Ordinanza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, ordinanza 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3411/2024
TRIBUNALE DI TORRE A.
ORDINANZA ex artt.669 octies - 688 c.p.c. e 1172 c.c.
TRA nato a [...], il [...], Parte_1 cod. fisc. residente in [...] C.F._1
Via Cupa Ospedale, 18, rappresentato e difeso, per procura alle liti in atti, dall'avv. Giuseppe Di Donna – cod. fisc.
e presso questi elettivamente domiciliato in C.F._2
Torre EL CO (NA), Corso Avezzana, 61
Ricorrente
E con sede in Torre EL CO (NA), via Controparte_1
Cupa Ospedale n. 18, C.F. in persona EL suo P.IVA_1
Amministratore pro tempore Dott. rapp.to Controparte_2
e difeso dall'avv. AELaide Formisano C.F. C.F._3 presso il cui studio è elett.te dom.to in Torre EL CO (NA) al Corso Avezzana n. 17, giusta procura in atti
Resistente
Il G.I., sciogliendo la riserva di cui all'udienza a trattazione scritta EL 10 aprile u.s., osserva: con ricorso notificato alla controparte, l'istante, premessi i fatti dati qui per noti, sì concludeva--------
1) In accoglimento ELla spiegata azione cautelare, alla luce EL grave e irreparabile pregiudizio arrecato dal resistente al sig. come sopra descritto, sia per l'effetto Parte_1 ELl'imminente pericolo di crollo di parti EL fabbricato condominiale, che per il danno alla salute e alla vivibilità ELl'appartamento interessato dalle copiose infiltrazioni di acque meteoriche per cui è causa, ordinare al resistente in Torre EL CO alla via Cupa Controparte_1
Ospedale, 18, scala C, in persona ELl'amministratore p.t.,
l'esecuzione di tutte le opere necessarie alla risoluzione ELle denunciate infiltrazioni di acque meteoriche, alla messa in sicurezza di tutte le parti ELl'edificio condominiale pericolanti e al risanamento ELl'appartamento di proprietà EL
sig. dalle muffe e dalle macchie di umidità Parte_1 presenti, opere da determinarsi anche con l'ausilio di un CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina.
2) Ai sensi e per gli effetti ELl'art. 614 bis c.p.c., stabilire un termine entro il quale il resistente dovrà eseguire le opere di risoluzione ELle infiltrazioni, messa in sicurezza EL fabbricato condominiale e risanamento ELl'unità immobiliare EL ricorrente, sin d'ora fissando una somma di denaro dovuta al ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'attuazione ELl'emanando provvedimento cautelare.
3) All'esito ELl'instaurazione EL giudizio di merito, condannare il al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patiti e patendi, patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti al sig. dalla dedotta e descritta Parte_1 illegittima condotta.
4) Con vittoria di spese ed onorari EL giudizio, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Disposta la comparizione ELle parti, il si CP_1 costituiva formulando eccezioni di rito e di merito, concludendo in conformità: istruita la lite mercé ctu, si perveniva all'udienza a trattazione scritta di cui sopra
1. La domanda appare fondata e merita accoglimento, sia pure nei termini cui infra.
Per quanto abbia erroneamente riportato anche l'art. 700 cpc, correttamente parte ricorrente ha fatto riferimento all'art. 1172 c.c., giacché è costante l'affermazione che la distinzione fra le due azioni di nunciazione è data dalla diversa fonte EL pericolo di danno: mentre la denuncia di nuova opera è tesa ad evitare un danno proveniente, in maniera diretta ed immediata, da un'attività umana che presenti determinate caratteristiche, la denuncia di danno temuto, invece, mira ad ovviare ad un danno che potrebbe essere provocato da una cosa, a causa ELla sua posizione o di una sua particolare conformazione.
Ai sensi ELl'art. 1172, co. 1, c.c. (Denunzia di danno temuto), appunto, “Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione
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di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto EL suo diritto o EL suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo”.
Allo stesso modo, non v'è dubbio circa la natura cautelare ELla presente azione, la cui fase è priva di qualsiasi connotazione petitoria o possessoria, rientrando nella tutela apprestata dalla norma al diritto di proprietà, agli altri diritti reali di godimento e al possesso.
Ciò detto, gli esiti ELla c.t.u. danno contezza di quanto allegato dal ricorrente a sostegno EL pericolo dei danni ulteriormente paventati, rispetto a quelli già verificatisi.
A tal riguardo, infatti, la Cassazione ha statuito che ----
La condizione ELla denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno… (S.C., sez. II - 22/08/2022, n. 25094).
Sul punto, è a dirsi che l'elaborato EL c.t.u., ing.
[...]
appare frutto di un accertamento assolutamente Per_1 preciso ed in tal senso è da intendersi recepito dallo scrivente e qui fatto proprio.
All'esito ELl'elaborato il ctu concludeva precisando che “i fenomeni infiltrativi copiosi e ripetuti nel tempo siano ascrivibili principalmente al cattivo stato ELle pluviali, EL cornicione, dei piantoni ELla ringhiera e ELla copertura ELla chiostrina”, aggiungendo inoltre “Si segnala la necessità di un intervento urgente di messa in sicurezza ELle velette e ELle parti di facciata a rischio di crollo”.
1.1. In considerazione di quanto accertato dal ctu, al va ordinato: a) il ripristino ELle velette e dei CP_1
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cornicioni ELl'edificio; b) il ripristino ELla guaina di impermeabilizzazione EL lastrico solare;
c) la sostituzione ELla pluviale posta sul balcone EL salone;
d) provvedere, infine, al risanamento ELl'abitazione di parte attrice in merito ai danni riscontrati dal ctu.
Parte resistente, in accoglimento ELla richiesta EL Pt_1 ex art. 614 bis cpc, dovrà iniziare le opere e i lavori di cui sopra entro gg. 15 dalla comunicazione ELla presente ordinanza: stabilisce in € 100,00 al giorno la somma di denaro che il dovrà corrispondere all'attore per ogni CP_1 giorno di ritardo.
Nulla, invece, può essere stabilito quanto alla durata che necessitano i lavori in questione, essendo mancato sul punto qualsiasi accertamento
2. Com'è noto, non deve essere più fissata l'udienza di prosecuzione per il merito, circostanza che impone anche di provvedere sulle spese, che seguono la soccombenza, così come da dispositivo.
P.Q.M.
Ordina al resistente di eseguire i lavori così come CP_1 precisati in parte motiva sub 1.1., anche quanto a termini ed eventuale sanzione.
Condanna il resistente, al rimborso, in favore di CP_1 parte ricorrente, ELle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.480,00 di cui € 280,00 per spese, € 1.200,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se documentate con fattura, spese di c.t.u., nonché spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55).
Si comunichi.
Torre A., 12 aprile 2025
Il Giudice
dr. Massimo Palescandolo
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