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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/07/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1078/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1078/2020 R.G. promossa da:
nata a [...] l'[...] Parte_1
( ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in CodiceFiscale_1
atti, dall'avv. Francesco Marchese, presso il cui studio sito in Ficarra
(ME), Contrada San Mauro n. 5, è elettivamente domiciliata;
Attrice –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale in Roma, viale Europa n. 190 (C.F. P.IVA_1
P.I. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, P.IVA_2
dall'avv. Daniela Cingari e dall'avv. Marco Lanaia, e elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Postale di Patti (ME), sito in via Garibaldi
s.n.c.;
Convenuta -
1 Conclusioni: All'udienza del 7 aprile 2025, svoltasi, giusta decreto del
28-02-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e, premessa l'esposizione dei Controparte_1
fatti di causa e delle relative ragioni in diritto, chiedeva all'intestato
Tribunale di “1) Accertare e dichiarare che non si è Controparte_1
comportata in conformità di quanto prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 21 Lett. A e B del Dlgs 58/98 e 28 e 29 Reg. Consob 11522/98 che impongono all'istituto di credito di prestare i servizi di investimento con diligenza e di operare in modo che i clienti siano adeguatamente informati e che l'investimento sia “adeguato”; 2) Conseguentemente dichiarare la responsabilità
precontrattuale e\o contrattuale di e dichiarare il diritto al CP_1
risarcimento del danno ex art 1218 c.c.; 3) Condannare quindi Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, pari alla differenza tra la
[...]
somma investita e quella effettivamente rimborsata, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale ed il maggior danno ex art. 1224
c.c.; 4) Condannare al risarcimento del mancato guadagno, Controparte_1
pari agli interessi promessi al tasso del 7% o in subordine al tasso d'interessi che avrebbe conseguito se gli attori avessero investito in titoli di Stato”.
2 Con comparsa di costituzione del 24-11-2020, si costituiva Controparte_1
e, in forza delle argomentazioni ivi esposte, chiedeva: “in via
[...]
preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale, dell'azione di responsabilità precontrattuale ex adverso proposta ai sensi dell'art. 1337 c.c.; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine decennale,
dell'azione contrattuale di risarcimento danni ex adverso proposta;
- in via principale, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate,
sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domanda avverse e di conseguente condanna di al risarcimento dei danni patiti Controparte_1
ovvero al risarcimento del mancato guadagno come formulato in atti accertare e dichiarare la condotta colposa dell'odierna attrice e comunque ridurre proporzionalmente l'importo eventualmente dovuto da in Controparte_1
persona del legale rapp. p.t., decurtando i dividenti percepiti in ragione delle operazioni di investimento per cui è causa e, per l'ulteriore effetto, compensare le rispettive somme a debito e credito tra le parti. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'udienza di prima comparizione dell'11 gennaio 2021, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Quindi, con ordinanza del 21-10-2021, il G.I., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19-10-2021, disponeva che “1. Quanto alle richieste istruttorie di parte attrice, va ammessa l'audizione del direttore della filiale di
CI all'epoca dei fatti sulle seguenti circostanze articolate da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n.2: 1-3-4-5; 2. Mentre appare
3 generica e, quindi, non va accolta la richiesta ex art. 210 c.p.c. poiché l'istante non ha specificato quali sarebbero i rapporti intestati all' attrice nei due anni precedenti l'investimento del 2004; 3. Ci si riserva all'esito dell'assunzione della prova oggi ammessa, la valutazione dell'ammissibilità e rilevanza della chiesta
CTU” delegando all'assunzione delle prove ammesse il GOP in affiancamento.
Esaurita l'istruttoria delegata, con ordinanza del 24-05-2022, era disposta una consulenza tecnica d'ufficio rimessa (giusta decreto del 3-06-2022) al dott. , chiamato a rispondere ai seguenti quesiti: Persona_1
«Ricostruite le vicende del rapporto per cui è causa, accerti e verifichi l'eventuale entità del guadagno promesso all'attrice, l'eventuale perdita subita sia in conto capitale che a titolo di interessi, nonché l'eventuale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno comprensiva della perdita, degli interessi e della rivalutazione monetaria come allegato dall'attrice in citazione».
In data 1-12-2022, il CTU depositava la propria relazione definitiva.
Sicché, all'esito dell'udienza del 21-02-2023, la causa – poiché matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22-04-2024.
Con decreto del 19 marzo 2024, l'udienza del 22 aprile 2024 veniva
“sostituita” mediante il deposito di note scritte “contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti” ex art. 127 ter c.p.c. e, come accennato, le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 In data 19 giugno 2024, la depositava la propria Parte_1
comparsa conclusionale.
Sennonché, con ordinanza del 16-07-2024, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio sul presupposto che “Rilevato che, all'udienza del 22 aprile
2024, la causa è stata assunta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; Rilevato che, nelle osservazioni alla CTU,
[...]
ha evidenziato che “A tal riguardo, è necessario rilevare che sul deposito CP_1
titoli 37139/852003, intestato oltre che alla odierna attrice Sig.ra
[...]
anche alla Sig.ra Parte_1 Persona_2
sono state sottoscritte 21 quote del fondo Europa MM (nel dettaglio: 1
quota sottoscritta il 28.09.04; 8 quote sottoscritte il 5.10.04; 4 quote sottoscritte il 25.10.04 più altre 8 sottoscritte nella stessa data), tali quote sono state detenute fino allo scarico del titolo avvenuto il 28.03.22.Trattandosi di deposito titoli cointestato a firma disgiunta e trattandosi di titolo “al portatore”, non si distingue il possesso del titolo come si evince dall' atto di citazione (16 quote della cliente ), bensì il possesso è al 50% per Parte_1
ogni intestataria del deposito titoli, quindi 10,5 quote ciascuna”; Rilevato ancora che l'attrice ha allegato alla propria comparsa conclusionale depositata il 19
giugno 2024 la sentenza n. 597/2024 emessa dal Tribunale di Patti il 15-05-
2024 con la quale – proprio con riferimento al medesimo deposito titoli n.
852003, collegati al c\c n. 1603391 per cui è causa – è stata condannata
[...]
al risarcimento in favore di Controparte_1 Persona_2
Ritenuta, allora, la necessità di adeguato approfondimento in merito ai rilievi della convenuta, atteso peraltro che l'attrice, pure in comparsa conclusionale,
non ha quantificato la somma complessivamente richiesta a titolo risarcitorio
5 rimettendola all'applicazione di criteri che, tuttavia, in astratto,
comporterebbero il rischio – ove la domanda venisse accolta – di una duplicazione risarcitoria per il medesimo investimento. Per tali ragioni, la causa va rimessa sul ruolo istruttorio, dovendosi, allora, invitare le parti a interloquire sugli aspetti sopra evidenziati”.
Di talché parte attrice, nelle proprie note del 22-11-2024, forniva i chiesti chiarimenti e, con ordinanza del 26-11-2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7-4-2025.
Come accennato, all'udienza del 7 aprile 2025, svoltasi, giusta decreto del
28-02-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, rileva, anzitutto, notare che, nelle note depositate il
22-11-2024, tenuto conto della sopra richiamata ordinanza del 16-7-2024,
l'attrice ha precisato che “Le presenti note per riscontrare la richiesta di chiarimenti del G.U. Ed invero la sig.ra agisce in giudizio Parte_1
con riferimento a due sottoscrizioni di € 20.000,00 ciascuna del 5\10\24 e del
25\10\24 del fondo “Europa MM n. 1” indicati nell'allegato n. 01
dell'atto citazione, per complessivi € 40.000,00. Nel giudizio iscritto al n.
