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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/09/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 633/2023 R.G.
promosso da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 CodiceFiscale_1
De Rosa ed elettivamente domiciliato in Camerino, via Fonte San Raffaele n. 17, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
SC Copponi ed elettivamente domiciliato in Castelraimondo (MC), C.so Italia
n. 102, presso lo studio del medesimo
APPELLATO/appellante incidentale CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 23 aprile 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 55/23 pubblicata dal Tribunale di
Macerata il 19/01/2023 (rg 1074/2020)
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 55, pubblicata il 19/01/2023 (rg n. 1074/2020), il Tribunale di
Macerata rigettava le domande attrici con le quali deducendo di essere Parte_1
proprietario, a seguito di acquisto con atto notarile del 9.1.2014, di una striscia di terreno, già porzione di un canale adduttore al servizio di un antico molino, distinta al
NCEU del Comune di Caldarola, foglio 1, part. 492, dell'estensione complessiva di mq. 3.000, acquistata unitamente agli appezzamenti di terreno distinti al NCT del medesimo Comune, foglio 1, part. 29, 41 e 80, e che, sin dal 2016, il CP_1
proprietario di fondi a monte e a valle di detta striscia di terreno, aveva messo in atto comportamenti di varia natura a danno della proprietà immobiliare del Pt_1
impossessandosi di una porzione di terreno tale da impedire la prosecuzione del passaggio e aveva consumato molestie in suo danno, aveva chiesto, ai sensi degli artt.
948 e 949 c.c., la condanna del convenuto alla restituzione all'attore del pieno possesso della striscia di terreno per cui è causa, con rimozione degli ostacoli ivi frapposti lungo il percorso e al ripristino dei luoghi, ordinando altresì al convenuto la cessazione delle molestie. Con vittoria di spese e competenze di lite; rigettava la domanda riconvenzionale del tesa a far accertare e dichiarare che, nel caso in CP_1
cui il canale sia ritenuto bene disponibile di diritti reali tra privati, la porzione che attraversa le particelle in capo al nn. 21,19, 66, f1 NCEU Caldarolae il CP_1
ponticello ivi sito (tra le partt. Cit. 19-21) è di proprietà esclusiva degli eredi Per_1
(oggi fratelli e SC), dal: i) 1939 a titolo derivativo in virtù
[...] CP_1
di atto notarile del 30.6.1939, registro n.
5. vol. 6 del 17.7.1939 ovvero in subordine;
ii) a titolo originario dal 1949 o da altra data che emergerà in corso di causa (dal
1958) in capo ai dante causa, , (oggi eredi fratelli Controparte_2 CP_1
in virtù di usucapione abbreviata per possesso continuato e ininterrotto in buona fede
e in forza di titolo idoneo (atto notarile cit. del 30.6.1939), ovvero in subordine graduata;
iii) dal 1954 o da altra data emergente in corso di causa in virtù di usucapione agraria speciale, quindicinale dal 1939; ovvero in subordine ulteriore;
iv) dal 1959 o da altra data emergente in corso di causa in virtù di usucapione ordinaria;
ovvero in subordine ulteriormente graduata v) dal 1985 o da altra data che emergerà in corso di causa ex art. 942 cc. nella parte in cui la porzione di canale non asserve più a uso pubblico e non riceve più acque per essersi il canale inaridito, le sponde e gli argini abbattuti naturalmente, così espandendo la proprietà del proprietario delle rive di riferimento dal1970 o altra data che verrà accertata in corso di giudizio ovvero accertato il presupposto indicato dall'attore che la porzione di canale che attraversa le particelle 19,21,66 f.1 NCEU Caldarola non è più appartenente all'alveo per essere stati gli stessi abbandonati dalle acque da molti anni dagli anni '50-60 in modo naturale;
condannava l'attore al pagamento di € 4.000,00 in favore del convenuto a titolo di risarcimento dei danni;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso l'impugnata sentenza propone appello , deducendo i Parte_1
motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, in riforma della gravata pronuncia, nel merito, visti e applicati gli artt. 948 e 949 c.c. e rigettate siccome in parte inammissibili e in parte improcedibili tutte le eccezioni e/o domande riconvenzionali di parte convenuta, condannare alla reintegrazione CP_1
dell'attore nel pieno possesso della striscia di terreno (impropriamente definita
«canale») per cui è causa, con rimozione degli ostacoli ivi frapposti lungo il percorso
e specificamente di quello di cui al punto 3 della premessa dell'atto originario di citazione, nonché al ripristino dei luoghi secondo quanto esposto al n. 1 della citazione medesima;
ordinare altresì al convenuto la cessazione delle molestie riferite ai punti
2, 4, 5 e 6 dell'atto introduttivo della lite;
in mero subordine e in via di reconventio reconventionis, costituire, previa frazionamento catastale, servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. a favore della proprietà fondiaria costituita dalle Pt_1
particelle 492, 29, 41 e 80 del foglio 1 e a carico dei fondi del contrassegnati CP_1
con i nn. 19, 21 e 66 del medesimo foglio 1, nella parte in cui vanno a costituire il ponticello oggi interrotto dagli ostacoli posti in sito dal convenuto. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e, con riferimento al primo grado, anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., sussistendo la responsabilità aggravata del convenuto da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che CP_1
si dichiara antistatario». In via istruttoria, ammettere prova per testi, interrogatorio formale di;
disporre l'ispezione dei luoghi da parte dell'ufficio, ai sensi CP_1
dell'art. 118 c.p.c., per far emergere la realtà dei luoghi, compresa la sussistenza della turbativa possessoria frapposta dal e la condizione della striscia di terreno CP_1
identificata come «canale», e, infine, disporre CTU per la descrizione dello stato attuale dei luoghi, nonché delle modificazioni intervenute nel tempo.
Con comparsa di risposta, depositata il 30/11/2023, si è costituito in giudizio
, contestando le motivazioni del gravame ed interponendo appello CP_1
incidentale, per chiedere, in via istruttoria: - ammettere interrogatorio formale e prova per testi sui capitoli di prova, dal capitolo 21) al capitolo 56) e dal 68) al 103) di cui alla memoria 183 c.p.c. n. 2; ammettere CTU per quantificazione dei danni ai terreni di (proprietario/affittuario), per accertamento delle manomissioni del CP_1
terreno, della modifica della originaria destinazione d'uso, dei danni sofferti ai terreni attigui al canale partt. 17, 19, 21, 66 alle culture, a fronte delle attività poste in essere dal alle opere di irrigazioni coperte e distrutte per mano del Pt_1 Pt_1
In via preliminare – dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda avversa per carenza dei contraddittori necessari in merito alle particelle del contendere.
Nel merito
A. Rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza appellata.
In accoglimento dell'appello incidentale: B. in accoglimento della domanda riconvenzionale, o comunque dell'eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita del
9.1.2014, registrato al n. Rep. 81983 e al n. Racc. 21655, a firma del Notaio Dott. in parte qua per i plurimi profili rilevati in atti e di conseguenza la Persona_2
inefficacia e non opponibilità dello stesso atto verso il titolare di particelle CP_1
distanti da quelle menzionate nell'atto notarile che all'art. 1 discorre di Parte_2
, limitatamente partt. 29,41,80 f1 NCEU Caldarola, identificata alla part.
[...]
492/p, con destinazione urbanistica di corso d'acqua tutelato, e così rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
C. In ogni caso e comunque accertare e dichiarare in accoglimento della domanda riconvenzionale o comunque dell'eccezione riconvenzionale, che l'atto notarile
(contratto di compravendita del 9.1.2014, registrato al n. Rep. 81983 e al n. Racc.
21655, a firma del Notaio Dott. (art. 1) indicando Persona_2 Parte_2
identificata alla part. 492/p, con destinazione urbanistica (CDU del 2013
[...]
allegato) di corso d'acqua tutelato, delimita i diritti solo esclusivamente alle particelle ivi identificate 29, 80, 41 f.1 NCEU Caldarola confine proprietà e e CP_3 Pt_3
e di conseguenza alcun diritto può essere azionato dal al di fuori di queste CP_4 Pt_1
particelle e verso le particelle in capo al e verso la porzione di canale che CP_1
attraversa le particelle 19, 21, 66 f1 NCEU Caldarola e verso il ponticello che attraversa dette particelle (19-21 f.1 NCEU Caldarola).
D. In ogni caso in accoglimento della domanda riconvenzionale o comunque dell'eccezione riconvenzionale, ove il canale / porzione di canale che attraversa le particelle 19,21,66 f.1 NCEU Caldarola risulti bene disponibile di diritti reali tra privati, accertare e dichiarare che la detta PORZIONE di canale che attraversa le particelle in capo al (21,19, 66, f1 NCEU Caldarola) e il ponticello ivi sito CP_1
(tra le partt. Cit. 19-21) è di proprietà esclusiva degli eredi (oggi fratelli Parte_4
e SC), dal: i) 1939 a titolo derivativo in virtù di atto notarile CP_1
del 30.6.1939, registro n.
5. vol. 6 del 17.7.1939 ovvero in subordine;
ii) a titolo originario dal 1949 o da altra data che emergerà in corso di causa (dal 1958) in capo ai dante causa, , (oggi eredi fratelli in virtù di Controparte_2 CP_1
usucapione, per possesso pubblico, pacifico, continuato e ininterrotto in buona fede e in forza di titolo idoneo (atto notarile cit. del 30.6.1939), ovvero in subordine graduata;
iii) dal 1954 o da altra data emergente in corso di causa in virtù di usucapione agraria speciale, quindicinale dal 1939; ovvero in subordine ulteriore;
iv) dal 1959 o da altra data emergente in corso di causa in virtù di usucapione ordinaria;
ovvero in subordine ulteriormente graduata;
v) dal 1985 o da altra data che emergerà in corso di causa ex art. 942 cc. nella parte in cui la porzione di canale non asserve più a uso pubblico e non riceve più acque per essersi il canale inaridito, le sponde e gli argini abbattuti naturalmente, così espandendo la proprietà del proprietario delle rive di riferimento dal1970 o altra data che verrà accertata in corso di giudizio ovvero accertato il presupposto indicato dall'attore che la porzione di canale che attraversa le particelle 19,21,66 f.1 NCEU Caldarola non è più appartenente all'alveo per essere stati gli stessi abbandonati dalle acque da molti anni dagli anni '50-60 in modo naturale.
E. Comunque e in ogni caso dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. Pt_1
per assenza del titolo a vantare qualsiasi diritto o pretesa verso il con
[...] CP_1
riferimento ai terreni agricoli 19,21,66 F.1 NCEU Caldarola e alla porzione di canale che attraversa dette particelle e al ponticello che ivi insiste e attraversa partt. 19 - 21
f.1 stesso NCEU.
F. Comunque e in ogni caso in via riconvenzionale condannare il sig. al Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal come CP_1
illustrati nella parte in fatto e in diritto della comparsa di costituzione, per le azioni illecite poste in essere, anche di rilevanza penale, per le modifiche apportate dello stato dei luoghi (canale), della destinazione d'uso del canale, ai sensi degli artt. 2043
e 2059 c.c., dell'occupazione abusiva dei terreni in capo al inquinamento, CP_1
sottrazione di legname, abusiva potatura di querce tutelate, per abusivo abbattimento di termini, etc. E così condannare il sig. al risarcimento dei danni Parte_1
ANCHE in forma specifica, ed al ripristino dei luoghi ex ante rispetto al gennaio 2014 e per equivalente nella somma di € 5.200,00 ovvero nella maggior o minor somma che emergerà in corso di causa o in subordine, che sarà stimata secondo equità.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 10/01/2024 la Corte fissava la data del 23/04/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 23/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante principale censura la gravata Parte_1
pronuncia nella parte in cui il tribunale si è pronunciato in merito al regime probatorio della domanda ex art. 948 c.c. nella concreta fattispecie.
In particolare laddove il Tribunale, rifacendosi ad una giurisprudenza (tra le tante,
Cass. 28 gennaio 1995 n. 1044, Cass. 21 febbraio 1994, n. 1650; Cass. 16 dicembre
1986 n. 7557, Cass. 7 maggio 1984 n. 2766), non ha tenuto conto di quell'altra giurisprudenza secondo la quale il rigore dell'onere probatorio nell'azione di rivendica va commisurato alle concrete particolarità della singola controversia, dovendo il giudice tener conto delle ammissioni del convenuto (ex multis Cass. 8.7.1989, n. 3234,
Cass. 18.6.1991, n. 6888, Cass. 12.3.2008, n. 6521), per esempio (Cass., sez. II,
19.10.2021, n. 28865) … quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n. 21829/2007; n. 22598/2010); che, nel caso di specie, il convenuto ha allegato che, ove ritenuto che il canale è un bene disponibile ad opera dei privati, la porzione che attraversa le particelle 19, 21 e 66 è stata sempre di proprietà della famiglia dal 1939 in virtù di atto notarile di CP_5
compravendita trascritto del 30.6.1939, n. 3961, registrato a Tolentino il 17.7.1939 al n. 5, vol. 6, pagina 3, ove si legge compravendita “di tutti i terreni dalla strada provinciale al per un'estensione di complessivi ettari 22.47.80”, quando il CP_4
canale non era stato ancora (sedicentemente ex adverso) appellato con il numero 492 in sede catastale (emergente nel 1993 ex adverso)»; che, secondo la giurisprudenza sopra riportata, l'atto del 1939 è sufficiente ad attenuare il rigoroso onere probatorio gravante sull'attore, risolvendo peraltro la questione in favore dell'attore/appellante in ragione del fatto che l'atto del 1939 è assolutamente generico perché non indica particelle né individua in modo preciso i beni immobili, mentre l'atto notar del Per_2
9.1.2014 laddove la striscia di terreno denominata “canale” è indicata con un numero di particella sia al catasto terreni che a quello urbano.
Il primo motivo è infondato e va pertanto respinto.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il rigore della c.d. probatio diabolica, la quale comporta l'onere, a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa. In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cassazione civile sez. II,
21/03/2024, n.7539). Nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà
è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale
(Cassazione civile sez. II, 20/02/2025, n.4547).
Ciò premesso, il riesame delle difese svolte da consente di evincere che CP_1
il convenuto ha subito sostenuto che il non potesse rivendicare la proprietà di un Pt_1
bene altrui, atteso che, anche a voler escludere la demanialità del canale in questione, la relativa porzione che attraversa le particelle nn. 19, 21 e 66 è stata sempre di proprietà della famiglia a partire dal suddetto atto del 1939, che, in CP_5
subordine, era stata pacificamente usucapita dai sigg.ri , indi Parte_5
dai fratelli e SC sempre per possesso in buona fede continuato CP_1
e ininterrotto e indisturbato tra le generazioni ( , poi Controparte_6 [...]
, poi fratelli dal 1939 in virtù di una usucapione breve di Parte_5 CP_1
dieci anni in forza di titolo idoneo, ai sensi dell'art. 1159 c.c. e del 1159bis c.c. e che, in ulteriore subordine, la medesima porzione che attraversa le particelle 19, 21, 66 era stata pacificamente usucapita in virtù di usucapione agraria speciale (quindicinale) della piccola proprietà contadina per essere il Comune di Caldarola ricompreso in specifici elenchi di comuni montani, ovvero usucapione ventennale sempre dal 1939 con le caratteristiche di cui sopra ai sensi del 1158 c.c. in virtù del possesso continuato, ininterrotto e indisturbato per 81 anni ad oggi.
Posto quanto rilevato, appare evidente che il opponendo la proprietà esclusiva CP_1
degli eredi della porzione del canale che attraversa le partt. 19, 21 e 66, a titolo CP_1
derivativo dal 1939 oppure a titolo originario per usucapione, non ha riconosciuto un comune dante causa, tantomeno ha riconosciuto che il bene fosse appartenuto ad una determinata persona estranea alla famiglia (nel qual caso il rivendicante CP_5
avrebbe potuto dimostrare, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui) ed, infine, ha eccepito in via gradata un acquisto per usucapione maturata in epoca antecedente l'acquisto del Pt_1
Conseguenza di quanto precede, in applicazione della giurisprudenza sopra richiamata,
è che l'onere probatorio dell'attore in rivendicazione non può ritenersi attenuato e pertanto va confermata la gravata pronuncia che ha ritenuto che il LZ si fosse limitato ad allegare l'atto di acquisto a titolo derivativo del diritto di proprietà del 9 gennaio
2014 senza tuttavia fornire alcuna ulteriore deduzione o dimostrazione circa l'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa nonché del loro possesso onde risalire ad un acquisto a titolo originario.
Con il secondo motivo l'appellante principale censura la gravata pronuncia nella parte in cui il primo giudice si addentra (pagine 10 e 11) nell'interpretazione dell'atto notarile del 2014 per dedurne erroneamente che i tubi Innocenti che impediscono il passaggio non sono stati collocati dal su terreno di CP_1
proprietà Pt_1
In particolare laddove, in merito all'azione negatoria (relativa all' ostacolo apposto sulla particella 492), ha ritenuto che le parti del canale interessate dalle condotte addebitate dall'attore al convenuto esulino dall'oggetto della compravendita risultante dall'atto notarile del 2014, atteso che sulla scorta del chiaro tenore testuale delle clausole negoziali, ha erroneamente ritenuto come oggetto della vendita, oltre al terreno, non fosse il canale identificato alla particella 492 nella sua intera estensione di
3000 mq, ma solamente una sua porzione e, segnatamente, quella che attraversa il terreno stesso;
che in realtà il titolo parla di porzione del canale a ragione e senza che da tale specificazione possano derivare conseguenze in malam partem in danno del atteso che, esaminando con la dovuta attenzione la mappa prodotta (ns. Pt_1
documento n. 17), ci si accorge che la striscia denominata canale è frazionata in più particelle ((all'inizio della mappa le n. 46 e 257 del foglio 6, al centro e per buona sua parte la n. 492 del foglio 6 (quella acquistata dal e al termine la n. 491, segnata Pt_1
in mappa alla proprietà )) e che solo questo è il motivo per cui si Controparte_7
parla di «porzione di canale» che, secondo il primo giudice, ammonterebbe alla ben più ridotta superficie di soli mq. 336 mq. (0,056 m. x 2000 x 3) e non già di 3.000 mq., come riportato nell'atto notarile e nella relazione di perizia dell'ing. secondo le Per_3
quali, invece, il non ha acquistato solo il tratto di «canale» che attraversa le Pt_1 particelle 41, 29 e 80 ma tutta la particella 492 nella sua individuazione ed estensione catastale;
che il tribunale non ha fatto buon governo delle regole interpretative contemplate dagli artt. 1362 ss. c.c. in quanto avrebbe dovuto affermare che i tubi
Innocenti con i quali il ha interrotto il passaggio – dando così corso alla CP_1
presente lite – si trovano lungo il tracciato della particella 492 e quindi esattamente sulla proprietà che, di conseguenza, non essendo stato posto in discussione dal Pt_1
il fatto materiale della collocazione dell'ostacolo sulla particella, il tribunale CP_1
avrebbe dovuto ordinarne la rimozione in quanto posto su un'area inequivocabilmente di proprietà dell'attore.
Il motivo che precede è suscettibile di trattazione congiunta, per evidenti ragioni di connessione, con il primo motivo dell'appello incidentale di che segue. CP_1
Con il primo motivo l'appellante incidentale ribadisce l'eccezione di nullità dell'atto di compravendita.
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui afferma erroneamente rilevato in catasto ed è riportato nel Catasto terreni >> , deducendo, a tal fine, che i venditori danti causa potevano cedere solo quello di cui erano titolari ed essi affermano solo che i loro terreni (partt. 29, 41, 80) sono attraversati dal canale;
che, nell'ambito del Catasto terreni, il subalterno si riferisce ai fabbricati rurali e non al canale o al torrente e il subalterno identifica una porzione di un fabbricato e non di un canale;
che pertanto è errato l'atto dove indica anche l'acquisto di una porzione di canale con un indirizzo preciso, Contrada Molino o altro, atteso peraltro che il canale non può essere rilevato nel catasto terreni né in altro catasto perché non costituisce e non è identificabile da una particella catastale siccome recita l'art. 50 del RD 1539/1933; che il canale o porzione di esso costituisce bene demaniale idrico ai sensi dell'art. 822 c.c.
e per tale natura non può formare oggetto di compravendita tra privati, ex art. 823 c.c.; che, alla luce delle SU (Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/1999, n. 361) applicabile alla fattispecie, il canale è demaniale perché, seppur soggetto a secche stagionali, rimane a tratti sommerso nelle piene ordinarie e convoglia le acque meteoriche al come CP_4 evidenziato anche dalla difesa del nell'atto di citazione, dove dice che ancora Pt_1
oggi, in caso di piogge il canale è soggetto a riempimenti a valle, al punto che il confluire dell'acqua all'interno del canale “ebbe a comportare il riempimento e l'impraticabilità del canale a valle, trasformato nell'occasione in uno stagno della profondità di circa un metro d'acqua”; che, in definitiva, il contratto di compravendita stipulato tra i signori e il signor è da ritenersi Parte_6 CP_8 CP_9 Pt_1
inficiato da nullità assoluta e originaria proprio per l'impossibilità giuridica dell'oggetto, atteso che la porzione di canale o corso d'acqua tutelato come identificato nel CDU allegato all'atto notarile del del 2014, part.492/p è patrimonio idrico Pt_1
demaniale, e bene indisponibile, e non può essere commercializzato e/o alienato tra privati.
Deduce, altresì, che, ferma restando la natura demaniale del canale, l'atto notarile del
2014 afferma espressamente che si tratta di compravendita di PORZIONE
[...]
e pertanto in detta parte il contratto di compravendita è nullo, ex artt. 1418, Pt_2
1419, 1325 e 1346 c.c., perché trattasi di PORZIONE indeterminata (cfr sul punto Cass. civ., Sez. II, 19/11/2004, n. 21893); che, diversamente opinando, deve necessariamente ritenersi che la detta PORZIONE è identificabile solo e limitatamente all'attraversamento delle particelle n. 29, 80, 41 f1, delimitata -come assumono espressamente i danti causa- ove affermano che le loro dette particelle sono attraversate da una PORZIONE DI CANALE, terreno di complessivi ha. 1.32.20 - ettari uno, are trentadue, centiare venti-, RDEu 14,97, RAEu 15,13 confinante con le proprietà
, e che, in caso di incongruità dei detti dati e di CP_10 Parte_7 CP_4
incertezza sulla identificazione della porzione di canale, non essendo presenti nell'atto notarile ulteriori elementi per precisare e quindi l'identificazione della porzione, il contratto deve ritenersi nullo in detta parte, per indeterminatezza dell'oggetto, considerato peraltro il valore meramente sussidiario delle mappe catastali, come risulta dall'art. 950 c.c.
Deduce, infine, la nullità del medesimo atto ex artt. 1418, 1419, 1321 e 1325, con riferimento alla traslazione dei diritti inerenti alla “PORZIONE DI CANALE…” in quanto non emerge agli atti il conferimento dei relativi poteri in capo ai firmatari per poterne disporre e trasferirli al che, infatti, dalla lettura delle due procure notarili Pt_1
conferite alla sig.ra da parte del sig. e della signora Persona_4 Parte_8
si evince che essi mai hanno conferito potere a vendere detto canale CP_11
o porzione (pagg. 9 e 11 fascicolo di controparte) e che gli unici poteri che si leggono e identificati con la part. 492 afferiscono solo ed esclusivamente al bene differente ovvero alla corte del Molino, sito alla via Contrada Molino, di cui alla part. 492 sub.
Oggetto di trascrizione (pag.18 fascicolo telematico avverso).
L'esame di due motivi consente di predicare l'infondatezza del secondo motivo dell'appello principale, con conseguente suo rigetto e conferma della gravata pronuncia sul punto, e di ritenere comunque assorbite/respinte le censure contenute nel primo motivo del gravame incidentale.
Reputa la Corte adita che il primo giudice abbia fatto corretta applicazione delle regole interpretative di cui all'art. 1362 c.c., avendo applicato in primis il metodo letterale, e che, proprio dall'esame delle espressioni adoperate nel rogito del 2014, emerge in modo certo ed immediato la comune volontà delle parti di alienare/acquistare una porzione della particella 492, precisamente quella che attraversa le particelle n. 41, 29
e 80. Varrà aggiungere, a quanto affermato dal Tribunale con motivazione condivisa da questo giudice, che nel caso in cui oggetto della compravendita del 2014 fosse stata l'intera particella 492, i confini indicati nell'atto, ai fini della individuazione della stessa nella sua massima estensione, sarebbero stati più esaustivi, nel senso che avrebbero dovuto essere indicati tutti i proprietari delle particelle attraversate dalla 492, assumendo così i maggiori confini valore decisivo e prevalente rispetto ai dati catastali e consentendo solo così di eliminare ogni margine di dubbio circa la materiale consistenza della particella in questione effettivamente compravenduta.
Conseguenza di quanto precede è che, come ritenuto correttamente dal primo giudice, non può affermarsi che i tubi Innocenti che impediscono il passaggio siano stati collocati su terreno di proprietà inoltre, poiché le parti del canale interessate Pt_1
dalle condotte addebitate dall'attore al convenuto esulano dall'oggetto della compravendita del 2014, in quanto oggetto della compravendita è la sola porzione della particella 492 che attraversa le particelle nn. 41, 29 e 80, ben individuata e determinata,
e quindi cosa diversa da quella che attraversa le particelle nn. 29, 80, 41, non sussiste alcun interesse in capo al ex artt. 1421 c.c. e 100 cpc a far dichiarare la nullità CP_1
del rogito del 2014. La precisa individuazione della porzione della particella 492 compravenduta nel 2014 non ha reso necessaria l'integrazione del contraddittorio atteso che il rapporto giuridico sostanziale non fa capo a soggetti diversi dalle parti in causa.
Con il terzo motivo l'appellante principale censura la gravata pronuncia nella parte in cui condanna l'attore al risarcimento del danno, quantificato in €
4000,00, per il taglio di una quercia.
In particolare nella parte in cui motiva (pagina 13 della sentenza): «… si deve rilevare che non è specificamente contestato che il abbia proceduto alla potatura di rami Pt_1
di alberi, all'abbattimento di una quercia e alla rimozione di un termine nonché ad accatastare il legname nella proprietà del limitandosi ad eccepirne CP_1
l'estraneità all'oggetto del giudizio»; nonché nella parte in cui fa seguito una inaccettabile avversativa: «Tuttavia, a prescindere dalla questione relativa all'ammissibilità di una domanda riconvenzionale fondata su un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore o già entrato in causa come fondamento di eccezione
(su cui, da ultimo, Cass. 15 gennaio 2020, n. 533), assume rilievo dirimente che il difetto di connessione è stato in sostanza dedotto solamente con la memoria ex art.
183, comma 6°, n. 1), c.p.c. e non in prima udienza né è stato rilevato dal precedente giudice istruttore, sempre entro la prima udienza (cfr. Cass. 8 febbraio 2017 n. 3316)».
Deduce, a tal fine, che secondo il tribunale sussiste una ipotesi di mancata tempestiva contestazione di un'eccezione di connessione;
che, invero, l'attore, nella prima difesa utile successiva alla costituzione del convenuto (note scritte depositata il 21/12/20), ha contestato «in ogni sua argomentazione, deduzione ed eccezione il contenuto della memoria di costituzione del convenuto», in maniera sì generica, ma al pari dei genericissimi fatti riferiti alle pagine 34 e 39 della costituzione del convenuto che ha formulato addebiti a carico del così generici e caotici da impedire una mirata e Pt_1
specifica allegazione difensiva, siccome evincibile dagli atti processuali sia del CP_1
che di questa difesa, anche alla luce di quanto enunciato in tema di giurisprudenza
(Cass., sez. II, 29.9.2020, n. 20525; Cass., sez. VI –3, ord.za, 26.11.2020, n. 26908;
Cass., sez. I, 10.10.2014, n, 21847); che, con riferimento alle aree che il Pt_9
di sua proprietà, la sentenza è errata per aver omesso di considerare i
[...]
documenti prodotti dallo stesso con la memoria ex art. 183.VI.2 c.p.c., (relazione di servizio prot. 249 del 2.3.2020 della stazione dei carabinieri forestali di Camerino;
relazione di servizio prot. 16/11-1 del 5.11.2020 del comando stazione dei carabinieri di Caldarola;
annotazione di P.G. carabinieri Caldarola del 27.10.2020), ovvero documenti di indagine da cui emergono alcuni fatti in contrasto con la tesi del CP_1
e con il suo pedissequo accoglimento da parte del tribunale.
Deduce, infine, in ordine alla liquidazione «equitativa» pari a € 4.000,00 stabilita dal tribunale per l'indimostrato taglio di una quercia roverella di presunta proprietà
che la stessa è carente di motivazione;
che, infatti, al fine di evitare che la CP_1
relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum (Cass., sez. III, ord.za,
31.3.2018, n. 2327).
Il motivo che precede è suscettibile di trattazione congiunta, per evidenti ragioni di connessione, con il terzo motivo dell'appello incidentale che segue.
Con il terzo motivo l'appellante incidentale censura la gravata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto solo una parte dei danni.
Deduce, a tal fine, che, ferma la condanna al risarcimento del danno in favore del per il taglio di una quercia, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si CP_1
dovesse ritenere insufficiente il materiale probatorio valorizzato dal Tribunale e la non contestazione da parte del dovrà ammettersi prova per testi, già formulata e che Pt_1
si ribadisce, per dimostrare l'effettiva entità del danno;
che il ha commesso Pt_1
molteplici illeciti, avendo agito in violazione della destinazione d'uso del canale (di cui al certificato allegato all'atto pubblico), ha modificato lo stato dei luoghi, trasformando il canale in una strada anche al di fuori della porzione indicata nell'atto notarile, canale che funge da scolo delle acque piovane e delle acque emergenti dai terreni confinanti, comportando l'allagamento dei terreni agricoli limitrofi del CP_1
rendendoli inservibili, con privazione del raccolto per il imprenditore agricolo, CP_1
proprietario esclusivo e in comproprietà e quale affittuario ovvero di godimento diretto delle particelle sopra menzionate (19, 21, 66).
L'esame di due motivi consente di predicare la fondatezza del primo (terzo motivo appello principale) e l'infondatezza del secondo (terzo motivo appello incidentale),
Varrà osservare, in primis, che l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza,
è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n.5484). Ciò detto, rilevato peraltro che, come già ritenuto dal primo giudice, il difetto di connessione è stato dedotto dal soltanto con la prima Pt_1
memoria ex art. 183 co. VI cpc, e quindi oltre la prima udienza ex art. 183 cpc, reputa la Corte adita che la domanda riconvenzionale sia stata correttamente trattata congiuntamente alla domanda principale, sebbene fondata su un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, in quanto i fatti da cui traggono origine le contrapposte pretese delle parti sono obbiettivamente collegati tra loro. Posto quanto precede, il addebita condotte pregiudizievoli e conseguenti danni CP_1
al dettagliatamente descritti alle pagine 33 e 34 della comparsa di costituzione Pt_1
del primo grado, che il secondo ha contestato genericamente, avendo eccepito soltanto la propria estraneità. Tuttavia, lo stesso ha prodotto documentazione relativa al Pt_1
procedimento penale iscritto a suo carico (relazione di servizio prot. 249 del 2.3.2020 della stazione dei carabinieri forestali di Camerino;
relazione di servizio prot. 16/11-1 del 5.11.2020 del comando stazione dei carabinieri di Caldarola;
annotazione di P.G. carabinieri Caldarola del 27.10.2020), con la quale ha contribuito ad integrare la specificità dei fatti imputatigli dal CP_1
Ciò che, però, appare dirimente ai fini del decidere è che, anche a voler ritenere provate le condotte imputate al ed i danni subiti dal quest'ultimo, in quanto Pt_1 CP_1
creditore, era tenuto a provare i danni lamentati non solo nell'an ma anche nel quantum, ovvero avrebbe dovuto descrivere e quantificare le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e quantificare sia l'asserita privazione del raccolto dei terreni agricoli divenuti inservibili, che sarebbe conseguita alla vanificazione della attività agricole poste in essere come coltivatore diretto, sia le ore lavorative, gli esborsi per le sementi, etc.., asseritamente perpetrata per anni avendo danneggiato le colture in radice. Al riguardo, non poteva e non può trovare ingresso una consulenza tecnica d'ufficio in ragione del fatto che il richiedente non può pretendere che il relativo accertamento sia eseguito dal Ctu, atteso che la consulenza tecnica, anche se in linea di massima non è un mezzo di prova, è uno strumento del giudice per valutare la prova già acquisita ad opera delle parti. La CTU, infatti, può essere esplorativa quando è
l'unico strumento per accertare la verità processuale (Cass. sent. n. 2663 del 5.02.2013;
Cass. sent. n. 1020/2006; Cass. sent. n. 1149/2011). Pertanto, nell'eventuale caso in cui fossero stati acquisiti elementi probatori a sostegno della pretesa creditoria, come sopra motivato, il giudice, in caso di contestazione avversaria, avrebbe potuto disporre una ctu per risolverne l'accertamento con l'ausilio di specifiche cognizioni tecniche.
La motivazione che precede consente in definitiva di ritenere non provati gli ulteriori danni reclamati dal quantomeno nel loro ammontare, neppure approssimativo, CP_1 impedendo la relativa liquidazione, anche in via equitativa, con conseguente rigetto del terzo motivo del gravame incidentale.
La motivazione che precede consente, invece, di accogliere il terzo motivo del gravame principale e ciò anche in ragione del fatto che la liquidazione ex art. 1226 c.c. sopperisce quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare o è eccessivamente gravoso il preciso accertamento del danno (cfr Cassazione civile sez.
III, 25/09/2024, n.25696; n. 9744/2023). La liquidazione equitativa del danno è consentita solo qualora, sulla base del materiale probatorio acquisito al processo, sia stata accertata l'esistenza del danno (che nel caso di specie risulta dal materiale fotografico), sia stata riscontrata e non meramente supposta l'impossibilità o difficoltà rilevante della stima oggettiva e, infine, che la stessa sia incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.
Nel caso di specie il non ha mai quantificato il danno relativo al taglio della CP_1
quercia, né ha mai indicato elementi e/o dati di fatto utilizzabili ai fini della sua quantificazione, né ha spiegato le ragioni della eventuale impossibilità o difficoltà della stima (Cass. civ. 2020/26051). Infine, anche il giudice ha omesso di indicare i criteri seguiti per la determinazione dell'entità del danno e/o gli elementi su cui ha basato la sua pronuncia sul quantum, impedendo così la ricostruzione del percorso logico che avrebbe seguito.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale censura la gravata pronuncia per non aver riconosciuto in via di eccezione l'acquisto del diritto di proprietà sul tratto di canale e del ponticello in favore del a titolo derivativo o a titolo CP_1
originario.
In particolare impugna la parte in cui il primo giudice, premettendo che, secondo giurisprudenza l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al “de cuius” deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede
(Cass. 11 agosto 2021 n. 22730), afferma che, nel caso in esame, non vi è alcuna documentazione in atti da cui risulti che sia erede di e di CP_1 CP_2
e che, a loro volta, questi ultimi fossero aventi causa di ed CP_2 CP_12
a loro volta aventi causa da in virtù dell'atto di vendita CP_13 Controparte_14
notarile del 30 giugno 1939. Impugna, altresì, la pronuncia nella parte in cui afferma che, conseguentemente, non è in alcun modo chiaro a partire da quale data CP_1
avrebbe iniziato ad esercitare in prima persona il possesso, a prescindere, cioè,
[...]
da quello dei suoi asseriti danti causa (del quale non potrebbe avvalersi per le ragioni appena illustrate), in modo da verificare la sussistenza di un possesso ultraventennale in capo al medesimo, utile ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà.
Deduce, a tal fine, che il possesso ultraventennale, pubblico, pacifico ed ininterrotto è maturato in capo al direttamente, anche a prescindere dal precedente possesso CP_1
dei suoi danti causa, e pertanto andrà ammessa la prova orale, nella cui sede di espletamento i testi potranno specificare come e quando il ha esercitato il CP_1
possesso esclusivo del canale, dei fondi limitrofi e del ponticello;
che, ripercorsi i fatti storici del possesso ininterrotto e indisturbato dal 1939 in poi da parte dei genitori e prima ancora dei nonni di e SC, il medesimo possesso in capo a CP_1
questi ultimi risale a ben oltre venti anni, i quali quindi hanno sempre utilizzato e goduto indisturbati la porzione del canale che attraversa le dette particelle 19, 21, 66,17
f.1 NCEU Caldarola e il ponticello, mantenendolo pulito ed escludendo terzi da qualsiasi attività, come facevano i loro avi;
che, in conclusione, nel caso in cui dovesse ritenersi la disponibilità in capo ai privati del canale, la porzione che attraversa le particelle 19, 21, 66 (la proprietà è sempre stata goduta ed è quindi di proprietà CP_1
della Famiglia dal 1939, in virtù di atto notarile di compravendita CP_5
trascritto del 30.6. 1939, n. 3961, Registrato a Tolentino il 17.7.1939 al n. 5 Vol. 6, pagina 3 ove si legge che la compravendita riguarda “tutti i terreni dalla strada provinciale al per un'estensione di complessivi ettari 22.47.80”; che, invece, CP_4 qualora non si optasse per il riconoscimento della proprietà a titolo derivativo, in forza dell'atto notarile citato del 1939, è acclarato e provato che la detta porzione di canale
è stata pacificamente usucapita dai signori , indi dai fratelli Parte_5
e SC sempre per possesso in buona fede continuato e ininterrotto CP_1
e indisturbato tra le generazioni ( , poi Controparte_6 Parte_5
, poi fratelli , a partire dal 1939, e comunque da ben oltre venti anni dai
[...] CP_1
fratelli e SC. CP_1
Il motivo è infondato e va quindi respinto.
Varrà rilevare, in primis, che il pur affermando espressamente di censurare la CP_1
parte della gravata pronuncia sopra trascritta, non deduce nulla a sostegno dell'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice laddove ha motivato il mancato acquisto della proprietà della porzione del canale che attraversa le particelle 21, 19 e 66 a titolo derivativo in virtù dell'atto di vendita notarile del 30 giugno 1939 per mancanza di prova documentale della qualità di erede in capo al convenuto.
Quanto poi al mancato riconoscimento della proprietà in capo ai fratelli a titolo CP_1
originario, anche in questo caso non deduce nulla sulla data di inizio dell'esercizio del possesso in prima persona, a prescindere quindi da quello dei suoi danti causa, né contesta le ragioni per cui il primo giudice ha ritenuto che non potesse avvalersi del possesso dei medesimi danti causa, per cui resta definitivamente precluso l'accertamento di un possesso ininterrotto ed indisturbato della porzione del canale e del ponticello, ultraventennale, utile ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà in capo all'appellante incidentale.
Con il quarto motivo l'appellante incidentale ripropone l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado.
Deduce, a tal fine, che i capitoli di prova su cui vertono la prova testimoniale e l'interrogatorio formale (memoria ex art. 183 cpc n. 2 dal 21 al 56 e dal 68 al 103) sono necessari per accertare la funzione svolta dal canale, il suo utilizzo, l'uso e la funzione del ponticello e del canale, per ricostruire, in sostanza, la vera storia di quanto infondatamente rivendicato dal e gli abusi commessi da quest'ultimo. A Pt_1
supporto andrà ammessa anche una CTU per verificare anche l'abusiva ed arbitraria intestazione catastale della porzione del canale, la natura e la funzione del canale e del ponticello, ed infine la quantificazione del danno patito dal CP_1
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
L'ammissione dei capitoli di prova di cui alla memoria 183 n.2 cpc del tesi a CP_1
dimostrare, in sostanza, le condotte poste in essere dal in danno del primo, si Pt_1
rivela inutile ai fini del decidere in quanto, come sopra motivato in risposta al terzo motivo del gravame principale e al terzo motivo del gravame incidentale, trattati congiuntamente (accoglimento del primo e rigetto del secondo), il danneggiato aveva l'onere, rimasto invece inevaso, di provare i danni subiti non solo in ordine all'an ma anche in ordine al quantum e l'eventuale prova dell'an lascerebbe comunque indimostrato il quantum.
I capitoli di prova tesi a dimostrare, invece, l'acquisto della proprietà a titolo derivativo in capo al sono a questo punto irrilevanti ai fini della presente decisione atteso CP_1
che, come sopra motivato in risposta al secondo motivo dell'appello incidentale, il non ha censurato la motivazione che ha ritenuto mancante la prova CP_1
documentale della qualità di erede in capo al convenuto in assenza della quale ha quindi ritenuto il mancato acquisto della proprietà della porzione del canale che attraversa le particelle 21, 19 e 66 a titolo derivativo in virtù dell'atto di vendita notarile del 30 giugno 1939.
Quanto, infine, al mancato riconoscimento della proprietà in capo ai fratelli a CP_1
titolo originario, anche in questo caso l'appellante non deduce nulla sulla data di inizio dell'esercizio del possesso in prima persona, a prescindere quindi da quello dei suoi danti causa, né censura le ragioni per cui il primo giudice ha escluso che potesse avvalersi del possesso dei medesimi danti causa, per cui resta definitivamente precluso l'accertamento di un possesso ininterrotto ed indisturbato della porzione del canale e del ponticello, ultraventennale, utile ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà in capo all'appellante incidentale. Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale, consentono di confermare la reciproca soccombenza tra le parti all'esito della lite e quindi di compensare le spese di lite per intero anche nel presente grado.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 55/23 pubblicata dal Tribunale di Macerata il 19/01/2023, nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la medesima CP_1
pronuncia, accoglie l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della gravata pronuncia, rigetta la domanda risarcitoria avanzata dal convenuto nei confronti dell'attore. Rigetta l'appello incidentale.
Compensa tra le parti integralmente le spese di lite del presente grado.
Conferma nel resto la gravata pronuncia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, li 4 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 633/2023 R.G.
promosso da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 CodiceFiscale_1
De Rosa ed elettivamente domiciliato in Camerino, via Fonte San Raffaele n. 17, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
SC Copponi ed elettivamente domiciliato in Castelraimondo (MC), C.so Italia
n. 102, presso lo studio del medesimo
APPELLATO/appellante incidentale CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 23 aprile 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 55/23 pubblicata dal Tribunale di
Macerata il 19/01/2023 (rg 1074/2020)
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 55, pubblicata il 19/01/2023 (rg n. 1074/2020), il Tribunale di
Macerata rigettava le domande attrici con le quali deducendo di essere Parte_1
proprietario, a seguito di acquisto con atto notarile del 9.1.2014, di una striscia di terreno, già porzione di un canale adduttore al servizio di un antico molino, distinta al
NCEU del Comune di Caldarola, foglio 1, part. 492, dell'estensione complessiva di mq. 3.000, acquistata unitamente agli appezzamenti di terreno distinti al NCT del medesimo Comune, foglio 1, part. 29, 41 e 80, e che, sin dal 2016, il CP_1
proprietario di fondi a monte e a valle di detta striscia di terreno, aveva messo in atto comportamenti di varia natura a danno della proprietà immobiliare del Pt_1
impossessandosi di una porzione di terreno tale da impedire la prosecuzione del passaggio e aveva consumato molestie in suo danno, aveva chiesto, ai sensi degli artt.
948 e 949 c.c., la condanna del convenuto alla restituzione all'attore del pieno possesso della striscia di terreno per cui è causa, con rimozione degli ostacoli ivi frapposti lungo il percorso e al ripristino dei luoghi, ordinando altresì al convenuto la cessazione delle molestie. Con vittoria di spese e competenze di lite; rigettava la domanda riconvenzionale del tesa a far accertare e dichiarare che, nel caso in CP_1
cui il canale sia ritenuto bene disponibile di diritti reali tra privati, la porzione che attraversa le particelle in capo al nn. 21,19, 66, f1 NCEU Caldarolae il CP_1
ponticello ivi sito (tra le partt. Cit. 19-21) è di proprietà esclusiva degli eredi Per_1
(oggi fratelli e SC), dal: i) 1939 a titolo derivativo in virtù
[...] CP_1
di atto notarile del 30.6.1939, registro n.
5. vol. 6 del 17.7.1939 ovvero in subordine;
ii) a titolo originario dal 1949 o da altra data che emergerà in corso di causa (dal
1958) in capo ai dante causa, , (oggi eredi fratelli Controparte_2 CP_1
in virtù di usucapione abbreviata per possesso continuato e ininterrotto in buona fede
e in forza di titolo idoneo (atto notarile cit. del 30.6.1939), ovvero in subordine graduata;
iii) dal 1954 o da altra data emergente in corso di causa in virtù di usucapione agraria speciale, quindicinale dal 1939; ovvero in subordine ulteriore;
iv) dal 1959 o da altra data emergente in corso di causa in virtù di usucapione ordinaria;
ovvero in subordine ulteriormente graduata v) dal 1985 o da altra data che emergerà in corso di causa ex art. 942 cc. nella parte in cui la porzione di canale non asserve più a uso pubblico e non riceve più acque per essersi il canale inaridito, le sponde e gli argini abbattuti naturalmente, così espandendo la proprietà del proprietario delle rive di riferimento dal1970 o altra data che verrà accertata in corso di giudizio ovvero accertato il presupposto indicato dall'attore che la porzione di canale che attraversa le particelle 19,21,66 f.1 NCEU Caldarola non è più appartenente all'alveo per essere stati gli stessi abbandonati dalle acque da molti anni dagli anni '50-60 in modo naturale;
condannava l'attore al pagamento di € 4.000,00 in favore del convenuto a titolo di risarcimento dei danni;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso l'impugnata sentenza propone appello , deducendo i Parte_1
motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, in riforma della gravata pronuncia, nel merito, visti e applicati gli artt. 948 e 949 c.c. e rigettate siccome in parte inammissibili e in parte improcedibili tutte le eccezioni e/o domande riconvenzionali di parte convenuta, condannare alla reintegrazione CP_1
dell'attore nel pieno possesso della striscia di terreno (impropriamente definita
«canale») per cui è causa, con rimozione degli ostacoli ivi frapposti lungo il percorso
e specificamente di quello di cui al punto 3 della premessa dell'atto originario di citazione, nonché al ripristino dei luoghi secondo quanto esposto al n. 1 della citazione medesima;
ordinare altresì al convenuto la cessazione delle molestie riferite ai punti
2, 4, 5 e 6 dell'atto introduttivo della lite;
in mero subordine e in via di reconventio reconventionis, costituire, previa frazionamento catastale, servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. a favore della proprietà fondiaria costituita dalle Pt_1
particelle 492, 29, 41 e 80 del foglio 1 e a carico dei fondi del contrassegnati CP_1
con i nn. 19, 21 e 66 del medesimo foglio 1, nella parte in cui vanno a costituire il ponticello oggi interrotto dagli ostacoli posti in sito dal convenuto. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e, con riferimento al primo grado, anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., sussistendo la responsabilità aggravata del convenuto da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che CP_1
si dichiara antistatario». In via istruttoria, ammettere prova per testi, interrogatorio formale di;
disporre l'ispezione dei luoghi da parte dell'ufficio, ai sensi CP_1
dell'art. 118 c.p.c., per far emergere la realtà dei luoghi, compresa la sussistenza della turbativa possessoria frapposta dal e la condizione della striscia di terreno CP_1
identificata come «canale», e, infine, disporre CTU per la descrizione dello stato attuale dei luoghi, nonché delle modificazioni intervenute nel tempo.
Con comparsa di risposta, depositata il 30/11/2023, si è costituito in giudizio
, contestando le motivazioni del gravame ed interponendo appello CP_1
incidentale, per chiedere, in via istruttoria: - ammettere interrogatorio formale e prova per testi sui capitoli di prova, dal capitolo 21) al capitolo 56) e dal 68) al 103) di cui alla memoria 183 c.p.c. n. 2; ammettere CTU per quantificazione dei danni ai terreni di (proprietario/affittuario), per accertamento delle manomissioni del CP_1
terreno, della modifica della originaria destinazione d'uso, dei danni sofferti ai terreni attigui al canale partt. 17, 19, 21, 66 alle culture, a fronte delle attività poste in essere dal alle opere di irrigazioni coperte e distrutte per mano del Pt_1 Pt_1
In via preliminare – dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda avversa per carenza dei contraddittori necessari in merito alle particelle del contendere.
Nel merito
A. Rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza appellata.
In accoglimento dell'appello incidentale: B. in accoglimento della domanda riconvenzionale, o comunque dell'eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita del
9.1.2014, registrato al n. Rep. 81983 e al n. Racc. 21655, a firma del Notaio Dott. in parte qua per i plurimi profili rilevati in atti e di conseguenza la Persona_2
inefficacia e non opponibilità dello stesso atto verso il titolare di particelle CP_1
distanti da quelle menzionate nell'atto notarile che all'art. 1 discorre di Parte_2
, limitatamente partt. 29,41,80 f1 NCEU Caldarola, identificata alla part.
[...]
492/p, con destinazione urbanistica di corso d'acqua tutelato, e così rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
C. In ogni caso e comunque accertare e dichiarare in accoglimento della domanda riconvenzionale o comunque dell'eccezione riconvenzionale, che l'atto notarile
(contratto di compravendita del 9.1.2014, registrato al n. Rep. 81983 e al n. Racc.
21655, a firma del Notaio Dott. (art. 1) indicando Persona_2 Parte_2
identificata alla part. 492/p, con destinazione urbanistica (CDU del 2013
[...]
allegato) di corso d'acqua tutelato, delimita i diritti solo esclusivamente alle particelle ivi identificate 29, 80, 41 f.1 NCEU Caldarola confine proprietà e e CP_3 Pt_3
e di conseguenza alcun diritto può essere azionato dal al di fuori di queste CP_4 Pt_1
particelle e verso le particelle in capo al e verso la porzione di canale che CP_1
attraversa le particelle 19, 21, 66 f1 NCEU Caldarola e verso il ponticello che attraversa dette particelle (19-21 f.1 NCEU Caldarola).
D. In ogni caso in accoglimento della domanda riconvenzionale o comunque dell'eccezione riconvenzionale, ove il canale / porzione di canale che attraversa le particelle 19,21,66 f.1 NCEU Caldarola risulti bene disponibile di diritti reali tra privati, accertare e dichiarare che la detta PORZIONE di canale che attraversa le particelle in capo al (21,19, 66, f1 NCEU Caldarola) e il ponticello ivi sito CP_1
(tra le partt. Cit. 19-21) è di proprietà esclusiva degli eredi (oggi fratelli Parte_4
e SC), dal: i) 1939 a titolo derivativo in virtù di atto notarile CP_1
del 30.6.1939, registro n.
5. vol. 6 del 17.7.1939 ovvero in subordine;
ii) a titolo originario dal 1949 o da altra data che emergerà in corso di causa (dal 1958) in capo ai dante causa, , (oggi eredi fratelli in virtù di Controparte_2 CP_1
usucapione, per possesso pubblico, pacifico, continuato e ininterrotto in buona fede e in forza di titolo idoneo (atto notarile cit. del 30.6.1939), ovvero in subordine graduata;
iii) dal 1954 o da altra data emergente in corso di causa in virtù di usucapione agraria speciale, quindicinale dal 1939; ovvero in subordine ulteriore;
iv) dal 1959 o da altra data emergente in corso di causa in virtù di usucapione ordinaria;
ovvero in subordine ulteriormente graduata;
v) dal 1985 o da altra data che emergerà in corso di causa ex art. 942 cc. nella parte in cui la porzione di canale non asserve più a uso pubblico e non riceve più acque per essersi il canale inaridito, le sponde e gli argini abbattuti naturalmente, così espandendo la proprietà del proprietario delle rive di riferimento dal1970 o altra data che verrà accertata in corso di giudizio ovvero accertato il presupposto indicato dall'attore che la porzione di canale che attraversa le particelle 19,21,66 f.1 NCEU Caldarola non è più appartenente all'alveo per essere stati gli stessi abbandonati dalle acque da molti anni dagli anni '50-60 in modo naturale.
E. Comunque e in ogni caso dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. Pt_1
per assenza del titolo a vantare qualsiasi diritto o pretesa verso il con
[...] CP_1
riferimento ai terreni agricoli 19,21,66 F.1 NCEU Caldarola e alla porzione di canale che attraversa dette particelle e al ponticello che ivi insiste e attraversa partt. 19 - 21
f.1 stesso NCEU.
F. Comunque e in ogni caso in via riconvenzionale condannare il sig. al Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal come CP_1
illustrati nella parte in fatto e in diritto della comparsa di costituzione, per le azioni illecite poste in essere, anche di rilevanza penale, per le modifiche apportate dello stato dei luoghi (canale), della destinazione d'uso del canale, ai sensi degli artt. 2043
e 2059 c.c., dell'occupazione abusiva dei terreni in capo al inquinamento, CP_1
sottrazione di legname, abusiva potatura di querce tutelate, per abusivo abbattimento di termini, etc. E così condannare il sig. al risarcimento dei danni Parte_1
ANCHE in forma specifica, ed al ripristino dei luoghi ex ante rispetto al gennaio 2014 e per equivalente nella somma di € 5.200,00 ovvero nella maggior o minor somma che emergerà in corso di causa o in subordine, che sarà stimata secondo equità.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 10/01/2024 la Corte fissava la data del 23/04/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 23/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante principale censura la gravata Parte_1
pronuncia nella parte in cui il tribunale si è pronunciato in merito al regime probatorio della domanda ex art. 948 c.c. nella concreta fattispecie.
In particolare laddove il Tribunale, rifacendosi ad una giurisprudenza (tra le tante,
Cass. 28 gennaio 1995 n. 1044, Cass. 21 febbraio 1994, n. 1650; Cass. 16 dicembre
1986 n. 7557, Cass. 7 maggio 1984 n. 2766), non ha tenuto conto di quell'altra giurisprudenza secondo la quale il rigore dell'onere probatorio nell'azione di rivendica va commisurato alle concrete particolarità della singola controversia, dovendo il giudice tener conto delle ammissioni del convenuto (ex multis Cass. 8.7.1989, n. 3234,
Cass. 18.6.1991, n. 6888, Cass. 12.3.2008, n. 6521), per esempio (Cass., sez. II,
19.10.2021, n. 28865) … quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n. 21829/2007; n. 22598/2010); che, nel caso di specie, il convenuto ha allegato che, ove ritenuto che il canale è un bene disponibile ad opera dei privati, la porzione che attraversa le particelle 19, 21 e 66 è stata sempre di proprietà della famiglia dal 1939 in virtù di atto notarile di CP_5
compravendita trascritto del 30.6.1939, n. 3961, registrato a Tolentino il 17.7.1939 al n. 5, vol. 6, pagina 3, ove si legge compravendita “di tutti i terreni dalla strada provinciale al per un'estensione di complessivi ettari 22.47.80”, quando il CP_4
canale non era stato ancora (sedicentemente ex adverso) appellato con il numero 492 in sede catastale (emergente nel 1993 ex adverso)»; che, secondo la giurisprudenza sopra riportata, l'atto del 1939 è sufficiente ad attenuare il rigoroso onere probatorio gravante sull'attore, risolvendo peraltro la questione in favore dell'attore/appellante in ragione del fatto che l'atto del 1939 è assolutamente generico perché non indica particelle né individua in modo preciso i beni immobili, mentre l'atto notar del Per_2
9.1.2014 laddove la striscia di terreno denominata “canale” è indicata con un numero di particella sia al catasto terreni che a quello urbano.
Il primo motivo è infondato e va pertanto respinto.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il rigore della c.d. probatio diabolica, la quale comporta l'onere, a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa. In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cassazione civile sez. II,
21/03/2024, n.7539). Nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà
è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale
(Cassazione civile sez. II, 20/02/2025, n.4547).
Ciò premesso, il riesame delle difese svolte da consente di evincere che CP_1
il convenuto ha subito sostenuto che il non potesse rivendicare la proprietà di un Pt_1
bene altrui, atteso che, anche a voler escludere la demanialità del canale in questione, la relativa porzione che attraversa le particelle nn. 19, 21 e 66 è stata sempre di proprietà della famiglia a partire dal suddetto atto del 1939, che, in CP_5
subordine, era stata pacificamente usucapita dai sigg.ri , indi Parte_5
dai fratelli e SC sempre per possesso in buona fede continuato CP_1
e ininterrotto e indisturbato tra le generazioni ( , poi Controparte_6 [...]
, poi fratelli dal 1939 in virtù di una usucapione breve di Parte_5 CP_1
dieci anni in forza di titolo idoneo, ai sensi dell'art. 1159 c.c. e del 1159bis c.c. e che, in ulteriore subordine, la medesima porzione che attraversa le particelle 19, 21, 66 era stata pacificamente usucapita in virtù di usucapione agraria speciale (quindicinale) della piccola proprietà contadina per essere il Comune di Caldarola ricompreso in specifici elenchi di comuni montani, ovvero usucapione ventennale sempre dal 1939 con le caratteristiche di cui sopra ai sensi del 1158 c.c. in virtù del possesso continuato, ininterrotto e indisturbato per 81 anni ad oggi.
Posto quanto rilevato, appare evidente che il opponendo la proprietà esclusiva CP_1
degli eredi della porzione del canale che attraversa le partt. 19, 21 e 66, a titolo CP_1
derivativo dal 1939 oppure a titolo originario per usucapione, non ha riconosciuto un comune dante causa, tantomeno ha riconosciuto che il bene fosse appartenuto ad una determinata persona estranea alla famiglia (nel qual caso il rivendicante CP_5
avrebbe potuto dimostrare, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui) ed, infine, ha eccepito in via gradata un acquisto per usucapione maturata in epoca antecedente l'acquisto del Pt_1
Conseguenza di quanto precede, in applicazione della giurisprudenza sopra richiamata,
è che l'onere probatorio dell'attore in rivendicazione non può ritenersi attenuato e pertanto va confermata la gravata pronuncia che ha ritenuto che il LZ si fosse limitato ad allegare l'atto di acquisto a titolo derivativo del diritto di proprietà del 9 gennaio
2014 senza tuttavia fornire alcuna ulteriore deduzione o dimostrazione circa l'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa nonché del loro possesso onde risalire ad un acquisto a titolo originario.
Con il secondo motivo l'appellante principale censura la gravata pronuncia nella parte in cui il primo giudice si addentra (pagine 10 e 11) nell'interpretazione dell'atto notarile del 2014 per dedurne erroneamente che i tubi Innocenti che impediscono il passaggio non sono stati collocati dal su terreno di CP_1
proprietà Pt_1
In particolare laddove, in merito all'azione negatoria (relativa all' ostacolo apposto sulla particella 492), ha ritenuto che le parti del canale interessate dalle condotte addebitate dall'attore al convenuto esulino dall'oggetto della compravendita risultante dall'atto notarile del 2014, atteso che sulla scorta del chiaro tenore testuale delle clausole negoziali, ha erroneamente ritenuto come oggetto della vendita, oltre al terreno, non fosse il canale identificato alla particella 492 nella sua intera estensione di
3000 mq, ma solamente una sua porzione e, segnatamente, quella che attraversa il terreno stesso;
che in realtà il titolo parla di porzione del canale a ragione e senza che da tale specificazione possano derivare conseguenze in malam partem in danno del atteso che, esaminando con la dovuta attenzione la mappa prodotta (ns. Pt_1
documento n. 17), ci si accorge che la striscia denominata canale è frazionata in più particelle ((all'inizio della mappa le n. 46 e 257 del foglio 6, al centro e per buona sua parte la n. 492 del foglio 6 (quella acquistata dal e al termine la n. 491, segnata Pt_1
in mappa alla proprietà )) e che solo questo è il motivo per cui si Controparte_7
parla di «porzione di canale» che, secondo il primo giudice, ammonterebbe alla ben più ridotta superficie di soli mq. 336 mq. (0,056 m. x 2000 x 3) e non già di 3.000 mq., come riportato nell'atto notarile e nella relazione di perizia dell'ing. secondo le Per_3
quali, invece, il non ha acquistato solo il tratto di «canale» che attraversa le Pt_1 particelle 41, 29 e 80 ma tutta la particella 492 nella sua individuazione ed estensione catastale;
che il tribunale non ha fatto buon governo delle regole interpretative contemplate dagli artt. 1362 ss. c.c. in quanto avrebbe dovuto affermare che i tubi
Innocenti con i quali il ha interrotto il passaggio – dando così corso alla CP_1
presente lite – si trovano lungo il tracciato della particella 492 e quindi esattamente sulla proprietà che, di conseguenza, non essendo stato posto in discussione dal Pt_1
il fatto materiale della collocazione dell'ostacolo sulla particella, il tribunale CP_1
avrebbe dovuto ordinarne la rimozione in quanto posto su un'area inequivocabilmente di proprietà dell'attore.
Il motivo che precede è suscettibile di trattazione congiunta, per evidenti ragioni di connessione, con il primo motivo dell'appello incidentale di che segue. CP_1
Con il primo motivo l'appellante incidentale ribadisce l'eccezione di nullità dell'atto di compravendita.
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui afferma erroneamente rilevato in catasto ed è riportato nel Catasto terreni >> , deducendo, a tal fine, che i venditori danti causa potevano cedere solo quello di cui erano titolari ed essi affermano solo che i loro terreni (partt. 29, 41, 80) sono attraversati dal canale;
che, nell'ambito del Catasto terreni, il subalterno si riferisce ai fabbricati rurali e non al canale o al torrente e il subalterno identifica una porzione di un fabbricato e non di un canale;
che pertanto è errato l'atto dove indica anche l'acquisto di una porzione di canale con un indirizzo preciso, Contrada Molino o altro, atteso peraltro che il canale non può essere rilevato nel catasto terreni né in altro catasto perché non costituisce e non è identificabile da una particella catastale siccome recita l'art. 50 del RD 1539/1933; che il canale o porzione di esso costituisce bene demaniale idrico ai sensi dell'art. 822 c.c.
e per tale natura non può formare oggetto di compravendita tra privati, ex art. 823 c.c.; che, alla luce delle SU (Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/1999, n. 361) applicabile alla fattispecie, il canale è demaniale perché, seppur soggetto a secche stagionali, rimane a tratti sommerso nelle piene ordinarie e convoglia le acque meteoriche al come CP_4 evidenziato anche dalla difesa del nell'atto di citazione, dove dice che ancora Pt_1
oggi, in caso di piogge il canale è soggetto a riempimenti a valle, al punto che il confluire dell'acqua all'interno del canale “ebbe a comportare il riempimento e l'impraticabilità del canale a valle, trasformato nell'occasione in uno stagno della profondità di circa un metro d'acqua”; che, in definitiva, il contratto di compravendita stipulato tra i signori e il signor è da ritenersi Parte_6 CP_8 CP_9 Pt_1
inficiato da nullità assoluta e originaria proprio per l'impossibilità giuridica dell'oggetto, atteso che la porzione di canale o corso d'acqua tutelato come identificato nel CDU allegato all'atto notarile del del 2014, part.492/p è patrimonio idrico Pt_1
demaniale, e bene indisponibile, e non può essere commercializzato e/o alienato tra privati.
Deduce, altresì, che, ferma restando la natura demaniale del canale, l'atto notarile del
2014 afferma espressamente che si tratta di compravendita di PORZIONE
[...]
e pertanto in detta parte il contratto di compravendita è nullo, ex artt. 1418, Pt_2
1419, 1325 e 1346 c.c., perché trattasi di PORZIONE indeterminata (cfr sul punto Cass. civ., Sez. II, 19/11/2004, n. 21893); che, diversamente opinando, deve necessariamente ritenersi che la detta PORZIONE è identificabile solo e limitatamente all'attraversamento delle particelle n. 29, 80, 41 f1, delimitata -come assumono espressamente i danti causa- ove affermano che le loro dette particelle sono attraversate da una PORZIONE DI CANALE, terreno di complessivi ha. 1.32.20 - ettari uno, are trentadue, centiare venti-, RDEu 14,97, RAEu 15,13 confinante con le proprietà
, e che, in caso di incongruità dei detti dati e di CP_10 Parte_7 CP_4
incertezza sulla identificazione della porzione di canale, non essendo presenti nell'atto notarile ulteriori elementi per precisare e quindi l'identificazione della porzione, il contratto deve ritenersi nullo in detta parte, per indeterminatezza dell'oggetto, considerato peraltro il valore meramente sussidiario delle mappe catastali, come risulta dall'art. 950 c.c.
Deduce, infine, la nullità del medesimo atto ex artt. 1418, 1419, 1321 e 1325, con riferimento alla traslazione dei diritti inerenti alla “PORZIONE DI CANALE…” in quanto non emerge agli atti il conferimento dei relativi poteri in capo ai firmatari per poterne disporre e trasferirli al che, infatti, dalla lettura delle due procure notarili Pt_1
conferite alla sig.ra da parte del sig. e della signora Persona_4 Parte_8
si evince che essi mai hanno conferito potere a vendere detto canale CP_11
o porzione (pagg. 9 e 11 fascicolo di controparte) e che gli unici poteri che si leggono e identificati con la part. 492 afferiscono solo ed esclusivamente al bene differente ovvero alla corte del Molino, sito alla via Contrada Molino, di cui alla part. 492 sub.
Oggetto di trascrizione (pag.18 fascicolo telematico avverso).
L'esame di due motivi consente di predicare l'infondatezza del secondo motivo dell'appello principale, con conseguente suo rigetto e conferma della gravata pronuncia sul punto, e di ritenere comunque assorbite/respinte le censure contenute nel primo motivo del gravame incidentale.
Reputa la Corte adita che il primo giudice abbia fatto corretta applicazione delle regole interpretative di cui all'art. 1362 c.c., avendo applicato in primis il metodo letterale, e che, proprio dall'esame delle espressioni adoperate nel rogito del 2014, emerge in modo certo ed immediato la comune volontà delle parti di alienare/acquistare una porzione della particella 492, precisamente quella che attraversa le particelle n. 41, 29
e 80. Varrà aggiungere, a quanto affermato dal Tribunale con motivazione condivisa da questo giudice, che nel caso in cui oggetto della compravendita del 2014 fosse stata l'intera particella 492, i confini indicati nell'atto, ai fini della individuazione della stessa nella sua massima estensione, sarebbero stati più esaustivi, nel senso che avrebbero dovuto essere indicati tutti i proprietari delle particelle attraversate dalla 492, assumendo così i maggiori confini valore decisivo e prevalente rispetto ai dati catastali e consentendo solo così di eliminare ogni margine di dubbio circa la materiale consistenza della particella in questione effettivamente compravenduta.
Conseguenza di quanto precede è che, come ritenuto correttamente dal primo giudice, non può affermarsi che i tubi Innocenti che impediscono il passaggio siano stati collocati su terreno di proprietà inoltre, poiché le parti del canale interessate Pt_1
dalle condotte addebitate dall'attore al convenuto esulano dall'oggetto della compravendita del 2014, in quanto oggetto della compravendita è la sola porzione della particella 492 che attraversa le particelle nn. 41, 29 e 80, ben individuata e determinata,
e quindi cosa diversa da quella che attraversa le particelle nn. 29, 80, 41, non sussiste alcun interesse in capo al ex artt. 1421 c.c. e 100 cpc a far dichiarare la nullità CP_1
del rogito del 2014. La precisa individuazione della porzione della particella 492 compravenduta nel 2014 non ha reso necessaria l'integrazione del contraddittorio atteso che il rapporto giuridico sostanziale non fa capo a soggetti diversi dalle parti in causa.
Con il terzo motivo l'appellante principale censura la gravata pronuncia nella parte in cui condanna l'attore al risarcimento del danno, quantificato in €
4000,00, per il taglio di una quercia.
In particolare nella parte in cui motiva (pagina 13 della sentenza): «… si deve rilevare che non è specificamente contestato che il abbia proceduto alla potatura di rami Pt_1
di alberi, all'abbattimento di una quercia e alla rimozione di un termine nonché ad accatastare il legname nella proprietà del limitandosi ad eccepirne CP_1
l'estraneità all'oggetto del giudizio»; nonché nella parte in cui fa seguito una inaccettabile avversativa: «Tuttavia, a prescindere dalla questione relativa all'ammissibilità di una domanda riconvenzionale fondata su un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore o già entrato in causa come fondamento di eccezione
(su cui, da ultimo, Cass. 15 gennaio 2020, n. 533), assume rilievo dirimente che il difetto di connessione è stato in sostanza dedotto solamente con la memoria ex art.
183, comma 6°, n. 1), c.p.c. e non in prima udienza né è stato rilevato dal precedente giudice istruttore, sempre entro la prima udienza (cfr. Cass. 8 febbraio 2017 n. 3316)».
Deduce, a tal fine, che secondo il tribunale sussiste una ipotesi di mancata tempestiva contestazione di un'eccezione di connessione;
che, invero, l'attore, nella prima difesa utile successiva alla costituzione del convenuto (note scritte depositata il 21/12/20), ha contestato «in ogni sua argomentazione, deduzione ed eccezione il contenuto della memoria di costituzione del convenuto», in maniera sì generica, ma al pari dei genericissimi fatti riferiti alle pagine 34 e 39 della costituzione del convenuto che ha formulato addebiti a carico del così generici e caotici da impedire una mirata e Pt_1
specifica allegazione difensiva, siccome evincibile dagli atti processuali sia del CP_1
che di questa difesa, anche alla luce di quanto enunciato in tema di giurisprudenza
(Cass., sez. II, 29.9.2020, n. 20525; Cass., sez. VI –3, ord.za, 26.11.2020, n. 26908;
Cass., sez. I, 10.10.2014, n, 21847); che, con riferimento alle aree che il Pt_9
di sua proprietà, la sentenza è errata per aver omesso di considerare i
[...]
documenti prodotti dallo stesso con la memoria ex art. 183.VI.2 c.p.c., (relazione di servizio prot. 249 del 2.3.2020 della stazione dei carabinieri forestali di Camerino;
relazione di servizio prot. 16/11-1 del 5.11.2020 del comando stazione dei carabinieri di Caldarola;
annotazione di P.G. carabinieri Caldarola del 27.10.2020), ovvero documenti di indagine da cui emergono alcuni fatti in contrasto con la tesi del CP_1
e con il suo pedissequo accoglimento da parte del tribunale.
Deduce, infine, in ordine alla liquidazione «equitativa» pari a € 4.000,00 stabilita dal tribunale per l'indimostrato taglio di una quercia roverella di presunta proprietà
che la stessa è carente di motivazione;
che, infatti, al fine di evitare che la CP_1
relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum (Cass., sez. III, ord.za,
31.3.2018, n. 2327).
Il motivo che precede è suscettibile di trattazione congiunta, per evidenti ragioni di connessione, con il terzo motivo dell'appello incidentale che segue.
Con il terzo motivo l'appellante incidentale censura la gravata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto solo una parte dei danni.
Deduce, a tal fine, che, ferma la condanna al risarcimento del danno in favore del per il taglio di una quercia, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si CP_1
dovesse ritenere insufficiente il materiale probatorio valorizzato dal Tribunale e la non contestazione da parte del dovrà ammettersi prova per testi, già formulata e che Pt_1
si ribadisce, per dimostrare l'effettiva entità del danno;
che il ha commesso Pt_1
molteplici illeciti, avendo agito in violazione della destinazione d'uso del canale (di cui al certificato allegato all'atto pubblico), ha modificato lo stato dei luoghi, trasformando il canale in una strada anche al di fuori della porzione indicata nell'atto notarile, canale che funge da scolo delle acque piovane e delle acque emergenti dai terreni confinanti, comportando l'allagamento dei terreni agricoli limitrofi del CP_1
rendendoli inservibili, con privazione del raccolto per il imprenditore agricolo, CP_1
proprietario esclusivo e in comproprietà e quale affittuario ovvero di godimento diretto delle particelle sopra menzionate (19, 21, 66).
L'esame di due motivi consente di predicare la fondatezza del primo (terzo motivo appello principale) e l'infondatezza del secondo (terzo motivo appello incidentale),
Varrà osservare, in primis, che l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza,
è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n.5484). Ciò detto, rilevato peraltro che, come già ritenuto dal primo giudice, il difetto di connessione è stato dedotto dal soltanto con la prima Pt_1
memoria ex art. 183 co. VI cpc, e quindi oltre la prima udienza ex art. 183 cpc, reputa la Corte adita che la domanda riconvenzionale sia stata correttamente trattata congiuntamente alla domanda principale, sebbene fondata su un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, in quanto i fatti da cui traggono origine le contrapposte pretese delle parti sono obbiettivamente collegati tra loro. Posto quanto precede, il addebita condotte pregiudizievoli e conseguenti danni CP_1
al dettagliatamente descritti alle pagine 33 e 34 della comparsa di costituzione Pt_1
del primo grado, che il secondo ha contestato genericamente, avendo eccepito soltanto la propria estraneità. Tuttavia, lo stesso ha prodotto documentazione relativa al Pt_1
procedimento penale iscritto a suo carico (relazione di servizio prot. 249 del 2.3.2020 della stazione dei carabinieri forestali di Camerino;
relazione di servizio prot. 16/11-1 del 5.11.2020 del comando stazione dei carabinieri di Caldarola;
annotazione di P.G. carabinieri Caldarola del 27.10.2020), con la quale ha contribuito ad integrare la specificità dei fatti imputatigli dal CP_1
Ciò che, però, appare dirimente ai fini del decidere è che, anche a voler ritenere provate le condotte imputate al ed i danni subiti dal quest'ultimo, in quanto Pt_1 CP_1
creditore, era tenuto a provare i danni lamentati non solo nell'an ma anche nel quantum, ovvero avrebbe dovuto descrivere e quantificare le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e quantificare sia l'asserita privazione del raccolto dei terreni agricoli divenuti inservibili, che sarebbe conseguita alla vanificazione della attività agricole poste in essere come coltivatore diretto, sia le ore lavorative, gli esborsi per le sementi, etc.., asseritamente perpetrata per anni avendo danneggiato le colture in radice. Al riguardo, non poteva e non può trovare ingresso una consulenza tecnica d'ufficio in ragione del fatto che il richiedente non può pretendere che il relativo accertamento sia eseguito dal Ctu, atteso che la consulenza tecnica, anche se in linea di massima non è un mezzo di prova, è uno strumento del giudice per valutare la prova già acquisita ad opera delle parti. La CTU, infatti, può essere esplorativa quando è
l'unico strumento per accertare la verità processuale (Cass. sent. n. 2663 del 5.02.2013;
Cass. sent. n. 1020/2006; Cass. sent. n. 1149/2011). Pertanto, nell'eventuale caso in cui fossero stati acquisiti elementi probatori a sostegno della pretesa creditoria, come sopra motivato, il giudice, in caso di contestazione avversaria, avrebbe potuto disporre una ctu per risolverne l'accertamento con l'ausilio di specifiche cognizioni tecniche.
La motivazione che precede consente in definitiva di ritenere non provati gli ulteriori danni reclamati dal quantomeno nel loro ammontare, neppure approssimativo, CP_1 impedendo la relativa liquidazione, anche in via equitativa, con conseguente rigetto del terzo motivo del gravame incidentale.
La motivazione che precede consente, invece, di accogliere il terzo motivo del gravame principale e ciò anche in ragione del fatto che la liquidazione ex art. 1226 c.c. sopperisce quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare o è eccessivamente gravoso il preciso accertamento del danno (cfr Cassazione civile sez.
III, 25/09/2024, n.25696; n. 9744/2023). La liquidazione equitativa del danno è consentita solo qualora, sulla base del materiale probatorio acquisito al processo, sia stata accertata l'esistenza del danno (che nel caso di specie risulta dal materiale fotografico), sia stata riscontrata e non meramente supposta l'impossibilità o difficoltà rilevante della stima oggettiva e, infine, che la stessa sia incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.
Nel caso di specie il non ha mai quantificato il danno relativo al taglio della CP_1
quercia, né ha mai indicato elementi e/o dati di fatto utilizzabili ai fini della sua quantificazione, né ha spiegato le ragioni della eventuale impossibilità o difficoltà della stima (Cass. civ. 2020/26051). Infine, anche il giudice ha omesso di indicare i criteri seguiti per la determinazione dell'entità del danno e/o gli elementi su cui ha basato la sua pronuncia sul quantum, impedendo così la ricostruzione del percorso logico che avrebbe seguito.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale censura la gravata pronuncia per non aver riconosciuto in via di eccezione l'acquisto del diritto di proprietà sul tratto di canale e del ponticello in favore del a titolo derivativo o a titolo CP_1
originario.
In particolare impugna la parte in cui il primo giudice, premettendo che, secondo giurisprudenza l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al “de cuius” deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede
(Cass. 11 agosto 2021 n. 22730), afferma che, nel caso in esame, non vi è alcuna documentazione in atti da cui risulti che sia erede di e di CP_1 CP_2
e che, a loro volta, questi ultimi fossero aventi causa di ed CP_2 CP_12
a loro volta aventi causa da in virtù dell'atto di vendita CP_13 Controparte_14
notarile del 30 giugno 1939. Impugna, altresì, la pronuncia nella parte in cui afferma che, conseguentemente, non è in alcun modo chiaro a partire da quale data CP_1
avrebbe iniziato ad esercitare in prima persona il possesso, a prescindere, cioè,
[...]
da quello dei suoi asseriti danti causa (del quale non potrebbe avvalersi per le ragioni appena illustrate), in modo da verificare la sussistenza di un possesso ultraventennale in capo al medesimo, utile ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà.
Deduce, a tal fine, che il possesso ultraventennale, pubblico, pacifico ed ininterrotto è maturato in capo al direttamente, anche a prescindere dal precedente possesso CP_1
dei suoi danti causa, e pertanto andrà ammessa la prova orale, nella cui sede di espletamento i testi potranno specificare come e quando il ha esercitato il CP_1
possesso esclusivo del canale, dei fondi limitrofi e del ponticello;
che, ripercorsi i fatti storici del possesso ininterrotto e indisturbato dal 1939 in poi da parte dei genitori e prima ancora dei nonni di e SC, il medesimo possesso in capo a CP_1
questi ultimi risale a ben oltre venti anni, i quali quindi hanno sempre utilizzato e goduto indisturbati la porzione del canale che attraversa le dette particelle 19, 21, 66,17
f.1 NCEU Caldarola e il ponticello, mantenendolo pulito ed escludendo terzi da qualsiasi attività, come facevano i loro avi;
che, in conclusione, nel caso in cui dovesse ritenersi la disponibilità in capo ai privati del canale, la porzione che attraversa le particelle 19, 21, 66 (la proprietà è sempre stata goduta ed è quindi di proprietà CP_1
della Famiglia dal 1939, in virtù di atto notarile di compravendita CP_5
trascritto del 30.6. 1939, n. 3961, Registrato a Tolentino il 17.7.1939 al n. 5 Vol. 6, pagina 3 ove si legge che la compravendita riguarda “tutti i terreni dalla strada provinciale al per un'estensione di complessivi ettari 22.47.80”; che, invece, CP_4 qualora non si optasse per il riconoscimento della proprietà a titolo derivativo, in forza dell'atto notarile citato del 1939, è acclarato e provato che la detta porzione di canale
è stata pacificamente usucapita dai signori , indi dai fratelli Parte_5
e SC sempre per possesso in buona fede continuato e ininterrotto CP_1
e indisturbato tra le generazioni ( , poi Controparte_6 Parte_5
, poi fratelli , a partire dal 1939, e comunque da ben oltre venti anni dai
[...] CP_1
fratelli e SC. CP_1
Il motivo è infondato e va quindi respinto.
Varrà rilevare, in primis, che il pur affermando espressamente di censurare la CP_1
parte della gravata pronuncia sopra trascritta, non deduce nulla a sostegno dell'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice laddove ha motivato il mancato acquisto della proprietà della porzione del canale che attraversa le particelle 21, 19 e 66 a titolo derivativo in virtù dell'atto di vendita notarile del 30 giugno 1939 per mancanza di prova documentale della qualità di erede in capo al convenuto.
Quanto poi al mancato riconoscimento della proprietà in capo ai fratelli a titolo CP_1
originario, anche in questo caso non deduce nulla sulla data di inizio dell'esercizio del possesso in prima persona, a prescindere quindi da quello dei suoi danti causa, né contesta le ragioni per cui il primo giudice ha ritenuto che non potesse avvalersi del possesso dei medesimi danti causa, per cui resta definitivamente precluso l'accertamento di un possesso ininterrotto ed indisturbato della porzione del canale e del ponticello, ultraventennale, utile ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà in capo all'appellante incidentale.
Con il quarto motivo l'appellante incidentale ripropone l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado.
Deduce, a tal fine, che i capitoli di prova su cui vertono la prova testimoniale e l'interrogatorio formale (memoria ex art. 183 cpc n. 2 dal 21 al 56 e dal 68 al 103) sono necessari per accertare la funzione svolta dal canale, il suo utilizzo, l'uso e la funzione del ponticello e del canale, per ricostruire, in sostanza, la vera storia di quanto infondatamente rivendicato dal e gli abusi commessi da quest'ultimo. A Pt_1
supporto andrà ammessa anche una CTU per verificare anche l'abusiva ed arbitraria intestazione catastale della porzione del canale, la natura e la funzione del canale e del ponticello, ed infine la quantificazione del danno patito dal CP_1
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
L'ammissione dei capitoli di prova di cui alla memoria 183 n.2 cpc del tesi a CP_1
dimostrare, in sostanza, le condotte poste in essere dal in danno del primo, si Pt_1
rivela inutile ai fini del decidere in quanto, come sopra motivato in risposta al terzo motivo del gravame principale e al terzo motivo del gravame incidentale, trattati congiuntamente (accoglimento del primo e rigetto del secondo), il danneggiato aveva l'onere, rimasto invece inevaso, di provare i danni subiti non solo in ordine all'an ma anche in ordine al quantum e l'eventuale prova dell'an lascerebbe comunque indimostrato il quantum.
I capitoli di prova tesi a dimostrare, invece, l'acquisto della proprietà a titolo derivativo in capo al sono a questo punto irrilevanti ai fini della presente decisione atteso CP_1
che, come sopra motivato in risposta al secondo motivo dell'appello incidentale, il non ha censurato la motivazione che ha ritenuto mancante la prova CP_1
documentale della qualità di erede in capo al convenuto in assenza della quale ha quindi ritenuto il mancato acquisto della proprietà della porzione del canale che attraversa le particelle 21, 19 e 66 a titolo derivativo in virtù dell'atto di vendita notarile del 30 giugno 1939.
Quanto, infine, al mancato riconoscimento della proprietà in capo ai fratelli a CP_1
titolo originario, anche in questo caso l'appellante non deduce nulla sulla data di inizio dell'esercizio del possesso in prima persona, a prescindere quindi da quello dei suoi danti causa, né censura le ragioni per cui il primo giudice ha escluso che potesse avvalersi del possesso dei medesimi danti causa, per cui resta definitivamente precluso l'accertamento di un possesso ininterrotto ed indisturbato della porzione del canale e del ponticello, ultraventennale, utile ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà in capo all'appellante incidentale. Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale, consentono di confermare la reciproca soccombenza tra le parti all'esito della lite e quindi di compensare le spese di lite per intero anche nel presente grado.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 55/23 pubblicata dal Tribunale di Macerata il 19/01/2023, nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la medesima CP_1
pronuncia, accoglie l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della gravata pronuncia, rigetta la domanda risarcitoria avanzata dal convenuto nei confronti dell'attore. Rigetta l'appello incidentale.
Compensa tra le parti integralmente le spese di lite del presente grado.
Conferma nel resto la gravata pronuncia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, li 4 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu