Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 06/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
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n.589/2022 r.g. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 589 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ), elett.te dom.ta in Ronchi dei Legionari, Parte_1 C.F._1 alla Piazza Oberdan n. 34/B, presso lo studio dell'avv. Celledoni Ilaria, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. , elett.te dom.to in Monfalcone, alla VIA Controparte_1 C.F._2
DUCA D'AOSTA n. 97, presso lo studio degli avv.ti Bianca Marco Antonio e Damiana
Princic, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate il 9.10.2024, il difensore della ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già formulate in data 19.6.2024, come di seguito riportate:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi per ed;
Parte_1 Controparte_1
• la casa coniugale sita in Staranzano verrà assegnata al signor che ci vivrà CP_1
assieme alla IG non economicamente autosufficiente;
Per_1
1
• il signor verserà alla signora a titolo di mantenimento la somma di € CP_1 Pt_1
300,00 mensili entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici istat;
• la signora verserà al signor per la IG la somma mensile di € Pt_1 CP_1 Per_1
100 a titolo di mantenimento entro il 15 di ogni mese somma rivalutabile annualmente secondo gli indici istat;
• la signora verserà il 30% delle spese straordinarie come regolamentate Pt_1 dall'osservatorio del tribunale di Gorizia da considerarsi parte integrante del presente atto in ogni caso da concordare tra i coniugi ove superino gli € 100,00;
• con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Nelle note scritte depositate il 29.9.2024, il difensore del resistente ha concluso, nel merito, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria integrativa depositata il
02/02/2023, nonché, in via istruttoria, riportandosi alle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 e 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.6.2022, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 21.9.1991 a Monfalcone, nel corso del quale sono nate le figlie (il Controparte_1 Per_2
26.04.1993) e (il 09.09.1999), entrambe maggiorenni ma solo quest'ultima non Per_1
economicamente indipendente, ha adito il Tribunale di Gorizia per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, il versamento, in proprio favore, di un assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili e di contribuire al mantenimento della IG , studentessa universitaria fuori sede, con il versamento, Per_1 direttamente alla stessa, di un assegno mensile di € 100,00, oltre al 30% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Gorizia, e in ogni caso di concordare ove superiori ad € 100,00, con assegnazione al resistente della casa coniugale, in comproprietà tra le parti.
Si è tempestivamente costituito nel presente giudizio il quale, pur aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione e all'assegnazione, in proprio favore, della casa coniugale, ha chiesto addebitarsi la separazione alla ricorrente, per violazione del dovere di fedeltà, il versamento, in proprio favore, della somma mensile di € 200,00, da porre a carico della ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della IG , oltre al 50% delle spese straordinarie, come Per_1
individuate dal Protocollo del Tribunale di Gorizia, nonché il rigetto della domanda della ricorrente volta al riconoscimento di un assegno per il suo mantenimento.
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Ciò posto, si rileva che, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, in data 14.9.2022, con ordinanza del 2.12.2022, in via temporanea e urgente, è stato posto a carico di il versamento, in favore del resistente, di un assegno Parte_1 mensile nella misura di € 150,00 quale contributo al mantenimento ordinario della IG
, oltre al 40% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di Per_1
Gorizia, mentre è stato posto a carico di il versamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 di un assegno per il suo mantenimento di € 250,00 mensili.
Nella memoria integrativa depositata il 10.1.2023, la ricorrente ha reiterato le domande già formulate nel proprio atto introduttivo e ha proposto domanda di addebito della separazione al resistente.
La causa è stata successivamente istruita con il deposito di documenti e l'espletamento della prova testimoniale.
Orbene, in via preliminare, vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate dal resistente nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con integrale conferma dell'ordinanza del Giudice Istruttore depositata in data 11.9.2023, alla cui motivazione integralmente si rinvia.
• Sulla domanda di separazione.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
• Sulle domande di addebito.
Posto che, nelle note scritte depositate il 19.6.2024, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito proposta nei confronti del resistente, residua quella proposta da quest'ultimo nei confronti della moglie, essenzialmente fondata sulla violazione del dovere di fedeltà, avendo
[...]
allegato, sin dal proprio atto introduttivo, di aver scoperto la relazione sentimentale CP_1
intrattenuta dalla ricorrente con un altro uomo, dopo il suo repentino allontanamento dalla casa
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familiare alla fine del mese di ottobre del 2021.
Orbene, in linea generale, si osserva che ai sensi dell'art. 151 cod. civ., il giudice, pronunciando sulla separazione, dichiara, ove ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
Con riferimento alla violazione del dovere di fedeltà, la Corte di cassazione ha, in più occasioni, chiarito che spetta alla parte richiedente l'addebito della separazione provare tanto la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, quanto l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta alla controparte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà
(cfr. tra le tante Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
In applicazione di tali principi, il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia assolto l'onere della prova sullo stesso incombente, non potendo ritenersi sufficienti, in mancanza di ulteriori elementi di prova a sostegno, né le numerose telefonate tra la ricorrente e risultanti dai Controparte_2 tabulati telefonici in atti, né la circostanza che l'automobile di fosse parcheggiata Parte_1 nei pressi dell'abitazione di in orario in cui la ricorrente avrebbe dovuto essere Controparte_2
invece, in ufficio, peraltro, allegata in maniera generica, in mancanza di riferimenti temporali.
Né è possibile addivenire a diverse conclusioni in base delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, tra cui lo stesso il quale ha confermato di essersi recato, con Controparte_2 Pt_1
nel parcheggio di un negozio di surgelati a Ronchi dei Legionari, non essendo stato
[...]
allegato né tantomeno provato che gli stessi abbiano tenuto comportamenti da cui sia possibile desumere l'esistenza di una relazione sentimentale tra gli stessi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di addebito proposta dal resistente non può essere accolta, pertanto, la separazione personale deve essere dichiarata ai sensi dell'art 151 comma 1 c.c.
• Sulla domanda della ricorrente volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c. 1 c.c.
Va accolta la domanda di volta al versamento di un assegno di mantenimento, da Parte_1
porre a carico del resistente, in considerazione della disparità economica esistente tra le parti, risultante dalla documentazione reddituale in atti e delle circostanze allegate e non contestate.
La ricorrente risulta, infatti, impiegata presso la società CNA Servizi FVG s.r.l., con contratto di
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lavoro tempo parziale, con un reddito annuo netto di circa € 14.200,00 nel 2019, e circa €
13.800,00 nel 2020, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi in atti, corrispondente a una entrata media mensile netta compresa tra € 1.100,00 ed € 1.200,00, gravata dal pagamento di un canone di locazione di € 450,00 mensili, quale circostanza non contestata.
Il resistente, il quale è impiegato come sostituto commissario presso la Polizia Stradale di
Gorizia, gode di una entrata media mensile netta di circa € 2.600,00 - € 2.700,00, avendo percepito, nel corso del 2019, un reddito netto di circa € 32.600,00, circa € 32.000,00 nel 2020 e circa € 31.70,00 nel corso del 2021, non gravato da costi per l'alloggio, avendo continuato ad abitare nell'immobile in comproprietà dei coniugi.
Per quanto riguarda, invece, il tenore di vita in costanza di matrimonio, in assenza di specifiche allegazioni, lo stesso può presumersi medio, tenuto conto dello svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi, dei redditi rispettivamente percepiti e dell'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale.
Non assume, invece, rilevanza, nell'ambito del giudizio di separazione, la circostanza allegata dal resistente per cui la ricorrente, attualmente impiegata a tempo parziale, ben potrebbe incrementare l'orario di lavoro e, di conseguenza, i propri redditi, alla luce del fondamento dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., costituito dalla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, che, a differenza dell'assegno di divorzio, non ha componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente sia effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se, in ipotesi, l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (cfr., in tal senso, Sez. 1 - , Ordinanza n. 234 del
07/01/2025).
Per quanto riguarda il quantum, alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene di quantificare in € 300,00 mensili, a far data dalla domanda, l'assegno di mantenimento in favore di , che dovrà essere versato, entro il 5 di ogni mese, da oltre Parte_1 Controparte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
• Sull'assegno di mantenimento della IG e sull'assegnazione della casa Per_1
coniugale.
Innanzitutto, in mancanza di contestazioni tra le parti, il Tribunale assegna la casa coniugale, sita in Staranzano (GO), via Vittorio Veneto n. 115, non meglio individuata dal punto di vista tavolare, a in quanto convivente con la IG . Controparte_1 Per_1
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Quanto, invece, all'assegno di mantenimento per la IG maggiorenne, deve innanzitutto ritenersi rinunciata la domanda della ricorrente volta al versamento diretto dell'assegno di mantenimento alla IG . Per_1
In ordine al quantum, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle attuali esigenze della IG maggiorenne, studentessa universitaria fuori sede, il Tribunale ritiene di confermare la misura del contributo al mantenimento ordinario e straordinario stabilito in sede presidenziale, pertanto, dispone che contribuisca al mantenimento della IG , con il Parte_1 Per_1 versamento, in favore del resistente, entro il 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia, mentre, il restante 60% resterà a carico del padre.
Stante la natura del presente procedimento e la parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• rigetta la domanda di addebito;
• dispone che versi in favore di , entro il 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, l'importo mensile di € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento, a far data dalla domanda, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
• dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1
l'importo mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG , Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monfalcone per gli incombenti di legge (atto n. 48, parte 2, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 3.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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