TAR
Sentenza 12 marzo 2026
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 12/03/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 00641 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00180/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2026, proposto da EL VI e
ON SS, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Cutaia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza N. 00180/2026 REG.RIC.
al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Sciacca– sez. lavoro, n. 93/2024;
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026, il Presidente, dott.ssa
ED BR;
Udito il difensore della parte ricorrente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- i ricorrenti, con ricorso ritualmente notificato e depositato, hanno adito il T.a.r. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a mettere a loro disposizione, mediante l'accredito sulla c.d. “carta elettronica del docente”,
l'importo di € 2.000,00, per Natale VI, per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 e di € 1.000,00, per ON SS, per gli a.s. 2020/2021
e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione); lamentando l'inottemperanza, chiedono che venga ordinato all'Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato provvedendo al pagamento delle somme dovute, e che, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese (di cui è chiesta la distrazione);
- l'Amministrazione, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
- alla camera di consiglio del giorno 12/3/2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione; N. 00180/2026 REG.RIC.
- risulta dalla documentazione in atti che il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere (v. art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997);
- nulla ha opposto il Ministero in ordine alla mancata ottemperanza;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto e, per l'effetto:
- va dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme in forza dello stesso risultanti dovute nei modi ivi indicati, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;
- per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d'ora quale
Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60), previa richiesta del ricorrente e non riceverà alcun compenso in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice;
- una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale (tramite la procedura PAT) una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto;
- le spese del giudizio di ottemperanza, da liquidarsi in dispositivo in favore del difensore distrattario, avuto riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n.
55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, tenuto conto della bassa complessità delle questioni giuridiche affrontate, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico del Ministero. N. 00180/2026 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del difensore della parte ricorrente, in Euro 600,00, oltre accessori, dovuti come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ED BR, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena AR, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00180/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/03/2026
N. 00641 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00180/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2026, proposto da EL VI e
ON SS, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Cutaia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza N. 00180/2026 REG.RIC.
al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Sciacca– sez. lavoro, n. 93/2024;
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026, il Presidente, dott.ssa
ED BR;
Udito il difensore della parte ricorrente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- i ricorrenti, con ricorso ritualmente notificato e depositato, hanno adito il T.a.r. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a mettere a loro disposizione, mediante l'accredito sulla c.d. “carta elettronica del docente”,
l'importo di € 2.000,00, per Natale VI, per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 e di € 1.000,00, per ON SS, per gli a.s. 2020/2021
e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione); lamentando l'inottemperanza, chiedono che venga ordinato all'Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato provvedendo al pagamento delle somme dovute, e che, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese (di cui è chiesta la distrazione);
- l'Amministrazione, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
- alla camera di consiglio del giorno 12/3/2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione; N. 00180/2026 REG.RIC.
- risulta dalla documentazione in atti che il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere (v. art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997);
- nulla ha opposto il Ministero in ordine alla mancata ottemperanza;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto e, per l'effetto:
- va dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme in forza dello stesso risultanti dovute nei modi ivi indicati, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;
- per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d'ora quale
Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60), previa richiesta del ricorrente e non riceverà alcun compenso in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice;
- una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale (tramite la procedura PAT) una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto;
- le spese del giudizio di ottemperanza, da liquidarsi in dispositivo in favore del difensore distrattario, avuto riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n.
55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, tenuto conto della bassa complessità delle questioni giuridiche affrontate, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico del Ministero. N. 00180/2026 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del difensore della parte ricorrente, in Euro 600,00, oltre accessori, dovuti come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ED BR, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena AR, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00180/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO