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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/08/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Restivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2546 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente ed elettivamente domiciliato in PA, via Nicolò Turrisi n. 38/A, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Ferrara e Giovanni Gruttad'Auria, che lo rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente ed elettivamente domiciliato in Messina, via XXIV Maggio n. 19, presso lo studio degli avv.ti prof. Raffaele Tommasini e Carmelo Moschella, che lo rappresentano e difendono giusta procura ad litem depositata in data 08.11.2023 unitamente a comparsa di costituzione di nuovi difensori
* RESISTENTE *
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 22.10.2024 e comparse conclusionali e memorie di replica depositate da entrambe le parti il 23.12.2024 e il 13.01.2025.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in Cancelleria in data 03 ottobre 2022,
1 ha contestato il contenuto diffamatorio del post inserito da Parte_1 CP_1
“sul proprio profilo facebook” nel quale “veniva pubblicato uno spezzone della
[...] staffetta televisiva Samarcanda-Maurizio Costanzo Show del 26 settembre 1991” e “si affermava testualmente: "Questo era, è e rimarrà il vero ! show 26 Persona_1 Controparte_2 settembre 1991 il giovane attacca stampa ed i magistrati presenti sul palco tra cui Parte_2
"Fa più vittime la stampa che dieci anni di delitti mafiosi" Cuffaro dixit. Dopo Parte_3 otto mesi il 23 maggio 1992 ci sarebbe stata la strage di Capaci. Con questo intervento il giovane
si guadagnò sul campo i galloni per diventare il presidente della regione siciliana. Persona_1
Ora è venuto a Messina a sostenere il suo amico e compagno di merende politiche Per_2
”.
[...]
Ha, quindi, presentato al Tribunale “le seguenti conclusioni: previo accertamento del reato di diffamazione a mezzo internet con l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati e comunque, in subordine, del solo illecito civile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 Cost, 2043 e/o,
2049, 2059 c.c., dell'art. 11 legge 47/1948, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, •
Ritenere e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di e per l'effetto: • CP_1 condannarlo al pagamento dell'importo di € 50.000,00 o a quello inferiore o superiore ritenuto di giustizia, con rivalutazioni e interessi fino al soddisfo, in favore di , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale (lesione della reputazione personale, dell'identità personale); • Condannarlo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nel caso in cui dovesse contestare
l'incontrovertibile ricostruzione degli avvenimenti del 1991; • Con vittoria di spese e rimborso delle spese di mediazione obbligatoria”.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza del 12 ottobre 2022, con comparsa di risposta, depositata il 10 dicembre 2022, si costituiva in giudizio CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Dafne Musolino, eccependo la “Infondatezza della
[...] domanda avversaria: assenza di lesività del diritto di immagine del ricorrente” e contestando nel merito la pretesa risarcitoria considerati “l'esercizio di critica politica e legittima manifestazione del pensiero” e “l'assenza di prova in merito all'an ed al quantum”.
Ha domandato, quindi, al Tribunale di “1) Nel merito, riconoscere dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria, ritenendo che il post del 31 maggio 2022 pubblicato dall'odierno resistente sul suo profilo Facebook ha costituito mero esercizio del diritto di manifestazione del pensiero e/o di critica politica, con assenza di finalità diffamatoria e/o lesiva dell'altrui reputazione e immagine.
2) Per l'effetto, rigettare la pretesa risarcitoria ex adverso avanzata in quanto infondata sia
2 nell'an che nel quantum. 3) In via del tutto gradata, ritenere e dichiarare l'eccessività del quantum richiesto in quanto sfornito di alcuna prova e per l'effetto, ridurlo nella misura che
l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia. … 5) Rigettare con ogni statuizione tutte le domande avversarie. 6) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'udienza tenutasi il 07 giugno 2023 parte resistente chiedeva “l'espunzione della documentazione depositata da controparte il 20.12.2022 poiché tardiva nel rito sommario ex art.
702 bis cpc” e in subordine “disporsi il mutamento del rito”; parte ricorrente insisteva
“nell'ammissione della documentazione depositata e in subordine, solo qualora il Giudice dovesse ritenerne l'irritualità, si associa(va) alla richiesta di mutamento del rito”.
Con ordinanza riservata depositata il 01.09.2023 il Giudice, ritenuta l'irritualità del deposito da parte del ricorrente di ulteriori documenti successivi alla costituzione in giudizio, disponeva il mutamento del rito speciale nelle forme del rito ordinario.
Con comparsa depositata in data 08.11.2023 gli avv.ti prof. Raffaele Tommasini e Carmelo
Moschella si costituivano in giudizio per parte resistente, in sostituzione del precedente difensore che aveva rinunciato al mandato.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., integrava le domande aggiungendo Pt_1
l'ulteriore richiesta di condanna di “alla rimozione del "post" e dei commenti a CP_1 corredo visibili al presente link: https://www.facebook.com/watch/?v=330918325871942”.
A seguito del deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice, ritenuta la natura documentale della causa e l'irrilevanza ai fini del decidere della prova per testi richiesta da parte convenuta, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre
2024 nella quale la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali il 23.12.2024 e le memorie di replica il 13.01.2025.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, prima di esaminare nel merito il presente giudizio, appare opportuno delineare i principi di diritto applicabili alla fattispecie, con particolare riferimento al delicato bilanciamento tra la tutela dell'onore e della reputazione, da un lato, e il diritto di libera manifestazione del pensiero, dall'altro.
Quest'ultimo, garantito dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, si specifica, tra l'altro, nel diritto di critica, che consente a ogni individuo di esprimere giudizi valutativi su comportamenti, condotte o situazioni di interesse pubblico o privato.
3 In particolare, il diritto di critica si sostanzia nell'espressione di una opinione personale, evidentemente frutto di una visione soggettiva della persona da cui proviene, che non può tuttavia trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira, né prescindere dalla verità, sia pure non assoluta (Cass. 22042/2016).
Come chiarito dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto di critica non può essere esercitato in maniera indiscriminata, ma deve trovare un equo bilanciamento con altri diritti costituzionalmente tutelati, quali l'onore, la reputazione e la dignità personale, protetti anche penalmente in tema di diffamazione. Quindi, laddove la critica non trasmodi in affermazioni ingiuriose o inveritiere, la stessa non è da ritenersi affatto subvalente rispetto al diritto all'onore ed alla reputazione del soggetto criticato (cfr. Cass 12420/2008 “il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato” – in tal senso v. anche Cass. 4545/2012).
Il diritto di critica integra, quindi, una causa di giustificazione che, nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto (prevalendo così su quello alla dignità personale - v. Cass. pen. n. 1695/2015), scrimina il comportamento imputabile ed esclude quindi la responsabilità civile per diffamazione, allorché vengano rispettate le seguenti condizioni: 1) veridicità dei fatti;
2) continenza espressiva;
3) pertinenza degli argomenti (cfr., ex multis: Cass. n. 5259/1984; Cass. n. 5146/2001; Cass. n. 15999/2001; Cass. n.
23366/2044; Cass. n. 1976/2009). Affinché il diritto di critica possa avere efficacia scriminante è, pertanto, necessario che: 1) i fatti esposti siano veri o, quanto meno, l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità; 2) la forma espositiva sia non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse, bensì proporzionata e funzionale alla prospettazione di una violazione;
3) i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione (Cass. pen. n.
9803/2021).
3. Tanto premesso in punto di diritto, si rileva dall'atto introduttivo che il ricorrente si duole, in sostanza, di circostanze e affermazioni che, in effetti, sono state Parte_1 diffuse in data 31 maggio 2022 da con la pubblicazione sul proprio profilo CP_1
Facebook di un video di una trasmissione televisiva del 26 settembre 1991 con il seguente commento: “Questo era, è e rimarrà il vero ! 26 settembre Persona_1 Controparte_3
4 1991 il giovane attacca stampa ed i magistrati presenti sul palco tra cui Persona_1 Parte_3
"Fa più vittime la stampa che dieci anni di delitti mafiosi" Cuffaro dixit. Dopo otto mesi
[...] il 23 maggio 1992 ci sarebbe stata la strage di Capaci. Con questo intervento il giovane
[...]
si guadagnò sul campo i galloni per diventare il presidente della regione siciliana. Ora è Per_1 venuto a Messina a sostenere il suo amico e compagno di merende politiche . Persona_2
Lamenta, in particolare, il grave contenuto diffamatorio del commento nella parte in cui si afferma “il giovane attacca stampa ed i magistrati presenti sul palco tra cui Persona_1
evidenziando che “al contrario di quanto falsamente affermato da , Parte_3 CP_1 la notizia di un attacco di a è destituita di qualsiasi Parte_1 Parte_3 fondamento. non si è mai contrapposto a ” (v. pag. 2 ricorso Parte_1 Parte_3 introduttivo). E ancora: “L'aver attribuito falsamente all'odierno ricorrente una aspra contrapposizione con il simbolo della lotta alla mafia oltre ad integrare Parte_3 certamente illecito civile per la lesione dell'identità personale, costituisce condotta diffamatoria”
(v. pag. 11 ricorso).
A supporto delle dette contestazioni – e quindi della non rispondenza al vero dell'attacco mosso al Giudice – il ricorrente ha richiamato (e prodotto in giudizio) numerosi Parte_3 articoli di stampa del periodo e successivi, nonché la sentenza della Corte di Appello di PA,
Sez. I Civile, n. 1247 del 23/07/2021, di conferma della sentenza n. 1742/2013 resa dal Tribunale di PA (emesse su un sovrapponibile caso di diffamazione per un similare commento pubblicato da altro politico con riguardo al medesimo video) dai quali risulta che oggetto dell'attacco del non era il Giudice né la magistratura in generale, ma solo ed Pt_1 Pt_3 esclusivamente altro magistrato (dott. Francesco Taurisano). Ha altresì versato agli atti di causa vari articoli di stampa con i quali è stata data evidenza della citata sentenza della Corte di Appello
e dell'effettivo contenuto e bersaglio delle accuse mosse dal nel detto programma Pt_1 televisivo.
La parte resistente, in comparsa di costituzione e risposta, ha, invece, rilevato “l'assenza di lesività del diritto di immagine del ricorrente” e la ricorrenza di tutti i presupposti per l'applicazione dell'esimente del diritto di critica.
Ha rilevato, in particolare, che “La lettura del post oggetto di contestazione, infatti, non consente di ritenere che si sia trattato di espressioni offensive o ingiuriose, essendosi il resistente limitato a richiamare alla memoria di coloro che lo seguono su Facebook l'intervento eseguito dall'allora deputato nella diretta televisiva del 26/9/1991 ove, come riconosce lo stesso Parte_1 ricorrente, veniva sferrato un attacco alla magistratura (recte, a parte di essa). … La tesi
5 avversaria, secondo la quale con il post del 31/5/2022 il resistente avrebbe leso la reputazione del ricorrente, attribuendogli una "aspra contrapposizione con il simbolo della lotta alla mafia
" costituisce il frutto di una personale interpretazione del ricorrente medesimo, Parte_3 che si contesta integralmente”.
Ha poi sottolineato che “il post del 31/5/2022 si inserisce, storicamente e cronologicamente, nella campagna elettorale delle elezioni amministrative di Messina del 2022 e costituisce, giuridicamente, un mero esercizio della manifestazione del pensiero e della critica politica, essendosi limitato il suo autore a ricordare "chi è" e "chi è stato" ”. Parte_1
Infine, ha ribadito in comparsa conclusionale che “L'odierno convenuto non ha mai dichiarato che avrebbe accusato il Dott. , essendosi limitato Parte_1 Parte_3 ad affermare che, con l'intervento nella diretta televisiva del 26.09.1991, il Dott. Per_1 attaccò la stampa e i magistrati, accuse sulle quali lo stesso ricorrente concorda nel ricorso introduttivo, laddove afferma di avere voluto attaccare alcuni magistrati e un certo modo di fare informazione da parte della stampa”.
Orbene, emerge anche in base alla sola trascrizione del video pubblicato – effettuata dalla parte ricorrente (v. pagg.
5-8 atto introduttivo) e non contestata dal – che l'attacco del CP_1
era rivolto ai giornalisti e a un solo magistrato. In particolare, come già accertato dal Pt_1
Tribunale di PA nella sentenza n. 1742/2013 (confermata dalla Corte di Appello di PA con la sentenza n. 1247/2021) “appare plausibile, alla luce dei riferimenti operati dallo stesso
nel medesimo intervento ad un "giudice … che prima è andato in America, poi si è Pt_1 ammalato … ora chiede trasferimenti …", in uno con l'ulteriore documentazione prodotta (v. in particolare … articoli de "La Repubblica", rispettivamente del 7, 15 e 26 settembre 1991
[depositati anche in questo giudizio il 03.10.2022 - allegati nn. 5, 8 e 9] ove si dà conto dello spostamento del dott. Taurisano a New York, del collasso che avrebbe colto il giudice nella stanza
d'albergo e della richiesta da parte dello stesso del trasferimento ad altra sede giudiziaria), la ricostruzione attorea secondo cui il bersaglio delle citate critiche non era il giudice ma, Pt_3 appunto il giudice Taurisano, intendendo l'attore con tale intervento, reagire a difesa degli esponenti democristiani e, segnatamente di (v. anche … articolo de "La Controparte_4
Repubblica" del 27.09.1991 [doc. n. 3 fascicolo parte resistente] dove proprio con riguardo all'intervento di reso nel corso della citata staffetta televisiva, si afferma che "a Pt_1 provocare la reazione di " sarebbe stato lo scoop di (che) in diretta ha reso Pt_1 Per_3 pubblico un rapporto dei carabinieri che smentisce la tesi difensiva di sui suoi rapporti CP_4 con la famiglia mafiosa dei ). A ciò si aggiunga la rettifica apparsa nel quotidiano "La Per_4
6 Repubblica" del 24.10.2009 ove si dichiara, in calce alle dichiarazioni rilasciate dai legali di
, "in nessuno dei nostri articoli si fa riferimento a un attacco del senatore al Pt_1 Pt_1 giudice . Ne deriva che lo screditamento del giudice che l'articolo di cui oggi si Pt_3 Pt_3 discute attribuisce a , lungi dall'essere un fatto realmente accaduto, costituisce piuttosto Pt_1 un'opinione dell'autore che, tuttavia, non emerge come tale dall'articolo medesimo, che si propone invece con una ricostruzione sapiente … come resoconto obiettivo dei fatti che sarebbero avvenuti nel corso della più volte citata trasmissione televisiva del 26.09.1991” (v. pagg. 10-12 sentenza Tribunale di PA n. 1742 del 18.04.2013).
Facendo applicazione al caso di specie dei principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi che il post pubblicato sul proprio profilo Facebook da , nelle parti in cui CP_1 afferma “il giovane attacca stampa ed i magistrati presenti sul palco tra cui Persona_1
… Dopo otto mesi il 23 maggio 1992 ci sarebbe stata la strage di Capaci” Parte_3 assume il contenuto diffamatorio lamentato dal ricorrente.
In altri termini la rappresentazione del fatto come un attacco del diretto “ai Pt_1 magistrati presenti sul palco tra cui ” con l'accostamento a fatti realmente Parte_3 accaduti, quali i tristi eventi del 23.05.1992, configurano la condotta colposa diffamatoria del resistente ed escludono la ricorrenza, nel caso che ci occupa, dei requisiti previsti per l'applicazione della scriminante del diritto di critica e, in particolare, dei requisiti della “verità” e della “continenza”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non sussiste il primo quando “i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà” (v., tra le tante, Cass., sez. III, 04 settembre 2012 n. 14822).
Anche il rispetto della “continenza”, quale ulteriore condizione per l'esercizio del diritto di critica, non risulta rispettato dal resistente considerato che le critiche al trasmodano in un Pt_1 attacco personale o, comunque, in una vis polemica non coerente con gli obiettivi di una critica seria e costruttiva.
In ogni caso deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombeva sul resistente l'onere di dimostrare nell'odierno giudizio la verità, anche solo putativa, dell'aggressione verbale al giudice nel corso della menzionata trasmissione televisiva. Pt_3
Non meritevole di condivisione è anche la difesa del laddove sostiene che “la tesi CP_1 avversaria, secondo la quale con il post del 31/5/2022 il resistente avrebbe leso la reputazione del ricorrente, attribuendogli una "aspra contrapposizione con il simbolo della lotta alla mafia
7 " costituisce il frutto di una personale interpretazione del ricorrente medesimo, Parte_3 che si contesta integralmente”.
Invero, dalla lettura degli innumerevoli commenti al suo post – riassumibili in denigrazione del e difesa della memoria del giudice – emerge inconfutabilmente che il video Pt_1 Pt_3 pubblicato, proprio a causa delle sopra trascritte frasi di commento del è stato CP_1 erroneamente interpretato da gran parte dei followers come un vero attacco verbale mosso dal contro il giudice Pt_1 Pt_3
Ne consegue che i testo del post pubblicato su Facebook è da ritenersi, con esclusivo riferimento alle frasi sopra indicate, di contenuto diffamatorio e integra l'illecito lamentato nel ricorso promosso dal e fonte di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. Pt_1
4. Passando all'esame del danno non patrimoniale risarcibile in capo al ricorrente, pur escludendo la sussistenza dello stesso in re ipsa – sia che esso derivi da reato (Cass., 12.4. 2011, n.
8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all'immagine e, segnatamente, il diritto all'onore e alla reputazione della persona fisica (Cass., 18.11.2014, n. 24474; Cass.
26.10.2017, n. 25420) – si osserva che, secondo giurisprudenza consolidata, in caso di diffamazione, la ripercussione negativa nella sfera del soggetto, sul piano della reputazione e dell'immagine, può essere data da presunzioni semplici (v. Trib. Milano 21.08.2018, n. 8738;
Cass. 26.10.2017 n. 25420; Cass. 12.02.2018, n. 3289)
Conformemente al costante orientamento della Suprema Corte, questo dovrà essere determinato in via equitativa, tenendo conto del ruolo sociale e professionale delle parti, nonché della diffusione dell'articolo diffamatorio in una pagina Facebook, seguita da 96.075 utenti (dato indicato dal ricorrente e non contestato dal resistente).
In ordine alla quantificazione del danno, ritiene il Giudice di potersi attenere ai condivisibili criteri orientativi per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa elaborati dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano relativamente alle pronunce risarcitorie emesse in relazione alle cause di diffamazione, secondo i quali vengono distinte cinque tipologie di diffamazione, con individuazione per ognuna di esse del danno liquidabile: la diffamazione di tenue gravità (danno liquidabile da euro 1.000,00 ad euro
10.000,00), la diffamazione di modesta gravità (danno liquidabile da euro 11.000,00 ad euro
20.000,00), la diffamazione di media gravità (danno liquidabile da euro 21.000,00 ad euro
30.000,00), la diffamazione di elevata gravità (danno liquidabile da euro 31.000,00 ad euro
50.000,00) e la diffamazione di eccezionale gravità (danno liquidabile da euro 50.000,00 in su).
8 Ad avviso del giudicante, l'odierna fattispecie deve essere considerata di tenue gravità in ragione sia del contesto storico in cui è avvenuta la pubblicazione (“nel pieno dell'agone elettorale per la elezione del Sindaco del Comune di Messina nel corso della quale il convenuto era anche candidato alla carica di consigliere comunale”), sia del tenore (equivoco) del testo del post nel quale si insinua non un attacco diretto al giudice ma rivolto, più genericamente, Pt_3 contro i “magistrati presenti sul palco tra cui , sia, soprattutto, in Parte_3 considerazione delle concrete modalità di lesione del diritto, attuato con un profilo Facebook, della marginalità degli effetti della notizia, posto che il video risultava (e risulta ancora oggi) già pubblicato e in circolazione su internet (ragion per cui tutti gli utenti ben potevano sviluppare una propria opinione al riguardo) e della possibilità dei lettori di reperire facilmente su internet gli articoli di giornali e le sentenze dalle quali poter accertare la veridicità del fatto e maturare al riguardo un proprio giudizio. Circostanze, queste ultime, che a parere del decidente, riducono drasticamente la portata offensiva del post per cui è causa.
Ciò posto, tenuto conto di ciò e dei sopra menzionati parametri, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere equitativamente liquidata nella misura di complessivi € 1.000,00 corrispondente, secondo le sopra richiamate tabelle, al minimo previsto per la diffamazione di tenue gravità.
Trattandosi di debito di valore liquidato equitativamente non è dovuta la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
L'ulteriore domanda del di condannare il alla “rimozione del “post” e dei Pt_1 CP_1 commenti a corredo visibili” pubblicati sulla propria pagina/profilo Facebook, merita parziale accoglimento, limitato alla cancellazione delle sole frasi delle quali è stato sopra riconosciuto il carattere diffamatorio: “ed i magistrati presenti sul palco tra cui ” e “Dopo otto Parte_3 mesi il 23 maggio 1992 ci sarebbe stata la strage di Capaci”, ferma restando però la legittimità e il pieno riconoscimento del diritto di critica del laddove sia esercitato in modo corretto e CP_1 conforme al vero.
Deve, invece, essere rigettata l'istanza di rimozione dei commenti a corredo del post - di cui relativamente al loro contenuto nessuna responsabilità può essere addebitata al - e del CP_1 video, in quanto non appartenente al e ancora oggi presente e liberamente diffuso su CP_1 internet.
