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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 03/02/2026, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1599/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GALASSO SAVERIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12198/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249035178268000 BOLLO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190047517043000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1036/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
Resistente/Appellato: Le parti resistenti insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in epigrafe, notificato via PEC in data 10 giugno 2024 nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, ma non anche di Regione Lazio e depositato in data 8 luglio 2024, il sig. Ricorrente_1
impugna l'intimazione di pagamento n. 09720249035178268000, notificata in data 16 aprile 2024 relativa a tassa automobilistica per l'anno 2016 per complessivi euro 320,69.
2. La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'agente della riscossione e solleva le seguenti censure:
I. nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art.7, comma 1, l. n. 212/2000; omessa allegazione
II. omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento
III. intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione maturata.
IV. illegittimità della intimazione di pagamento per mancata indicazione calcolo interessi – grave vizio di motivazione.
In conclusione, chiede:
I. accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità dell'atto impugnato e, per l'effetto, annullarlo e dichiarare non dovute le somme poste a fondamento della stessa,
con vittoria delle spese processuali e con condanna dell'Agente della riscossione al pagamento di quanto eventualmente riscosso, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3. In data 24 luglio 2024 si è costituito il concessionario per la riscossione Agenzia delle Entrate –
Riscossione, con proprie controdeduzioni, depositando documentazione e chiedendo:
I. nel merito:
I.1 di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate da parte ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore;
I.2 dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
II. -nel merito e in subordine:
II.1 nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni sollevate da parte ricorrente tutte da ricondurre in via esclusiva all'attività di competenza dell' ente impositore, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente,
con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno alla nota-spese o in quella che il Giudice riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.
4. In data 23 dicembre 2025 si è costituito l'ente impositore, Regione Lazio, con proprie controdeduzioni, depositando documentazione e chiedendo:
I. accertare e dichiarare la correttezza dell'operato della Regione Lazio;
II. rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato, per le motivazioni;
con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite;
III. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea per attività ascrivibili all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tenere indenne la Regione Lazio dal pagamento di eventuali spese di lite.
5. Nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2026 il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. In via pregiudiziale, occorre constatare che, parte ricorrente non ha depositato prova della tempestiva notificazione del ricorso alla controparte Regione Lazio, nei cui confronti ha espressamente proposto ricorso,
e dunque ha omesso di dare prova della tempestiva proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n.
546 del 1992 (cfr. Cass. civ., sez. 5, 30.5.2024, n. 15224). Parte ricorrente, infatti, non ha depositato la prova
(ricevuta di accettazione e consegna PEC, o in subordine, ove consentito, avviso di ricevimento ovvero relata di notifica) della ricezione, da parte dell'ente impositore, Regione Lazio, dell'atto con cui sarebbe stato proposto il ricorso;
ha infatti depositato 2 copie della relata di notifica redatta dal procuratore, ma non la necessaria attestazione di consegna.
3. Pertanto, il Giudice è tenuto a dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, ferma l'irrilevanza a tal fine, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 22, della costituzione in giudizio dell'ente impositore, quale parte resistente.
4. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica:
a. dichiara inammissibile il ricorso;
b. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00
(dueecento,00), oltre oneri di legge, se dovuti, a favore di ciascuna parte resistente costituita.
Così deciso in Roma, il giorno 30 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
(dott. Saverio Galasso)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GALASSO SAVERIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12198/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249035178268000 BOLLO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190047517043000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1036/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
Resistente/Appellato: Le parti resistenti insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in epigrafe, notificato via PEC in data 10 giugno 2024 nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, ma non anche di Regione Lazio e depositato in data 8 luglio 2024, il sig. Ricorrente_1
impugna l'intimazione di pagamento n. 09720249035178268000, notificata in data 16 aprile 2024 relativa a tassa automobilistica per l'anno 2016 per complessivi euro 320,69.
2. La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'agente della riscossione e solleva le seguenti censure:
I. nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art.7, comma 1, l. n. 212/2000; omessa allegazione
II. omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento
III. intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione maturata.
IV. illegittimità della intimazione di pagamento per mancata indicazione calcolo interessi – grave vizio di motivazione.
In conclusione, chiede:
I. accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità dell'atto impugnato e, per l'effetto, annullarlo e dichiarare non dovute le somme poste a fondamento della stessa,
con vittoria delle spese processuali e con condanna dell'Agente della riscossione al pagamento di quanto eventualmente riscosso, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3. In data 24 luglio 2024 si è costituito il concessionario per la riscossione Agenzia delle Entrate –
Riscossione, con proprie controdeduzioni, depositando documentazione e chiedendo:
I. nel merito:
I.1 di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate da parte ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore;
I.2 dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
II. -nel merito e in subordine:
II.1 nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni sollevate da parte ricorrente tutte da ricondurre in via esclusiva all'attività di competenza dell' ente impositore, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente,
con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno alla nota-spese o in quella che il Giudice riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.
4. In data 23 dicembre 2025 si è costituito l'ente impositore, Regione Lazio, con proprie controdeduzioni, depositando documentazione e chiedendo:
I. accertare e dichiarare la correttezza dell'operato della Regione Lazio;
II. rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato, per le motivazioni;
con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite;
III. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea per attività ascrivibili all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tenere indenne la Regione Lazio dal pagamento di eventuali spese di lite.
5. Nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2026 il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. In via pregiudiziale, occorre constatare che, parte ricorrente non ha depositato prova della tempestiva notificazione del ricorso alla controparte Regione Lazio, nei cui confronti ha espressamente proposto ricorso,
e dunque ha omesso di dare prova della tempestiva proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n.
546 del 1992 (cfr. Cass. civ., sez. 5, 30.5.2024, n. 15224). Parte ricorrente, infatti, non ha depositato la prova
(ricevuta di accettazione e consegna PEC, o in subordine, ove consentito, avviso di ricevimento ovvero relata di notifica) della ricezione, da parte dell'ente impositore, Regione Lazio, dell'atto con cui sarebbe stato proposto il ricorso;
ha infatti depositato 2 copie della relata di notifica redatta dal procuratore, ma non la necessaria attestazione di consegna.
3. Pertanto, il Giudice è tenuto a dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, ferma l'irrilevanza a tal fine, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 22, della costituzione in giudizio dell'ente impositore, quale parte resistente.
4. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica:
a. dichiara inammissibile il ricorso;
b. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00
(dueecento,00), oltre oneri di legge, se dovuti, a favore di ciascuna parte resistente costituita.
Così deciso in Roma, il giorno 30 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
(dott. Saverio Galasso)