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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 634/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Giuseppina LOCOROTONDO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5731/24, est. dr. Franco Caroleo, posta in decisione all'udienza collegiale del 14/10/25 e promossa
DA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo di primo grado, dall'Avv. Roberta Palotti, che elegge domicilio presso lo studio della medesima in Milano, Via Donatello, n. 21
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal CP_2 straordinario dell' con atto del notaio dott. in data 22 marzo CP_1 Persona_1
2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia al presente atto) dall'Avv. Giulio Peco e, con l'avvocato medesimo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in funzione di giudice del lavoro in grado di appello, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 5731/2024 emessa dal Tribunale di Milano, non notificata, accertare e dichiarare che l'odierna appellante ha diritto alla PI come da domanda amministrativa e/o nella diversa individuanda data comunque antecedente al 01.03.2024, con ogni provvedimento consequenziale, munendo la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali da liquidarsi con l'incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario. “
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia la Corte d'appello, a totale conferma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni: respingere l'appello e il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado e accogliere le conclusioni dell' in primo grado;
CP_1 con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 5731/24, rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da
- licenziata dal curatore della Liquidazione Giudiziale della Parte_1
ND SC s.r.l., da cui era stata assunta il 9/5/22, con comunicazione del 7/2/24 ai sensi dell'art. 189 CCII a far tempo “dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, ovvero dal 5 ottobre 2023” - che aveva agito in giudizio per ottenere l'erogazione della a far tempo dal 21/10/23 (ovvero dal termine del periodo CP_3 di preavviso computato a decorrere dall'apertura della liquidazione giudiziale) o nella diversa individuanda, data comunque antecedente all'1/3/24 e dunque con decorrenza anteriore a quella riconosciutale dall' che aveva concesso la CP_1 prestazione dall'1/3/24 (ovvero dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa).
Il giudice a quo, dopo aver ricordato la normativa in materia (l'art. 6 del D.L.vo n. 22/15 e gli artt. l'art. 189 e 190 del D.L.vo n. 14/19), così motivava la decisione: “3. In ragione delle richiamate disposizioni di cui agli artt. 189 e 190 del d.lgs n. 14/2019 si evince, da una parte, che i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale rimangono sospesi fino alla data di comunicazione - da parte del curatore - di subentro o di recesso dai rapporti medesimi e, dall'altra, che le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. (con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale) e che le medesime costituiscono perdita involontaria dell'occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione CP_3
Quindi, per consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente domanda di si precisa che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena CP_3 di decadenza, per la presentazione della domanda di di cui all'art. 6 d.lgs. n. 22/2015 CP_3 decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Ma le disposizioni di cui agli artt. 189 e 190 del d.lgs n. 14/2019 non incidono sulla data di decorrenza della prestazione che, stando al comma 2 dell'art. 6 d.lgs. n. 22/2015, spetta sempre “a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro” o, se la domanda è presentata dopo tale data, “dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”.
4. Pertanto, nel caso in esame, la prestazione iconosciuta all'attrice è stata correttamente CP_3 fatta decorrere dall'1.3.2024, quale primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda (29.2.2024), poiché la domanda era stata presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (coincidente con la data di apertura della liquidazione giudiziale).”
ha proposto appello, affidandosi ad un unico articolato motivo Parte_1
“Errore nel procedimento logico giuridico posto a fondamento rigetto – Errata applicazione del combinato disposto degli artt. 189 e 190 CCII e art. 6 D.lgs. n. 22/2015”.
Sostiene che l'interpretazione fornita dal giudice a quo - ovvero che gli artt. 189 e 190 CCII, che disciplinano specificamente la cessazione del rapporto di lavoro in seno alla Liquidazione Giudiziale, non hanno alcuna incidenza sulla decorrenza della prestazione in oggetto - “non si ritiene rispettosa del dettato normativo che, in alcuna sua parte, indica una data distinta rispetto a quella dell'apertura della Liquidazione Giudiziale da cui far decorrere la PI.
Come già dedotto in primo grado la risoluzione del rapporto di lavoro nell'ambito della Liquidazione Giudiziale è espressamente disciplinata dal CCII.
