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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Lisi, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno ordinario di invalidità” - L. 222/1984
Fatto e diritto Con atto depositato in data 29.10.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della prestazione di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, il CTU dott. Persona_1
, dopo aver del tutto significativamente rilevato che “… il ricorrente Sig.
[...]
è affetto da un interessamento patologico di apparati, quali quello Pt_1 osteoarticolare, circolatorio e neurologico, che non riduce complessivamente le capacità lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini della ricorrente , ai sensi della legge 222/84. A carico dell'apparato osteoarticolare i reperti strumentali e clinici correlati al quadro degenerativo del tratto rachideo e delle grosse articolazioni depongono per una modesta entità funzionale con lieve limitazione funzionale. Per
1 quanto concerne l'apparato cardiovascolare si fa riferimento alla presenza di una cardiopatia ipertensiva nell'ambito di un buon compenso emodinamico. Di scarso rilievo clinico la riferita sindrome depressiva sofferta senza adeguato percorso terapeutico E' presente in atti una sola valutazione psicodiagnostica del dott. del 14/11/22. Le Pt_2 patologie sopra descritte, per grado di espressività clinica maturato, per possibilità di controllo terapeutico non possono dirsi che incidano in misura determinante sulla sua efficienza psicofisica, nel senso che non interferiscono significativamente con la possibilità di prestazione d'opera da parte del Sig. nelle mansioni prima Parte_1 svolte (autista)” ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “le attuali condizioni funzionali del ricorrente non sono tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.( Legge 222/84) Non sussistono dunque elementi idonei e sufficienti per riconoscere il diritto all'assegno ordinario di invalidità”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta e confermati anche a seguito delle osservazioni di parte attrice, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Né vi è modo di addivenire ad una diversa conclusione in rapporto alla documentazione sanitaria allegata alle note di trattazione scritta depositate dalla difesa della parte ricorrente, non potendosi da essa evincere un significativo aggravamento della condizione patologica dell'assistibile meritevole di approfondimento medico legale. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 29.10.2024, nei confronti dell' così provvede: rigetta il ricorso;
Parte_1 CP_1 dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il costo delle CP_1 spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 28 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Lisi, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno ordinario di invalidità” - L. 222/1984
Fatto e diritto Con atto depositato in data 29.10.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della prestazione di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, il CTU dott. Persona_1
, dopo aver del tutto significativamente rilevato che “… il ricorrente Sig.
[...]
è affetto da un interessamento patologico di apparati, quali quello Pt_1 osteoarticolare, circolatorio e neurologico, che non riduce complessivamente le capacità lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini della ricorrente , ai sensi della legge 222/84. A carico dell'apparato osteoarticolare i reperti strumentali e clinici correlati al quadro degenerativo del tratto rachideo e delle grosse articolazioni depongono per una modesta entità funzionale con lieve limitazione funzionale. Per
1 quanto concerne l'apparato cardiovascolare si fa riferimento alla presenza di una cardiopatia ipertensiva nell'ambito di un buon compenso emodinamico. Di scarso rilievo clinico la riferita sindrome depressiva sofferta senza adeguato percorso terapeutico E' presente in atti una sola valutazione psicodiagnostica del dott. del 14/11/22. Le Pt_2 patologie sopra descritte, per grado di espressività clinica maturato, per possibilità di controllo terapeutico non possono dirsi che incidano in misura determinante sulla sua efficienza psicofisica, nel senso che non interferiscono significativamente con la possibilità di prestazione d'opera da parte del Sig. nelle mansioni prima Parte_1 svolte (autista)” ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “le attuali condizioni funzionali del ricorrente non sono tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.( Legge 222/84) Non sussistono dunque elementi idonei e sufficienti per riconoscere il diritto all'assegno ordinario di invalidità”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta e confermati anche a seguito delle osservazioni di parte attrice, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Né vi è modo di addivenire ad una diversa conclusione in rapporto alla documentazione sanitaria allegata alle note di trattazione scritta depositate dalla difesa della parte ricorrente, non potendosi da essa evincere un significativo aggravamento della condizione patologica dell'assistibile meritevole di approfondimento medico legale. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 29.10.2024, nei confronti dell' così provvede: rigetta il ricorso;
Parte_1 CP_1 dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il costo delle CP_1 spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 28 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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