1077\2020 definito con sentenza n. 597\24 la figlia Persona_2
agiva per n. 5 diverse quote indicate negli allegati 01 e 02, che si
[...]
producono e si dichiarano copie conformi a quelle depositati nel giudizio civile citato. Non avendo la sig.ra un proprio conto si è appoggiata Parte_1
su quello della figlia, ma le quote sono chiaramente diverse come si evince dalla
6 lettura dei moduli di sottoscrizione e come a conoscenza di che mai CP_1
ha sollevato eccezioni se non in comparsa conclusionale. Si chiede pertanto che la causa sia rimessa in decisione”.
Tali argomentazioni appaiono condivisibili poiché suffragate dalla documentazione in atti.
3. Nel merito, occorre, anzitutto, vagliare l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria opposta da parte convenuta.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Invero, avuto riguardo alla natura precontrattuale e contrattuale della fattispecie di responsabilità imputata dalla a Parte_1 [...]
, quale intermediario finanziario, per violazione degli obblighi di CP_1
informazione da osservare nella fase preliminare e di stipula dei contratti di investimento, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere, non già dal momento in cui la condotta dell'intermediario determina l'evento dannoso (ossia la data di stipula del contratto), ma bensì da quello in cui la produzione del danno si sia manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (cfr. Cassazione civile, sez.
II, 03/05/2016 n. 8703).
Del resto, come già statuito da questo Tribunale “Il diritto al risarcimento sorge, e la relativa domanda può essere proposta, solo se il danno sia venuto ad esistenza: è necessario, a tal fine, che il danno sia effettivo ed attuale, solo così
assumendo rilevanza giuridica, non essendo sufficiente che sia meramente potenziale (principio affermato in relazione ad una eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento danni per inadempimento degli
7 obblighi di informativa gravanti sull'intermediario finanziario)”con il seguente percorso motivazionale, che si condivide, secondo cui
“Nell'ambito della fattispecie in esame, l'inadempimento degli obblighi di informazione si configurano come la causa del danno risarcibile, ma non si identifica con il danno, il quale invece va individuato nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione, quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., della condotta inadempiente. In altri termini, è necessario tener distinti la "condotta" che ha causato il danno dall'evento dannoso, quale pregiudizio patrimoniale patito dalla parte che ha richiesto la prestazione professionale: la sussistenza di un danno risarcibile implica che alla "condotta" inadempiente dell'intermediario,
potenzialmente produttiva di danno, segua effettivamente l'"evento-danno",
quale depauperamento patrimoniale di chi ha richiesto la prestazione. Ne
consegue che il diritto al risarcimento del danno sorge, e la domanda risarcitoria può essere proposta, solo se (e dopo che) il danno sia venuto ad esistenza: è
necessario, a tal fine, che il danno sia effettivo ed attuale, solo così assumendo rilevanza giuridica, non essendo sufficiente che sia meramente potenziale
(Cassazione civile sent. n. 26020/2011). Ai fini del decorso del termine di prescrizione, va considerato però che non è sufficiente che il danno si sia verificato empiricamente;
è altresì necessario che esso sia oggettivamente percepibile all'esterno e riconoscibile da chi intenda chiederne il ristoro, non potendo la prescrizione decorrere se non quando il danneggiato esercitare il suo diritto” (cfr. Tribunale Patti, sez. civ. 4/03/2021, n.194; cfr. Tribunale di
Patti, sez. civ. 5/11/2024 n. 1192).
8 Nella vicenda in esame, deve, allora, ritenersi che l' investitrice ha avuto oggettiva percezione del danno allorché ha ricevuto la documentazione sottoscritta al momento dell'acquisto delle quote del fondo dopo che dovette, persino, avviare, dinanzi al Tribunale di Patti, il procedimento monitorio n° 1274/2019 R.G., sfociato nell'emissione del decreto ingiuntivo n° 412/2019 del 30/07/2019.
Ora, atteso che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è
stato notificato il 23/07/2020, il termine decennale (e anche, per ipotesi,
quello quinquennale), al momento della proposizione della domanda giudiziale, non era ancora decorso e tale termine deve ritenersi valevole pure per la responsabilità precontrattuale alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, come richiamata dalla summenzionata pronuncia del Tribunale di Patti, a tenore della quale “la responsabilità per il danno cagionato da una parte all'altra nel corso delle trattative, in quanto ha la sua derivazione nella violazione di specifici obblighi (buona fede, protezione,
informazione, come nel caso di specie) precedenti quelli che deriveranno dal contratto, se ed allorquando verrà concluso, e non del generico dovere del neminem laedere, non può che essere qualificata come responsabilità
contrattuale, con ogni conseguenza in ordine al termine prescrizionale e onere della prova (Cass. Civ. 14188/2016)”.
4. Come sintetizzato dall'attrice nella propria comparsa conclusionale, le violazioni imputate a si compendiano nella violazione del CP_1
D.lgs n. 58/98 e del Regolamento Consob n. 11522/98 e nella conseguente violazione dell'art. 1128 c.c. poiché non sarebbe Parte_1
stata informata (e/o adeguatamente informata) sui rischi connessi
9 all'operazione finanziaria derivante dall'acquisto di quote del fondo d'investimento “Europa MM n. 1”.
Sicché, la controversia va inquadrata nella tematica della responsabilità
addebitabile alla società convenuta nella vendita di uno strumento finanziario e, a tal fine, va considerata la disciplina degli obblighi informativi che grava sull'intermediario finanziario che colloca i titoli sul mercato;
ruolo svolto, nel caso di specie, da Controparte_1
La disciplina va così ricostruita: “La materia è disciplinata dal d.lgs. 58/98
(T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o T.U.F.) e dal
Regolamento di attuazione, emanato dalla Consob, che contengono le regole tecniche dell'attività degli intermediari finanziari. All'art. 28 del Regolamento
n. 11522 del 1° luglio 1998 è fornita la disciplina degli obblighi informativi che devono essere rispettati tra gli intermediari e gli investitori: gli intermediari autorizzati devono anzitutto ottenere informazioni sull'esperienza in materia di investimenti del soggetto interessato a compiere l'operazione e sulla sua propensione al rischio e devono consegnare tutto il materiale informativo atto a far comprendere al “contraente debole” i rischi e le caratteristiche del prodotto finanziario che stanno acquistando verificando che il cliente “(…) abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore” (art. 96, 3 comma, del citato Regolamento Consob). La specificazione di particolari oneri informativi a carico dell'intermediario è giustificata dalla asimmetria informativa peculiare di questo tipo di rapporto contrattuale in cui vi è, da un lato, l'operatore professionale che possiede informazioni specifiche sul prodotto finanziario
10 immesso sul mercato, e dall'altro il cliente - non appartenente alle categorie di professionisti - che non è dotato degli strumenti idonei a comprendere le caratteristiche tecniche dell'investimento. È proprio per ovviare a questa asimmetria che il legislatore prevede, a tutela dell'investitore, la necessità di informazioni dettagliate da fornire al cliente in modo tale che questi possa compiere una scelta consapevole. Il contenuto di tali obblighi e la relativa estensione sono stati ulteriormente precisati dalla più recente giurisprudenza che ha specificato che il dovere di informativa non può ritenersi adempiuto qualora le informazioni messe a disposizione del cliente non abbiano il carattere dell'adeguatezza e della effettività” (cfr. Tribunale Patti sez. I, 04/03/2021,
n.194).
D'altro canto, “Gli intermediari finanziari devono operare in modo indipendente ed hanno l'obbligo di acquisire un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari che propongono ai clienti, assicurando agli stessi il miglior risultato possibile in coerenza al livello di rischio prescelto dall'investitore;
hanno altresì l'obbligo di evitare di agire in conflitto di interessi con il cliente, di informarsi preventivamente sul livello di conoscenza e preparazione finanziaria dell'investitore, sui suoi obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio, fornendo sempre al cliente tutte le informazioni adeguate alla natura ed al rischio della proposta operazione, assicurandosi che lo stesso compia scelte consapevoli ed astenendosi dall'effettuare operazioni non adeguate al profilo di rischio del cliente, informandolo preventivamente delle ragioni per cui non è
opportuno procedere alla loro esecuzione e, in caso di sua insistenza, hanno l'obbligo di raccogliere per iscritto la volontà, con esplicita menzione delle avvertenze ricevute. In mancanza della prova positiva di quanto sopra
11 (sinteticamente, della diligenza e del puntuale adempimento delle obbligazioni poste a suo carico), prova che è a carico dell'intermediario fornire,
questi sarà tenuto al risarcimento dei danni causati al risparmiatore” (Corte
appello Taranto sez. III, 04/03/2021, n.73).
4.1. Fornite queste coordinate normative e giurisprudenziali, si osserva che la mera clausola di stile inserita in un contratto di investimento predisposto dall'intermediario e firmato dal cliente che riporta la dicitura
– come nel caso di specie - “pur essendo informato che l'ordine impartitovi si riferisce a: titolo ad alto rischio, si autorizza comunque ad eseguirlo" (cfr. all. 1
produzione di parte attrice) non è idonea alla prova, in capo a
[...]
di aver adeguatamente informato il cliente e di averlo Controparte_1
reso edotto sui rischi dell'operazione.
A ciò si aggiunga che, dall'esame della documentazione in atti, risulta l'assenza di qualsivoglia indicazione sulla propensione al rischio di investimento da parte della sottoscrittrice (vedi modulo di accettazione del 5-11-2004); il che avrebbe dovuto indurre l'intermediario ad attivare ulteriori canali di approfondimento anche dell'effettiva sussistenza della consapevolezza del cliente in merito ai rischi dell'operazione.
Orbene, come già evidenziato dalle predette pronunce del Tribunale di
Patti rese in analoghe vicende, quel che rileva non è il dato formale ma bensì quello sostanziale dell'informazione fornita all'investitore, atteso che “In quest'ottica, che attribuisce rilievo preminente al dato sostanziale della natura e della qualità dell'informazione fornita rispetto a quello formale della documentazione sottoscritta, si è affermato che “l'intermediario può fornire le indicazioni informative impostegli dalle norme degli artt. 28 comma 2 e 29
12 comma 3 anche in modo verbale, senza necessario rispetto di vincoli formali di sorta” (cfr. anche Cass., 15 novembre 2016, n. 23268). Con l'ulteriore importante specificazione che “la prova di avere assolto i relativi obblighi rimane preciso, e specifico, onere a carico dell'intermediario medesimo” (Cass., 23
settembre 2016, n. 18702). Da ciò consegue che, per assolvere agli obblighi in parola, occorre che l'intermediario abbia posto in essere una condotta idonea e funzionale alla consapevolizzazione effettiva del cliente non essendo a tal fine sufficiente l'introduzione nel contratto di una frase standard che autorizzi l'operazione a fronte di una sommaria e non provata informativa ricevuta dal cliente e da questi successivamente contestata” (cfr. Tribunale Patti sez. civ.,
04/03/2021, n.194 e Tribunale di Patti, sez. civ., 5/11/2024 n. 1192).
4.2. Nella vicenda in esame, parte attrice ha rinunciato all'audizione del teste e parte convenuta non si è opposta (cfr. verbale Testimone_1
dell'udienza del 26-11-2021).
Sennonché rileva comunque notare che “Gli obblighi informativi incombenti sugli intermediari finanziari non possono di certo dirsi soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi relativi agli investimenti (o di altre comunicazioni generiche e standardizzate) o dall'indicazione contrattuale del massimo rischio convenzionalmente previsto o ancora dalla dichiarazione con la quale il cliente investitore dà atto di aver ricevuto le informazioni necessarie ai fini della completa valutazione del 'grado di rischiosità'” (Corte Appello
Palermo sez. III, 05/10/2023, n.1705); diversamente opinando si attribuirebbe peso decisivo al solo dato formale dell'informazione e non a quello sostanziale, come sopra argomentato.
13 Più di recente, la giurisprudenza di merito ha rimarcato che “In tema d'intermediazione finanziaria, la clausola eventualmente inserita nei contratti con cui il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni necessarie e di averne preso conoscenza è insufficiente all'assolvimento dell'obbligo di informazione del cliente investitore, se non corrisponde ad una completa e corretta informazione sostanziale, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica. In tal caso, l'accertata violazione degli obblighi informativi e l'assenza di prova contraria di assenza di colpa o di corretto adempimento comporta la risoluzione del contratto di investimento e la condanna dell'intermediario alla restituzione delle somme, oltre al risarcimento dei danni” (Tribunale
Benevento, 23/05/2024, n.1008).
Deve essere, inoltre, precisato che “Per quanto attiene al profilo dell'onere della prova dell'informativa fornita, questo è posto, dunque, a carico della società di intermediazione finanziaria: a norma dell'art. 23, comma 6, del T.u.f.,
“nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”. La Corte di
Cassazione ha più volte affermato come deve essere ripartito l'onere della prova:
l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal t.u.f. e dalla normativa secondaria,
nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta,
deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo,
14 di avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass. n. 3773 del 2009, n.
22147 del 2010)” (cfr. Tribunale Patti sez. I, 04/03/2021, n.194).
E ancora “In tema di intermediazione finanziaria l'onere probatorio posto a carico dell'intermediario relativamente agli obblighi informativi sullo stesso incombenti ex art. 21 t.u.f. sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione: pertanto se manca la prova di aver adeguatamente informato il cliente, l'intermediario va incontro ad una presunzione di danno risarcibile, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento” (Corte Appello Palermo sez. III, 05/10/2023,
n.1705).
E, infine, come ribadito dalla Suprema Corte “L'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario ingenera una presunzione legale di riconducibilità dell'investimento all'inadeguatezza delle informazioni fornite dall'istituto di credito, responsabile del disorientamento del risparmiatore, così obbligandolo al risarcimento del danno. È onere dell'intermediario provare, per converso, di aver agito con la diligenza richiestagli, non essendo a ciò sufficiente una dimostrazione generica della propensione al rischio dell'investitore ovvero l'aver fornito al cliente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione, trattandosi di uno strumento inidoneo all'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF)” (Cassazione civile sez. I,
20/03/2023, n.7932).
Nella specie, non ha fornito alcuna prova al riguardo CP_1
poiché la consegna del prospetto informativo relativo all'investimento
15 non è idonea a dimostrare che la sottoscrittrice avesse effettivamente compreso la tipologia e il rischio specifico dell'investimento assentito,
con la conseguenza che si ritiene sussistente l'an del diritto risarcitorio vantato dalla Parte_1
5. Per quel che attiene alla quantificazione del danno derivante della violazione degli obblighi informativi da parte di , non può CP_1
prescindersi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. il quale ha accertato che: “La Sig.ra Persona_1 [...]
sottoscriveva n. 16 quote dell'importo unitario di € Parte_2
2.500,00 del fondo Europa MM n. 1, per un totale di € 40.000,00, di cui
€ 20.000,00 sottoscritti il 5 ottobre 2004 e altrettanti € 20.000,00 il 25 ottobre
2004. A fronte dell'investimento iniziale pari a € 2.500,00/quota, il fondo distribuiva nel tempo un ammontare complessivo pari a € 1.728,30/quota. Con
atto di citazione del 22 luglio 2020 e notificato alla controparte il successivo 23
luglio 2020, l'attrice adiva il Tribunale di Patti invocando il risarcimento dei danni subiti, pari alla differenza tra la somma investita e quella effettivamente rimborsata, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed il maggior danno ex art. 1224 c.c. (vedasi atto di citazione, pag. 16, n. 3).
Risposta ai quesiti peritali
Europa Immobilare n. 1 è un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso. Il collocamento del fondo è avvenuto nel 2004, al valore di € 2.500,00
euro per quota unitaria, con una durata iniziale di 10 anni (scadenza 31
dicembre 2014) e con facoltà per la società di gestione del risparmio (SGR), come poi effettivamente avvenuto, di richiedere alla Banca d'Italia, alla scadenza del fondo, un periodo non superiore a tre anni al fine di completare lo smobilizzo
16 degli investimenti (c.d. periodo di grazia, con termine finale il 31 dicembre
2017). Il fondo è stato gestito da soggetto terzo rispetto al Controparte_2
che ha curato, sotto la propria piena ed esclusiva CP_3 CP_1
responsabilità, le attività di acquisto degli immobili, di gestione degli stessi (es.
locazione, manutenzione, riqualificazione), nonché di valorizzazione delle quote.
Come riportato a pag. 6 del prospetto informativo presente in atti, il regolamento del fondo contiene all'art.
2.11 l'indicazione di un obiettivo di rendimento minimo pari ad un tasso annuo composto del 7%. […] Tale previsione si basa su numerose ipotesi di mercato. Sebbene la SGR ritenga che le ipotesi utilizzate per la formulazione di tali dichiarazioni siano ragionevoli, non c'è alcuna garanzia che le medesime trovino effettivo riscontro, in quanto il loro avverarsi non dipende solo dalla volontà della SGR. Per tale ragione, i risultati della gestione del fondo potranno discostarsi dalla previsione del rendimento minimo indicato all'art.
2.11 del regolamento e art.
2.3 del presente prospetto. Nel medesimo documento vengono descritti i rischi generali (andamento del mercato immobiliare, non agevole valutazione e/o liquidabilità degli immobili, presenza di partecipazioni in società non quotate, ricorso all'indebitamento) e/o specifici
(per lo più legati agli investimenti all'estero, quali la situazione economica-
finanziaria nonché politica-valutaria dei paesi in cui sono situati gli immobili,
oscillazione dei tassi di cambio, eventuali limiti alla convertibilità delle valute estere) connessi all'acquisto delle quote del fondo. In sintesi, il rischio connesso all'investimento in quote del fondo consiste nel possibile decremento del valore della quota.
Nella tabella che segue si riassumono i dati salienti del rapporto oggetto di causa:
17 N. 1 Parte_3
SOTTOSCRITTORE QUOTE Pt_1 [...]
Controparte_4
Controparte_5 Controparte_1
€ 2.500,00 Controparte_6
QUOTE SOTTOSCRITTE 16
IMPORTO COMPLESSIVO SOTTOSCRITTO € 40.000,00
DATA SOTTOSCRIZIONE 05.10.2004 (€ 20.000,00) 25.10.2004 (€
20.000,00)
IMPORTO PRO-QUOTA RIMBORSATO € 1.728,30
Ricostruite così le vicende del rapporto per cui è causa, lo scrivente ha accertato e verificato l'eventuale entità del guadagno promesso all'attrice, l'eventuale perdita subita sia in conto capitale che a titolo di interessi, nonché l'eventuale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno comprensiva della perdita,
degli interessi e della rivalutazione monetaria secondo quanto allegato dall'attrice in citazione. Come dettagliatamente esposto all'Allegato 1, il C.T.U.
ha calcolato gli interessi maturati sulle somme investite dalla data della prima sottoscrizione (05.10.2004) alla data di scadenza dell'investimento (31.12.2007),
al tasso del 7% composto annuo, decurtando dal montante via via formatosi, gli importi incassati a titolo di proventi (interessi) e a titolo di rimborsi (parziali) di capitale.
Per il calcolo di quanto poi eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno, vale la pena soffermarsi preliminarmente su quanto prevede l'art. 1224
c.c.: nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti
18 precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.
Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale,
gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. […] Stabilito dunque che anche gli eventuali interessi a titolo di risarcimento del danno spettino nella misura del 7% annuo (superiori al saggio di interesse legale vigente nei periodi esaminati), resta da stabilire quale sia il giorno della mora da cui decorrono detti interessi. L'atto di costituzione in mora trova disciplina nell'art. 1219 c.c. che così dispone il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”. Dalla lettura dell'articolo si ricava innanzitutto che la costituzione in mora è un vero e proprio atto giuridico che, per avere valore legale, deve essere portato a conoscenza della controparte per iscritto e deve contenere l'intimazione formale ad adempiere. Dall'esame della documentazione in atti, l'intimazione ad adempiere non si rinviene nel contenuto della raccomandata spedita il 24 settembre 2018, né nella pec dell'11 ottobre 2018, né
tantomeno nel decreto ingiuntivo notificato il 4 settembre 2019 e riguardante esclusivamente la richiesta di documentazione relativa al contratto sottoscritto.
La costituzione in mora mediante intimazione o richiesta scritta va quindi fatta coincidere con l'atto di citazione notificato a il 23 luglio Controparte_1
2020, data dalla quale il C.T.U. ha provveduto a quantificare gli interessi moratori nella misura del 7% e la rivalutazione monetaria delle somme
(eventualmente) dovute ai tassi indicati nell'Allegato 2 (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Gli interessi moratori sono stati calcolati sulla somma rivalutata anno per anno così come da
Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, senza capitalizzazione alcuna.
19 CONCLUSIONI
Per quanto sopra, in ordine alla richiesta di cui al quesito peritale, il C.T.U.
ritiene che la somma eventualmente dovuta alla ricorrente, comprensiva della perdita, degli interessi e della rivalutazione monetaria come allegato dall'attrice in citazione, ammonti a complessivi € 80.489,33, come di seguito distinti:
Parte_4
Tot. montante (capit. inv.+interessi al 7% composto annuo al netto dei rimborsi già erogati):
€ 63.105,08
Interessi di mora € 10.505,80
Rivalutazione monetaria € 6.878,45
Totale complessivo € 80.489,33
Alla luce dei rimborsi ottenuti, infine, la perdita in c/capitale è
quantificabile in € 19.355,20, mentre la perdita in c/interessi, intesa come totale degli interessi maturati al tasso del 7% annuo composto, al netto dei proventi in c/interessi percepiti, è pari a € 50.757,88, come da tabella che segue:
Capitale investito € 40.000,00
Capitale rimborsato € 20.644,80
Rimborsi in c/interessi € 7.008,00
Totale rimborsato € 27.652,80
Perdita in c/capitale € 19.355,20
Interessi non percepiti € 50.757,88
Si precisa che gli importi calcolati sono da intendersi al lordo di qualsiasi ritenuta fiscale” (cfr. relazione dell'1-12-2022).
20 Tali conclusioni sono state ribadite dal CTU anche in risposta alle osservazioni della convenuta con argomentazioni che appaiono valide sul piano tecnico e congruamente motivate.
Sicché, per quanto attiene alla quantificazione del danno derivante della violazione degli obblighi informativi da parte di , essa va CP_1
effettuata tenendo conto della differenza tra l'importo investito dall'
attrice e il capitale rimborsato, come illustrato dal CTU, per un totale dovuto di € 19.355,02 quale perdita in c/capitale, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Conseguentemente, parte convenuta va condannata al risarcimento, in favore di , della complessiva somma di € Parte_1
19.355,02 oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
6. Va, invece, rigettata l'ulteriore domanda di condanna al pagamento del mancato rendimento promesso del 7%, atteso che non vi è prova che abbia “promesso” tale rendimento;
né assume rilievo a tal CP_1
fine la quantificazione operata dal CTU in mancanza di prova e, ancor prima, di allegazione del danno originato dall'impossibilità di impiegare diversamente e fruttuosamente, in investimenti coerenti con i propri profili, il danaro utilizzato per acquistare le quote del fondo in questione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati con D.M. 38/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, secondo il prospetto che segue:
21 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
7.1. Mentre le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
vanno integralmente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1078/2020
R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. In parziale accoglimento delle domande formulate in citazione,
accertati i profili di responsabilità di come in parte Controparte_1
motiva, condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
della somma complessiva di € 19.355,02 oltre agli interessi
[...]
legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in motivazione;
2. Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali (15%) come per legge, oltre alle spese di notifica della citazione,
come documentate in atti e alla rifusione del C.U.;
22 3. Pone le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
integralmente a carico di Controparte_1
Così deciso in Patti il 3-07-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1078/2020 R.G. promossa da:
nata a [...] l'[...] Parte_1
( ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in CodiceFiscale_1
atti, dall'avv. Francesco Marchese, presso il cui studio sito in Ficarra
(ME), Contrada San Mauro n. 5, è elettivamente domiciliata;
Attrice –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale in Roma, viale Europa n. 190 (C.F. P.IVA_1
P.I. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, P.IVA_2
dall'avv. Daniela Cingari e dall'avv. Marco Lanaia, e elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Postale di Patti (ME), sito in via Garibaldi
s.n.c.;
Convenuta -
1 Conclusioni: All'udienza del 7 aprile 2025, svoltasi, giusta decreto del
28-02-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e, premessa l'esposizione dei Controparte_1
fatti di causa e delle relative ragioni in diritto, chiedeva all'intestato
Tribunale di “1) Accertare e dichiarare che non si è Controparte_1
comportata in conformità di quanto prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 21 Lett. A e B del Dlgs 58/98 e 28 e 29 Reg. Consob 11522/98 che impongono all'istituto di credito di prestare i servizi di investimento con diligenza e di operare in modo che i clienti siano adeguatamente informati e che l'investimento sia “adeguato”; 2) Conseguentemente dichiarare la responsabilità
precontrattuale e\o contrattuale di e dichiarare il diritto al CP_1
risarcimento del danno ex art 1218 c.c.; 3) Condannare quindi Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, pari alla differenza tra la
[...]
somma investita e quella effettivamente rimborsata, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale ed il maggior danno ex art. 1224
c.c.; 4) Condannare al risarcimento del mancato guadagno, Controparte_1
pari agli interessi promessi al tasso del 7% o in subordine al tasso d'interessi che avrebbe conseguito se gli attori avessero investito in titoli di Stato”.
2 Con comparsa di costituzione del 24-11-2020, si costituiva Controparte_1
e, in forza delle argomentazioni ivi esposte, chiedeva: “in via
[...]
preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale, dell'azione di responsabilità precontrattuale ex adverso proposta ai sensi dell'art. 1337 c.c.; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine decennale,
dell'azione contrattuale di risarcimento danni ex adverso proposta;
- in via principale, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate,
sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domanda avverse e di conseguente condanna di al risarcimento dei danni patiti Controparte_1
ovvero al risarcimento del mancato guadagno come formulato in atti accertare e dichiarare la condotta colposa dell'odierna attrice e comunque ridurre proporzionalmente l'importo eventualmente dovuto da in Controparte_1
persona del legale rapp. p.t., decurtando i dividenti percepiti in ragione delle operazioni di investimento per cui è causa e, per l'ulteriore effetto, compensare le rispettive somme a debito e credito tra le parti. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'udienza di prima comparizione dell'11 gennaio 2021, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Quindi, con ordinanza del 21-10-2021, il G.I., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19-10-2021, disponeva che “1. Quanto alle richieste istruttorie di parte attrice, va ammessa l'audizione del direttore della filiale di
CI all'epoca dei fatti sulle seguenti circostanze articolate da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n.2: 1-3-4-5; 2. Mentre appare
3 generica e, quindi, non va accolta la richiesta ex art. 210 c.p.c. poiché l'istante non ha specificato quali sarebbero i rapporti intestati all' attrice nei due anni precedenti l'investimento del 2004; 3. Ci si riserva all'esito dell'assunzione della prova oggi ammessa, la valutazione dell'ammissibilità e rilevanza della chiesta
CTU” delegando all'assunzione delle prove ammesse il GOP in affiancamento.
Esaurita l'istruttoria delegata, con ordinanza del 24-05-2022, era disposta una consulenza tecnica d'ufficio rimessa (giusta decreto del 3-06-2022) al dott. , chiamato a rispondere ai seguenti quesiti: Persona_1
«Ricostruite le vicende del rapporto per cui è causa, accerti e verifichi l'eventuale entità del guadagno promesso all'attrice, l'eventuale perdita subita sia in conto capitale che a titolo di interessi, nonché l'eventuale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno comprensiva della perdita, degli interessi e della rivalutazione monetaria come allegato dall'attrice in citazione».
In data 1-12-2022, il CTU depositava la propria relazione definitiva.
Sicché, all'esito dell'udienza del 21-02-2023, la causa – poiché matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22-04-2024.
Con decreto del 19 marzo 2024, l'udienza del 22 aprile 2024 veniva
“sostituita” mediante il deposito di note scritte “contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti” ex art. 127 ter c.p.c. e, come accennato, le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 In data 19 giugno 2024, la depositava la propria Parte_1
comparsa conclusionale.
Sennonché, con ordinanza del 16-07-2024, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio sul presupposto che “Rilevato che, all'udienza del 22 aprile
2024, la causa è stata assunta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; Rilevato che, nelle osservazioni alla CTU,
[...]
ha evidenziato che “A tal riguardo, è necessario rilevare che sul deposito CP_1
titoli 37139/852003, intestato oltre che alla odierna attrice Sig.ra
[...]
anche alla Sig.ra Parte_1 Persona_2
sono state sottoscritte 21 quote del fondo Europa MM (nel dettaglio: 1
quota sottoscritta il 28.09.04; 8 quote sottoscritte il 5.10.04; 4 quote sottoscritte il 25.10.04 più altre 8 sottoscritte nella stessa data), tali quote sono state detenute fino allo scarico del titolo avvenuto il 28.03.22.Trattandosi di deposito titoli cointestato a firma disgiunta e trattandosi di titolo “al portatore”, non si distingue il possesso del titolo come si evince dall' atto di citazione (16 quote della cliente ), bensì il possesso è al 50% per Parte_1
ogni intestataria del deposito titoli, quindi 10,5 quote ciascuna”; Rilevato ancora che l'attrice ha allegato alla propria comparsa conclusionale depositata il 19
giugno 2024 la sentenza n. 597/2024 emessa dal Tribunale di Patti il 15-05-
2024 con la quale – proprio con riferimento al medesimo deposito titoli n.
852003, collegati al c\c n. 1603391 per cui è causa – è stata condannata
[...]
al risarcimento in favore di Controparte_1 Persona_2
Ritenuta, allora, la necessità di adeguato approfondimento in merito ai rilievi della convenuta, atteso peraltro che l'attrice, pure in comparsa conclusionale,
non ha quantificato la somma complessivamente richiesta a titolo risarcitorio
5 rimettendola all'applicazione di criteri che, tuttavia, in astratto,
comporterebbero il rischio – ove la domanda venisse accolta – di una duplicazione risarcitoria per il medesimo investimento. Per tali ragioni, la causa va rimessa sul ruolo istruttorio, dovendosi, allora, invitare le parti a interloquire sugli aspetti sopra evidenziati”.
Di talché parte attrice, nelle proprie note del 22-11-2024, forniva i chiesti chiarimenti e, con ordinanza del 26-11-2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7-4-2025.
Come accennato, all'udienza del 7 aprile 2025, svoltasi, giusta decreto del
28-02-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, rileva, anzitutto, notare che, nelle note depositate il
22-11-2024, tenuto conto della sopra richiamata ordinanza del 16-7-2024,
l'attrice ha precisato che “Le presenti note per riscontrare la richiesta di chiarimenti del G.U. Ed invero la sig.ra agisce in giudizio Parte_1
con riferimento a due sottoscrizioni di € 20.000,00 ciascuna del 5\10\24 e del
25\10\24 del fondo “Europa MM n. 1” indicati nell'allegato n. 01
dell'atto citazione, per complessivi € 40.000,00. Nel giudizio iscritto al n.
1077\2020 definito con sentenza n. 597\24 la figlia Persona_2
agiva per n. 5 diverse quote indicate negli allegati 01 e 02, che si
[...]
producono e si dichiarano copie conformi a quelle depositati nel giudizio civile citato. Non avendo la sig.ra un proprio conto si è appoggiata Parte_1
su quello della figlia, ma le quote sono chiaramente diverse come si evince dalla
6 lettura dei moduli di sottoscrizione e come a conoscenza di che mai CP_1
ha sollevato eccezioni se non in comparsa conclusionale. Si chiede pertanto che la causa sia rimessa in decisione”.
Tali argomentazioni appaiono condivisibili poiché suffragate dalla documentazione in atti.
3. Nel merito, occorre, anzitutto, vagliare l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria opposta da parte convenuta.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Invero, avuto riguardo alla natura precontrattuale e contrattuale della fattispecie di responsabilità imputata dalla a Parte_1 [...]
, quale intermediario finanziario, per violazione degli obblighi di CP_1
informazione da osservare nella fase preliminare e di stipula dei contratti di investimento, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere, non già dal momento in cui la condotta dell'intermediario determina l'evento dannoso (ossia la data di stipula del contratto), ma bensì da quello in cui la produzione del danno si sia manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (cfr. Cassazione civile, sez.
II, 03/05/2016 n. 8703).
Del resto, come già statuito da questo Tribunale “Il diritto al risarcimento sorge, e la relativa domanda può essere proposta, solo se il danno sia venuto ad esistenza: è necessario, a tal fine, che il danno sia effettivo ed attuale, solo così
assumendo rilevanza giuridica, non essendo sufficiente che sia meramente potenziale (principio affermato in relazione ad una eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento danni per inadempimento degli
7 obblighi di informativa gravanti sull'intermediario finanziario)”con il seguente percorso motivazionale, che si condivide, secondo cui
“Nell'ambito della fattispecie in esame, l'inadempimento degli obblighi di informazione si configurano come la causa del danno risarcibile, ma non si identifica con il danno, il quale invece va individuato nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione, quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., della condotta inadempiente. In altri termini, è necessario tener distinti la "condotta" che ha causato il danno dall'evento dannoso, quale pregiudizio patrimoniale patito dalla parte che ha richiesto la prestazione professionale: la sussistenza di un danno risarcibile implica che alla "condotta" inadempiente dell'intermediario,
potenzialmente produttiva di danno, segua effettivamente l'"evento-danno",
quale depauperamento patrimoniale di chi ha richiesto la prestazione. Ne
consegue che il diritto al risarcimento del danno sorge, e la domanda risarcitoria può essere proposta, solo se (e dopo che) il danno sia venuto ad esistenza: è
necessario, a tal fine, che il danno sia effettivo ed attuale, solo così assumendo rilevanza giuridica, non essendo sufficiente che sia meramente potenziale
(Cassazione civile sent. n. 26020/2011). Ai fini del decorso del termine di prescrizione, va considerato però che non è sufficiente che il danno si sia verificato empiricamente;
è altresì necessario che esso sia oggettivamente percepibile all'esterno e riconoscibile da chi intenda chiederne il ristoro, non potendo la prescrizione decorrere se non quando il danneggiato esercitare il suo diritto” (cfr. Tribunale Patti, sez. civ. 4/03/2021, n.194; cfr. Tribunale di
Patti, sez. civ. 5/11/2024 n. 1192).
8 Nella vicenda in esame, deve, allora, ritenersi che l' investitrice ha avuto oggettiva percezione del danno allorché ha ricevuto la documentazione sottoscritta al momento dell'acquisto delle quote del fondo dopo che dovette, persino, avviare, dinanzi al Tribunale di Patti, il procedimento monitorio n° 1274/2019 R.G., sfociato nell'emissione del decreto ingiuntivo n° 412/2019 del 30/07/2019.
Ora, atteso che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è
stato notificato il 23/07/2020, il termine decennale (e anche, per ipotesi,
quello quinquennale), al momento della proposizione della domanda giudiziale, non era ancora decorso e tale termine deve ritenersi valevole pure per la responsabilità precontrattuale alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, come richiamata dalla summenzionata pronuncia del Tribunale di Patti, a tenore della quale “la responsabilità per il danno cagionato da una parte all'altra nel corso delle trattative, in quanto ha la sua derivazione nella violazione di specifici obblighi (buona fede, protezione,
informazione, come nel caso di specie) precedenti quelli che deriveranno dal contratto, se ed allorquando verrà concluso, e non del generico dovere del neminem laedere, non può che essere qualificata come responsabilità
contrattuale, con ogni conseguenza in ordine al termine prescrizionale e onere della prova (Cass. Civ. 14188/2016)”.
4. Come sintetizzato dall'attrice nella propria comparsa conclusionale, le violazioni imputate a si compendiano nella violazione del CP_1
D.lgs n. 58/98 e del Regolamento Consob n. 11522/98 e nella conseguente violazione dell'art. 1128 c.c. poiché non sarebbe Parte_1
stata informata (e/o adeguatamente informata) sui rischi connessi
9 all'operazione finanziaria derivante dall'acquisto di quote del fondo d'investimento “Europa MM n. 1”.
Sicché, la controversia va inquadrata nella tematica della responsabilità
addebitabile alla società convenuta nella vendita di uno strumento finanziario e, a tal fine, va considerata la disciplina degli obblighi informativi che grava sull'intermediario finanziario che colloca i titoli sul mercato;
ruolo svolto, nel caso di specie, da Controparte_1
La disciplina va così ricostruita: “La materia è disciplinata dal d.lgs. 58/98
(T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o T.U.F.) e dal
Regolamento di attuazione, emanato dalla Consob, che contengono le regole tecniche dell'attività degli intermediari finanziari. All'art. 28 del Regolamento
n. 11522 del 1° luglio 1998 è fornita la disciplina degli obblighi informativi che devono essere rispettati tra gli intermediari e gli investitori: gli intermediari autorizzati devono anzitutto ottenere informazioni sull'esperienza in materia di investimenti del soggetto interessato a compiere l'operazione e sulla sua propensione al rischio e devono consegnare tutto il materiale informativo atto a far comprendere al “contraente debole” i rischi e le caratteristiche del prodotto finanziario che stanno acquistando verificando che il cliente “(…) abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore” (art. 96, 3 comma, del citato Regolamento Consob). La specificazione di particolari oneri informativi a carico dell'intermediario è giustificata dalla asimmetria informativa peculiare di questo tipo di rapporto contrattuale in cui vi è, da un lato, l'operatore professionale che possiede informazioni specifiche sul prodotto finanziario
10 immesso sul mercato, e dall'altro il cliente - non appartenente alle categorie di professionisti - che non è dotato degli strumenti idonei a comprendere le caratteristiche tecniche dell'investimento. È proprio per ovviare a questa asimmetria che il legislatore prevede, a tutela dell'investitore, la necessità di informazioni dettagliate da fornire al cliente in modo tale che questi possa compiere una scelta consapevole. Il contenuto di tali obblighi e la relativa estensione sono stati ulteriormente precisati dalla più recente giurisprudenza che ha specificato che il dovere di informativa non può ritenersi adempiuto qualora le informazioni messe a disposizione del cliente non abbiano il carattere dell'adeguatezza e della effettività” (cfr. Tribunale Patti sez. I, 04/03/2021,
n.194).
D'altro canto, “Gli intermediari finanziari devono operare in modo indipendente ed hanno l'obbligo di acquisire un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari che propongono ai clienti, assicurando agli stessi il miglior risultato possibile in coerenza al livello di rischio prescelto dall'investitore;
hanno altresì l'obbligo di evitare di agire in conflitto di interessi con il cliente, di informarsi preventivamente sul livello di conoscenza e preparazione finanziaria dell'investitore, sui suoi obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio, fornendo sempre al cliente tutte le informazioni adeguate alla natura ed al rischio della proposta operazione, assicurandosi che lo stesso compia scelte consapevoli ed astenendosi dall'effettuare operazioni non adeguate al profilo di rischio del cliente, informandolo preventivamente delle ragioni per cui non è
opportuno procedere alla loro esecuzione e, in caso di sua insistenza, hanno l'obbligo di raccogliere per iscritto la volontà, con esplicita menzione delle avvertenze ricevute. In mancanza della prova positiva di quanto sopra
11 (sinteticamente, della diligenza e del puntuale adempimento delle obbligazioni poste a suo carico), prova che è a carico dell'intermediario fornire,
questi sarà tenuto al risarcimento dei danni causati al risparmiatore” (Corte
appello Taranto sez. III, 04/03/2021, n.73).
4.1. Fornite queste coordinate normative e giurisprudenziali, si osserva che la mera clausola di stile inserita in un contratto di investimento predisposto dall'intermediario e firmato dal cliente che riporta la dicitura
– come nel caso di specie - “pur essendo informato che l'ordine impartitovi si riferisce a: titolo ad alto rischio, si autorizza comunque ad eseguirlo" (cfr. all. 1
produzione di parte attrice) non è idonea alla prova, in capo a
[...]
di aver adeguatamente informato il cliente e di averlo Controparte_1
reso edotto sui rischi dell'operazione.
A ciò si aggiunga che, dall'esame della documentazione in atti, risulta l'assenza di qualsivoglia indicazione sulla propensione al rischio di investimento da parte della sottoscrittrice (vedi modulo di accettazione del 5-11-2004); il che avrebbe dovuto indurre l'intermediario ad attivare ulteriori canali di approfondimento anche dell'effettiva sussistenza della consapevolezza del cliente in merito ai rischi dell'operazione.
Orbene, come già evidenziato dalle predette pronunce del Tribunale di
Patti rese in analoghe vicende, quel che rileva non è il dato formale ma bensì quello sostanziale dell'informazione fornita all'investitore, atteso che “In quest'ottica, che attribuisce rilievo preminente al dato sostanziale della natura e della qualità dell'informazione fornita rispetto a quello formale della documentazione sottoscritta, si è affermato che “l'intermediario può fornire le indicazioni informative impostegli dalle norme degli artt. 28 comma 2 e 29
12 comma 3 anche in modo verbale, senza necessario rispetto di vincoli formali di sorta” (cfr. anche Cass., 15 novembre 2016, n. 23268). Con l'ulteriore importante specificazione che “la prova di avere assolto i relativi obblighi rimane preciso, e specifico, onere a carico dell'intermediario medesimo” (Cass., 23
settembre 2016, n. 18702). Da ciò consegue che, per assolvere agli obblighi in parola, occorre che l'intermediario abbia posto in essere una condotta idonea e funzionale alla consapevolizzazione effettiva del cliente non essendo a tal fine sufficiente l'introduzione nel contratto di una frase standard che autorizzi l'operazione a fronte di una sommaria e non provata informativa ricevuta dal cliente e da questi successivamente contestata” (cfr. Tribunale Patti sez. civ.,
04/03/2021, n.194 e Tribunale di Patti, sez. civ., 5/11/2024 n. 1192).
4.2. Nella vicenda in esame, parte attrice ha rinunciato all'audizione del teste e parte convenuta non si è opposta (cfr. verbale Testimone_1
dell'udienza del 26-11-2021).
Sennonché rileva comunque notare che “Gli obblighi informativi incombenti sugli intermediari finanziari non possono di certo dirsi soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi relativi agli investimenti (o di altre comunicazioni generiche e standardizzate) o dall'indicazione contrattuale del massimo rischio convenzionalmente previsto o ancora dalla dichiarazione con la quale il cliente investitore dà atto di aver ricevuto le informazioni necessarie ai fini della completa valutazione del 'grado di rischiosità'” (Corte Appello
Palermo sez. III, 05/10/2023, n.1705); diversamente opinando si attribuirebbe peso decisivo al solo dato formale dell'informazione e non a quello sostanziale, come sopra argomentato.
13 Più di recente, la giurisprudenza di merito ha rimarcato che “In tema d'intermediazione finanziaria, la clausola eventualmente inserita nei contratti con cui il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni necessarie e di averne preso conoscenza è insufficiente all'assolvimento dell'obbligo di informazione del cliente investitore, se non corrisponde ad una completa e corretta informazione sostanziale, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica. In tal caso, l'accertata violazione degli obblighi informativi e l'assenza di prova contraria di assenza di colpa o di corretto adempimento comporta la risoluzione del contratto di investimento e la condanna dell'intermediario alla restituzione delle somme, oltre al risarcimento dei danni” (Tribunale
Benevento, 23/05/2024, n.1008).
Deve essere, inoltre, precisato che “Per quanto attiene al profilo dell'onere della prova dell'informativa fornita, questo è posto, dunque, a carico della società di intermediazione finanziaria: a norma dell'art. 23, comma 6, del T.u.f.,
“nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”. La Corte di
Cassazione ha più volte affermato come deve essere ripartito l'onere della prova:
l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal t.u.f. e dalla normativa secondaria,
nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta,
deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo,
14 di avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass. n. 3773 del 2009, n.
22147 del 2010)” (cfr. Tribunale Patti sez. I, 04/03/2021, n.194).
E ancora “In tema di intermediazione finanziaria l'onere probatorio posto a carico dell'intermediario relativamente agli obblighi informativi sullo stesso incombenti ex art. 21 t.u.f. sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione: pertanto se manca la prova di aver adeguatamente informato il cliente, l'intermediario va incontro ad una presunzione di danno risarcibile, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento” (Corte Appello Palermo sez. III, 05/10/2023,
n.1705).
E, infine, come ribadito dalla Suprema Corte “L'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario ingenera una presunzione legale di riconducibilità dell'investimento all'inadeguatezza delle informazioni fornite dall'istituto di credito, responsabile del disorientamento del risparmiatore, così obbligandolo al risarcimento del danno. È onere dell'intermediario provare, per converso, di aver agito con la diligenza richiestagli, non essendo a ciò sufficiente una dimostrazione generica della propensione al rischio dell'investitore ovvero l'aver fornito al cliente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione, trattandosi di uno strumento inidoneo all'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF)” (Cassazione civile sez. I,
20/03/2023, n.7932).
Nella specie, non ha fornito alcuna prova al riguardo CP_1
poiché la consegna del prospetto informativo relativo all'investimento
15 non è idonea a dimostrare che la sottoscrittrice avesse effettivamente compreso la tipologia e il rischio specifico dell'investimento assentito,
con la conseguenza che si ritiene sussistente l'an del diritto risarcitorio vantato dalla Parte_1
5. Per quel che attiene alla quantificazione del danno derivante della violazione degli obblighi informativi da parte di , non può CP_1
prescindersi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. il quale ha accertato che: “La Sig.ra Persona_1 [...]
sottoscriveva n. 16 quote dell'importo unitario di € Parte_2
2.500,00 del fondo Europa MM n. 1, per un totale di € 40.000,00, di cui
€ 20.000,00 sottoscritti il 5 ottobre 2004 e altrettanti € 20.000,00 il 25 ottobre
2004. A fronte dell'investimento iniziale pari a € 2.500,00/quota, il fondo distribuiva nel tempo un ammontare complessivo pari a € 1.728,30/quota. Con
atto di citazione del 22 luglio 2020 e notificato alla controparte il successivo 23
luglio 2020, l'attrice adiva il Tribunale di Patti invocando il risarcimento dei danni subiti, pari alla differenza tra la somma investita e quella effettivamente rimborsata, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed il maggior danno ex art. 1224 c.c. (vedasi atto di citazione, pag. 16, n. 3).
Risposta ai quesiti peritali
Europa Immobilare n. 1 è un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso. Il collocamento del fondo è avvenuto nel 2004, al valore di € 2.500,00
euro per quota unitaria, con una durata iniziale di 10 anni (scadenza 31
dicembre 2014) e con facoltà per la società di gestione del risparmio (SGR), come poi effettivamente avvenuto, di richiedere alla Banca d'Italia, alla scadenza del fondo, un periodo non superiore a tre anni al fine di completare lo smobilizzo
16 degli investimenti (c.d. periodo di grazia, con termine finale il 31 dicembre
2017). Il fondo è stato gestito da soggetto terzo rispetto al Controparte_2
che ha curato, sotto la propria piena ed esclusiva CP_3 CP_1
responsabilità, le attività di acquisto degli immobili, di gestione degli stessi (es.
locazione, manutenzione, riqualificazione), nonché di valorizzazione delle quote.
Come riportato a pag. 6 del prospetto informativo presente in atti, il regolamento del fondo contiene all'art.
2.11 l'indicazione di un obiettivo di rendimento minimo pari ad un tasso annuo composto del 7%. […] Tale previsione si basa su numerose ipotesi di mercato. Sebbene la SGR ritenga che le ipotesi utilizzate per la formulazione di tali dichiarazioni siano ragionevoli, non c'è alcuna garanzia che le medesime trovino effettivo riscontro, in quanto il loro avverarsi non dipende solo dalla volontà della SGR. Per tale ragione, i risultati della gestione del fondo potranno discostarsi dalla previsione del rendimento minimo indicato all'art.
2.11 del regolamento e art.
2.3 del presente prospetto. Nel medesimo documento vengono descritti i rischi generali (andamento del mercato immobiliare, non agevole valutazione e/o liquidabilità degli immobili, presenza di partecipazioni in società non quotate, ricorso all'indebitamento) e/o specifici
(per lo più legati agli investimenti all'estero, quali la situazione economica-
finanziaria nonché politica-valutaria dei paesi in cui sono situati gli immobili,
oscillazione dei tassi di cambio, eventuali limiti alla convertibilità delle valute estere) connessi all'acquisto delle quote del fondo. In sintesi, il rischio connesso all'investimento in quote del fondo consiste nel possibile decremento del valore della quota.
Nella tabella che segue si riassumono i dati salienti del rapporto oggetto di causa:
17 N. 1 Parte_3
SOTTOSCRITTORE QUOTE Pt_1 [...]
Controparte_4
Controparte_5 Controparte_1
€ 2.500,00 Controparte_6
QUOTE SOTTOSCRITTE 16
IMPORTO COMPLESSIVO SOTTOSCRITTO € 40.000,00
DATA SOTTOSCRIZIONE 05.10.2004 (€ 20.000,00) 25.10.2004 (€
20.000,00)
IMPORTO PRO-QUOTA RIMBORSATO € 1.728,30
Ricostruite così le vicende del rapporto per cui è causa, lo scrivente ha accertato e verificato l'eventuale entità del guadagno promesso all'attrice, l'eventuale perdita subita sia in conto capitale che a titolo di interessi, nonché l'eventuale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno comprensiva della perdita,
degli interessi e della rivalutazione monetaria secondo quanto allegato dall'attrice in citazione. Come dettagliatamente esposto all'Allegato 1, il C.T.U.
ha calcolato gli interessi maturati sulle somme investite dalla data della prima sottoscrizione (05.10.2004) alla data di scadenza dell'investimento (31.12.2007),
al tasso del 7% composto annuo, decurtando dal montante via via formatosi, gli importi incassati a titolo di proventi (interessi) e a titolo di rimborsi (parziali) di capitale.
Per il calcolo di quanto poi eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno, vale la pena soffermarsi preliminarmente su quanto prevede l'art. 1224
c.c.: nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti
18 precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.
Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale,
gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. […] Stabilito dunque che anche gli eventuali interessi a titolo di risarcimento del danno spettino nella misura del 7% annuo (superiori al saggio di interesse legale vigente nei periodi esaminati), resta da stabilire quale sia il giorno della mora da cui decorrono detti interessi. L'atto di costituzione in mora trova disciplina nell'art. 1219 c.c. che così dispone il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”. Dalla lettura dell'articolo si ricava innanzitutto che la costituzione in mora è un vero e proprio atto giuridico che, per avere valore legale, deve essere portato a conoscenza della controparte per iscritto e deve contenere l'intimazione formale ad adempiere. Dall'esame della documentazione in atti, l'intimazione ad adempiere non si rinviene nel contenuto della raccomandata spedita il 24 settembre 2018, né nella pec dell'11 ottobre 2018, né
tantomeno nel decreto ingiuntivo notificato il 4 settembre 2019 e riguardante esclusivamente la richiesta di documentazione relativa al contratto sottoscritto.
La costituzione in mora mediante intimazione o richiesta scritta va quindi fatta coincidere con l'atto di citazione notificato a il 23 luglio Controparte_1
2020, data dalla quale il C.T.U. ha provveduto a quantificare gli interessi moratori nella misura del 7% e la rivalutazione monetaria delle somme
(eventualmente) dovute ai tassi indicati nell'Allegato 2 (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Gli interessi moratori sono stati calcolati sulla somma rivalutata anno per anno così come da
Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, senza capitalizzazione alcuna.
19 CONCLUSIONI
Per quanto sopra, in ordine alla richiesta di cui al quesito peritale, il C.T.U.
ritiene che la somma eventualmente dovuta alla ricorrente, comprensiva della perdita, degli interessi e della rivalutazione monetaria come allegato dall'attrice in citazione, ammonti a complessivi € 80.489,33, come di seguito distinti:
Parte_4
Tot. montante (capit. inv.+interessi al 7% composto annuo al netto dei rimborsi già erogati):
€ 63.105,08
Interessi di mora € 10.505,80
Rivalutazione monetaria € 6.878,45
Totale complessivo € 80.489,33
Alla luce dei rimborsi ottenuti, infine, la perdita in c/capitale è
quantificabile in € 19.355,20, mentre la perdita in c/interessi, intesa come totale degli interessi maturati al tasso del 7% annuo composto, al netto dei proventi in c/interessi percepiti, è pari a € 50.757,88, come da tabella che segue:
Capitale investito € 40.000,00
Capitale rimborsato € 20.644,80
Rimborsi in c/interessi € 7.008,00
Totale rimborsato € 27.652,80
Perdita in c/capitale € 19.355,20
Interessi non percepiti € 50.757,88
Si precisa che gli importi calcolati sono da intendersi al lordo di qualsiasi ritenuta fiscale” (cfr. relazione dell'1-12-2022).
20 Tali conclusioni sono state ribadite dal CTU anche in risposta alle osservazioni della convenuta con argomentazioni che appaiono valide sul piano tecnico e congruamente motivate.
Sicché, per quanto attiene alla quantificazione del danno derivante della violazione degli obblighi informativi da parte di , essa va CP_1
effettuata tenendo conto della differenza tra l'importo investito dall'
attrice e il capitale rimborsato, come illustrato dal CTU, per un totale dovuto di € 19.355,02 quale perdita in c/capitale, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Conseguentemente, parte convenuta va condannata al risarcimento, in favore di , della complessiva somma di € Parte_1
19.355,02 oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
6. Va, invece, rigettata l'ulteriore domanda di condanna al pagamento del mancato rendimento promesso del 7%, atteso che non vi è prova che abbia “promesso” tale rendimento;
né assume rilievo a tal CP_1
fine la quantificazione operata dal CTU in mancanza di prova e, ancor prima, di allegazione del danno originato dall'impossibilità di impiegare diversamente e fruttuosamente, in investimenti coerenti con i propri profili, il danaro utilizzato per acquistare le quote del fondo in questione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati con D.M. 38/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, secondo il prospetto che segue:
21 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
7.1. Mentre le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
vanno integralmente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1078/2020
R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. In parziale accoglimento delle domande formulate in citazione,
accertati i profili di responsabilità di come in parte Controparte_1
motiva, condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
della somma complessiva di € 19.355,02 oltre agli interessi
[...]
legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in motivazione;
2. Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali (15%) come per legge, oltre alle spese di notifica della citazione,
come documentate in atti e alla rifusione del C.U.;
22 3. Pone le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
integralmente a carico di Controparte_1
Così deciso in Patti il 3-07-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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