Il limitato accoglimento della domanda del ricorrente determina il rigetto della richiesta di condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
9 5. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di importo pari al risarcimento effettivamente liquidato (rientrante nello scaglione fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2646/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- condanna a pagare, per i titoli di cui alla parte motiva, a CP_1 [...] la complessiva somma di Euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla data di questa Parte_1 decisione sino al saldo;
- condanna alla rimozione dal post sul proprio profilo Facebook per cui è CP_1 causa delle seguenti frasi: “ed i magistrati presenti sul palco tra cui ” e “Dopo Parte_3 otto mesi il 23 maggio 1992 ci sarebbe stata la strage di Capaci”;
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 921,00, di cui € 259,00 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 26/08/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Restivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2546 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente ed elettivamente domiciliato in PA, via Nicolò Turrisi n. 38/A, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Ferrara e Giovanni Gruttad'Auria, che lo rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente ed elettivamente domiciliato in Messina, via XXIV Maggio n. 19, presso lo studio degli avv.ti prof. Raffaele Tommasini e Carmelo Moschella, che lo rappresentano e difendono giusta procura ad litem depositata in data 08.11.2023 unitamente a comparsa di costituzione di nuovi difensori
* RESISTENTE *
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 22.10.2024 e comparse conclusionali e memorie di replica depositate da entrambe le parti il 23.12.2024 e il 13.01.2025.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in Cancelleria in data 03 ottobre 2022,
1 ha contestato il contenuto diffamatorio del post inserito da Parte_1 CP_1
“sul proprio profilo facebook” nel quale “veniva pubblicato uno spezzone della
[...] staffetta televisiva Samarcanda-Maurizio Costanzo Show del 26 settembre 1991” e “si affermava testualmente: "Questo era, è e rimarrà il vero ! show 26 Persona_1 Controparte_2 settembre 1991 il giovane attacca stampa ed i magistrati presenti sul palco tra cui Parte_2
"Fa più vittime la stampa che dieci anni di delitti mafiosi" Cuffaro dixit. Dopo Parte_3 otto mesi il 23 maggio 1992 ci sarebbe stata la strage di Capaci. Con questo intervento il giovane
si guadagnò sul campo i galloni per diventare il presidente della regione siciliana. Persona_1
Ora è venuto a Messina a sostenere il suo amico e compagno di merende politiche Per_2
”.
[...]
Ha, quindi, presentato al Tribunale “le seguenti conclusioni: previo accertamento del reato di diffamazione a mezzo internet con l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati e comunque, in subordine, del solo illecito civile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 Cost, 2043 e/o,
2049, 2059 c.c., dell'art. 11 legge 47/1948, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, •
Ritenere e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di e per l'effetto: • CP_1 condannarlo al pagamento dell'importo di € 50.000,00 o a quello inferiore o superiore ritenuto di giustizia, con rivalutazioni e interessi fino al soddisfo, in favore di , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale (lesione della reputazione personale, dell'identità personale); • Condannarlo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nel caso in cui dovesse contestare
l'incontrovertibile ricostruzione degli avvenimenti del 1991; • Con vittoria di spese e rimborso delle spese di mediazione obbligatoria”.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza del 12 ottobre 2022, con comparsa di risposta, depositata il 10 dicembre 2022, si costituiva in giudizio CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Dafne Musolino, eccependo la “Infondatezza della
[...] domanda avversaria: assenza di lesività del diritto di immagine del ricorrente” e contestando nel merito la pretesa risarcitoria considerati “l'esercizio di critica politica e legittima manifestazione del pensiero” e “l'assenza di prova in merito all'an ed al quantum”.
Ha domandato, quindi, al Tribunale di “1) Nel merito, riconoscere dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria, ritenendo che il post del 31 maggio 2022 pubblicato dall'odierno resistente sul suo profilo Facebook ha costituito mero esercizio del diritto di manifestazione del pensiero e/o di critica politica, con assenza di finalità diffamatoria e/o lesiva dell'altrui reputazione e immagine.
2) Per l'effetto, rigettare la pretesa risarcitoria ex adverso avanzata in quanto infondata sia
2 nell'an che nel quantum. 3) In via del tutto gradata, ritenere e dichiarare l'eccessività del quantum richiesto in quanto sfornito di alcuna prova e per l'effetto, ridurlo nella misura che
l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia. … 5) Rigettare con ogni statuizione tutte le domande avversarie. 6) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'udienza tenutasi il 07 giugno 2023 parte resistente chiedeva “l'espunzione della documentazione depositata da controparte il 20.12.2022 poiché tardiva nel rito sommario ex art.
702 bis cpc” e in subordine “disporsi il mutamento del rito”; parte ricorrente insisteva
“nell'ammissione della documentazione depositata e in subordine, solo qualora il Giudice dovesse ritenerne l'irritualità, si associa(va) alla richiesta di mutamento del rito”.
Con ordinanza riservata depositata il 01.09.2023 il Giudice, ritenuta l'irritualità del deposito da parte del ricorrente di ulteriori documenti successivi alla costituzione in giudizio, disponeva il mutamento del rito speciale nelle forme del rito ordinario.
