Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2799 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(P.I. ), difesa dall'avv. Luigi La Bella, giusta procura in atti Parte_1 P.IVA_1
Appellante
E
(C.F.: ), difesa dall'avv. Giovanni PALMA giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 1980, pubblicata il 17.7.2017, il tribunale di Napoli Nord, tra l'altro, condannava la alla restituzione, in favore di , della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 38.164,00 – somma versata quale anticipo per l'acquisto della porzione immobiliare nel Parco Venus n. 91, in Giugliano, alla via Spazzilli, composta da un appartamento al piano rialzato, interno 2 scala D,
2. In data 2.10.2019, la notificava atto di precetto alla per la CP_1 Parte_1 complessiva somma di euro 41.286,25 – di cui euro 38.164,00 a titolo di sorta capitale;
euro
2760,00 a titolo di imposta di registro;
euro 315,00 a titolo di compenso per la fase di precetto;
euro 47,25 a titolo di spese generali).
3. La proponeva opposizione al precetto innanzi al tribunale di Napoli Parte_1
Nord.
Deduceva: che aveva intimato il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_1
41.286,25, ma tale somma non era dovuta. Essa era comprensiva dell'importo di euro
2.760,00 per imposta di registro della sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord n.
1980/2019 che non spettava all'intimante, perchè la stessa non aveva fornito la prova dell'avvenuto versamento dell'imposta (Mod. F23). Inoltre, la avrebbe diritto al CP_1
rimborso soltanto della metà dell'imposta di registro. Infatti, la sentenza azionata aveva disposto la compensazione totale delle competenze e spese di causa. Quindi anche la tassazione della sentenza andava divisa in egual misura tra le parti del giudizio di cognizione;
che era creditrice della dell'importo di euro 2.768,00 per compenso Controparte_2 CP_1
professionale, IVA, CPA, e rimborso spese generali spettanti in forza della sentenza n.43/2019 esecutiva e passata in giudicato. Siffatta sentenza aveva dichiarato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla avverso l'esecuzione intrapresa dalla CP_1
nei confronti della medesima per il rilascio dell'immobile sito in Parte_1 CP_1
Giugliano in Campania, così come stabilito nella sentenza n. 1980/2017 del Tribunale di
Napoli Nord. In particolare, l'opposta era creditrice della complessiva somma di euro
3.310,52, di cui euro 2.768,00 per competenze, 415,20 per rimborso spese generali, oltre
IVA e CPA;
per cui eccepiva la compensazione;
che la era tenuta a versare, in favore della le competenze e le spese CP_1 Parte_1
della procedura di esecuzione forzata R.E. 312/2019 Tribunale di Napoli Nord. Si trattava del procedimento per esecuzione per rilascio immobile svoltasi nei confronti della CP_1
per il rilascio dell'appartamento e del box facenti parte del Parco Venere sito in Giugliano in
Campania che la intimata doveva rilasciare, in favore della in forza della Parte_1
sentenza n. 1980/2017. La procedura forzata, resa necessaria perchè la Controparte_1
non aveva ottemperato all'ordine di rilasciare immediatamente le porzioni immobiliari, si era conclusa in data 23.1.2019, come da verbale di rilascio elevato dall'Ufficiale Giudiziario di Napoli Nord. Le competenze del procedimento di esecuzione forzata, ai sensi del D.M.
55/2014, ammontavano ad euro 2.945,00, oltre euro 441,75 per spese generali, euro 166,00 per contributo unificato, euro 35,00 per spese di notifica ed euro 86,00 per accessi dell'Ufficiale Giudiziario, oltre IVA e CPA;
che dette somme dovevano essere portate in compensazione;
che la sentenza in virtù della quale era stato intimato l'atto di precetto opposto, pubblicata il
17.7.2017 e notificata unitamente all'atto di precetto il 15.11.2017, dichiarava lo scioglimento della scrittura privata intercorsa tra le parti il 21.7.1999, per il grave inadempimento di e, per l'effetto, condannava quest'ultima all'immediata restituzione ed Controparte_1
all'immediato rilascio dell'immobile oggetto della predetta scrittura. La aveva CP_1
rilasciato l'immobile soltanto il 23.01.2019, a seguito di esecuzione forzata. In questo periodo aveva goduto dell'immobile illegittimamente arrecando un danno alla Parte_1
legittima proprietaria, pari al mancato utilizzo dello stesso ed alla rendita equivalente;
che,
a norma dell'art.1243 comma 2, il tribunale doveva accertare l'ammontare del debito dovuto da alla a titolo di occupazione illegittima, nel periodo dal Controparte_1 Parte_1
15.11.2017 al 23.1.2019, dichiarandone la compensazione con il credito vantato in forza della sentenza azionata;
che la aveva diritto al rimborso della somma di euro 208,25, versata per le quote Parte_1
condominiali da luglio 2018 a gennaio 2019 non pagate dalla nel periodo Controparte_1
in cui occupava illegittimamente l'immobile; che tale somma poteva essere portata in compensazione.
Chiedeva di:
- dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto di pagamento notificato su istanza della sig.ra ; Controparte_1
- dichiarare la compensazione dei crediti della con il debito di;
Parte_1 Controparte_1
- condannare l'opposta al pagamento delle competenze e spese di causa.
4. Si costituiva . Controparte_1
Contestava gli assunti della opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
5.Con la sentenza n. 1341, pubblicata il 10.5.2021 il tribunale di Napoli Nord, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarava il diritto di agire da parte di
[...]
nei confronti di in forza dell'atto di precetto impugnato, per l'importo di CP_1 Parte_1
euro 35.215,73; compensava le spese. In motivazione deduceva: che l'azione proposta dalla era una opposizione alla esecuzione, ex art. 615 cpc, CP_1 dato che veniva contestata l'esistenza del credito attivato;
che era illegittima l'intimazione di pagamento della somma di euro 2.760,00, per imposta di registro della sentenza n. 1980/2017 del Tribunale di Napoli Nord, in quanto il creditore precettante non aveva documentato il pagamento dell'importo dovuto, circostanza che avrebbe legittimato la richiesta per la quota della metà (cfr. art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, ove è previsto “il rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni”); che, quanto alla domanda relativa alla inesistenza del diritto azionato per compensazione con il controcredito vantato dalla a titolo di compensi dovuti in forza della Parte_1
sentenza n. 403/2019 del Tribunale di Napoli Nord, sussistevano i requisiti della liquidità e della certezza richiesti ex art. 1243, comma 1, c.c., avendo la convenuta contestato unicamente la debenza degli accessori di legge, ma non l'esistenza del credito eccepito in compensazione. Per cui andava dichiarata l'estinzione per compensazione per l'importo di euro 3.310,52, non potendosi riconoscere la somma dovuta a titolo di IVA, non avendo indicato l'opponente se la stessa era dovuta;
che, quanto alla eccepita compensazione dei compensi richiesti per la procedura di rilascio n. 312/2019 R.G. Esec. e per l'illegittima occupazione dell'immobile oggetto di rilascio, la domanda non poteva trovare accoglimento, per carenza di prova;
che ai fini della richiesta liquidazione dei compensi dovuti per la procedura n. 312/2019 R.G.
Esec., da proporre al giudice dell'esecuzione, non erano in ogni caso stati depositati tutti gli atti della procedura esecutiva, necessari ai fini della quantificazione dei compensi e degli esborsi;
che, quanto alla illegittima occupazione dell'immobile, non erano stati forniti (e neppure richiesti) elementi probatori idonei a consentirne la liquidazione;
che, non era stata fornita la prova dell'intervenuto pagamento dell'importo dovuto a titolo di oneri condominiali (avendo l'opponente prodotto unicamente la distinta di disposizione di bonifico); che andava riconosciuto il diritto di agire, da parte di nei confronti di Controparte_1 Pt_1
in forza dell'atto di precetto impugnato, per l'importo di euro 35.215,73, così
[...] determinato: euro 38.164,00 per sorta capitale, oltre euro 315,00 per compenso per l'atto di precetto ed euro 47,25 per spese generali, per un totale di euro 38.526,25, cui andava detratto l'importo di euro 3.310,52, oggetto di compensazione;
che in ragione del parziale accoglimento della domanda, le spese potevano compensarsi.
6. La ha promosso appello. Parte_1
Con un primo motivo di doglianza lamenta l'erroneità dalla sentenza di primo grado nella parte cui ha rigettato la richiesta della di compensazione del credito vantato Parte_1 dalla con il compenso dovuto da quest'ultima per la procedura esecutiva R.E. CP_1
312/2019 del Tribunale di Napoli Nord conclusasi in data 23.1.2019.
Deduce: che, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, l'opponente ha depositato gli atti della procedura esecutiva necessari per la quantificazione dei compensi e degli esborsi: 1) il verbale di sfratto redatto dall'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Napoli Nord in data
23.1.2019, in prosieguo dell'attività svolta nel primo accesso avvenuto il 9.1.2019; 2) la ricevuta del mod. F23 di pagamento di pagamento del contributo unificato e del bollo che la
Cancelleria richiede a conclusione della procedura di rilascio;
che iI deposito del verbale di rilascio e della ricevuta di pagamento del contributo unificato di Euro 139,00 e della marca da bollo di Euro 27,00, ritualmente prodotti in giudizio, sono da soli sufficiente a dimostrare lo svolgimento dell'attività ed il diritto al ristoro dell'anticipazione degli esborsi da parte dell'intimante; che il giudice di prime cure poteva provvedere alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 611 c.p.c. ed ai sensi del D.M. 55/2014, così come poteva fare il Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 611 c.p.c.; che in relazione alle competenze e alle spese della procedura di esecuzione forzata R.E.
312/2019 del Tribunale di Napoli Nord, conclusa in data 23.1.2019, come da verbale di rilascio elevato dall'Ufficiale Giudiziario di Napoli Nord, sussisteva senza alcun dubbio il requisito della certezza e della liquidità, ben potendo il Giudice adito provvedere alla relativa liquidazione, essendo la stessa di pronta e facile quantificazione.
Con un secondo motivo la contesta l'erroneità della sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui ha rigettato la domanda di compensazione, ritenendo non provato il danno da illegittima occupazione dell'immobile da parte della CP_1
Deduce: che i documenti depositati in giudizio (sentenza, verbale di rilascio) erano sufficienti a stabilire con esattezza temporale il periodo di occupazione sine titulo dell'immobile da parte della CP_1
che la sentenza n. 1980 del 17.7.2017 del tribunale di Napoli Nord aveva condannato la all'immediato rilascio dell'immobile; che la aveva notificato precetto per CP_1 Parte_1 il rilascio in data 15.11.2017; che l'immobile era stato rilasciato il 23.01.2019 a seguito di esecuzione forzata;
che dal 15.11.2017 al 23.01.2019 la aveva goduto dell'immobile CP_1
illegittimamente, arrecando un danno, alla pari al mancato utilizzo dello stesso Parte_1
ed alla rendita equivalente;
che il tribunale poteva, a norma dell'art.1243 comma 2, c.c. accertare l'ammontare del debito dovuto dalla alla a titolo di occupazione illegittima nel periodo Controparte_1 Parte_1
dal 15.11.2017 (dies a quo) al 23.1.2019 (dies a quem), dichiarandone la compensazione con il credito vantato in forza della sentenza azionata.
Con il terzo motivo si contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto, in capo alla il credito relativo al pagamento degli oneri Parte_1
condominiali (euro 208,25) e non ha provveduto alla compensazione con il credito vantato dalla CP_1
Deduce: che la prova dell'avvenuto pagamento delle quote condominiali era stata fornita;
che la ha depositato la ricevuta di pagamento effettuato a mezzo bonifico Parte_1
bancario, in favore del Parco Venere, con il relativo numero CP_3 Pt_2
Ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di:
1.Accertare il credito della nei confronti di a titolo di ristoro Parte_1 Controparte_1
delle competenze e spese di esecuzione per rilascio di cui al procedimento R.E. 312/2019 del Tribunale di Napoli Nord quantificando l'ammontare e le spese e dichiarandone la compensazione con il credito della medesima;
2. Accertare il credito della nei confronti di a titolo di Parte_1 Controparte_1
occupazione senza titolo dell'immobile decsrito in premesse ed agli atti nel periodo dal
15.11.2017 al 23.1.2019 quantificandone l'ammontare e dichiarandone la compensazione con il credito della medesima;
3. Dichiarare la compensazione del credito della a titolo di rimborso degli oneri Parte_1
condominiali pari ad Euro 208,25 versate da luglio 2018 a gennaio 2019 non pagate dalla nel periodo in cui la stessa occupava illegittimamente l'immobile. Controparte_1
4. Condannare l'appellata al pagamento delle competenze e spese del doppio grado di giudizio.
7. Si è costituita . Controparte_1
Ha chiesto il rigetto dell'appello; con vittoria di spese, da distrarre. RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'art. 1243 c.c. recita:
“la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudcei può chiedere la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”.
2. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara
l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (v. Cass. SSUU 23225/2016; 23924/2024).
3. Fatta questa premessa, il primo motivo di appello è infondato, ai sensi della motivazione che segue.
3.1. L'art. 611 cpc – come modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 39, d.l.
4.3.2005 n. 35, conv. con mod. dalla legge 14.5.2005, n. 80, come mod. dall'art. 8, comma 1, d.l. 30.6.2005
n. 115, conv. con mod. dalla legge 17.8.2005 n. 168 e dell'art. 39 quater, comma 1, d.l.
30.12.2005 n. 273, cov. Con mod. dalla legge 23.2.2006 n. 51 – prevede che: “nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo”. L'art. 614 cpc recita: “al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione.
Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642 cpc”.
3.2. Le norme citate attestano che la liquidazione delle spese e anche dei compensi dovuti al creditore procedente, in relazione alla procedura esecutiva, sono liquidati dal giudice dell'esecuzione, come, d'altra parte, succede nei giudizi di cognizione, in cui alla liquidazione dei compensi provvede il giudice investito della controversia (sul punto, anche se relative alla lettera dell'art. 611 cpc precedente alla novella del 2005, v. Cass. 9777/1997;
9784/1998)
3.3. Nella specie, non vi è prova che la abbia chiesto la liquidazione delle spese Parte_1
e dei compensi al giudice dell'esecuzione, né vi è prova che questi abbia provveduto alla liquidazione.
3.4. Atteso che la sede in cui chiedere la liquidazione di spese e competenze era quella dell'esecuzione per rilascio, la non può chiedere, nella sede della opposizione Pt_1
originata da altra procedura esecutiva (di pagamento), la liquidazione di spese e compensi relativi a diversa procedura esecutiva.
4. Il secondo motivo di appello non è fondato.
4.1. L'art. 1591 c.c. recita: “il conduttore in mora a restituire la consa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
4.2. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che il danno ex art. 1591 c.c. va parametrato al canone convenuto (v. Cass. 18318/2024) e che l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna (v. Cass. 10926/2018).
4.3. Nella specie, la ha dedotto che la è stata condannata al rilascio Parte_1 CP_1 immediato dell'immobile in proprietà della società con la sentenza n. 1980 del 17.7.2017; che la società ha notificato precetto per il rilascio in data 15.11.2017 e che l'immobile, invece, è stato rilasciato il 23.01.2019.
Lamenta la che la ha goduto dell'immobile oltre il momento in cui Parte_1 CP_1
avrebbe dovuto rilasciarlo (dal 15.11.2017 al 23.1.2019); per cui, chiede la condanna della al pagamento del danno da occupazione illegittima. CP_1
4.4. Ai sensi dell'art. 1591 c.c. la avrebbe diritto – in astratto - al risarcimento Parte_1 del danno per la occupazione dell'immobile da parte della protrattasi oltre la CP_1 risoluzione del contratto di locazione – e quindi, sine titulo; però, la non ha Parte_1 allegato quale fosse l'entità del canone mensile o annuale di locazione, né tale dato emerge dalla documentazione prodotta dalle parti
Pertanto, in assenza della prova dell'entità del canone, risulta impossibile quantificare il danno da occupazione illegittima, che, come prescritto dall'art. 1591 c.c., è quantificato nella misura del canone di locazione.
4.5. Vanno, alla fine, anche in questo caso, rigettate la domanda formulata dalla Parte_1
e la conseguente eccezione di compensazione.
5. Il terzo motivo di appello non è fondato.
5.1. Il locatore che chiami in giudizio conduttore per il mancato pagamento di somme a titolo di oneri condominiali, in presenza della contestazione che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese, è tenuto, ex art. 2697 c.c., a dare prova dei fatti costitutivi della domanda (v. Cass. 2034872010; 6403/2004).
5.2. La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme (v. Cass. 8046/2023).
5.3. Il CRO (Codice di Riferimento Operazione) su una ricevuta di bonifico non è una prova definitiva dell'avvenuto pagamento, ma indica che la banca ha ricevuto l'ordine di bonifico.
La dimostrazione dell'avvenuto pagamento deve essere fornita con altri documenti bancari, come l'estratto conto o la conferma dell'accredito sul conto del beneficiario.
5.4. Nella specie, la in primo grado ha sostenuto di avere provveduto al Parte_1
pagamento della somma di euro 208,25 a titolo di oneri condominiali dovuti dalla CP_1
quale conduttrice, ed a comprova ha depositato gli estremi di un bonifico bancario, corredato dal Pt_2
, nel costituirsi in primo grado, contestò che la controparte avesse fornito prova Parte_3
del pagamento (v. pg. 4 della memoria di costituzione).
5.5. La secondo l'onere su di essa gravante, avrebbe dovuto provvedere a Parte_1
dare prova non solo di avere effettivamente eseguito il bonifico, ma anche che il pagamento era andato a buon fine.
In assenza di tale prova, non può ritenersi provato il pagamento.
Ne deriva che, in assenza della prova del fatto costituivo della domanda di ripetizione delle somme, la domanda formulata nei confronti della deve rigettarsi, come anche la CP_1
conseguente eccezione di compensazione.
6. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate in favore del difensore antistatario della CP_1
8. La liquidazione avviene secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
9. Il valore della controversia è dato dalla somma portata dal precetto di cui la Pt_1 ha chiesto l'annullamento, come già ridotta in sede di primo grado (euro 35.215,73).
[...] Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
10. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Va, dunque, liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
11. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
conferma la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 1341, pubblicata il 10.5.2021;
b) condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, in favore del Parte_1
difensore antistatario di , in euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre Controparte_1
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6.05.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini