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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2323/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
7.11.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. RICCHETTI LUCIA RITA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Teramo alla Via Nazario Sauro n. 90
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto in Piazza San Marco 63
Venezia
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 previa disapplicazione delle Determine del Controparte_2
al Dipartimento
[...] Controparte_3
1) Prot. 30556 del 09.04.2024 – evento 24.06.1987; 2) prot. 30463 del
[...]
09.04.2024 – evento 24.06.1987; 3) prot. 31085 del 10.04.2024 – evento del 25.08.1988; 4) prot.
n. 12028 del 10.04.2024 – evento del 19.10.1988; 5) prot. n. 12028 del 10.04.2024 – evento del
18.12.1991, notificati in data 13 aprile 2024 dall'Ufficiale di P.G. Maresciallo Ordinario Per_1
presso gli Uffici del Comando Stazione Carabinieri di Mirano (VE) al Maresciallo di
[...]
complemento dell'Arma dei Carabinieri in congedo (cfr. doc. 13) e di ogni altro atto Parte_1
presupposto, connesso, dipendente e/o consequenziale, antecedente e susseguente:
1) condannare il al riconoscimento in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1
dello status di vittima del dovere ex art. 1 c. 563 L. 266/2005;
2) per l'effetto accertare e dichiarare tenuto il al riconoscimento in favore Controparte_1
del ricorrente della invalidità̀ (2%) con conseguente concessione di tutti i benefici spettanti al ricorrente nella predetta misura decorrenti dalla data di maturazione ad oggi;
3)conseguentemente dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il convenuto alla CP_1
concessione di tutti i benefici economici e giuridici previsti dalle norme in premessa e leggi collegate, tra cui in particolare:
a) tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale/pensionistico previste dalla legislazione in materia, tra cui in particolare: l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) della pensione maturata;
b) art. 6 in particolare la rivalutazione delle “(...) percentuali di invalidità già riconosciute e
indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge (...) tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del
riconoscimento del danno biologico e morale (...)”, nonché il diritto “(...) all'assistenza psicologica
assistenza psicologica a carico dello Stato (...)”;
c) il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia
C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04;
2 d) l'esenzione dall'imposta di bollo, nonché da ogni imposta diretta o indiretta, di ogni indennità
erogata come di tutti i documenti e gli atti concernenti le procedure di liquidazione dei benefici previsti di cui all'art. 8 della citata legge;
e) diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti del ricorrente di cui all'art. 1, comma 2 della legge nr. 407/98
e ss.mm., nonché leggi collegate;
4) con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione a corrispondere il relativo trattamento economico, con interessi e rivalutazione monetaria decorrentidalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo.
-Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore delsottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte resistente:
Nel merito:
respingere la domanda perché infondata nei presupposti di fatto e di diritto.
In subordine, qualora si ritenesse eccezionale l'attività svolta: si eccepisce la prescrizione di tutti gli assegni periodici richiesti, e comunque antecedenti i 10 anni dalla proposizione della domanda amministrativa, formulata nel dicembre 2023, ai sensi dell'art. 2946 cc.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente deduceva di essere stato vittima di episodi che avevano comportato a suo carico lesioni nel periodo in cui prestava servizio come Carabiniere, in particolare in date
24.6.1987, 25.8.1988, 19.10.1988, 18.12.1991, nell'ambito del contrasto a criminalità
ovvero di servizi di ordine pubblico;
che detti eventi avevano determinato una infermità
che quantificava nella misura del 5%; che l'istanza presentata il 23.9.2023 al fine del riconoscimento dello status di vittima del dovere era stata rigettata per tardività per decorso del termine decennale di prescrizione. Tanto premesso, il ricorrente agiva in giudizio nei confronti del sostenendo il suo diritto al Controparte_1
riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei benefici conseguenti – in
3 particolare quelli individuati nelle conclusioni riportate in epigrafe e della quota di speciale elargizione -, sul presupposto della imprescrittibilità dello status in questione.
2. Costituendosi in giudizio il convenuto deduceva l'infondatezza della domanda CP_1
per assenza dei presupposti per la riconducibilità della fattispecie a vittima del dovere e comunque per l'erogazione dei benefici richiesti nonché la prescrizione decennale delle pretese di carattere economico.
3. Nel corso del giudizio veniva svolta CTU medico-legale, al cui esito perveniva in decisione all'udienza odierna, nel corso della quale parte ricorrente aderiva alle conclusioni della CTU e rinunciava alla domanda riferita alla quota di speciale elargizione.
§ § § § § § § § § § § § §
4. La pretesa del ricorrente è fondata, così come residuata all'esito della rinuncia operata da parte ricorrente all'udienza odierna.
5. Innanzitutto deve rilevarsi che al ricorrente, in relazione alle lesioni conseguenti agli eventi del 24.6.1987, 25.8.1988, 19.10.1988, 18.12.1991, deve essere riconosciuto lo status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, co. 563, L. 266/05.
6. In queste occasioni infatti il ricorrente subì delle lesioni per effetto di incidenti automobilistici avvenuti in inseguimento (fatti del 24.6.1987 cfr. docc. 1 e 2 ric. e del
19.10.1988, cfr. docc. 6 e 7 ric.) o in servizio antirapina (fatti del 18.12.1991, cfr. docc. 9
e 10 ric.), o per reazioni manesche da parte di soggetti sottoposti a controlli (fatti del
25.8.1988 cfr. docc. 3 e 4 ric.). La fattispecie rientra dunque appieno nell'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 1, co. 653, della L. 266/05– che individua tra le “vittime del dovere”
gli “appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico” che
“abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a)…; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico” e l'evento lesivo è
4 conseguenza di rischio tipico del servizio affidato (cfr. Cass., S.U., 10791/17; Cass.,
34299/24).
7. E' infondata l'eccezione di prescrizione in relazione all'accertamento dello status di vittima del dovere, trattandosi di domanda imprescrittibile come da orientamento consolidato della giurisprudenza anche di legittimità, che il giudicante condivide (Cass.,
17440/22; Cass., 3868/23; Cass., ord., 11018/25).
8. Sarebbe invece fondata l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale in relazione alla spettanza delle specifiche provvidenze di carattere economico conseguente – del caso in relazione ai ratei -, ma come dato atto nello svolgimento del processo parte ricorrente ha rinunciato alla domanda riferita alla condanna dell'Amministrazione alla corresponsione della quota di speciale elargizione.
9. L'esistenza di una effettiva invalidità derivante in capo al ricorrente per gli eventi di cui sopra è stata accertata da parte del CTU che, facendo riferimento alla specifica normativa di settore, l'ha quantificata nel 2%, con conclusioni cui parte ricorrente ha aderito all'udienza odierna e non contestate dall'Amministrazione.
10. Va dunque accolta la pretesa di cui al ricorso riferita a:
- esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) della pensione maturata;
- rivalutazione delle “(...) percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base
ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge (...) tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del
riconoscimento del danno biologico e morale (...)”, nonché il diritto “(...) all'assistenza psicologica a carico dello Stato (...)”;
- beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04;
5 - esenzione dall'imposta di bollo, nonché da ogni imposta diretta o indiretta, di ogni indennità erogata come di tutti i documenti e gli atti concernenti le procedure di liquidazione dei benefici previsti di cui all'art. 8 della citata legge;
- diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti del ricorrente di cui all'art. 1, comma 2 della legge nr. 407/98 e ss.mm., nonché leggi collegate.
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza.
12. Spese di CTU definitivamente in capo al , per l'importo oggetto della CP_1
liquidazione provvisoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertato in capo al ricorrente lo status di vittima del dovere in relazione ad invalidità del 2%, condanna il a riconoscergli: CP_1
- l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) della pensione maturata;
- la rivalutazione delle “(...) percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base
ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge (...) tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del
riconoscimento del danno biologico e morale (...)”, nonché il diritto “(...) all'assistenza psicologica a carico dello Stato (...)”;
- il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04;
- l'esenzione dall'imposta di bollo, nonché da ogni imposta diretta o indiretta, di ogni indennità erogata come di tutti i documenti e gli atti concernenti le procedure di liquidazione dei benefici previsti di cui all'art. 8 della citata legge;
- il diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti del ricorrente di cui all'art. 1, comma 2 della legge nr. 407/98 e ss.mm., nonché leggi collegate.
6 Condanna altresì il convenuto a rifondere al procuratore del ricorrente – che si è CP_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre ad IVA e
CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale, oltre rimborso delle spese di contributo unificato per € 43,00.
Spese di CTU definitivamente in capo al convenuto. CP_1
Venezia, 17/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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