Articolo 42 della Legge 10 aprile 1964, n. 193
Articolo 41Articolo 43
Versione
5 maggio 1964
Art. 42. Promozione ad usciere

La promozione ad usciere si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.
Entrata in vigore il 5 maggio 1964