Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/06/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 marzo 2025, iscritta al n. 674 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via G. Marconi C.F._1
n. 7, presso lo studio dell'Avv. Lucia Schifitto che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via I. Garbini n. C.F._2
46, presso lo studio dell'Avv. Roberto Merlani che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente il 6 e 9 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figlio, nato Persona_1
fuori dal matrimonio a Viterbo l'11 agosto 2023.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1) Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più im- portanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione ed alla sa- lute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del medesimo.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le que- stioni relative al piccolo . Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la Per_1
potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) Il sig compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà facoltà di Pt_1
tenere con sé il figlio il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00. Il padre potrà altresì tenere con sé il figlio, alternandosi con la madre, una domenica ogni quindici giorni dalle 15,00 alle 18,00. Per quanto concerne le festività natalizie il sig avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno di Natale alternandosi Pt_1
negli anni con la madre così come il giorno di Capodanno dalle 12,00 alle 17,00.
Relativamente alle vacanze pasquali, il sig avrà la facoltà di trascorrere con Pt_1
il figlio la Pasqua con la madre e l'anno successivo viceversa dalle 12,00 alle 17,00.
In ordine alle vacanze estive, solo dal compimento del sesto anno di età, il sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio due settimane consecutive nel Pt_1
periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto pe- riodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del sig. I genitori dovranno fornire Pt_1
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reciprocamente l'indirizzo delle località dove porteranno il figlio. Qualora la si- gnora decida di trascorrere periodi di vacanza con il figlio dovrà Parte_2
darne notizia al sig con congruo preavviso, indicando la località di desti- Pt_1
nazione, nonchè le date di partenza e ritorno;
3) Il sig corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso spese per il man- Pt_1
tenimento ordinario del figlio, la somma globale di €. 250,00 (euro duecentocin- quanta/00) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la rivalutazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico sul conto corrente intestato alla sig.r entro e non oltre il giorno quindici di ogni Parte_2
mese solare;
4) Il sig. rimborserà, inoltre alla signora il 50% di tutte le Pt_1 Parte_2
spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figli , dietro sem- Per_1
plice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In parti- colare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscri- zione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo ac- cordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo mera- mente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Me- diche: chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi an- che i tickets del SSN. Scolastiche: rete scolastiche (anche prescuola e/o dopo- scuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi di istru- zione. Spese di custodia del minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi Pt_1
nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e
/o non sarà economicamente indipendente.
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equi- librato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il proprio figlio nel pro- prio passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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