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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 747\2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.747 \2024 R.G.;
promossa da c.f.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.11.1969 ed ivi elettivamente domiciliato in via Del Marinaio D'Italia n. 8, presso lo studio dell'avv. Italiano Rosa Isabel che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.10.1977 ed ivi elettivamente domiciliata in via E. Cosenz n. 51, presso lo studio dell'avv. Amaddeo Rosa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: divorzio;
cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.01.2025, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
nel Comune di Milazzo in data 28/01/1995, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati i figli e , ad oggi entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti. Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo il Tribunale
pronunciato la separazione con sentenza del 15.02.2024 e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto di confermare tra le parti le medesime condizioni statuite in sede di separazione.
Si è costituita la quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario. Ha chiesto che fosse pronunziata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e che venisse disposto in suo favore un assegno divorzile dell'importo di €.400,00.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
17.01.2025, fallito il tentativo di conciliazione, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la
2 decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti. È documentalmente provato che tra i coniugi
è stata dichiarata la separazione personale con sentenza n. 177\2024 del
15.02.2024 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto. Ricorrono
pertanto i presupposti di cui all'artt. 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto posto, la ha chiesto la previsione di un assegno divorzile CP_1
in suo favore, per un ammontare pari €.400,00.
Ai sensi dell'art. 5, VI co., L. 898/70 con la sentenza che pronuncia, tra l'altro, lo scioglimento del matrimonio il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ognuno di essi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Tale disposizione di legge è stato oggetto della pronuncia della
3 Cassazione a Sezioni Unite, la n. 18287/18, che innovando rispetto ai precedenti orientamenti, ha affermato il principio secondo cui: "L'assegno divorzile ha una
funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, e richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla
prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere
conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce
della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione
della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età
dell'avente diritto”.
Nel caso di specie, il volge attività lavorativa presso la “Rete Pt_1
ferroviaria italiana spa” e percepisce un reddito mensile di €.1.900,00. Egli ha dichiarato di essere titolare di un conto con saldo attivo di €.2.900,00; di quattro autovetture di cui due - un'auto e un ciclomotore - date in uso al figlio (v.
autocertificazione reddituale depositata il 18.10.2024). Dalla documentazione fiscale in atti si evince che egli ha percepito nell'anno 2018 un reddito pari a
€.34.675,00; nell'anno 2019 un reddito pari a €.€.32.229,00 e nell'anno 2020 un reddito pari a €.33.087,00 (v. all.9 all'atto di ricorso). Diversamente, la CP_1
svolge attività lavorativa in qualità di banconista presso una macelleria di Milazzo
ed ha dichiarato di aver iniziato tale attività lavorativa nel 2021 (v. processo verbale del 17.01.2025). Dalla documentazione fiscale in atti, si evince che, nell'anno d'imposta 2023, la stessa ha percepito un reddito complessivo di
€.9.337,00 (v. all. 1 del 4.12.2024). Ella ha poi esposto di pagare la somma di
4 €.500,00 mensili a titolo di canone di locazione, oltre a € 50,00 mensili a titolo di spese condominiali ed € 75,00 mensili quali spese di parcheggio (v. all. 3 e 4 del
4.12.2024). Dall'autocertificazione reddituale in atti emerge che la stessa è titolare di una postepay con saldo di €.1.951,47 (v. all. 5 del 4.12.2024).
Ciò posto, pur dovendosi evidenziare la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, la on ha dimostrato (né offerto di dimostrare) CP_1
che la disparità reddituale tra ex coniugi abbia una relazione causale specifica e diretta con un ruolo endofamiliare assunto dalla stessa in costanza di matrimonio.
La infatti, non ha adempiuto all'onere probatorio su di sé CP_1
gravante, volto a dimostrare le eventuali aspettative professionali sacrificate per l'impostazione della vita coniugale e familiare o di avere contribuito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune. Sul
punto, non ha avanzato alcuna istanza di prova conducente. Inoltre, la circostanza riferita dal ricorrente secondo cui la “ha sempre svolto attività CP_1
lavorativa a tempo pieno presso la Macelleria D'Amico. Detta attività di lavoro
è stata regolarizzata solo in data 28.09.2021, paradossalmente con contratto di
apprendistato, e solo successivamente alla notifica del ricorso per la separazione dei coniugi” e che “la resistente abbia svolto attività lavorativa in nero, precedentemente alla regolarizzazione, risulta dalla circostanza che la lettera per
la separazione personale dei coniugi -inviata dal Magistri alla moglie-
[...]
da quest'ultima proprio all'indirizzo della Macelleria in data Pt_2
03.09.2020” (v. memoria ex art. 473 bis.17 del 27.12.2024), non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della resistente. La circostanza di disporre di una ridotta capacità di autonomia patrimoniale in raffronto a quella dell'ex coniuge, e la richiesta di un assegno finalizzata esclusivamente a garantire alla
5 convenuta un introito pari a quello dell'ex marito ora che è definitivamente cessato il vincolo coniugale, esorbita la ratio dell'assegno divorzile. Deve pertanto escludersi che ricorrano i presupposti per il riconoscimento, in favore della del diritto a percepire un assegno divorzile. CP_1
Le spese, in ragione del principio della soccombenza vanno poste a carico di e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni Controparte_1
trattate, applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche,
considerato il valore più basso previsto per le cause di valore indeterminabile, in considerazione della non rilevante complessità della causa, possono liquidarsi in complessivi € 3.809,00 (€ 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva,
€ 903,00 per fase di trattazione/istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisoria) oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti,
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milazzo, in data 28/01/1995, da Parte_1
trascritto nei registri dello Stato civile
[...] Controparte_1
del predetto comune, anno 1995, Parte II, serie A, n. 3;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Milazzo di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto,
che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da
6 Controparte_1
4. condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
giudizio sostenute da che si liquidano in Parte_1
€.3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 5/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.747 \2024 R.G.;
promossa da c.f.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.11.1969 ed ivi elettivamente domiciliato in via Del Marinaio D'Italia n. 8, presso lo studio dell'avv. Italiano Rosa Isabel che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.10.1977 ed ivi elettivamente domiciliata in via E. Cosenz n. 51, presso lo studio dell'avv. Amaddeo Rosa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: divorzio;
cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.01.2025, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
nel Comune di Milazzo in data 28/01/1995, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati i figli e , ad oggi entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti. Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo il Tribunale
pronunciato la separazione con sentenza del 15.02.2024 e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto di confermare tra le parti le medesime condizioni statuite in sede di separazione.
Si è costituita la quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario. Ha chiesto che fosse pronunziata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e che venisse disposto in suo favore un assegno divorzile dell'importo di €.400,00.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
17.01.2025, fallito il tentativo di conciliazione, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la
2 decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti. È documentalmente provato che tra i coniugi
è stata dichiarata la separazione personale con sentenza n. 177\2024 del
15.02.2024 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto. Ricorrono
pertanto i presupposti di cui all'artt. 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto posto, la ha chiesto la previsione di un assegno divorzile CP_1
in suo favore, per un ammontare pari €.400,00.
Ai sensi dell'art. 5, VI co., L. 898/70 con la sentenza che pronuncia, tra l'altro, lo scioglimento del matrimonio il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ognuno di essi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Tale disposizione di legge è stato oggetto della pronuncia della
3 Cassazione a Sezioni Unite, la n. 18287/18, che innovando rispetto ai precedenti orientamenti, ha affermato il principio secondo cui: "L'assegno divorzile ha una
funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, e richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla
prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere
conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce
della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione
della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età
dell'avente diritto”.
Nel caso di specie, il volge attività lavorativa presso la “Rete Pt_1
ferroviaria italiana spa” e percepisce un reddito mensile di €.1.900,00. Egli ha dichiarato di essere titolare di un conto con saldo attivo di €.2.900,00; di quattro autovetture di cui due - un'auto e un ciclomotore - date in uso al figlio (v.
autocertificazione reddituale depositata il 18.10.2024). Dalla documentazione fiscale in atti si evince che egli ha percepito nell'anno 2018 un reddito pari a
€.34.675,00; nell'anno 2019 un reddito pari a €.€.32.229,00 e nell'anno 2020 un reddito pari a €.33.087,00 (v. all.9 all'atto di ricorso). Diversamente, la CP_1
svolge attività lavorativa in qualità di banconista presso una macelleria di Milazzo
ed ha dichiarato di aver iniziato tale attività lavorativa nel 2021 (v. processo verbale del 17.01.2025). Dalla documentazione fiscale in atti, si evince che, nell'anno d'imposta 2023, la stessa ha percepito un reddito complessivo di
€.9.337,00 (v. all. 1 del 4.12.2024). Ella ha poi esposto di pagare la somma di
4 €.500,00 mensili a titolo di canone di locazione, oltre a € 50,00 mensili a titolo di spese condominiali ed € 75,00 mensili quali spese di parcheggio (v. all. 3 e 4 del
4.12.2024). Dall'autocertificazione reddituale in atti emerge che la stessa è titolare di una postepay con saldo di €.1.951,47 (v. all. 5 del 4.12.2024).
Ciò posto, pur dovendosi evidenziare la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, la on ha dimostrato (né offerto di dimostrare) CP_1
che la disparità reddituale tra ex coniugi abbia una relazione causale specifica e diretta con un ruolo endofamiliare assunto dalla stessa in costanza di matrimonio.
La infatti, non ha adempiuto all'onere probatorio su di sé CP_1
gravante, volto a dimostrare le eventuali aspettative professionali sacrificate per l'impostazione della vita coniugale e familiare o di avere contribuito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune. Sul
punto, non ha avanzato alcuna istanza di prova conducente. Inoltre, la circostanza riferita dal ricorrente secondo cui la “ha sempre svolto attività CP_1
lavorativa a tempo pieno presso la Macelleria D'Amico. Detta attività di lavoro
è stata regolarizzata solo in data 28.09.2021, paradossalmente con contratto di
apprendistato, e solo successivamente alla notifica del ricorso per la separazione dei coniugi” e che “la resistente abbia svolto attività lavorativa in nero, precedentemente alla regolarizzazione, risulta dalla circostanza che la lettera per
la separazione personale dei coniugi -inviata dal Magistri alla moglie-
[...]
da quest'ultima proprio all'indirizzo della Macelleria in data Pt_2
03.09.2020” (v. memoria ex art. 473 bis.17 del 27.12.2024), non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della resistente. La circostanza di disporre di una ridotta capacità di autonomia patrimoniale in raffronto a quella dell'ex coniuge, e la richiesta di un assegno finalizzata esclusivamente a garantire alla
5 convenuta un introito pari a quello dell'ex marito ora che è definitivamente cessato il vincolo coniugale, esorbita la ratio dell'assegno divorzile. Deve pertanto escludersi che ricorrano i presupposti per il riconoscimento, in favore della del diritto a percepire un assegno divorzile. CP_1
Le spese, in ragione del principio della soccombenza vanno poste a carico di e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni Controparte_1
trattate, applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche,
considerato il valore più basso previsto per le cause di valore indeterminabile, in considerazione della non rilevante complessità della causa, possono liquidarsi in complessivi € 3.809,00 (€ 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva,
€ 903,00 per fase di trattazione/istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisoria) oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti,
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milazzo, in data 28/01/1995, da Parte_1
trascritto nei registri dello Stato civile
[...] Controparte_1
del predetto comune, anno 1995, Parte II, serie A, n. 3;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Milazzo di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto,
che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da
6 Controparte_1
4. condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
giudizio sostenute da che si liquidano in Parte_1
€.3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 5/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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