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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/07/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10.07.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 4130/2024
promossa da
, C.F.: rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv. ti BUCCHERI ANGELO PIETRO e CARMELO LUCA LALOMIA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
RT
-convenuto contumace-
Oggetto: buoni pasto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.12.2024, l'odierno ricorrente, quale dipendente presso
[...]
, e più precisamente presso il P.O. di Canicattì, con la qualifica di infermiere chiede CP_1
accertarsi il proprio diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio con modalità
sostitutive ai sensi dell'art. 29 CCNL del 20.09.2001, come integrato e modificato dall'art. 4
del CCNL del 31.07.2009 in combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 - dichiararsi il proprio diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo che ecceda le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra l' 11.12.2019 al 30.11.2024 e per l'effetto, chiede condannarsi l' convenuta all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo che ecceda le CP_1
sei ore e al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a euro 2.288,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di risarcimento del danno. Con condanna alle spese.
Seppur regolarmente citato in giudizio, l' non si costituiva. RT
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso è fondato e, va pertanto accolto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' RT
, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
[...]
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di merito,
nonché di questo stesso Tribunale con sentenza n. 879 del 2025, alle cui condivisibili motivazioni, per analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. Cpc recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato (cfr conformi Tribunale di Agrigento sent. n. 841/2025; Tribunale di
Agrigento sent. n. 847/2024)
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Tribunale “Va premesso che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1 marzo 2021, n. 5547; Cass. 4 giugno 2021, n.
15629), “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è
diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è
condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale,
solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. Tanto premesso, occorre rilevare che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è
espressamente riconosciuto dall'art. 29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 7.04.1999 come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, a tenore del quale “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende,
mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti,
ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive,
queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non
è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”.
Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è stato poi ribadito dall'art. 43, comma 4,
del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, il quale – richiamando quanto già previsto dall'art. 27,
comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 - prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL
del 31/7/2009 ( . La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in Per_1
funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città,
alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
Ancora, con precipuo riguardo al diritto del dipendente alla pausa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4
del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Orbene, in ragione delle richiamate disposizioni in materia e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell' la quale non ha dato prova di aver istituito il RT
servizio di mensa, né ha contestato l'ammontare richiesto, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra l'11.12.2019 e il 30.11.2024, con conseguente condanna dell'
[...]
al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo pari a 2.288,02 euro CP_1
rispetto al quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato
11 febbraio 2013 n. 748).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, fase minima stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra l'11.12.2019 e il 30.11.2024 e,
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore RT
di parte ricorrente, dell'importo pari a 2.288,02 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Agrigento, 10/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
,
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10.07.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 4130/2024
promossa da
, C.F.: rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv. ti BUCCHERI ANGELO PIETRO e CARMELO LUCA LALOMIA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
RT
-convenuto contumace-
Oggetto: buoni pasto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.12.2024, l'odierno ricorrente, quale dipendente presso
[...]
, e più precisamente presso il P.O. di Canicattì, con la qualifica di infermiere chiede CP_1
accertarsi il proprio diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio con modalità
sostitutive ai sensi dell'art. 29 CCNL del 20.09.2001, come integrato e modificato dall'art. 4
del CCNL del 31.07.2009 in combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 - dichiararsi il proprio diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo che ecceda le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra l' 11.12.2019 al 30.11.2024 e per l'effetto, chiede condannarsi l' convenuta all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo che ecceda le CP_1
sei ore e al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a euro 2.288,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di risarcimento del danno. Con condanna alle spese.
Seppur regolarmente citato in giudizio, l' non si costituiva. RT
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso è fondato e, va pertanto accolto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' RT
, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
[...]
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di merito,
nonché di questo stesso Tribunale con sentenza n. 879 del 2025, alle cui condivisibili motivazioni, per analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. Cpc recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato (cfr conformi Tribunale di Agrigento sent. n. 841/2025; Tribunale di
Agrigento sent. n. 847/2024)
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Tribunale “Va premesso che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1 marzo 2021, n. 5547; Cass. 4 giugno 2021, n.
15629), “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è
diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è
condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale,
solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. Tanto premesso, occorre rilevare che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è
espressamente riconosciuto dall'art. 29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 7.04.1999 come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, a tenore del quale “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende,
mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti,
ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive,
queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non
è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”.
Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è stato poi ribadito dall'art. 43, comma 4,
del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, il quale – richiamando quanto già previsto dall'art. 27,
comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 - prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL
del 31/7/2009 ( . La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in Per_1
funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città,
alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
Ancora, con precipuo riguardo al diritto del dipendente alla pausa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4
del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Orbene, in ragione delle richiamate disposizioni in materia e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell' la quale non ha dato prova di aver istituito il RT
servizio di mensa, né ha contestato l'ammontare richiesto, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra l'11.12.2019 e il 30.11.2024, con conseguente condanna dell'
[...]
al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo pari a 2.288,02 euro CP_1
rispetto al quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato
11 febbraio 2013 n. 748).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, fase minima stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra l'11.12.2019 e il 30.11.2024 e,
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore RT
di parte ricorrente, dell'importo pari a 2.288,02 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Agrigento, 10/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
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