Ai sensi dell'art. 189, comma 3, CCII, a fronte della liquidazione giudiziale, la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire: 'qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro', per licenziamento del curatore che 'procede senza indugio al recesso dei relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto' ovvero per c.d. risoluzione di diritto 'decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro… con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale…' per inerzia e mancato subentro del curatore al rapporto di lavoro al termine del periodo di sospensione (ordinario o prorogato: comma 4).
Ex lege, quindi, la risoluzione del rapporto di lavoro, con qualunque modalità avvenga, decorre dalla data di apertura della Liquidazione Giudiziale.
Il legislatore, stante l'art. 189 cit., si è preoccupato di coordinare la specificità/particolarità della
“retrodatazione” degli effetti della cessazione del rapporto di lavoro all'apertura della Liquidazione Giudiziale, con la disponendo espressamente, al successivo art. 190 CCII (intitolato CP_3
“Trattamento ), che “La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 189 costituisce CP_3 perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento condizione che ricorrano i requisiti di cui al CP_3 predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.
Dunque, al fine di tutelare i lavoratori che loro malgrado sono coinvolti dalla Liquidazione Giudiziale (tutela costituita sia dalla erogazione della prestazione che dalla copertura assicurativa/contributiva figurativa a decorrere dalla data del riconoscimento del diritto alla CP_3
e per l'intero periodo riconosciuto), è stata dettata apposita disciplina riconducendo la produzione degli effetti delle cause risolutive del rapporto di lavoro (risoluzione per licenziamento, per dimissioni e di diritto) alla data del provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale, riqualificando giuridicamente il periodo di “sospensione” affinché lo stato di disoccupazione (ed il relativo diritto alla PI e copertura contributiva figurativa) abbia inizio dalla data di apertura della Liquidazione Giudiziale. È quindi una espressa previsione normativa che, in punto decorrenza d accredito figurativo CP_3 della contribuzione in ipotesi di Liquidazione Giudiziale, prevede/riconosce la prestazione a decorrere dalla dichiarazione di apertura della procedura concorsuale.
L'erroneità del provvedimento di rigetto della domanda rispetto alla decorrenza della prestazione da parte dell' e l'erroneità della decisione del Tribunale si ricava, dunque, CP_3 CP_1 direttamente dalla normativa.”
Invoca a sostegno del proprio assunto la recente sentenza n. 1478/25 del Tribunale di Milano che, in analoga fattispecie, ha affermato che “se le dimissioni retroagiscono alla data di apertura della liquidazione giudiziale e la cessazione del rapporto di lavoro in tal caso costituisce perdita involontaria dell'occupazione, …è dalla data di apertura della liquidazione giudiziale che il lavoratore risulta involontariamente disoccupato con seguente diritto ad ottenere la “nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del CP_3
2015….
La disposizione in questione (ndr art. 6 del D.L.vo n. 22/15) va coordinata con l'art. 189 CCII e con la previsione dell'efficacia retroattiva delle dimissioni comunicate dal lavoratore nel periodo di sospensione. A tal fine l'unica interpretazione che appare ragionevole è che la
“cessazione del rapporto di lavoro” cui fa riferimento il comma 2 del d.lgs. 22/2015 sia parimenti individuata nella data di apertura della liquidazione giudiziale, come previsto nello specifico ambito della cessazione del rapporto post liquidazione giudiziale.
In un quadro siffatto, deve quindi ritenersi che a tale data vada altresì ancorata la domanda amministrativa……
D'altra parte, proprio per far sì che tale scissione temporale non pregiudichi i diritti del lavoratore che abbia perso incolpevolmente la propria occupazione facendolo incorrere in decadenza, l'art. 190 CCII stabilisce che “i termini per la presentazione della domanda di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore”.
Una diversa interpretazione ……. lascerebbe privo di ogni tutela il periodo di sospensione antecedente alle eventuali dimissioni del lavoratore, periodo in cui – come osservato – il lavoratore è involontariamente privo di occupazione, sia di fatto, che per espresso riconoscimento legislativo. Né si potrebbe pretendere che, per non subire le conseguenze lesive sopra individuate, il lavoratore anticipi le dimissioni e la presentazione della domanda amministrativa a data immediatamente successiva alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, posto che, a tacer d'altro, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, l'attività di impresa potrebbe anche proseguire ed il curatore potrebbe subentrare nei rapporti di lavoro in essere, con correlativo interesse del lavoratore a conservare il rapporto”
L' resiste in giudizio, difendendo la sentenza di primo grado e richiamando la CP_1 difesa articolata nella memoria ex art. 416 c.p.c.
Deduce che “il Tribunale ha citato la normativa sulla cessazione del rapporto di lavoro in sede di liquidazione giudiziale, ma ha anche esaminato le sue implicazioni in materia di la quale ha CP_3 già una sua normativa specifica, che – come citata anch'essa dal Tribunale – prevede in modo inequivocabile sia il termine per la domanda sia la decorrenza della prestazione…
..diversamente da quanto ella sostiene, la normativa sulla cessazione del rapporto di lavoro in sede di liquidazione giudiziale, nello svolgere le adeguate specificazioni in materia di si è limitata CP_3
a prevedere solo che, appunto, “la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione”, e nient'altro, se non un generale (e cogente !!!) rinvio alla normativa in materia di ubi lex voluit, dixit…” CP_3
Osserva altresì che “Successivamente, con d.lgs. 13/09/2024 n. 136, aggiungendo all'art. 190 del d.lgs. 2019 n.14 un comma 1-bis, lo stesso Legislatore ha ritenuto effettivamente necessario darne (in sostanza) un'interpretazione autentica con riguardo al termine per la domanda, così aderendo all'interpretazione che aveva già adottato l' a favore dei lavoratori: CP_1
1-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore. Ciò a ulteriore conferma che, quando ha voluto farlo (ossia con riguardo al termine per la domanda), il Legislatore ha dato le proprie indicazioni specifiche in materia di CP_3 nell'àmbito della liquidazione giudiziale. Non lo ha fatto con riguardo alla decorrenza della prestazione….”
All'udienza del 14/10/25, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute della data di decorrenza della PI concessa a , se Parte_1 spettante dal 21/10/23 (e cioè dalla cessazione del periodo di preavviso, come sostenuto dall'attuale appellante) o se spettante dall'1/3/24 (ovvero dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, come sostiene l' . CP_1
E' opportuno richiamare le norme che disciplinano la fattispecie in esame: CP_
- l'art. 6 del D.L.vo n. 22/15: “1. La domanda di è presentata all' in via CP_3 telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La petta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro CP_3
o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”;
- l'art. 189 del D.L.vo n. 14/19: “1. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa sono sospesi fino a quando il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.
2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori.
3. Quando non è disposta né autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e non è possibile il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, il curatore comunica per iscritto il recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato in essere cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dal comma 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione.
… 5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”;
- l'art. 190 del D.L.vo n. 14/19: ”1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento condizione che CP_3 ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.
1-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore”.
E' indubbio, quindi, che nel caso di liquidazione giudiziale il rapporto di lavoro si risolva ex lege (a prescindere dal soggetto che assume la iniziativa ovvero il dipendente per dimissioni per giusta causa o il curatore quando non è possibile la prosecuzione dell'esercizio della impresa e/o il suo trasferimento) non nel momento in cui viene formalmente reso noto il recesso, bensì nel momento in cui viene aperta la procedura.
E' altresì indubbio che la cessazione del rapporto di lavoro che si realizza in questo contesto costituisca perdita involontaria della occupazione e dia diritto al trattamento PI in presenza delle condizioni di legge;
e che i termini per la presentazione della domanda amministrativa decorrano dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.
Ciò posto, si tratta di coordinare le due normative ovvero quella dettata dall'art. 6 del D.L.vo n. 22/15 e quella dettata dagli artt. 189 e 190 del Codice della Crisi di Impresa.
Secondo una interpretazione strettamente letterale si perviene alla tesi dell' CP_1 in forza della quale il trattamento va riconosciuto dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa là dove non sia stato richiesto entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto.
Ma tale lettura, ad avviso del Collegio, mal si concilia con la prima ipotesi dell'art. 6,2^ comma (diritto all'indennità dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto), che non troverebbe applicazione attesi i tempi tecnici della procedura (nel caso in esame, per esempio, la comunicazione di recesso del curatore è del febbraio 2024 a fronte della apertura della procedura nell'ottobre del 2023).
Il trattamento in oggetto spetterebbe sempre dal primo giorno successivo alla istanza amministrativa e il lavoratore, che comunque è privo di reddito per un evento a lui non ascrivibile, sarebbe privo di tutela per l'arco temporale che va dalla cessazione del rapporto (che, come si è detto, retroagisce al momento di apertura della procedura) fino alla domanda amministrativa.
Appare dunque preferibile una interpretazione sistematica, maggiormente rispondente alla ratio delle disposizioni sopra richiamate, secondo cui la locuzione “cessazione del rapporto di lavoro” di cui all'art. 6, 2^ comma del D.L.vo n. 22/15 debba essere intesa in conformità all'art. 189, 3^ comma del D.L.vo n. 14/19 - là dove stabilisce la efficacia retroattiva del recesso - e perciò ritenere che il diritto alla sia ancorato alla data di apertura della liquidazione CP_3 giudiziale, perché è da questo momento che il lavoratore si trova privo di occupazione e pertanto nella condizione prevista per poter usufruire della prestazione.
Per queste considerazioni, deve essere accolto il ricorso ex art. 442 c.p.c. e, in riforma della sentenza impugnata, l' va condannato ad erogare alla attuale CP_1 appellante la prestazione richiesta con la decorrenza riportata nella domanda amministrativa ovvero dal 21/10/23 (da quando cioè è terminato il periodo di preavviso).
La novità della questione e il contrasto nella giurisprudenza di merito inducono a compensare le spese del doppio grado ex art. 92 c.p.c. all'esito della pronuncia n. 77/18 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 5731/24 del Tribunale di Milano, condanna l' CP_1 ad erogare a la PI con decorrenza dal 21/10/23, oltre ad Parte_1 accessori di legge ex art. 16 della legge n. 412/91.
Compensa le spese del doppio grado.
Milano, 14/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Giuseppina LOCOROTONDO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5731/24, est. dr. Franco Caroleo, posta in decisione all'udienza collegiale del 14/10/25 e promossa
DA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo di primo grado, dall'Avv. Roberta Palotti, che elegge domicilio presso lo studio della medesima in Milano, Via Donatello, n. 21
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal CP_2 straordinario dell' con atto del notaio dott. in data 22 marzo CP_1 Persona_1
2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia al presente atto) dall'Avv. Giulio Peco e, con l'avvocato medesimo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in funzione di giudice del lavoro in grado di appello, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 5731/2024 emessa dal Tribunale di Milano, non notificata, accertare e dichiarare che l'odierna appellante ha diritto alla PI come da domanda amministrativa e/o nella diversa individuanda data comunque antecedente al 01.03.2024, con ogni provvedimento consequenziale, munendo la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali da liquidarsi con l'incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario. “
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia la Corte d'appello, a totale conferma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni: respingere l'appello e il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado e accogliere le conclusioni dell' in primo grado;
CP_1 con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 5731/24, rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da
- licenziata dal curatore della Liquidazione Giudiziale della Parte_1
ND SC s.r.l., da cui era stata assunta il 9/5/22, con comunicazione del 7/2/24 ai sensi dell'art. 189 CCII a far tempo “dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, ovvero dal 5 ottobre 2023” - che aveva agito in giudizio per ottenere l'erogazione della a far tempo dal 21/10/23 (ovvero dal termine del periodo CP_3 di preavviso computato a decorrere dall'apertura della liquidazione giudiziale) o nella diversa individuanda, data comunque antecedente all'1/3/24 e dunque con decorrenza anteriore a quella riconosciutale dall' che aveva concesso la CP_1 prestazione dall'1/3/24 (ovvero dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa).
Il giudice a quo, dopo aver ricordato la normativa in materia (l'art. 6 del D.L.vo n. 22/15 e gli artt. l'art. 189 e 190 del D.L.vo n. 14/19), così motivava la decisione: “3. In ragione delle richiamate disposizioni di cui agli artt. 189 e 190 del d.lgs n. 14/2019 si evince, da una parte, che i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale rimangono sospesi fino alla data di comunicazione - da parte del curatore - di subentro o di recesso dai rapporti medesimi e, dall'altra, che le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. (con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale) e che le medesime costituiscono perdita involontaria dell'occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione CP_3
Quindi, per consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente domanda di si precisa che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena CP_3 di decadenza, per la presentazione della domanda di di cui all'art. 6 d.lgs. n. 22/2015 CP_3 decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Ma le disposizioni di cui agli artt. 189 e 190 del d.lgs n. 14/2019 non incidono sulla data di decorrenza della prestazione che, stando al comma 2 dell'art. 6 d.lgs. n. 22/2015, spetta sempre “a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro” o, se la domanda è presentata dopo tale data, “dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”.
4. Pertanto, nel caso in esame, la prestazione iconosciuta all'attrice è stata correttamente CP_3 fatta decorrere dall'1.3.2024, quale primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda (29.2.2024), poiché la domanda era stata presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (coincidente con la data di apertura della liquidazione giudiziale).”
ha proposto appello, affidandosi ad un unico articolato motivo Parte_1
“Errore nel procedimento logico giuridico posto a fondamento rigetto – Errata applicazione del combinato disposto degli artt. 189 e 190 CCII e art. 6 D.lgs. n. 22/2015”.
Sostiene che l'interpretazione fornita dal giudice a quo - ovvero che gli artt. 189 e 190 CCII, che disciplinano specificamente la cessazione del rapporto di lavoro in seno alla Liquidazione Giudiziale, non hanno alcuna incidenza sulla decorrenza della prestazione in oggetto - “non si ritiene rispettosa del dettato normativo che, in alcuna sua parte, indica una data distinta rispetto a quella dell'apertura della Liquidazione Giudiziale da cui far decorrere la PI.
Come già dedotto in primo grado la risoluzione del rapporto di lavoro nell'ambito della Liquidazione Giudiziale è espressamente disciplinata dal CCII.
Ai sensi dell'art. 189, comma 3, CCII, a fronte della liquidazione giudiziale, la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire: 'qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro', per licenziamento del curatore che 'procede senza indugio al recesso dei relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto' ovvero per c.d. risoluzione di diritto 'decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro… con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale…' per inerzia e mancato subentro del curatore al rapporto di lavoro al termine del periodo di sospensione (ordinario o prorogato: comma 4).
Ex lege, quindi, la risoluzione del rapporto di lavoro, con qualunque modalità avvenga, decorre dalla data di apertura della Liquidazione Giudiziale.
Il legislatore, stante l'art. 189 cit., si è preoccupato di coordinare la specificità/particolarità della
“retrodatazione” degli effetti della cessazione del rapporto di lavoro all'apertura della Liquidazione Giudiziale, con la disponendo espressamente, al successivo art. 190 CCII (intitolato CP_3
“Trattamento ), che “La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 189 costituisce CP_3 perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento condizione che ricorrano i requisiti di cui al CP_3 predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.
Dunque, al fine di tutelare i lavoratori che loro malgrado sono coinvolti dalla Liquidazione Giudiziale (tutela costituita sia dalla erogazione della prestazione che dalla copertura assicurativa/contributiva figurativa a decorrere dalla data del riconoscimento del diritto alla CP_3
e per l'intero periodo riconosciuto), è stata dettata apposita disciplina riconducendo la produzione degli effetti delle cause risolutive del rapporto di lavoro (risoluzione per licenziamento, per dimissioni e di diritto) alla data del provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale, riqualificando giuridicamente il periodo di “sospensione” affinché lo stato di disoccupazione (ed il relativo diritto alla PI e copertura contributiva figurativa) abbia inizio dalla data di apertura della Liquidazione Giudiziale. È quindi una espressa previsione normativa che, in punto decorrenza d accredito figurativo CP_3 della contribuzione in ipotesi di Liquidazione Giudiziale, prevede/riconosce la prestazione a decorrere dalla dichiarazione di apertura della procedura concorsuale.
L'erroneità del provvedimento di rigetto della domanda rispetto alla decorrenza della prestazione da parte dell' e l'erroneità della decisione del Tribunale si ricava, dunque, CP_3 CP_1 direttamente dalla normativa.”
Invoca a sostegno del proprio assunto la recente sentenza n. 1478/25 del Tribunale di Milano che, in analoga fattispecie, ha affermato che “se le dimissioni retroagiscono alla data di apertura della liquidazione giudiziale e la cessazione del rapporto di lavoro in tal caso costituisce perdita involontaria dell'occupazione, …è dalla data di apertura della liquidazione giudiziale che il lavoratore risulta involontariamente disoccupato con seguente diritto ad ottenere la “nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del CP_3
2015….
La disposizione in questione (ndr art. 6 del D.L.vo n. 22/15) va coordinata con l'art. 189 CCII e con la previsione dell'efficacia retroattiva delle dimissioni comunicate dal lavoratore nel periodo di sospensione. A tal fine l'unica interpretazione che appare ragionevole è che la
“cessazione del rapporto di lavoro” cui fa riferimento il comma 2 del d.lgs. 22/2015 sia parimenti individuata nella data di apertura della liquidazione giudiziale, come previsto nello specifico ambito della cessazione del rapporto post liquidazione giudiziale.
In un quadro siffatto, deve quindi ritenersi che a tale data vada altresì ancorata la domanda amministrativa……
D'altra parte, proprio per far sì che tale scissione temporale non pregiudichi i diritti del lavoratore che abbia perso incolpevolmente la propria occupazione facendolo incorrere in decadenza, l'art. 190 CCII stabilisce che “i termini per la presentazione della domanda di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore”.
Una diversa interpretazione ……. lascerebbe privo di ogni tutela il periodo di sospensione antecedente alle eventuali dimissioni del lavoratore, periodo in cui – come osservato – il lavoratore è involontariamente privo di occupazione, sia di fatto, che per espresso riconoscimento legislativo. Né si potrebbe pretendere che, per non subire le conseguenze lesive sopra individuate, il lavoratore anticipi le dimissioni e la presentazione della domanda amministrativa a data immediatamente successiva alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, posto che, a tacer d'altro, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, l'attività di impresa potrebbe anche proseguire ed il curatore potrebbe subentrare nei rapporti di lavoro in essere, con correlativo interesse del lavoratore a conservare il rapporto”
L' resiste in giudizio, difendendo la sentenza di primo grado e richiamando la CP_1 difesa articolata nella memoria ex art. 416 c.p.c.
Deduce che “il Tribunale ha citato la normativa sulla cessazione del rapporto di lavoro in sede di liquidazione giudiziale, ma ha anche esaminato le sue implicazioni in materia di la quale ha CP_3 già una sua normativa specifica, che – come citata anch'essa dal Tribunale – prevede in modo inequivocabile sia il termine per la domanda sia la decorrenza della prestazione…
..diversamente da quanto ella sostiene, la normativa sulla cessazione del rapporto di lavoro in sede di liquidazione giudiziale, nello svolgere le adeguate specificazioni in materia di si è limitata CP_3
a prevedere solo che, appunto, “la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione”, e nient'altro, se non un generale (e cogente !!!) rinvio alla normativa in materia di ubi lex voluit, dixit…” CP_3
Osserva altresì che “Successivamente, con d.lgs. 13/09/2024 n. 136, aggiungendo all'art. 190 del d.lgs. 2019 n.14 un comma 1-bis, lo stesso Legislatore ha ritenuto effettivamente necessario darne (in sostanza) un'interpretazione autentica con riguardo al termine per la domanda, così aderendo all'interpretazione che aveva già adottato l' a favore dei lavoratori: CP_1
1-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore. Ciò a ulteriore conferma che, quando ha voluto farlo (ossia con riguardo al termine per la domanda), il Legislatore ha dato le proprie indicazioni specifiche in materia di CP_3 nell'àmbito della liquidazione giudiziale. Non lo ha fatto con riguardo alla decorrenza della prestazione….”
All'udienza del 14/10/25, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute della data di decorrenza della PI concessa a , se Parte_1 spettante dal 21/10/23 (e cioè dalla cessazione del periodo di preavviso, come sostenuto dall'attuale appellante) o se spettante dall'1/3/24 (ovvero dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, come sostiene l' . CP_1
E' opportuno richiamare le norme che disciplinano la fattispecie in esame: CP_
- l'art. 6 del D.L.vo n. 22/15: “1. La domanda di è presentata all' in via CP_3 telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La petta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro CP_3
o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”;
- l'art. 189 del D.L.vo n. 14/19: “1. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa sono sospesi fino a quando il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.
2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori.
3. Quando non è disposta né autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e non è possibile il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, il curatore comunica per iscritto il recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato in essere cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dal comma 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione.
… 5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”;
- l'art. 190 del D.L.vo n. 14/19: ”1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento condizione che CP_3 ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.
1-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore”.
E' indubbio, quindi, che nel caso di liquidazione giudiziale il rapporto di lavoro si risolva ex lege (a prescindere dal soggetto che assume la iniziativa ovvero il dipendente per dimissioni per giusta causa o il curatore quando non è possibile la prosecuzione dell'esercizio della impresa e/o il suo trasferimento) non nel momento in cui viene formalmente reso noto il recesso, bensì nel momento in cui viene aperta la procedura.
E' altresì indubbio che la cessazione del rapporto di lavoro che si realizza in questo contesto costituisca perdita involontaria della occupazione e dia diritto al trattamento PI in presenza delle condizioni di legge;
e che i termini per la presentazione della domanda amministrativa decorrano dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.
Ciò posto, si tratta di coordinare le due normative ovvero quella dettata dall'art. 6 del D.L.vo n. 22/15 e quella dettata dagli artt. 189 e 190 del Codice della Crisi di Impresa.
Secondo una interpretazione strettamente letterale si perviene alla tesi dell' CP_1 in forza della quale il trattamento va riconosciuto dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa là dove non sia stato richiesto entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto.
Ma tale lettura, ad avviso del Collegio, mal si concilia con la prima ipotesi dell'art. 6,2^ comma (diritto all'indennità dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto), che non troverebbe applicazione attesi i tempi tecnici della procedura (nel caso in esame, per esempio, la comunicazione di recesso del curatore è del febbraio 2024 a fronte della apertura della procedura nell'ottobre del 2023).
Il trattamento in oggetto spetterebbe sempre dal primo giorno successivo alla istanza amministrativa e il lavoratore, che comunque è privo di reddito per un evento a lui non ascrivibile, sarebbe privo di tutela per l'arco temporale che va dalla cessazione del rapporto (che, come si è detto, retroagisce al momento di apertura della procedura) fino alla domanda amministrativa.
Appare dunque preferibile una interpretazione sistematica, maggiormente rispondente alla ratio delle disposizioni sopra richiamate, secondo cui la locuzione “cessazione del rapporto di lavoro” di cui all'art. 6, 2^ comma del D.L.vo n. 22/15 debba essere intesa in conformità all'art. 189, 3^ comma del D.L.vo n. 14/19 - là dove stabilisce la efficacia retroattiva del recesso - e perciò ritenere che il diritto alla sia ancorato alla data di apertura della liquidazione CP_3 giudiziale, perché è da questo momento che il lavoratore si trova privo di occupazione e pertanto nella condizione prevista per poter usufruire della prestazione.
Per queste considerazioni, deve essere accolto il ricorso ex art. 442 c.p.c. e, in riforma della sentenza impugnata, l' va condannato ad erogare alla attuale CP_1 appellante la prestazione richiesta con la decorrenza riportata nella domanda amministrativa ovvero dal 21/10/23 (da quando cioè è terminato il periodo di preavviso).
La novità della questione e il contrasto nella giurisprudenza di merito inducono a compensare le spese del doppio grado ex art. 92 c.p.c. all'esito della pronuncia n. 77/18 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 5731/24 del Tribunale di Milano, condanna l' CP_1 ad erogare a la PI con decorrenza dal 21/10/23, oltre ad Parte_1 accessori di legge ex art. 16 della legge n. 412/91.
Compensa le spese del doppio grado.
Milano, 14/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani