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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6250 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 16.9.25, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a
RG. N. 5426/25
Tra
nata a [...] il [...] C.F. C.F. 1 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico de Angelis del Foro di Campobasso, C.F.
Codice Fiscale_2
RICORRENTE
E P.IVA P.IVA_1 in persona del Direttore Generale p.t., Dott. Controparte_1 و
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Ing. CP_2
1) ed BE Selvaggi (C.F.Avv.ti Luigia Mandes (C.F. C.F. 3
C.F._4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.3.2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
,con la qualifica di collaboratore a) di essere dipendente della Controparte_1 professionale sanitario infermiere, con categoria D2, attualmente "Area dei professionisti della salute e dei funzionari” del CCNL Comparto sanità pubblica 2019/2021, e di prestare la sua attività lavorativa presso il pronto soccorso del P.O.
Per_1 di CP_1
b) che aveva prestato attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali dal 2020 al 2022, come da cartellini marcatempo, agli atti;
c) che, contrariamente a quanto disposto dalla normativa di settore, per il lavoro festivo infrasettimanale svolto non aveva mai goduto del riposo compensativo, né aveva percepito la retribuzione per il lavoro straordinario, con relativa maggiorazione;
e) di aver diritto alla monetizzazione delle ore lavorative prestate durante le festività infrasettimanali, da retribuire in regime di straordinario festivo e/o festivo notturno, essendosi limitata l'azienda a corrispondere esclusivamente l'identità di disagio per turno festivo, ex art. 25 CCNL Sanità Pubblica 2002/2005, di € 17,82;
f) che i solleciti di pagamento all'azienda rimanevano privi di riscontro.
La parte ricorrente allegava conteggi circa le giornate di effettivo servizio prestato, assumendo di essere creditrice della complessiva somma di € 1.875,68, oltre interessi, per l'attività lavorativa espletata in giorni festivi infrasettimanali dal 2020 al 2022.
In diritto, deduceva la disciplina prevista dagli artt. 9 e 34, commi 7 e 8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29, comma
6, e 31, commi 7 e 8, del C.C.N.L. 2016 - 2018, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi.
Concludeva: All'illustrissimo Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e richiesta, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ore lavorative prestate durante le festività infrasettimanali dal 2020 al 2022 come specificate nel ricorso, da retribuire in regime di straordinario festivo e/o festivo notturno. 2) Per l'effetto condannare la Controparte_1 in persona del legale '
rappresentante p.t., con sede legale in CP_1 alla Via Comunale del Principe n. 13/A, per i motivi P.IVA_1 al pagamento, in favore della signora Parte 1P.I. di cui in premessa, della somma di € 1.875,68 ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa, oltre interessi legali maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo 3) Condannare la Controparte_1 , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in CP_1 alla Via Comunale del
Principe n. 13/A, P.I. P.IVA_1 al pagamento di competenze professionali e spese vive di avvocato da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
eccependo:
la prescrizione dei crediti maturati nel periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso, avvenuta in data 24.3.25, stante l'assenza di ulteriori atti interruttivi;
- la nullità del ricorso, per violazione dell'art. 414 c.p.c., in quanto carente nell'esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda;
- l'infondatezza della domanda, in fatto e in diritto, posto che la parte ricorrente non ha provato di aver prestato attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti e/o in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro;
- ad ogni modo, l'incongruità dell'importo richiesto, avendo la parte ricorrente richiesto il pagamento dello straordinario maggiorato anche per giorni festivi infrasettimanali già retribuiti (13.4.2020, 25.04.2020, 05.04.2021, 08.12.2021, 08.12.2022).
Concludeva: voglia l'On.le Tribunale rigettare il ricorso in quanto prescritto, nullo, infondato, in fatto ed in diritto, e non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
All'udienza del 16.9.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla
Cont resistente. Valga osservare che l'atto introduttivo del giudizio in materia di controversie di lavoro è, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3
dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.). In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del
7.6.99). Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257;
Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass.,
27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, l'atto si presenta adeguatamente corredato degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a base delle richieste formulate. Invero, la parte ricorrente ha dettagliatamente rappresentato e provato, mediante la produzione dei cartellini marcatempo e delle buste paga, lo svolgimento di attività lavorativa in giornate festivi infrasettimanali, nonché la mancata corresponsione della relativa voce retributiva, altresì evidenziando la mancata fruizione dei riposi compensativi, e ha rapportato la pretesa dedotta in giudizio al quadro normativo delineato dalle norme contrattuali applicabili.
Né può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, atteso che la parte ricorrente ha prodotto diffida stragiudiziale del 19.10.23 e i crediti rivendicati afferiscono al lavoro festivo infrasettimanale prestato a partire dal 13.4.20.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito specificate.
Sul tema si ritengono condivisibili le ragioni espresse nella sentenza n. 144/2024 del
Tribunale di Napoli (dott. Federico Bile) su analoga fattispecie, che qui si chiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.: "La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del
CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"
(cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021). I Giudici
di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L.
n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo". La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L.
n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19
e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore
22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre
1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a
Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "). Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la Cont tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del
CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti
Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass.
n. 4878 del 2015). Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma
6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. decadenza sollevataCardellicchio). Donde l'infondatezza dell'eccezione di
dall'Amministrazione".
Orbene, si osserva che, nel caso in esame, l'attività lavorativa prestata dalla parte ricorrente nelle giornate festive infrasettimanali è documentata dai cartellini sanitari, agli atti. Peraltro, la parte ricorrente ha negato di aver usufruito di riposo compensativo e la convenuta non ha provato che sia stata presentata tale istanza.
Rilevato che vanno ritenuti condivisibili i conteggi operati da parte ricorrente, in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche;
considerato che
le contestazioni di parte convenuta sul quantum della pretesa attorea non ineriscono le modalità di calcolo della voce retributiva richiesta, bensì l'insussistenza di eccedenze rispetto al normale orario di lavoro, svolto dalla parte ricorrente in qualità di turnista;
rilevata, altresì, l'infondatezza della eccezione di parziale adempimento, posto che dalle buste paga allegate relative alle giornate contestate si evince unicamente il pagamento del lavoro straordinario e che lo stesso non è
Controparte_1 va condannata al riconducibile ai festivi infrasettimanali lavorati;
l' pagamento, in favore di della somma di euro € 1.875,68, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo, a titolo di compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, così come previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando: Parte_1 alla percezione del1. Accerta e dichiara il diritto di compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, così come previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del
20.09.2001;
in persona del legale rapp.te p.t., al 2. condanna la resistente Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.875,68, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo;
3. condanna, altresì, l' Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 900,00, oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Si comunichi.
Napoli, 16.9.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 16.9.25, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a
RG. N. 5426/25
Tra
nata a [...] il [...] C.F. C.F. 1 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico de Angelis del Foro di Campobasso, C.F.
Codice Fiscale_2
RICORRENTE
E P.IVA P.IVA_1 in persona del Direttore Generale p.t., Dott. Controparte_1 و
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Ing. CP_2
1) ed BE Selvaggi (C.F.Avv.ti Luigia Mandes (C.F. C.F. 3
C.F._4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.3.2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
,con la qualifica di collaboratore a) di essere dipendente della Controparte_1 professionale sanitario infermiere, con categoria D2, attualmente "Area dei professionisti della salute e dei funzionari” del CCNL Comparto sanità pubblica 2019/2021, e di prestare la sua attività lavorativa presso il pronto soccorso del P.O.
Per_1 di CP_1
b) che aveva prestato attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali dal 2020 al 2022, come da cartellini marcatempo, agli atti;
c) che, contrariamente a quanto disposto dalla normativa di settore, per il lavoro festivo infrasettimanale svolto non aveva mai goduto del riposo compensativo, né aveva percepito la retribuzione per il lavoro straordinario, con relativa maggiorazione;
e) di aver diritto alla monetizzazione delle ore lavorative prestate durante le festività infrasettimanali, da retribuire in regime di straordinario festivo e/o festivo notturno, essendosi limitata l'azienda a corrispondere esclusivamente l'identità di disagio per turno festivo, ex art. 25 CCNL Sanità Pubblica 2002/2005, di € 17,82;
f) che i solleciti di pagamento all'azienda rimanevano privi di riscontro.
La parte ricorrente allegava conteggi circa le giornate di effettivo servizio prestato, assumendo di essere creditrice della complessiva somma di € 1.875,68, oltre interessi, per l'attività lavorativa espletata in giorni festivi infrasettimanali dal 2020 al 2022.
In diritto, deduceva la disciplina prevista dagli artt. 9 e 34, commi 7 e 8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29, comma
6, e 31, commi 7 e 8, del C.C.N.L. 2016 - 2018, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi.
Concludeva: All'illustrissimo Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e richiesta, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ore lavorative prestate durante le festività infrasettimanali dal 2020 al 2022 come specificate nel ricorso, da retribuire in regime di straordinario festivo e/o festivo notturno. 2) Per l'effetto condannare la Controparte_1 in persona del legale '
rappresentante p.t., con sede legale in CP_1 alla Via Comunale del Principe n. 13/A, per i motivi P.IVA_1 al pagamento, in favore della signora Parte 1P.I. di cui in premessa, della somma di € 1.875,68 ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa, oltre interessi legali maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo 3) Condannare la Controparte_1 , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in CP_1 alla Via Comunale del
Principe n. 13/A, P.I. P.IVA_1 al pagamento di competenze professionali e spese vive di avvocato da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
eccependo:
la prescrizione dei crediti maturati nel periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso, avvenuta in data 24.3.25, stante l'assenza di ulteriori atti interruttivi;
- la nullità del ricorso, per violazione dell'art. 414 c.p.c., in quanto carente nell'esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda;
- l'infondatezza della domanda, in fatto e in diritto, posto che la parte ricorrente non ha provato di aver prestato attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti e/o in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro;
- ad ogni modo, l'incongruità dell'importo richiesto, avendo la parte ricorrente richiesto il pagamento dello straordinario maggiorato anche per giorni festivi infrasettimanali già retribuiti (13.4.2020, 25.04.2020, 05.04.2021, 08.12.2021, 08.12.2022).
Concludeva: voglia l'On.le Tribunale rigettare il ricorso in quanto prescritto, nullo, infondato, in fatto ed in diritto, e non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
All'udienza del 16.9.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla
Cont resistente. Valga osservare che l'atto introduttivo del giudizio in materia di controversie di lavoro è, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3
dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.). In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del
7.6.99). Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257;
Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass.,
27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, l'atto si presenta adeguatamente corredato degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a base delle richieste formulate. Invero, la parte ricorrente ha dettagliatamente rappresentato e provato, mediante la produzione dei cartellini marcatempo e delle buste paga, lo svolgimento di attività lavorativa in giornate festivi infrasettimanali, nonché la mancata corresponsione della relativa voce retributiva, altresì evidenziando la mancata fruizione dei riposi compensativi, e ha rapportato la pretesa dedotta in giudizio al quadro normativo delineato dalle norme contrattuali applicabili.
Né può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, atteso che la parte ricorrente ha prodotto diffida stragiudiziale del 19.10.23 e i crediti rivendicati afferiscono al lavoro festivo infrasettimanale prestato a partire dal 13.4.20.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito specificate.
Sul tema si ritengono condivisibili le ragioni espresse nella sentenza n. 144/2024 del
Tribunale di Napoli (dott. Federico Bile) su analoga fattispecie, che qui si chiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.: "La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del
CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"
(cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021). I Giudici
di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L.
n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo". La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L.
n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19
e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore
22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre
1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a
Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "). Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la Cont tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del
CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti
Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass.
n. 4878 del 2015). Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma
6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. decadenza sollevataCardellicchio). Donde l'infondatezza dell'eccezione di
dall'Amministrazione".
Orbene, si osserva che, nel caso in esame, l'attività lavorativa prestata dalla parte ricorrente nelle giornate festive infrasettimanali è documentata dai cartellini sanitari, agli atti. Peraltro, la parte ricorrente ha negato di aver usufruito di riposo compensativo e la convenuta non ha provato che sia stata presentata tale istanza.
Rilevato che vanno ritenuti condivisibili i conteggi operati da parte ricorrente, in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche;
considerato che
le contestazioni di parte convenuta sul quantum della pretesa attorea non ineriscono le modalità di calcolo della voce retributiva richiesta, bensì l'insussistenza di eccedenze rispetto al normale orario di lavoro, svolto dalla parte ricorrente in qualità di turnista;
rilevata, altresì, l'infondatezza della eccezione di parziale adempimento, posto che dalle buste paga allegate relative alle giornate contestate si evince unicamente il pagamento del lavoro straordinario e che lo stesso non è
Controparte_1 va condannata al riconducibile ai festivi infrasettimanali lavorati;
l' pagamento, in favore di della somma di euro € 1.875,68, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo, a titolo di compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, così come previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando: Parte_1 alla percezione del1. Accerta e dichiara il diritto di compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, così come previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del
20.09.2001;
in persona del legale rapp.te p.t., al 2. condanna la resistente Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.875,68, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo;
3. condanna, altresì, l' Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 900,00, oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Si comunichi.
Napoli, 16.9.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca