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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 276/2023 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 19/3/2024 all'esito dell'ordinanza del
21/3/2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BENEDETTI MARIA PINA
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. NASUTI PIERO P.IVA_1
PERFETTI IA rappresentata e difesa dall'Avv. FATTORE ANTONIO
- APPELLATI - avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 288/2022 pubblicata il 25/08/2022 resa all'esito del procedimento RG n. 176/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato l'appellante impugna la sentenza con la quale il
Tribunale di Lanciano ha ritenuto la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta
1 da IA PE e contro la società che Parte_1 Controparte_1 vantava un credito discendente da lavori e materiali extra capitolato e da due assegni bancari per un 'importo complessivo di euro 6.802,27
Gli opponenti contestavano la pretesa sostenendo di aver già corrisposto l'intera somma dovuta per lavori edili e materiali extra capitolato, come attestato da una dichiarazione del legale rappresentante della società convenuta ed hanno chiesto la restituzione dei due assegni bancari che deducono essere indebitamente ricevuti in quanto consegnati a seguito di minaccia e relativi a somme non dovute.
La società opposta ha chiesto di dichiarare l'opposizione tardiva e quindi inammissibile, oppure di confermare il decreto ingiuntivo poichè la pretesa era comunque fondata nel merito.
Il Tribunale fonda la sua decisione circa la ritenuta tardività dell'opposizione monitoria ritenendo che l'opposizione fosse stata proposta oltre il termine di 40 giorni calcolato dalla data di "compiuta giacenza" della notifica del decreto ingiuntivo.
L'appellante censura la sentenza ritenendone contraddittoria la motivazione poichè ha ritenuto tardiva l'opposizione basandosi sulla data di compiuta giacenza del 29.12.2017, ma nella stessa sentenza ha affermato che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta il
10.01.2018, rendendo quindi l'opposizione del 14.02.2018 tempestiva.
Il Tribunale, infatti, ha male interpretato la documentazione relativa alla notifica del decreto ingiuntivo, non considerando che la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) non risulta correttamente notificata, come richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione.
Nel merito ribadisce le contestazioni sollevate in sede di opposizione, evidenziando che la somma richiesta dalla era stata già interamente pagata e che la Controparte_1 società non aveva alcun diritto a pretendere il pagamento dei due assegni contestati e reiterando la richiesta di restituzione degli assegni di € 2.100,00 e € 2.000,00 che nella sua prospettazione sarebbero stati rilasciati sotto pressione e senza un effettivo titolo giuridico.
Così, quindi, conclude: “in riforma della sentenza Tribunale Monocratico di Lanciano – dott.ssa D'Alfonso- n. 288/2022 pubblicata il 25.08.2022,mai notificata, dichiarare tempestivo l'atto di citazione in opposizione proposto da (unitamente a Parte_1
PE IA) notificato il 14.02.2018 all'opposto e conseguentemente accogliere
l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando la sua nullità e/o
2 inefficacia e per l'effetto dichiararsi l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria vantabile dalla nei confronti Controparte_1 dei sigg.ri e IA PE, per tutti i motivi in premessa ed in fatto Parte_1 esposti. Voglia altresì la Corte adita in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale : accertare e dichiarare che i due assegni tratti sulla di cui uno € CP_2
2.100,00 con scadenza all'11.5.2016 e l'altro di € 2.000,00, con scadenza al 10.6.2016, sono stati indebitamente ricevuti dalla società opposta, pertanto condannare la predetta società alla loro restituzione in favore degli opponenti e IA PE. Parte_1
Condannare, altresì, controparte ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia, o in quella prudenzialmente indicata di € 6.000,00. Condannare, inoltre, parte opposta alle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituisce la parte appellata, contestando le ragioni del gravame ed argomentando in ordine al passaggio in giudicato della sentenza per IA PE, non avendo costei, coobbligata solidale, impugnato la sentenza,
Contesta la eccepita contraddittorietà della sentenza poichè il Tribunale ha riportato un mero dato di fatto: i plichi contenenti il decreto ingiuntivo n. 389/2017 furono ritirati dal il 10.01.2018, sicchè il termine di 40 giorni per l'opposizione è scaduto il Parte_1
7.02.2018, mentre l'opposizione è stata presentata solo il 14.02.2018, rendendola tardiva e inammissibile.
Ribadisce la correttezza della decisione impugnata in punto di tardività avendo fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte espressi da Cassazione Sez. 6 n.
3141/2022 e Sezioni Unite n. 10012/2021.
Nel merito, la società appellata nega ogni comportamento scorretto, ribadendo che gli assegni furono consegnati volontariamente e facevano parte degli accordi contrattuali non essendoci prove che dimostrino che gli assegni furono rilasciati sotto minaccia o che la società abbia cercato di eludere la fatturazione e la tassazione, così come dedotto dall'appellante.
In ordine ai lavori eseguiti dall'appellato non risultando contestazioni sui lavori eseguiti né richieste di risarcimento durante il rapporto contrattuale, correttamente il Tribunale ha rigettato le richieste di CTU formulate in sede di opposizione.
3 All'esito, quindi, così conclude: “a)-rigettare l'appello in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto;
b)- confermare nella sua interezza la sentenza impugnata;
c)-condannarsi
l'appellante al pagamento delle spese anche di questo grado di giudizio”
Si costituisce in giudizio anche la parte appellata PE, alla quale l'appello venne notificato in esito all'ordinanza del Collegio che disponeva l'incombente, con atto depositato il
25/10/2023 “associandosi alle deduzioni e richieste svolte dall'appellante
[...]
” Parte_1
All'udienza del 19/3/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del 21/3/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza appellata nei riguardi della condebitrice solidale, non avendo essa appellata impugnato la sentenza ma essendosi limitata a costituirsi in giudizio aderendo alle domande dell'appellante.
1.1. L'eccezione è infondata.
1.2. Deve preliminarmente evidenziarsi come l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (per tutte: Cass. 30 maggio 2008, n. 14469; Cass. 21 novembre 2006, n. 24680;)
1.3. Una volta introdotto il giudizio da parte dei condebitori, però, deve ritenersi sussistere un litisconsorzio processuale ancorchè facoltativo, sicchè la controversia deve essere decisa nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato al giudizio di primo grado, sì da doversi disporre, così come ha disposto il Collegio, la notificazione del gravame anche al condebitore non impugnante e non direttamente destinatario dell'appello principale.
1.4. In esito alla partecipazione del condebitore al giudizio di appello con la notifica
4 dell'appello, così come avvenuta nella fattispecie, in ossequio alle statuizioni di Cassazione SS.UU. del 28/3/2024 n. 8486, deve ritenersi ammissibile che questi possa proporre impugnazione incidentale tardiva, anche adesiva, ove l'interesse sia sorto dall'impugnazione principale.
1.5. Infatti, “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva.” (Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 8486 del 28/03/2024)
1.6. Così si è verificato nella fattispecie, ove la parte appellata PE ebbe a aderire alle ragioni di gravame dell'appellante principale dovendosi interpretare la detta costituzione come meramente adesiva alle ragioni dell'appellante principale.
1.7. Conseguentemente, non si è verificato il passaggio in giudicato della sentenza appellata nei riguardi della condebitrice PE.
2. L'appello è parzialmente fondato.
3. Erroneamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto che l'opposizione monitoria fosse stata tardivamente introdotta, con la conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. Si deve, infatti, rilevare come la notificazione del decreto monitorio venne effettuata con la spedizione, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, dell'atto da notificare a mezzo posta in data 14/12/2017.
3.2. Poichè i destinatari della notificazione o altre persone abilitate non erano disponibili alla ricezione del plico postale, l'operatore postale ebbe a depositare l'atto presso l'ufficio competente ed a spedire ai destinatari le
Comunicazioni di Avvenuto Deposito (CAD) a mezzo le raccomandate AR specificamente indicate nell'avviso di ricevimento.
3.3. Allo scadere dei 10 giorni dal deposito, quindi, l'ufficio postale ebbe a rendere la ricevuta di ritorno della notificazione a mezzo posta al mittente, con la dicitura di atto non ritirato entro i dieci giorni.
3.4. Erroneamente il Tribunale ha considerato, evidentemente, la data di compiuta
5 giacenza dell'atto notificato a mezzo posta come dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, giacchè la decorrenza del termine si sarebbe, invece, dovuta individuare con riferimento alla ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) che completa il procedimento notificatorio.
3.5. Infatti, è principio ormai consolidato quello secondo cui “In tema di notifica di un atto … processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Cassazione Sez. U - , Sentenza n.
10012 del 15/04/2021)
3.6. Orbene, nella fattispecie non risulta mai essere stata prodotta la ricevuta di ritorno della detta comunicazione (ovvero la relativa giacenza) la cui spedizione risulta sì effettuata così come da attestazione dell'agente postale, ma che riporta una data del tutto incongrua (13/12/2017) perchè addirittura antecedente la data di spedizione dell'atto notificando a mezzo posta
(14/12/2017).
3.7. Conseguentemente, tale mancanza del CAD (e l'inverosimiglianza della data di spedizione del CAD stesso) inficia di nullità la notificazione del ricorso monitorio dal cui perfezionamento discendeva la tempestività dell'opposizione.
3.8. Conseguentemente, stante la sanabilità della detta nullità per effetto del raggiungimento dello scopo, tale finalità può dirsi raggiunta con l'effettiva conoscenza - così come riferita dallo stesso appellante - dell'atto ritirato in data 10/1/2018, così come attestato dalla ricevuta di consegna emessa
6 dall'ufficio postale depositario dell'atto.
3.9. In relazione a tale data, che costituisce la data in cui si è verificata la sanatoria della notifica nulla e, quindi, il perfezionamento della notifica, l'opposizione, che risulta notificata il 14/2/2018, risulta tempestiva.
4. Nel merito l'opposizione ed il relativo appello sono parzialmente fondati.
4.1. La documentazione prodotta, infatti, evidenzia come la parte opponente - ora appellante - avesse provveduto a corrispondere all'impresa l'importo di euro
28.000,00 da essa appaltante reclamato a fronte dei lavori extracontratto.
4.2. In particolare le parti avevano concordato l'ammontare complessivo delle opere extracontratto nell'importo di euro 28.000,00 il cui pagamento era avvenuto con il rilascio di assegni il cui pagamento è attestato inequivocabilmente dalle sottoscrizioni delle schede riepilogative ove accanto al numero dell'assegno, dell'importo e della data di rilascio v'è la ricevuta per consegna e la sottoscrizione relativa all'avvenuto pagamento del titolo.
4.3. Nessuna prova, invece, risulta relativamente ad un diverso e superiore ammontare delle opere extracontratto, come detto concordate nell'ammontare di euro 28.000 in virtù della scrittura privata inter partes.
4.4. Dinanzi, infatti, alla contestazione da parte degli opponenti dell'esistenza del credito vantato dal creditore in misura superiore all'importo concordato, costituiva onere della parte creditrice l'onere di dimostrare il fondamento del proprio credito, quantomeno per la parte eccedente quello che lo stesso creditore aveva riconosciuto essere stato già pagato, giacchè sulla scorta dell'ammontare della fattura prodotta, egli reclamava la sola parte che eccedeva l'importo di euro 28.000 evidentemente già corrisposto dall'appellante.
4.5. Nella fattispecie, invece, la parte appellata in prime cure ha solo dedotto che le opere extracontratto ammontassero ad un importo superiore a quello convenuto con le scritture private prodotte in giudizio dalla parte opponente, e non ha dimostrato quindi il fondamento del proprio credito ulteriore rispetto a quello espressamente convenuto e riconosciuto come già corrisposto dalla parte appellante
7 4.6. Pertanto, la fattura 33/2016, il cui importo era stato specificamente contestato dalla parte opponente, non poteva costituire prova del credito che, per come risultante dalla documentazione, assommava invece ad euro 28.000 ed il cui pagamento era avvenuto - così come dedotto dallo stesso appellante - in contanti con la contestuale restituzione degli assegni all'emittente in una con la sottoscrizione della scheda dei pagamenti.
4.7. Tale importo, peraltro, la parte appellata aveva riconosciuto essere stato già versato giacchè, della fattura indicata richiedeva il pagamento della sola somma che eccedeva l'importo di euro 28.000,00.
4.8. La deduzione della parte opponente in prime cure, circa l'avvenuta corresponsione dell'intero corrispettivo per le opere extracontratto quindi è rimasta dimostrata proprio in quanto in giudizio la parte appellata azionava la differenza tra quanto corrisposto e la maggior somma pretesa a titolo di opere extracontratto.
4.9. Quanto ai due assegni di complessivi euro 4.100,00 che la parte appellata ritiene fondino parte del credito azionato, deve evidenziarsi come l'assegno in sè non costituisca prova dell'esistenza del credito ma costituisca al più una promessa di pagamento comportante un'inversione dell'onere della prova circa l'insussistenza del credito stesso.
4.10. Nella fattispecie la parte appellante, a ciò onerata, non ha dimostrato come non vi fosse nessuna fonte del credito recato dai detti titoli, peraltro consegnati successivamente alla data di stipula del contratto definitivo di compravendita e della pattuizione relativa all'ammontare delle opere extracontratto, sicchè
l'ammontare dei suddetti assegni, per complessivi euro 4.100,00 risulta dovuto alla parte appellata, nè risulta altrimenti dimostrata la circostanza, allegata da parte appellante in prime cure, che il rilascio di detti assegni siano l'effetto di una minaccia da parte del prenditore degli assegni stessi.
4.11. Le uniche dichiarazioni sul punto sono quelle della teste TE
, madre dell'appellante la quale riferisce della
[...] Parte_1 richiesta della dazione di tali assegni a titolo di interessi da parte della appellata riferendo come la minaccia posta in essere da quest'ultima fosse
8 relativa alla sospensione dei lavori.
4.12. Deve evidenziarsi come, qualificando la dazione dell'assegno come una conseguenza dell'azione minacciosa dell'ordinatario, la parte appellante ha inteso invocare la sussistenza di un vizio del proprio consenso al rilascio di detti assegni, sicchè su di essa appellante incombeva l'onere della compiuta dimostrazione dell'esistenza dei detti vizi del consenso, ed in particolare che si trattasse di una violenza ex art. 1434 e seguenti del codice civile.
4.13. Orbene alla luce delle circostanze dedotte, in cui il metus dell'appellante sarebbe consistito nell'interruzione dei lavori in corso nell'abitazione da esso acquistata e di cui aveva l'integrale e piena disponibilità materiale e giuridica, avendola già acquistata, deve escludersi che tale minaccia avesse i requisiti ex art. 1435 c.c. tali da sostanziare la violenza morale quale vizio del consenso.
4.14. In particolare, il rifiuto dell'appaltatore di portare a compimento i lavori non assumeva alcuna gravità o meglio non assumeva quella caratteristica di male notevole che l'art. 1435 c.p.c. richiede come costitutivo del metus della violenza quale mezzo di coartazione della volontà negoziale.
4.15. All'interruzione dei lavori nell'immobile nella piena disponibilità degli acquirenti, infatti, ben poteva agevolmente supplirsi facendo effettuare i medesimi lavori ad altra ditta e, successivamente, azionare nei riguardi della società appellata i diritti conseguenti all'inadempimento contrattuale.
4.16. Ne consegue che l'ammontare dei detti titoli dev'essere riconosciuto alla parte appellata.
4.17. Nei suddetti limitati termini, quindi, l'appello è fondato.
5. Le ragioni della decisione escludono sussistere gli estremi della chiesta condanna ex art. 96 c.p.c. della società appellata, peraltro, non provata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, da individuarsi in una valutazione complessiva dell'esito del giudizio dell'appellante e nel condebitore solidale, e sono liquidate in base al decisum della controversia per entrambi i gradi di giudizio nei valori minimi alla luce della semplicità della controversia, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera
9 c, del DM 55/2014, non tenutasi e, quindi:
6.1. Per il primo grado in Euro 1278,00 di cui:
1. Fase di studio della controversia € 213,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 213,00
3. Fase istruttoria € 426,00
4. Fase decisionale € 426,00
6.2. Per il presente grado in Euro 962,00 di cui:
1. Fase di studio della controversia € 268,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 268,00
4. Fase decisionale € 426,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 389/2017 del 7/12/2017 RG n. 10998/2017 del Tribunale di Lanciano che contestualmente revoca, condanna la parte appellante e Parte_1
PE IA, in solido tra loro, a corrispondere alla parte appellata,
[...]
, la somma di euro 4.100,00 oltre agli interessi legali dalla domanda Controparte_1 al soddisfo;
2) condanna e PE IA, con il vincolo solidale, al pagamento Parte_1 in favore della società appellata delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro 1.278,00 e di quelle del presente grado che liquida in euro 962,00 oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7 novembre 2024
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
10
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 276/2023 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 19/3/2024 all'esito dell'ordinanza del
21/3/2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BENEDETTI MARIA PINA
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. NASUTI PIERO P.IVA_1
PERFETTI IA rappresentata e difesa dall'Avv. FATTORE ANTONIO
- APPELLATI - avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 288/2022 pubblicata il 25/08/2022 resa all'esito del procedimento RG n. 176/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato l'appellante impugna la sentenza con la quale il
Tribunale di Lanciano ha ritenuto la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta
1 da IA PE e contro la società che Parte_1 Controparte_1 vantava un credito discendente da lavori e materiali extra capitolato e da due assegni bancari per un 'importo complessivo di euro 6.802,27
Gli opponenti contestavano la pretesa sostenendo di aver già corrisposto l'intera somma dovuta per lavori edili e materiali extra capitolato, come attestato da una dichiarazione del legale rappresentante della società convenuta ed hanno chiesto la restituzione dei due assegni bancari che deducono essere indebitamente ricevuti in quanto consegnati a seguito di minaccia e relativi a somme non dovute.
La società opposta ha chiesto di dichiarare l'opposizione tardiva e quindi inammissibile, oppure di confermare il decreto ingiuntivo poichè la pretesa era comunque fondata nel merito.
Il Tribunale fonda la sua decisione circa la ritenuta tardività dell'opposizione monitoria ritenendo che l'opposizione fosse stata proposta oltre il termine di 40 giorni calcolato dalla data di "compiuta giacenza" della notifica del decreto ingiuntivo.
L'appellante censura la sentenza ritenendone contraddittoria la motivazione poichè ha ritenuto tardiva l'opposizione basandosi sulla data di compiuta giacenza del 29.12.2017, ma nella stessa sentenza ha affermato che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta il
10.01.2018, rendendo quindi l'opposizione del 14.02.2018 tempestiva.
Il Tribunale, infatti, ha male interpretato la documentazione relativa alla notifica del decreto ingiuntivo, non considerando che la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) non risulta correttamente notificata, come richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione.
Nel merito ribadisce le contestazioni sollevate in sede di opposizione, evidenziando che la somma richiesta dalla era stata già interamente pagata e che la Controparte_1 società non aveva alcun diritto a pretendere il pagamento dei due assegni contestati e reiterando la richiesta di restituzione degli assegni di € 2.100,00 e € 2.000,00 che nella sua prospettazione sarebbero stati rilasciati sotto pressione e senza un effettivo titolo giuridico.
Così, quindi, conclude: “in riforma della sentenza Tribunale Monocratico di Lanciano – dott.ssa D'Alfonso- n. 288/2022 pubblicata il 25.08.2022,mai notificata, dichiarare tempestivo l'atto di citazione in opposizione proposto da (unitamente a Parte_1
PE IA) notificato il 14.02.2018 all'opposto e conseguentemente accogliere
l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando la sua nullità e/o
2 inefficacia e per l'effetto dichiararsi l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria vantabile dalla nei confronti Controparte_1 dei sigg.ri e IA PE, per tutti i motivi in premessa ed in fatto Parte_1 esposti. Voglia altresì la Corte adita in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale : accertare e dichiarare che i due assegni tratti sulla di cui uno € CP_2
2.100,00 con scadenza all'11.5.2016 e l'altro di € 2.000,00, con scadenza al 10.6.2016, sono stati indebitamente ricevuti dalla società opposta, pertanto condannare la predetta società alla loro restituzione in favore degli opponenti e IA PE. Parte_1
Condannare, altresì, controparte ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia, o in quella prudenzialmente indicata di € 6.000,00. Condannare, inoltre, parte opposta alle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituisce la parte appellata, contestando le ragioni del gravame ed argomentando in ordine al passaggio in giudicato della sentenza per IA PE, non avendo costei, coobbligata solidale, impugnato la sentenza,
Contesta la eccepita contraddittorietà della sentenza poichè il Tribunale ha riportato un mero dato di fatto: i plichi contenenti il decreto ingiuntivo n. 389/2017 furono ritirati dal il 10.01.2018, sicchè il termine di 40 giorni per l'opposizione è scaduto il Parte_1
7.02.2018, mentre l'opposizione è stata presentata solo il 14.02.2018, rendendola tardiva e inammissibile.
Ribadisce la correttezza della decisione impugnata in punto di tardività avendo fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte espressi da Cassazione Sez. 6 n.
3141/2022 e Sezioni Unite n. 10012/2021.
Nel merito, la società appellata nega ogni comportamento scorretto, ribadendo che gli assegni furono consegnati volontariamente e facevano parte degli accordi contrattuali non essendoci prove che dimostrino che gli assegni furono rilasciati sotto minaccia o che la società abbia cercato di eludere la fatturazione e la tassazione, così come dedotto dall'appellante.
In ordine ai lavori eseguiti dall'appellato non risultando contestazioni sui lavori eseguiti né richieste di risarcimento durante il rapporto contrattuale, correttamente il Tribunale ha rigettato le richieste di CTU formulate in sede di opposizione.
3 All'esito, quindi, così conclude: “a)-rigettare l'appello in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto;
b)- confermare nella sua interezza la sentenza impugnata;
c)-condannarsi
l'appellante al pagamento delle spese anche di questo grado di giudizio”
Si costituisce in giudizio anche la parte appellata PE, alla quale l'appello venne notificato in esito all'ordinanza del Collegio che disponeva l'incombente, con atto depositato il
25/10/2023 “associandosi alle deduzioni e richieste svolte dall'appellante
[...]
” Parte_1
All'udienza del 19/3/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del 21/3/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza appellata nei riguardi della condebitrice solidale, non avendo essa appellata impugnato la sentenza ma essendosi limitata a costituirsi in giudizio aderendo alle domande dell'appellante.
1.1. L'eccezione è infondata.
1.2. Deve preliminarmente evidenziarsi come l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (per tutte: Cass. 30 maggio 2008, n. 14469; Cass. 21 novembre 2006, n. 24680;)
1.3. Una volta introdotto il giudizio da parte dei condebitori, però, deve ritenersi sussistere un litisconsorzio processuale ancorchè facoltativo, sicchè la controversia deve essere decisa nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato al giudizio di primo grado, sì da doversi disporre, così come ha disposto il Collegio, la notificazione del gravame anche al condebitore non impugnante e non direttamente destinatario dell'appello principale.
1.4. In esito alla partecipazione del condebitore al giudizio di appello con la notifica
4 dell'appello, così come avvenuta nella fattispecie, in ossequio alle statuizioni di Cassazione SS.UU. del 28/3/2024 n. 8486, deve ritenersi ammissibile che questi possa proporre impugnazione incidentale tardiva, anche adesiva, ove l'interesse sia sorto dall'impugnazione principale.
1.5. Infatti, “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva.” (Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 8486 del 28/03/2024)
1.6. Così si è verificato nella fattispecie, ove la parte appellata PE ebbe a aderire alle ragioni di gravame dell'appellante principale dovendosi interpretare la detta costituzione come meramente adesiva alle ragioni dell'appellante principale.
1.7. Conseguentemente, non si è verificato il passaggio in giudicato della sentenza appellata nei riguardi della condebitrice PE.
2. L'appello è parzialmente fondato.
3. Erroneamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto che l'opposizione monitoria fosse stata tardivamente introdotta, con la conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. Si deve, infatti, rilevare come la notificazione del decreto monitorio venne effettuata con la spedizione, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, dell'atto da notificare a mezzo posta in data 14/12/2017.
3.2. Poichè i destinatari della notificazione o altre persone abilitate non erano disponibili alla ricezione del plico postale, l'operatore postale ebbe a depositare l'atto presso l'ufficio competente ed a spedire ai destinatari le
Comunicazioni di Avvenuto Deposito (CAD) a mezzo le raccomandate AR specificamente indicate nell'avviso di ricevimento.
3.3. Allo scadere dei 10 giorni dal deposito, quindi, l'ufficio postale ebbe a rendere la ricevuta di ritorno della notificazione a mezzo posta al mittente, con la dicitura di atto non ritirato entro i dieci giorni.
3.4. Erroneamente il Tribunale ha considerato, evidentemente, la data di compiuta
5 giacenza dell'atto notificato a mezzo posta come dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, giacchè la decorrenza del termine si sarebbe, invece, dovuta individuare con riferimento alla ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) che completa il procedimento notificatorio.
3.5. Infatti, è principio ormai consolidato quello secondo cui “In tema di notifica di un atto … processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Cassazione Sez. U - , Sentenza n.
10012 del 15/04/2021)
3.6. Orbene, nella fattispecie non risulta mai essere stata prodotta la ricevuta di ritorno della detta comunicazione (ovvero la relativa giacenza) la cui spedizione risulta sì effettuata così come da attestazione dell'agente postale, ma che riporta una data del tutto incongrua (13/12/2017) perchè addirittura antecedente la data di spedizione dell'atto notificando a mezzo posta
(14/12/2017).
3.7. Conseguentemente, tale mancanza del CAD (e l'inverosimiglianza della data di spedizione del CAD stesso) inficia di nullità la notificazione del ricorso monitorio dal cui perfezionamento discendeva la tempestività dell'opposizione.
3.8. Conseguentemente, stante la sanabilità della detta nullità per effetto del raggiungimento dello scopo, tale finalità può dirsi raggiunta con l'effettiva conoscenza - così come riferita dallo stesso appellante - dell'atto ritirato in data 10/1/2018, così come attestato dalla ricevuta di consegna emessa
6 dall'ufficio postale depositario dell'atto.
3.9. In relazione a tale data, che costituisce la data in cui si è verificata la sanatoria della notifica nulla e, quindi, il perfezionamento della notifica, l'opposizione, che risulta notificata il 14/2/2018, risulta tempestiva.
4. Nel merito l'opposizione ed il relativo appello sono parzialmente fondati.
4.1. La documentazione prodotta, infatti, evidenzia come la parte opponente - ora appellante - avesse provveduto a corrispondere all'impresa l'importo di euro
28.000,00 da essa appaltante reclamato a fronte dei lavori extracontratto.
4.2. In particolare le parti avevano concordato l'ammontare complessivo delle opere extracontratto nell'importo di euro 28.000,00 il cui pagamento era avvenuto con il rilascio di assegni il cui pagamento è attestato inequivocabilmente dalle sottoscrizioni delle schede riepilogative ove accanto al numero dell'assegno, dell'importo e della data di rilascio v'è la ricevuta per consegna e la sottoscrizione relativa all'avvenuto pagamento del titolo.
4.3. Nessuna prova, invece, risulta relativamente ad un diverso e superiore ammontare delle opere extracontratto, come detto concordate nell'ammontare di euro 28.000 in virtù della scrittura privata inter partes.
4.4. Dinanzi, infatti, alla contestazione da parte degli opponenti dell'esistenza del credito vantato dal creditore in misura superiore all'importo concordato, costituiva onere della parte creditrice l'onere di dimostrare il fondamento del proprio credito, quantomeno per la parte eccedente quello che lo stesso creditore aveva riconosciuto essere stato già pagato, giacchè sulla scorta dell'ammontare della fattura prodotta, egli reclamava la sola parte che eccedeva l'importo di euro 28.000 evidentemente già corrisposto dall'appellante.
4.5. Nella fattispecie, invece, la parte appellata in prime cure ha solo dedotto che le opere extracontratto ammontassero ad un importo superiore a quello convenuto con le scritture private prodotte in giudizio dalla parte opponente, e non ha dimostrato quindi il fondamento del proprio credito ulteriore rispetto a quello espressamente convenuto e riconosciuto come già corrisposto dalla parte appellante
7 4.6. Pertanto, la fattura 33/2016, il cui importo era stato specificamente contestato dalla parte opponente, non poteva costituire prova del credito che, per come risultante dalla documentazione, assommava invece ad euro 28.000 ed il cui pagamento era avvenuto - così come dedotto dallo stesso appellante - in contanti con la contestuale restituzione degli assegni all'emittente in una con la sottoscrizione della scheda dei pagamenti.
4.7. Tale importo, peraltro, la parte appellata aveva riconosciuto essere stato già versato giacchè, della fattura indicata richiedeva il pagamento della sola somma che eccedeva l'importo di euro 28.000,00.
4.8. La deduzione della parte opponente in prime cure, circa l'avvenuta corresponsione dell'intero corrispettivo per le opere extracontratto quindi è rimasta dimostrata proprio in quanto in giudizio la parte appellata azionava la differenza tra quanto corrisposto e la maggior somma pretesa a titolo di opere extracontratto.
4.9. Quanto ai due assegni di complessivi euro 4.100,00 che la parte appellata ritiene fondino parte del credito azionato, deve evidenziarsi come l'assegno in sè non costituisca prova dell'esistenza del credito ma costituisca al più una promessa di pagamento comportante un'inversione dell'onere della prova circa l'insussistenza del credito stesso.
4.10. Nella fattispecie la parte appellante, a ciò onerata, non ha dimostrato come non vi fosse nessuna fonte del credito recato dai detti titoli, peraltro consegnati successivamente alla data di stipula del contratto definitivo di compravendita e della pattuizione relativa all'ammontare delle opere extracontratto, sicchè
l'ammontare dei suddetti assegni, per complessivi euro 4.100,00 risulta dovuto alla parte appellata, nè risulta altrimenti dimostrata la circostanza, allegata da parte appellante in prime cure, che il rilascio di detti assegni siano l'effetto di una minaccia da parte del prenditore degli assegni stessi.
4.11. Le uniche dichiarazioni sul punto sono quelle della teste TE
, madre dell'appellante la quale riferisce della
[...] Parte_1 richiesta della dazione di tali assegni a titolo di interessi da parte della appellata riferendo come la minaccia posta in essere da quest'ultima fosse
8 relativa alla sospensione dei lavori.
4.12. Deve evidenziarsi come, qualificando la dazione dell'assegno come una conseguenza dell'azione minacciosa dell'ordinatario, la parte appellante ha inteso invocare la sussistenza di un vizio del proprio consenso al rilascio di detti assegni, sicchè su di essa appellante incombeva l'onere della compiuta dimostrazione dell'esistenza dei detti vizi del consenso, ed in particolare che si trattasse di una violenza ex art. 1434 e seguenti del codice civile.
4.13. Orbene alla luce delle circostanze dedotte, in cui il metus dell'appellante sarebbe consistito nell'interruzione dei lavori in corso nell'abitazione da esso acquistata e di cui aveva l'integrale e piena disponibilità materiale e giuridica, avendola già acquistata, deve escludersi che tale minaccia avesse i requisiti ex art. 1435 c.c. tali da sostanziare la violenza morale quale vizio del consenso.
4.14. In particolare, il rifiuto dell'appaltatore di portare a compimento i lavori non assumeva alcuna gravità o meglio non assumeva quella caratteristica di male notevole che l'art. 1435 c.p.c. richiede come costitutivo del metus della violenza quale mezzo di coartazione della volontà negoziale.
4.15. All'interruzione dei lavori nell'immobile nella piena disponibilità degli acquirenti, infatti, ben poteva agevolmente supplirsi facendo effettuare i medesimi lavori ad altra ditta e, successivamente, azionare nei riguardi della società appellata i diritti conseguenti all'inadempimento contrattuale.
4.16. Ne consegue che l'ammontare dei detti titoli dev'essere riconosciuto alla parte appellata.
4.17. Nei suddetti limitati termini, quindi, l'appello è fondato.
5. Le ragioni della decisione escludono sussistere gli estremi della chiesta condanna ex art. 96 c.p.c. della società appellata, peraltro, non provata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, da individuarsi in una valutazione complessiva dell'esito del giudizio dell'appellante e nel condebitore solidale, e sono liquidate in base al decisum della controversia per entrambi i gradi di giudizio nei valori minimi alla luce della semplicità della controversia, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera
9 c, del DM 55/2014, non tenutasi e, quindi:
6.1. Per il primo grado in Euro 1278,00 di cui:
1. Fase di studio della controversia € 213,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 213,00
3. Fase istruttoria € 426,00
4. Fase decisionale € 426,00
6.2. Per il presente grado in Euro 962,00 di cui:
1. Fase di studio della controversia € 268,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 268,00
4. Fase decisionale € 426,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 389/2017 del 7/12/2017 RG n. 10998/2017 del Tribunale di Lanciano che contestualmente revoca, condanna la parte appellante e Parte_1
PE IA, in solido tra loro, a corrispondere alla parte appellata,
[...]
, la somma di euro 4.100,00 oltre agli interessi legali dalla domanda Controparte_1 al soddisfo;
2) condanna e PE IA, con il vincolo solidale, al pagamento Parte_1 in favore della società appellata delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro 1.278,00 e di quelle del presente grado che liquida in euro 962,00 oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7 novembre 2024
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
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