TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio Converti (g.o.p.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 367/2024, promossa da:
nata a [...] al Vomano (TE) il 16/06/1965 e residente in [...], C.F. , in proprio e nella qualità di socia e C.F._1 amministratrice unica della società con sede in Teramo, via Controparte_1
Romagna Manoja n. 1, C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa nel presente giudizio P.IVA_1 dall'Avv. Pasquale Perticara, in virtù di procura depositata in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, via G. Bovio n. 161
RICORRENTE
CONTRO
l' , CF Controparte_2 PartitaIVA_2
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana P.IVA_3
Mariotti, procuratore per procura generale alle liti a rogito Notaio di Persona_1
Fiumicino, Rep n. 37875/7313 del 22/03/2024, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Teramo, presso l'Ufficio Legale della sede in Corso S. Giorgio Controparte_3 nn. 14/16.
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione avverso l'avviso di addebito n. 408/2023/000927291000, adottato dall sede CP_3 di Teramo, in data 24/11/2023, pervenuta a conoscenza della Sig.ra a mezzo posta raccomandata, Pt_1 in data 8/01/2024 e avente ad oggetto la corresponsione dei contributi dovuti a titolo di Gestione commercianti per il periodo ricompreso tra il 01.2020 e il 12.2022, per un importo totale di euro 13.232,57
e, precipuamente, per la somma di euro 7.865,79 considerato l'annullamento parziale del prefato avviso di addebito accolto dall' in data 24/01/2024, concernente parte dell'annualità 2021 e l'annualità 2022. CP_3
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in atti.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 19/02/2024, la sig.ra in proprio e quale l.r.p.t. Parte_1 della ditta ha opposto l'avviso di addebito n. 408/2023/000927291000, Controparte_1 adottato dall' sede di Teramo, in data 24/11/2023, avente ad oggetto la corresponsione CP_3 dei contributi dovuti a titolo di Gestione commercianti per il periodo 01.2020 - 12.2022, per un importo totale di euro 13.232,57 e, precisamente, per la somma di euro 7.865,79 considerato l'annullamento parziale del predetto avviso di addebito operato dall' in data 24/01/2024, CP_3 concernente parte dell'annualità 2021 e l'annualità 2022.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto:
1. la è stata costituita in data 1/10/2015 con inizio attività a far data dal Controparte_1
09/01/2018, avente il seguente oggetto sociale: “La società ha per oggetto l'attività di agente di commercio in tutti i settori merceologici con particolare riferimento al settore inerente l'editoria elettronica e cartacea (…)”, con capitale sociale di euro 900,00;
2. la ricorrente ne è socia e amministratrice unica, ma non ha mai svolto attività lavorativa e gestionale all'interno della società;
3. l'attività della consiste prevalentemente nello svolgimento di un'attività Controparte_1 di agenzia di commercio in ordine all'attivazione di contratti di luce e gas;
nello specifico,
l'odierna opponente, a seguito di una procedura di esternalizzazione, ha conferito, mediante sottoscrizione di contratto di collaborazione, al sig. titolare di una ditta Parte_2 individuale (agente di commercio) e iscritto regolarmente alla Gestione Commercianti, la globale gestione lavorativa/commerciale della società;
4. il i è da sempre interessato di procacciare clienti per l'attivazione di contratti di luce Pt_2
e gas, per conto della società e, una volta acquisiti i clienti – a fronte delle prestazioni effettuate e retribuite -, ha emesso regolari fatture nei confronti della Controparte_1
5. in data 24/01/2024, l' ha accolto lo sgravio parziale dell'avviso di addebito in CP_3 contestazione, con decorrenza dal 4/01/2023, considerando l'assenza di qualsivoglia espletamento di attività lavorativa resa dalla Sig.ra in seno alla società relativamente Pt_1 all'annualità 2022 e parte dell'annualità 2021, dunque, ad avviso della ricorrente, tale decisione dovrebbe valere a fortiori anche per l'annualità 2020 (e per tutta l'annualità 2021).
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione ritenuta CP_3 infondata in fatto e in diritto ed eccependo l'intervenuto giudicato.
Rigettati i mezzi istruttori indicati dalla ricorrente, poiché ritenuti in parte superflui e in parte relativi a circostanze da provarsi documentalmente, la causa è pervenuta per la discussione con termine per note all'udienza del 13/02/2025 sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*******
Il ricorso è infondato.
Sul caso di specie, invero, con riferimento alla posizione della sig.ra nella compagine Pt_1 societaria della e ai rapporti tra il sig. la società, questo giudice si è Controparte_1 Pt_2 già pronunciato con sentenza del 15/03/2023 nel procedimento iscritto al n. n. 160/2022 RG., seppur limitatamente al periodo contributivo 2018-2019. Tuttavia, i principi di diritto applicati nella predetta sentenza ben possono trovare applicazione anche nel caso di specie, non essendo mutata la posizione della sig.ra all'interno della compagine societaria Parte_1 anche nei periodi oggetto dell'odierno giudizio (2020 e 2021); d'altro canto, la ricorrente non ha fornito alcun elemento circa cambiamenti intervenuti nei rapporti che qui rilevano e nella gestione della Società Infatti, il credito contributivo per cui è causa si fonda Controparte_1 sulle seguenti circostanze di fatto, rilevate dall' nel corso dell'accertamento, fondato CP_3 sull'esame incrociato della anagrafe tributaria, delle dichiarazioni dei redditi, delle eventuali posizioni assicurative aperte presso l' rispetto ai soci della Società CP_3 Controparte_1 nonché della visura camerale della società di cui il soggetto sottoposto ad accertamento risulta essere socia e dei bilanci della stessa. la sig.ra infatti, nel periodo per cui è causa, ha continuato a essere socio unico ed Pt_1 amministratore unico della (doc. n. 2 fascicolo;
allo stesso modo, Controparte_1 CP_3
ha continuato a svolgere l'attività di agente di commercio ed essere iscritto Parte_2 come tale all'Enasarco (doc. n. 3 fascicolo , iscrizione che non ha subito alcuna CP_3 sospensione né limitazione negli anni in disamina. Inoltre, la non ha Controparte_1 occupato, per tutto il periodo per cui è causa, lavoratori dipendenti (doc. n. 4 fascicolo . CP_3
Va, dunque, integralmente richiamata la motivazione della predetta sentenza.
“Dalla documentazione versata in atti emerge che la sig.ra , nel periodo oggetto di causa, era Parte_1 socia unica e amministratore unico dell'impresa commerciale In tale contesto, la Controparte_1 stessa ricorrente ha dichiarato anche fiscalmente l'esercizio di attività di impresa collettiva, come si evince dalle dichiarazioni reddituali presentate alla Agenzia delle Entrate, depositate in causa dall' e l'attività di CP_3 impresa è stata effettivamente esercitata, come risulta dall'esame delle dichiarazioni reddituali della società, da cui risulta che la stessa ha operato dichiarando ricavi, conseguendo utili di esercizio, dichiarando costi di produzione, denunciando Iva a credito ed a debito. Al contrario, dall'esame dell'estratto conto previdenziale della ricorrente, si evince che la stessa, nel corso degli anni in cui è stata iscritta d'ufficio alla Gestione
Commercio dell' non ha svolto altra attività lavorativa. CP_3
Ciò consente di ritenere provato che la sig.ra nella descritta qualità, abbia esercitato l'attività Pt_1 dell'impresa commerciale nell'ambito della in maniera abituale e prevalente. Controparte_1
La tesi difensiva della ricorrente si impernia sul fatto che ad esercitare di fatto l'impresa commerciale de qua non sia stata lei ma il sig. soggetto estraneo al quale la avrebbe affidato la gestione Parte_2 Pt_1 dell'attività commerciale e che del biennio 2019 – 2020, quest'ultima avrebbe frequentato una scuola di formazione per OSS (con lezioni in presenza, on-line, e tirocinio gratuito di 200 ore presso L'Ospedale “G.
Mazzini” di Teramo, reparto Neurochirurgia); ad inizio 2021, invece, avrebbe prestato servizio presso la
Casa di Riposo “G. De Benedictis” di Teramo, con contratto a tempo determinato, nonché presso una Casa di riposo per anziani in Giulianova, con contratto a tempo determinato – stipulato con la Cooperativa Sociale
“Quadrifoglio”. Premesso che nel periodo di riferimento la ricorrente ben avrebbe potuto svolgere l'attività di OSS in aggiunta a quella d'impresa commerciale in discorso, non essendo dette attività tra loro incompatibili, sta di fatto che il Sig. per tutto il periodo per cui è causa, risulta titolare di ditta individuale, con attività esercitata Parte_2 quantomeno fino al 2023.
Infine, la non risulta aver mai impiegato lavoratori dipendenti, avvalorando con ciò la tesi Controparte_1 dell' secondo cui, per il conseguimento dei redditi aziendali, avrebbe prestato attività lavorativa la sola CP_3 ricorrente. Ed invero, l'esercizio dell'attività di impresa ed il mancato impiego di forza lavoro ulteriore rispetto a quella del socio unico ed amministratore unico costituiscono elementi peculiari ai fini della iscrizione alla
Gestione Commercio dell' Detto principio è stato per altro evidenziato anche dalla Corte di Cassazione, CP_3 che ha ritenuto legittima, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di iscrizione alla Gestione Commercio
la valutazione fatta dal Giudice di merito dell'assenza di lavoratori ulteriori rispetto al socio ricorrente e CP_3 ad altro socio della Società (sent. n. 11685/2012)”.
In definitiva, il ricorso è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
- Conferma l'avviso di addebito n. 408/2023/000927291000, adottato dall' sede di CP_3
Teramo, in data 24/11/2023;
- Condanna la ricorrente, in proprio e nella qualità descritta in epigrafe, alla rifusione delle spese processuali in favore dell' liquidate in euro 2.697,00, oltre rimborso forfetario spese CP_3 generali, IVA e CPA come per legge;
Visto l'art. 429 comma 1 secondo periodo c.p.c., indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Teramo lì 12/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale