Ordinanza cautelare 2 dicembre 2016
Rigetto
Sentenza 5 settembre 2022
Ordinanza collegiale 27 settembre 2024
Inammissibile
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/07/2025, n. 6191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6191 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06191/2025REG.PROV.COLL.
N. 02711/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2711 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Amoruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IO CA in Roma, via Nizza n.53;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di stato - sez. V n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Loiodice in sostituzione dell'avv. Di Gioia e l'avv. De Luca su delega dell'avv. Amoruso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Il sig. -OMISSIS- conduceva in locazione l’immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Bari in -OMISSIS-.
1.1. Al momento ELassegnazione ELalloggio il nucleo familiare era composto dallo stesso, dal coniuge -OMISSIS- e dai figli conviventi.
1.2. In data 23 aprile 2013, interveniva pronuncia di omologa della separazione personale dei coniugi con assegnazione ELalloggio E.R.P., già adibito a casa coniugale, al coniuge, mentre -OMISSIS- spostava la propria residenza in Sannicandro di Bari. Poco dopo, a causa di problemi di salute e della difficoltà di vivere da solo, Egli tornava a vivere nell’appartamento sito in via -OMISSIS-. Tale circostanza veniva comunicata all’Agenzia Regionale per la casa e l’abitare, con nota del 13 gennaio 2015.
In data 1 febbraio 2015, i coniugi-OMISSIS- formalizzavano la cessazione dello stato di separazione.
1.3. L’CA IA Centrale, ex IACP, effettuava verifiche, riscontrando che -OMISSIS-, figlia convivente di -OMISSIS-, possedeva proprietà idonee alle esigenze abitative del nucleo familiare; pertanto, con nota -OMISSIS- del 6.7.2015, invitava il Comune di Bari a voler provvedere a tutti gli adempimenti di competenza previsti dall’art. 19 della L.R. n. 54/84.
La Ripartizione Patrimonio, ricevuta dall’ARCA la menzionata nota, espletava accertamenti anagrafici nei confronti di -OMISSIS-, dai quali emergeva che l’assegnatario, dal 30.10.2013, si era trasferito a Sannicandro di Bari in c.da Pezza di Fora, mentre, nell’alloggio di E.R.P., sito in Bari in via-OMISSIS-, n. 10, pal. B int. 13, risultavano residenti la moglie -OMISSIS- e la figlia -OMISSIS-. Inoltre, da accertamenti effettuati dall’CA presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, risultava che l’immobile sito in Sannicandro di Bari presso cui si era trasferito -OMISSIS- era di proprietà della figlia -OMISSIS-.
1.4. Ai sensi ELart. 17, comma 3, della l.r. 10/2014, il Comune di Bari, con diffida prot. -OMISSIS- ricevuta in data 18 settembre 2015, contestava a -OMISSIS- la mancanza di residenza nell’alloggio assegnato e il possesso di proprietà idonee alle esigenze abitative del nucleo familiare in capo alla figlia convivente -OMISSIS-. A seguito di tale comunicazione, -OMISSIS- ritrasferiva la propria residenza nel comune di Bari.
1.5. In data 11 gennaio 2016, con determinazione dirigenziale-OMISSIS-, l’Ufficio Patrimonio del Comune di Bari, richiamando la diffida de qua, cui il sig. -OMISSIS- dava riscontro, non producendo neppure controdeduzioni, dichiarava la decadenza dall’assegnazione ELalloggio E.R.P. sia perché il nucleo familiare era proprietario di altri immobili idonei ad esigenze abitative, sia perché era venuto meno il requisito della stabile occupazione nell’alloggio da parte ELassegnatario.
1.6. -OMISSIS- e -OMISSIS- proponevano ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la IA, denunciando che la decadenza dall’assegnazione era stata pronunciata ai sensi ELart. 17 lett. c) l.r. 10/2014, disposizione nella fattispecie non applicabile, in quanto l’CA IA Centrale aveva avviato il procedimento di decadenza in ragione del possesso di altri immobili idonei alle esigenze abitative dall’assegnatario. Inoltre l’Amministrazione non aveva garantito alla sig.ra -OMISSIS-, assegnataria della casa coniugale, le garanzie partecipative e procedimentali in violazione ELart. 7 della legge n. 241 del 1990 e l’idoneità degli immobili di proprietà della figlia a fini abitativi non era stato oggetto di istruttoria.
2. Il Tribunale adito, con sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS- del 2016, respingeva il ricorso. Il giudice di prime cure rilevava che il provvedimento di decadenza era fondato su una duplice ragione giustificativa, rappresentata dalla proprietà, da parte di un componente del nucleo familiare, di altro immobile idoneo alle esigenze abitative della famiglia, e dal difetto di stabile occupazione da parte ELassegnatario.
Osservava inoltre che alla data di adozione del provvedimento di decadenza, la proprietà di altro immobile da parte della figlia di -OMISSIS-, elemento dirimente ai fini ELadozione del provvedimento impugnato, rappresentava una circostanza puntualmente illustrata nella memoria di costituzione del comune resistente e non smentita da parte dei ricorrenti.
3. Avverso tale sentenza proponeva appello solo -OMISSIS-, invocandone l’integrale riforma, lamentando la violazione ELart. 17, comma 1, lett. c) della l.r. della regione IA, n. 10 del 2014 e l’omessa pronuncia sul difetto di istruttoria del provvedimento di decadenza, per non essere stata accertata l’idoneità degli immobili di proprietà della figlia -OMISSIS- alle esigenze del nucleo familiare. Il Comune di Bari si costituiva in resistenza, concludendo per il rigetto ELappello.
4. Questa sezione, con sentenza 5 settembre 2022, n. -OMISSIS-, ha respinto l’appello, ritenendo destituiti di fondamento gli articolati motivi.
5. Tale sentenza è stata impugnata con ricorso per revocazione da parte del sig. -OMISSIS- il quale assume in primo luogo che sia lui che la moglie -OMISSIS- -OMISSIS- (ricorrente in prime cure ma non nel giudizio di appello e nel ricorso per revocazione) siano ultraottantenni e affetti da gravi patologie, che inibiscono il loro trasferimento e come le abitazioni dei figli non conviventi siano inidonee ad ospitarli, abitando il figlio in provincia di Rovigo con la propria famiglia e la figlia in un immobile di appena 43 mq. come da certificazione Tares prodotta.
6. Ciò posto, a sostengo del ricorso per revocazione ha articolato i seguenti motivi:
1) Violazione ELart. 106 c.p.a. e 395 c.p.c. – Errore manifesto ed errata percezione dei fatti. Violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione;
7. Si è costituito il Comune di Bari, instando per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, assumendo peraltro in punto di fatto come il ricorrente non avesse dato alcun riscontro alla diffida inviata prima ELadozione ELatto gravato in prime cure , con cui venivano assegnati termini per controdeduzioni e precisato che la parte avrebbe potuto proporre richiesta di parere, completa di ogni documentazione ritenuta necessaria, alla Commissione Provinciale di Edilizia Residenziale Pubblica di Bari.
Il Comune ha inoltre ridepositato la documentazione già depositata in sede di appello ed in prime cure, relativa agli immobili di proprietà della figlia del ricorrente.
8. All’esito ELudienza del 26 settembre 2024 la Sezione ha adottato ordinanza interlocutoria al solo fine di valutare se sussistessero i presupposti di improcedibilità ELodierno ricorso, senza alcun pregiudizio per la decisione, ordinanza riscontrata negativamente dal Comune, avuto tra l’altro riguardo alla distinta competenza in materia di sfratto ad opera ELCA IA (non parte del presente giudizio), proprietaria ELimmobile di cui è causa.
9. Nelle more della decisione il ricorrente ha prodotto documenti.
10. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito ELudienza pubblica del 6 marzo 2025.
DIRITTO
11. Viene in decisione il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza della sezione in epigrafe indicata che ha respinto l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del T.a.r. per la IA, -OMISSIS- di rigetto del ricorso proposto avverso la determinazione dirigenziale-OMISSIS- EL11.01.2016, adottata dal Comune di Bari, ripartizione patrimonio, Pos. Edilizia economica e popolare (trasmessa con nota -OMISSIS-pie del 15.01.2016) con la quale è stata comminata in danno del sig. -OMISSIS- la decadenza dall’assegnazione ELalloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Bari alla via-OMISSIS-, n. 10/B, pal. B/13.
12.Prima di passare al vaglio del motivo formulato in fase rescindente, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza relativamente alla configurabilità ELerrore di fatto revocatorio.
12.1. In termini generali, secondo la giurisprudenza il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e per consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 5 maggio 2016, n. 1824) l’errore di fatto idoneo a fondare la relativa domanda, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431).
Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, IV, 13 dicembre 2013, n. 6006).
La giurisprudenza ha pertanto elaborato i seguenti principi in ordine all’ammissibilità del ricorso per revocazione per errore di fatto revocatorio:
a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi ELart. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. -OMISSIS-7; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587); l’errore revocatorio è […] configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr.,
Cons. Stato, Sez. V, 5/4/2016, n. 1331; 22/1/2015, n. 264; Sez. IV, 1/9/2015, n. 4099)”;
b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);
c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto ELatto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi ELart. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198);
d) non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3); non sussiste pertanto errore revocatorio per il mero “fatto” che alcuni documenti o atti siano stati non esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non sussiste alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento di causa, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto, dando atto naturalmente di averlo rettamente inteso nella sua reale portata giuridica in ragione dei fatti a cui esso fa riferimento (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 8)” (Cons. Stato Sez. V, 2 febbraio 2022 n. 725; nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2022 n. 729/2022);
e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099);
f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5).
12.2. Insomma, l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n.1640).
12.3. Così, si versa nell’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Cons. Stato, III, 24 maggio 2012, n. 3053); ma se ne esula allorché si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita.
12.4. Dalla disamina della giurisprudenza, quanto all’errore di fatto cui consegua omessa pronuncia su domanda, motivo di ricorso o eccezione, risulta pertanto che lo stesso è ragione di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, ai sensi ELart. 395, comma 1, c.p.c., cui rinvia l’art. 106 c.p.a., alle condizioni fissate dalla sentenza ELAdunanza plenaria 22 gennaio 1997, n. 3, cui la giurisprudenza successiva si è costantemente uniformata.
12.4.1. Il ragionamento ELAdunanza plenaria è articolato nei seguenti passaggi:
-non v’è dubbio che l’omessa pronuncia del giudice costituisce violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (e, dunque, un errore di diritto per violazione di norma processuale, art. 112 c.p.c.);
- ciò, però, non significa che questa violazione non possa aver causa in un errore di fatto revocatorio; - può, infatti, accadere che il giudice, pur rendendosi conto del suo dovere di pronunciare, poi, però, in concreto, non l’abbia fatto;
- è necessario – ed è questo il passaggio decisivo di tutto il ragionamento ELAdunanza plenaria – che ciò emerga dalla sentenza e la motivazione è lo strumento principale mediante il quale può emergere l’errore di fatto nel quale sia incorso il giudice per non aver pronunciato su di un motivo che gli era stato proposto.
12.4.2. Si è, dunque, affermato (nella sentenza di questa Sezione, 31 luglio 2019, n. 5444) che: l’errore di fatto – quand’anche esiti nell’omissione di pronuncia – dovrà così possedere le note caratteristiche ELerrore di fatto c.d. revocatorio ovvero: a) consistere nell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (ovvero in una svista, in un errore di lettura, nell’ “ abbaglio dei sensi ”) per il quale il giudice abbia fondato il suo convincimento su di un falso presupposto di fatto (solo per limitarsi alle ultime pronunce cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 553; sez.VI, 4 gennaio 2019, n. 102; sez. V, 8 giugno 2018, n. 3478; sez. VI, 17 maggio 2018, n. 2997; sez. V, 3 aprile 2018, n. 2037; sez. V, 2 marzo 2018, n. 1297; sez. V, 7 febbraio 2018, n. 813); b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere decisivo, vale a dire trovarsi in un rapporto di stretta consequenzialità con la pronuncia adottata dal giudice (ovvero, più chiaramente, più opportunamente, la soluzione con la quale il giudice ha chiuso la controversia), di modo che si possa dire che se l’errore non sia fosse verificato l’esito sarebbe stato diverso (in tal senso, ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2018, n. 6223 III, 24 ottobre 2018, n. 6061; IV, 14 giugno 2018, n. 3671; V, 3 aprile 2018).
13. Ciò posto il ricorso è inammissibile.
13.1. Infatti le censure formulate sono inidonee al superamento della fase rescindente, non essendo ravvisabile alcun errore di fatto, né un’omessa pronuncia nella sentenza di appello.
14. Ed invero con il primo motivo di appello la parte, denunciando la violazione ELart. 17, comma 1, lett. c) l.r. n. 10/2014, lamentava che nella sentenza di primo grado era stato sbrigativamente affermato che “ il provvedimento è fondato su duplice ragione giustificativa (proprietà – da parte di componente del nucleo familiare – di altro immobile idoneo per le proprie esigenze abitative; nonché difetto di stabile abitazione da parte ELassegnataria”, mentre il provvedimento di decadenza era stato motivato esclusivamente sul presupposto che il nucleo familiare fosse proprietario di altri immobili idonei alle esigenze abitative. Secondo l’appellante, il giudice di prime cure aveva errato due volte, sia per avere affermato che il provvedimento di decadenza era stato emesso sulla base di due presupposti diversi, sia perché, con il provvedimento di decadenza era stata fatta applicazione di una norma che disciplina una fattispecie (assegnatario che non abiti stabilmente l’alloggio) diversa da quanto presuntivamente verificato in sede istruttoria (presenza di alloggi idonei a soddisfare le esigenze abitative); inoltre non si era neppure considerato che la presenza di alloggi idonei a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare non era prevista dall’art. 17 l.r. n. 10/2014, quale presupposto per la dichiarazione di decadenza ELassegnatario ELalloggio.
14.1. Con il secondo mezzo, si denunciava la violazione ELart. 112 c.p.c., e la violazione degli artt. 3, 10 e e 17 della l.r. n. 10/2014, nonché eccesso di potere giurisdizionale.
Secondo l’appellante, il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sul difetto di istruttoria del provvedimento impugnato, atteso che non era stato verificato in alcun modo che gli immobili di proprietà della figlia, non più convivente con il nucleo familiare, non fossero idonei alle esigenze familiari.
15. Questa sezione con la sentenza gravata con il mezzo di impugnazione straordinario ha giudicato il primo motivo infondato, evidenziando che dalla piana lettura della Determina-OMISSIS- risultasse che il provvedimento di decadenza ELalloggio di proprietà ELCA IA Centrale era stato emesso sia perché l’amministrazione aveva preso atto che il nucleo familiare era proprietario di altre proprietà idonee alle proprie esigenze abitative, sia in ragione della “ ritenuta…. sussistenza dei presupposti per la pronunzia di decadenza, come statuiti dall’art. 17, l.r. 10/2014, sub lett. c) ” il quale dispone che “ la decadenza ELassegnazione viene dichiarata dal Comune nei casi in cui l’assegnatario: c) non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato e ne muti la destinazione d’uso ”, circostanza questa non smentita dal ricorrente il quale, a seguito della separazione, aveva trasferito la propria residenza in altro Comune e, solo successivamente alla notifica della diffida relativa alla dichiarazione di decadenza, aveva ritrasferito la propria residenza anagrafica nell’alloggio E.R.P., oggetto di assegnazione, come risultante dagli accertamenti anagrafici esperiti dall’Amministrazione.
Inoltre, l’CA IA Centrale, a seguito di verifiche, aveva riscontrato che -OMISSIS-, figlia ELassegnatario e componente del nucleo familiare, al momento ELadozione del provvedimento di decadenza, era proprietaria di altre abitazioni idonee alle esigenze abitative della famiglia, tanto che il padre, -OMISSIS-, aveva trasferito la propria residenza in Sannicandro di Bari, in c.da Pezza di Fora, in una delle abitazioni di proprietà della figlia.
La Sezione ha respinto anche il secondo motivo di appello, con cui si lamentava l’omessa pronuncia del giudice di prima istanza sull’eccepito difetto di istruttoria del provvedimento impugnato, in quanto la mera titolarità di immobili non sarebbe di per sé rilevante, salvo che si dimostri l’idoneità, anche in ragion della superfice quale contemplata dalla normativa in materia a seconda della composizione del nucleo familiare, degli stessi alle esigenze abitative di detto nucleo; a detta ELappellante infatti l’Amministrazione non aveva verificato in alcun modo che gli immobili di proprietà di -OMISSIS-, in quanto rurali, non erano idonei a soddisfare le esigenze familiari.
La sentenza di appello ha al riguardo evidenziato che proprio la circostanza che, secondo quanto addotto dall’amministrazione, l’appellante dopo la separazione avesse trasferito la propria residenza presso uno degli immobili di proprietà della figlia, deponeva per l’idoneità di detto immobile alle esigenze abitative e che i ricorrenti, sebbene processualmente onerati, non avevano adeguatamente allegato e provato l’assunta inidoneità degli immobili nella disponibilità del nucleo familiare alle necessità familiari.
Ha infine evidenziato, richiamando la giurisprudenza in materia di atti plurimotivati, che se il provvedimento gravato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie (come nella specie), il giudice, ove ritenga infondate le censure indirizzate nei confronti di uno dei motivi assunti a base ELatto controverso, può respingere il ricorso in ragione di tale rilievo, con assorbimento delle critiche dedotte nei confronti degli altri capi del provvedimento, atteso che la conservazione ELatto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze.
16. Con il ricorso per revocazione si assume che la sentenza di appello sarebbe fondata sul falso presupposto della natura plurimotivata del provvedimento gravato in prime cure , laddove l’atto impugnato comminava la decadenza ed era stato espressamente adottato sulla base ELart. 17 comma 1 lett. c) della l.r. 10/14 che disciplina il caso in cui il nucleo famigliare assegnatario “non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso”, ma la parte dispositiva non troverebbe in tesi addentellati con la parte motiva del provvedimento, che invece faceva esclusivo riferimento al presunto possesso di altre proprietà, idonee alle esigenze abitative del nucleo familiare, che non rientrava tra quelle in ragione della quale si può disporre la decadenza ex art. 17 comma 1 lett. c); pertanto non soltanto l’atto era già solo per tale motivo illegittimo, visto che non vi era raccordo tra la parte motiva ed il dispositivo, ma la questione ELesistenza di altro immobile disponibile non poteva trovare ingresso nel giudizio, visto che non era ritualmente posta a base della decadenza.
Assume poi che nella sentenza oggetto di revocazione si faceva erroneamente riferimento all’esistenza di un altro immobile disponibile, ma il monolocale di proprietà della figlia, sito a Bari in via Libia, sarebbe ex lege inidoneo ad ospitare tre persone (in quanto di 43,84 mq).
Peraltro secondo parte ricorrente non risultava adeguatamente ponderato il fatto che l’allontanamento momentaneo dall’immobile ELCA IA aveva riguardato il solo -OMISSIS- e non già la coniuge -OMISSIS-, che non aveva mai cessato di abitare ivi; pertanto parte ricorrente richiede di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma applicata dal Comune di Bari, nella parte in cui commina la decadenza a seguito ELallontanamento (peraltro momentaneo) ELassegnatario, a scapito ELaltro coniuge che, invece, abbia mantenuto la residenza.
17. Le censure, così come formulate, sono inammissibili posto che non sussiste alcun errore di fatto, né alcuna omessa pronuncia sulle censure sollevate nel giudizio di appello.
17.1. Ed invero, il primo rilievo, erronea qualificazione ELatto come plurimotivato attiene ad una questione di diritto, essendo peraltro il giudice di appello pervenuto a tale conclusione avendo riguardo all’intera lettura del provvedimento gravato in prime cure , per cui non appare ravvisabile alcuna svista sul contenuto degli atti processuali.
Ciò in disparte dal rilievo, sia detto per incidens , che avendo il giudice di appello ritenuto la ricorrenza anche del presupposto sul quale in tesi del ricorrente doveva fondarsi l’atto di decadenza (allontanamento ELassegnatario dall’immobile, riportato anche nel precedente atto di diffida richiamato nel provvedimento di decadenza), vi sarebbe un’assoluta carenza di interesse alla coltivazione della censura, non essendo stata dedotta nel ricorso in appello alcuna censura idonea a determinare la caducazione ELatto gravato sotto questo profilo.
17.2. Ed invero la censura posta a sostegno della richiesta di rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità della l.r., relativa alla decadenza dall’assegnazione per allontanamento anche qualora nell’immobile permanga l’altro coniuge, non trova alcune addentellato nei motivi dei ricorsi del primo e secondo grado, posto che in primo grado i due coniugi ricorrenti si erano limitati a dedurre la violazione ELart. 7 della l. 241/90, per non essere stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento alla Sig.ra -OMISSIS-, mentre alcuna censura è stata reiterata nemmeno in tal senso nel ricorso in appello, non comparendo peraltro la sig. ra -OMISSIS-, ricorrente in prime cure , come appellante.
18. Parimenti - in disparte dal riscontrato carattere plurimotivato dal provvedimento gravato in prime cure , quale riscontrata anche in sede di appello, con un giudizio non censurabile nella presente sede e dalla ricorrenza dei presupposti per addivenire alla decadenza, avuto riguardo al solo motivo che, in tesi del ricorrente avrebbe potuto porsi a base del provvedimento di decadenza - non risulta idoneo al superamento della fase rescindente neanche il motivo con cui il ricorrente assume che il giudice di prime cure non avrebbe valutato l’idoneità all’abitazione da parte di tre persone degli immobili di proprietà della figlia avendo riguardo alla loro superfice.
Ed invero detta specifica doglianza, con l’indicazione specifica della superfice (riferita all’immobile attualmente abitato da -OMISSIS-) non trova alcun riscontro nel ricorso in appello, con cui la parte aveva dedotto l’inidoneità a fini abitativi degli immobili di proprietà della figlia, in quanto di carattere rurale e genericamente dedotto il difetto di istruttoria del provvedimento gravato in prime cure sulla sufficienza della superfice di detti immobili, con mero rinvio alla normativa in materia.
A tali rilievi il giudice di appello ha risposto evidenziando come l’idoneità a fini abitativi fosse dimostrata dal fatto che l’appellante avesse per un periodo abitato presso uno degli immobili di proprietà della figlia e come fosse onere del medesimo provare l’inidoneità a fini abitativi di detti immobili (onere questo in alcun modo assolto nel corso del giudizio di prime cure , laddove nel corso del giudizio di appello la parte, senza produrre alcuna memoria a corredo, si è limitata a versare in atti ex art. 73 comma 1 c.p.a., la dichiarazione Tares riferita all’immobile abitato dalla figlia e l’atto di alienazione, avvenuto in data 22 settembre 2021, ovvero dopo l’adozione del provvedimento di decadenza, di altro immobile di proprietà della stessa).
18.1. Ciò in disparte dai seguenti rilievi:
- la questione relativa all’idoneità della superfice è mera argomentazione a sostegno del motivo riferito all’inidoneità a fini abitativi degli immobili di proprietà della figlia del ricorrente, per cui non si profila l’omessa pronuncia sul motivo, alla stregua della giurisprudenza innanzi menzionata;
- detto profilo è stato comunque esaminato dal giudice di appello, sia avendo riguardo al mancato assolvimento ad opera ELappellante ELonere probatorio, sia con richiamo alla giurisprudenza sugli atti plurimotivati, essendo comunque il provvedimento di decadenza adeguatamente giustificato sotto il profilo ELallontanamento del ricorrente dalla casa familiare;
- la questione, sia detto per incidens, non avendo la parte dedotto alcunché al riguardo, relativa al riparto ELonere probatorio, posta in parte qua a base del decisum di appello, attiene a una questione di diritto;
- alcuna specifica censura è stata formulata nel ricorso per revocazione in ordine alla mancata disamina da parte del giudice di appello della documentazione prodotta (peraltro solo in grado di appello, laddove in prime cure la parte non aveva preso alcuna posizione sulla documentazione relativa alle proprietà della sig.ra -OMISSIS- prodotta dal comune); peraltro la stessa, anche ove formulata, alla stregua della giurisprudenza innanzi richiamata, sarebbe inidonea al superamento della fase rescindente.
19. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
20. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi ragioni, in considerazione della materia trattata e della particolarità della vicenda, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate, ivi compresi il numero della sentenza di primo grado del T.a.r. per la IA e della sentenza di appello.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.