuale prevalente, non essendosi puntualmente recato, nel corso dell'anno 2023, a far visita ai clienti della soc.
e, per l'effetto; Parte_1
. Accertare e dichiarare che alcuna somma, ad eccezione di quella offerta banco iudicis, è dovuta dalla soc. alla soc. e, conseguentemente, Parte_1 Controparte_4
. Dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo nr. 557/2024
(R.G. 1266/2024) emesso dal Tribunale di Torino in data 30.01.2024;
IN VIA IN
. Accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. nella sua qualità di legale Controparte_1
rappresentante della soc. M.D.M. per le ragioni indicate in narrativa, qui da CP_1 CP_2 intendersi integralmente richiamate e, in particolare, per non aver rispettato l'obbligazione contrattuale prevalente, non essendosi mari recato, nel corso dell'anno 2023, a far visita ai clienti della soc.
e, per l'effetto; Parte_1
. Determinare l'eventuale, e minore, somma dovuta dalla soc. in ragione Parte_1 dell'attività effettivamente svolta dal sig. previo annullamento, in ogni caso, del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto
IN OGNI CASO
. Prendere atto dell'offerta banco iudicis effettuata dalla soc. della somma di € Parte_1
4.540,06 che la stessa consegnerà alla convenuta opposta in occasione della prima udienza o, antecedentemente alla stessa, in caso di provvedimento in tal senso da parte dell'Ill.mo Giudice adito
IN VIA ISTRUTTORIA
.omissis;
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Salvo ogni altro diritto.
Per parte convenuta:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Confermare integralmente e in via definitiva il decreto ingiuntivo opposto, rigettando l'opposizione spiegata dall'attrice attesa l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento contrattuale formulata dalla medesima.
IN VIA RICONVENZIONALE
pagina 3 di 8 In via istruttoria: solo in caso di eventuali contestazioni relative ai conteggi prodotti dalla convenuta ovvero qualora fosse ritenuto assolutamente necessario da parte del Giudice, disporsi CTU per accertare l'ammontare delle somme dovute alla a titolo di mancato preavviso della Controparte_1
cessazione del rapporto contrattuale nonchè per l'indennità dovuta per legge e per contratto a seguito della cessazione del rapporto di agenzia;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare tenuta la in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, a corrispondere alla , in base ai conteggi prodotti: Controparte_1
- l'indennità di mancato preavviso pari ad Euro 21.294,00;
- l'indennità dovuta per la cessazione del rapporto di agenzia pari ad Euro 7.812,09 prevista contrattualmente e secondo le disposizioni vigenti in materia;
e così complessivamente l'importo di Euro 29.106,09 o veriore somma che verrà stabilita dal Giudice.
Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio, oltre oneri di legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio la società Parte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 557/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data CP_1
29.01.2024 col quale l'odierna convenuta ingiungeva il pagamento della somma di € 31.366,13, oltre interessi, sostenendo l'infondatezza della pretesa creditoria. Parte attrice rappresentava che tra le parti processuali era intercorso un contratto di agenzia, concluso il 01.07.2018, per promuovere la conclusione dei contratti di vendita dei prodotti di propria fabbricazione;
che successivamente, in data
30.10.2019, la società affittava il ramo d'azienda alla società Parte_2 Parte_1
che quest'ultima redigeva successivamente identico contratto con la nuova denominazione
[...]
sociale ma tale documento non veniva poi sottoscritto;
che in virtù della successione nei contratti a seguito del predetto contratto di affitto, era ancora efficace e vincolante per le odierne parti processuali;
che l'incarico prevedeva due tipologie di clientela, quelli procacciati dall'agente e quelli già in portafoglio al momento del conferimento dell'incarico; che i compensi pattuiti a favore dell'agente erano differenti in ragione della tipologia del cliente (2,5% per i primi e 5% per i secondi); che oltre a tale provvigione si riconosceva un compenso fisso mensile di € 1.500,00 come corrispettivo delle obbligazioni assunte dall'agente; che nel corso dell'anno 2023 il sig. non si era praticamente CP_2
mai recato in visita ai clienti, così come avrebbe dovuto;
che tale inadempimento era stato appreso soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto che aveva indotto l'odierna attrice a pagina 4 di 8 contattare direttamente i vari clienti;
che tali circostanze non erano facilmente conoscibili atteso il consueto inoltro di ordini da parte dei clienti;
che venivano così chieste all'agente delle relazioni scritte in merito all'attività svolta presso alcuni clienti aziendali;
che tale richiesta rimaneva priva di riscontro;
che le somme indicate nelle fatture riguardavano proprio l'attività mai svolta dal signor nel CP_2
periodo considerato;
che si riconosceva la debenza della minor somma di € 4.540,06 come risultante delle provvigioni maturate nel corso dell'anno 2023 e di gennaio 2024; che tale importo era dato dalla deduzione dal maggior valore di € 11.608,65 del “fisso” mensile non dovuto, derivandone l'importo di
4.540,06, che si offriva in pagamento. Parte attrice domandava, pertanto, di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, opponendosi altresì all'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecutività del decreto contestato.
Si costituiva tempestivamente la allegando di aver invitato Controparte_1
l'odierna convenuta a corrispondere quanto riportato nelle fatture emesse;
che si lamentava altresì il mancato pagamento del c.d. fisso da luglio a dicembre 2023; che faceva seguito il riscontro via e-mail della che menzionava esclusivamente problemi di fatturato del mese di dicembre 2023 e Parte_3
di ritardi negli incassi;
che l'assenza di contestazioni era altresì confermata dalla PEC di risposta all'invito di pagamento indirizzato alla;
che l'accusa dell'attrice era pretestuosa e Parte_1 capziosa;
che l'agente non era contrattualmente tenuto a fornire alcuna relazione scritta in merito alla sua attività di agente;
che i clienti aziendali – Savio – Cedip/Perris – Parte_4
Farmen, erano stati mantenuti dalla società in via esclusiva e diretta senza informare l'agente
[...] dei rapporti in essere e dell'avanzamento dei progetti commerciali;
che tale condotta omissiva CP_1 costituiva una grave scorrettezza nell'ambito del rapporto contrattuale in atto;
che, ai sensi dell'art.
1.6 del contratto di agenzia, i clienti aziendali non dovevano essere oggetto di azione commerciale;
che l'incarico era sempre stato puntualmente assolto senza che fossero mai sollevate contestazioni;
che controparte non aveva fornito alcuna prova in merito agli inadempimenti lamentati;
che parte attrice aveva riconosciuto il proprio inadempimento;
che le fatture azionate col decreto ingiuntivo si basavano sui conteggi forniti dalla;
che non era in corso alcuna trattativa per la risoluzione Parte_1
stragiudiziale della presente vertenza;
che parte attrice aveva esercitato il proprio diritto di recesso senza il preavviso previsto dal contratto, e che pertanto era altresì dovuta l'indennità di mancato preavviso, quantificata in 21.294,00 €, e l'ulteriore indennità per la cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c. Parte attrice domandava, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, in via principale di rigettare l'opposizione attorea e, in via riconvenzionale, di condannare parte attrice al pagamento delle predette indennità.
pagina 5 di 8 Il giudice, scaduto il termine ex art. 166 c.p.c. differiva l'udienza al 19.09.2024.
Con le memorie 171 ter c.p.c. le parti svolgevano ulteriori reciproche contestazioni e parte attrice insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie.
All'udienza di prima comparizione delle parti il difensore di parte opponente domandava un breve rinvio per consentire la formulazione di una proposta transattiva;
il giudice rinviava l'udienza al
3.10.2024.
All'udienza di rinvio le parti dichiaravano di non aver raggiunto alcun accordo transattivo ed insistevano nell'accoglimento delle rispettive istanze in atti.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.10.2024 il giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, respingeva i capi dedotti da parte opponente e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione proposta risulta fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
In merito all'unico contratto di agenzia a tempo determinato sottoscritto dalle parti, datato 01.03.2018, si osserva che in virtù del disposto dell'art. 1751, co. 1 c.c., “Il contratto di agenzia a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in un contratto a tempo indeterminato”; si deve quindi ritenere, anche a seguito della pacifica continuata esecuzione del rapporto predetto oltre il termine di scadenza espressamente indicato, che tra le parti vi fosse in essere un rapporto contrattuale a tempo indeterminato.
Premesso ciò si affronta di seguito la domanda di opposizione attorea;
tale domanda si fonda sostanzialmente sull'inadempimento di parte convenuta opposta che, in violazione di quanto previsto dall'art. 1.4. “Obblighi e divieti dell'agente” che prevedeva, tra gli altri, l'obbligo di “visitare assiduamente la clientela”, non avrebbe mai visitato i clienti, con particolare riferimento a quelli c.d. aziendali.
Parte convenuta ha allegato di aver mantenuto con assiduità i contatti con i clienti del “portafoglio acquisito” (comparsa, p. 4), affermando che quanto ai clienti aziendali non dovevano essere oggetto di azioni commerciali.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta da parte attrice, dalla quale si rinviene l'ulteriore e dirimente pattuizione denominata “Allegato al contratto di agenzia”, si evince il conferimento di un incarico di promozione, così come previsto nel contratto di agenzia, con specifico riferimento ai clienti aziendali indicati;
risulta documentalmente provato, quindi, che le obbligazioni assunte dall'agente, compresa quella di visitare assiduamente la clientela, concernevano anche i clienti aziendali predetti.
pagina 6 di 8 Si rileva che, inoltre, in virtù dell'art. 1218 c.c., a seguito dell'allegazione da parte del creditore dell'inadempimento di controparte, incombe sul debitore asseritamente inadempiente l'onere di dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. non assolto tale onere essendosi limitata esclusivamente ad allegare il CP_1
corretto adempimento delle prestazioni pattuite e a sostenere l'inesistenza dell'obbligo di intrattenere relazioni commerciali con i clienti c.d. aziendali, circostanza, quest'ultima, come si è già affermato, che
è smentita dalla produzione documentale in atti.
Accertato l'inadempimento delle obbligazioni pattuite risulta conseguentemente fondata l'eccezione di inadempimento attorea per la parte che concerne il compenso fisso mensile di € 1.500,00 volta a retribuire gli obblighi inadempiuti di cui all'art.
1.4 del contratto.
Risultano però dovute le provvigioni maturate con riferimento agli ordini dei clienti acquisiti dalla convenuta, ai quali non si riferisce l'adempimento specificamente lamentato, nell'ammontare di €
4.540,06 così come indicato dalla , poiché on ha specificamente contestato tale Parte_1 CP_1
importo e non ha documentalmente provato la debenza della maggior somma richiesta.
In merito alle domande riconvenzionali è necessario distinguere le due differenti indennità richieste.
La prima consiste nell'indennità di cessazione del rapporto disciplinata dall'art. 1751 c.c. che prevede che “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità”, purché quest'ultimo abbia anche soltanto procurato nuovi clienti al preponente, circostanza questa che può ritenersi pacifica in base a quanto affermato da entrambe parti.
Al co. n.2 dell'articolo in commento viene poi esclusa la debenza di tale indennità, per quanto è di rilievo nel caso di specie, nell'eventualità in cui il preponente abbia risolto il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Si ritiene che l'inadempimento specificamente prospettato, che attiene all'asserita mancata visita nell'anno 2023 dei clienti, con particolare riferimento a quelli aziendali, in considerazione altresì della peculiare natura del contratto di agenzia che si estrinseca in un rapporto intuitus personae, che richiede l'esistenza di un imprescindibile rapporto di fiducia tra il preponente e l'agente, sia stato di una gravità tale da non giustificare la prosecuzione, anche soltanto temporanea, del rapporto considerato. Tale qualità determina quindi, in virtù dell'art. 1751, co. 2 c.c., la non debenza dell'indennità di fine rapporto richiesta e, inoltre, dell'ulteriore indennità di mancato preavviso. La giurisprudenza maggioritaria, che il Tribunale adito ritiene di dover condividere, ha infatti affermato che per entrambe le indennità considerate “vale quindi il principio che esse spettano nei casi in cui la risoluzione del rapporto ad opera della preponente non sia giustificato da una causa che non consenta la prosecuzione neppure temporanea del rapporto” (C.App. Roma, sent. del 04.12.2024, n. 4278),
pagina 7 di 8 sicché nessuna delle indennità richieste appare dovuta;
si rigettano pertanto le domande riconvenzionali di parte opposta.
In ogni caso occorre rilevare l'impossibilità di quantificare puntualmente l'ammontare delle indennità richieste, poiché parte convenuta si è limitata ad allegare la debenza di una somma indicata in atti, peraltro specificamente contestata da controparte, senza svolgere l'opportuna e doverosa produzione documentale, né formulando alcuna richiesta istruttoria sul punto, che potesse così permettere di svolgere il computo, anche mediante CTU, previsto dal contratto per la loro esatta quantificazione.
In definitiva, visto il mancato assolvimento dell'onere probatorio di parte convenuta ex art. 1218 c.c., si revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 557/2024 emesso dal Tribunale di Torino.
Si rigettano altresì, per le ragioni sopra esposte, le domande riconvenzionali di parte opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 557/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 30.01.2024;
Respinge la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta opposta;
Condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 4.540,06;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese del procedimento della convenuta pari a € 2.552,00, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria,
851,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A., e 15% per spese generali.
Torino, 28 marzo 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
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