Con comparsa depositata in data 08.11.2023 gli avv.ti prof. Raffaele Tommasini e Carmelo
Moschella si costituivano in giudizio per parte resistente, in sostituzione del precedente difensore che aveva rinunciato al mandato.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., integrava le domande aggiungendo Pt_1
l'ulteriore richiesta di condanna di “alla rimozione del "post" e dei commenti a CP_1 corredo visibili al presente link: https://www.facebook.com/watch/?v=330918325871942”.
A seguito del deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice, ritenuta la natura documentale della causa e l'irrilevanza ai fini del decidere della prova per testi richiesta da parte convenuta, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre
2024 nella quale la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali il 23.12.2024 e le memorie di replica il 13.01.2025.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, prima di esaminare nel merito il presente giudizio, appare opportuno delineare i principi di diritto applicabili alla fattispecie, con particolare riferimento al delicato bilanciamento tra la tutela dell'onore e della reputazione, da un lato, e il diritto di libera manifestazione del pensiero, dall'altro.
Quest'ultimo, garantito dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, si specifica, tra l'altro, nel diritto di critica, che consente a ogni individuo di esprimere giudizi valutativi su comportamenti, condotte o situazioni di interesse pubblico o privato.
3 In particolare, il diritto di critica si sostanzia nell'espressione di una opinione personale, evidentemente frutto di una visione soggettiva della persona da cui proviene, che non può tuttavia trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira, né prescindere dalla verità, sia pure non assoluta (Cass. 22042/2016).
Come chiarito dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto di critica non può essere esercitato in maniera indiscriminata, ma deve trovare un equo bilanciamento con altri diritti costituzionalmente tutelati, quali l'onore, la reputazione e la dignità personale, protetti anche penalmente in tema di diffamazione. Quindi, laddove la critica non trasmodi in affermazioni ingiuriose o inveritiere, la stessa non è da ritenersi affatto subvalente rispetto al diritto all'onore ed alla reputazione del soggetto criticato (cfr. Cass 12420/2008 “il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato” – in tal senso v. anche Cass. 4545/2012).
Il diritto di critica integra, quindi, una causa di giustificazione che, nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto (prevalendo così su quello alla dignità personale - v. Cass. pen. n. 1695/2015), scrimina il comportamento imputabile ed esclude quindi la responsabilità civile per diffamazione, allorché vengano rispettate le seguenti condizioni: 1) veridicità dei fatti;
2) continenza espressiva;
3) pertinenza degli argomenti (cfr., ex multis: Cass. n. 5259/1984; Cass. n. 5146/2001; Cass. n. 15999/2001; Cass. n.
23366/2044; Cass. n. 1976/2009). Affinché il diritto di critica possa avere efficacia scriminante è, pertanto, necessario che: 1) i fatti esposti siano veri o, quanto meno, l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità; 2) la forma espositiva sia non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse, bensì proporzionata e funzionale alla prospettazione di una violazione;
3) i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione (Cass. pen. n.
9803/2021).
3. Tanto premesso in punto di diritto, si rileva dall'atto introduttivo che il ricorrente si duole, in sostanza, di circostanze e affermazioni che, in effetti, sono state Parte_1 diffuse in data 31 maggio 2022 da con la pubblicazione sul proprio profilo CP_1
Facebook di un video di una trasmissione televisiva del 26 settembre 1991 con il seguente commento: “Questo era, è e rimarrà il vero ! 26 settembre Persona_1 Controparte_3
4 1991 il giovane attacca stampa ed i magistrati presenti sul palco tra cui Persona_1 Parte_3
"Fa più vittime la stampa che dieci anni di delitti mafiosi" Cuffaro dixit. Dopo otto mesi
[...] il 23 maggio 1992 ci sarebbe stata la strage di Capaci. Con questo intervento il giovane
[...]
si guadagnò sul campo i galloni per diventare il presidente della regione siciliana. Ora è Per_1 venuto a Messina a sostenere il suo amico e compagno di merende politiche . Persona_2
Lamenta, in particolare, il grave contenuto diffamatorio del commento nella parte in cui si afferma “il giovane attacca stampa ed i magistrati presenti sul palco tra cui Persona_1
evidenziando che “al contrario di quanto falsamente affermato da , Parte_3 CP_1 la notizia di un attacco di a è destituita di qualsiasi Parte_1 Parte_3 fondamento. non si è mai contrapposto a ” (v. pag. 2 ricorso Parte_1 Parte_3 introduttivo). E ancora: “L'aver attribuito falsamente all'odierno ricorrente una aspra contrapposizione con il simbolo della lotta alla mafia oltre ad integrare Parte_3 certamente illecito civile per la lesione dell'identità personale, costituisce condotta diffamatoria”
(v. pag. 11 ricorso).
A supporto delle dette contestazioni – e quindi della non rispondenza al vero dell'attacco mosso al Giudice – il ricorrente ha richiamato (e prodotto in giudizio) numerosi Parte_3 articoli di stampa del periodo e successivi, nonché la sentenza della Corte di Appello di PA,
Sez. I Civile, n. 1247 del 23/07/2021, di conferma della sentenza n. 1742/2013 resa dal Tribunale di PA (emesse su un sovrapponibile caso di diffamazione per un similare commento pubblicato da altro politico con riguardo al medesimo video) dai quali risulta che oggetto dell'attacco del non era il Giudice né la magistratura in generale, ma solo ed Pt_1 Pt_3 esclusivamente altro magistrato (dott. Francesco Taurisano). Ha altresì versato agli atti di causa vari articoli di stampa con i quali è stata data evidenza della citata sentenza della Corte di Appello
e dell'effettivo contenuto e bersaglio delle accuse mosse dal nel detto programma Pt_1 televisivo.
La parte resistente, in comparsa di costituzione e risposta, ha, invece, rilevato “l'assenza di lesività del diritto di immagine del ricorrente” e la ricorrenza di tutti i presupposti per l'applicazione dell'esimente del diritto di critica.
Ha rilevato, in particolare, che “La lettura del post oggetto di contestazione, infatti, non consente di ritenere che si sia trattato di espressioni offensive o ingiuriose, essendosi il resistente limitato a richiamare alla memoria di coloro che lo seguono su Facebook l'intervento eseguito dall'allora deputato nella diretta televisiva del 26/9/1991 ove, come riconosce lo stesso Parte_1 ricorrente, veniva sferrato un attacco alla magistratura (recte, a parte di essa). … La tesi
5 avversaria, secondo la quale con il post del 31/5/2022 il resistente avrebbe leso la reputazione del ricorrente, attribuendogli una "aspra contrapposizione con il simbolo della lotta alla mafia
" costituisce il frutto di una personale interpretazione del ricorrente medesimo, Parte_3 che si contesta integralmente”.
Ha poi sottolineato che “il post del 31/5/2022 si inserisce, storicamente e cronologicamente, nella campagna elettorale delle elezioni amministrative di Messina del 2022 e costituisce, giuridicamente, un mero esercizio della manifestazione del pensiero e della critica politica, essendosi limitato il suo autore a ricordare "chi è" e "chi è stato" ”. Parte_1
Infine, ha ribadito in comparsa conclusionale che “L'odierno convenuto non ha mai dichiarato che avrebbe accusato il Dott. , essendosi limitato Parte_1 Parte_3 ad affermare che, con l'intervento nella diretta televisiva del 26.09.1991, il Dott. Per_1 attaccò la stampa e i magistrati, accuse sulle quali lo stesso ricorrente concorda nel ricorso introduttivo, laddove afferma di avere voluto attaccare alcuni magistrati e un certo modo di fare informazione da parte della stampa”.
Orbene, emerge anche in base alla sola trascrizione del video pubblicato – effettuata dalla parte ricorrente (v. pagg.
5-8 atto introduttivo) e non contestata dal – che l'attacco del CP_1
era rivolto ai giornalisti e a un solo magistrato. In particolare, come già accertato dal Pt_1
Tribunale di PA nella sentenza n. 1742/2013 (confermata dalla Corte di Appello di PA con la sentenza n. 1247/2021) “appare plausibile, alla luce dei riferimenti operati dallo stesso
nel medesimo intervento ad un "giudice … che prima è andato in America, poi si è Pt_1 ammalato … ora chiede trasferimenti …", in uno con l'ulteriore documentazione prodotta (v. in particolare … articoli de "La Repubblica", rispettivamente del 7, 15 e 26 settembre 1991
[depositati anche in questo giudizio il 03.10.2022 - allegati nn. 5, 8 e 9] ove si dà conto dello spostamento del dott. Taurisano a New York, del collasso che avrebbe colto il giudice nella stanza
d'albergo e della richiesta da parte dello stesso del trasferimento ad altra sede giudiziaria), la ricostruzione attorea secondo cui il bersaglio delle citate critiche non era il giudice ma, Pt_3 appunto il giudice Taurisano, intendendo l'attore con tale intervento, reagire a difesa degli esponenti democristiani e, segnatamente di (v. anche … articolo de "La Controparte_4
Repubblica" del 27.09.1991 [doc. n. 3 fascicolo parte resistente] dove proprio con riguardo all'intervento di reso nel corso della citata staffetta televisiva, si afferma che "a Pt_1 provocare la reazione di " sarebbe stato lo scoop di (che) in diretta ha reso Pt_1 Per_3 pubblico un rapporto dei carabinieri che smentisce la tesi difensiva di sui suoi rapporti CP_4 con la famiglia mafiosa dei ). A ciò si aggiunga la rettifica apparsa nel quotidiano "La Per_4
6 Repubblica" del 24.10.2009 ove si dichiara, in calce alle dichiarazioni rilasciate dai legali di
, "in nessuno dei nostri articoli si fa riferimento a un attacco del senatore al Pt_1 Pt_1 giudice . Ne deriva che lo screditamento del giudice che l'articolo di cui oggi si Pt_3 Pt_3 discute attribuisce a , lungi dall'essere un fatto realmente accaduto, costituisce piuttosto Pt_1 un'opinione dell'autore che, tuttavia, non emerge come tale dall'articolo medesimo, che si propone invece con una ricostruzione sapiente … come resoconto obiettivo dei fatti che sarebbero avvenuti nel corso della più volte citata trasmissione televisiva del 26.09.1991” (v. pagg. 10-12 sentenza Tribunale di PA n. 1742 del 18.04.2013).
Facendo applicazione al caso di specie dei principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi che il post pubblicato sul proprio profilo Facebook da , nelle parti in cui CP_1 afferma “il giovane attacca stampa ed i magistrati presenti sul palco tra cui Persona_1
… Dopo otto mesi il 23 maggio 1992 ci sarebbe stata la strage di Capaci” Parte_3 assume il contenuto diffamatorio lamentato dal ricorrente.
In altri termini la rappresentazione del fatto come un attacco del diretto “ai Pt_1 magistrati presenti sul palco tra cui ” con l'accostamento a fatti realmente Parte_3 accaduti, quali i tristi eventi del 23.05.1992, configurano la condotta colposa diffamatoria del resistente ed escludono la ricorrenza, nel caso che ci occupa, dei requisiti previsti per l'applicazione della scriminante del diritto di critica e, in particolare, dei requisiti della “verità” e della “continenza”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non sussiste il primo quando “i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà” (v., tra le tante, Cass., sez. III, 04 settembre 2012 n. 14822).
Anche il rispetto della “continenza”, quale ulteriore condizione per l'esercizio del diritto di critica, non risulta rispettato dal resistente considerato che le critiche al trasmodano in un Pt_1 attacco personale o, comunque, in una vis polemica non coerente con gli obiettivi di una critica seria e costruttiva.
In ogni caso deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombeva sul resistente l'onere di dimostrare nell'odierno giudizio la verità, anche solo putativa, dell'aggressione verbale al giudice nel corso della menzionata trasmissione televisiva. Pt_3
Non meritevole di condivisione è anche la difesa del laddove sostiene che “la tesi CP_1 avversaria, secondo la quale con il post del 31/5/2022 il resistente avrebbe leso la reputazione del ricorrente, attribuendogli una "aspra contrapposizione con il simbolo della lotta alla mafia
7 " costituisce il frutto di una personale interpretazione del ricorrente medesimo, Parte_3 che si contesta integralmente”.
Invero, dalla lettura degli innumerevoli commenti al suo post – riassumibili in denigrazione del e difesa della memoria del giudice – emerge inconfutabilmente che il video Pt_1 Pt_3 pubblicato, proprio a causa delle sopra trascritte frasi di commento del è stato CP_1 erroneamente interpretato da gran parte dei followers come un vero attacco verbale mosso dal contro il giudice Pt_1 Pt_3
Ne consegue che i testo del post pubblicato su Facebook è da ritenersi, con esclusivo riferimento alle frasi sopra indicate, di contenuto diffamatorio e integra l'illecito lamentato nel ricorso promosso dal e fonte di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. Pt_1
4. Passando all'esame del danno non patrimoniale risarcibile in capo al ricorrente, pur escludendo la sussistenza dello stesso in re ipsa – sia che esso derivi da reato (Cass., 12.4. 2011, n.
8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all'immagine e, segnatamente, il diritto all'onore e alla reputazione della persona fisica (Cass., 18.11.2014, n. 24474; Cass.
26.10.2017, n. 25420) – si osserva che, secondo giurisprudenza consolidata, in caso di diffamazione, la ripercussione negativa nella sfera del soggetto, sul piano della reputazione e dell'immagine, può essere data da presunzioni semplici (v. Trib. Milano 21.08.2018, n. 8738;
Cass. 26.10.2017 n. 25420; Cass. 12.02.2018, n. 3289)
Conformemente al costante orientamento della Suprema Corte, questo dovrà essere determinato in via equitativa, tenendo conto del ruolo sociale e professionale delle parti, nonché della diffusione dell'articolo diffamatorio in una pagina Facebook, seguita da 96.075 utenti (dato indicato dal ricorrente e non contestato dal resistente).
In ordine alla quantificazione del danno, ritiene il Giudice di potersi attenere ai condivisibili criteri orientativi per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa elaborati dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano relativamente alle pronunce risarcitorie emesse in relazione alle cause di diffamazione, secondo i quali vengono distinte cinque tipologie di diffamazione, con individuazione per ognuna di esse del danno liquidabile: la diffamazione di tenue gravità (danno liquidabile da euro 1.000,00 ad euro
10.000,00), la diffamazione di modesta gravità (danno liquidabile da euro 11.000,00 ad euro
20.000,00), la diffamazione di media gravità (danno liquidabile da euro 21.000,00 ad euro
30.000,00), la diffamazione di elevata gravità (danno liquidabile da euro 31.000,00 ad euro
50.000,00) e la diffamazione di eccezionale gravità (danno liquidabile da euro 50.000,00 in su).
8 Ad avviso del giudicante, l'odierna fattispecie deve essere considerata di tenue gravità in ragione sia del contesto storico in cui è avvenuta la pubblicazione (“nel pieno dell'agone elettorale per la elezione del Sindaco del Comune di Messina nel corso della quale il convenuto era anche candidato alla carica di consigliere comunale”), sia del tenore (equivoco) del testo del post nel quale si insinua non un attacco diretto al giudice ma rivolto, più genericamente, Pt_3 contro i “magistrati presenti sul palco tra cui , sia, soprattutto, in Parte_3 considerazione delle concrete modalità di lesione del diritto, attuato con un profilo Facebook, della marginalità degli effetti della notizia, posto che il video risultava (e risulta ancora oggi) già pubblicato e in circolazione su internet (ragion per cui tutti gli utenti ben potevano sviluppare una propria opinione al riguardo) e della possibilità dei lettori di reperire facilmente su internet gli articoli di giornali e le sentenze dalle quali poter accertare la veridicità del fatto e maturare al riguardo un proprio giudizio. Circostanze, queste ultime, che a parere del decidente, riducono drasticamente la portata offensiva del post per cui è causa.
Ciò posto, tenuto conto di ciò e dei sopra menzionati parametri, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere equitativamente liquidata nella misura di complessivi € 1.000,00 corrispondente, secondo le sopra richiamate tabelle, al minimo previsto per la diffamazione di tenue gravità.
Trattandosi di debito di valore liquidato equitativamente non è dovuta la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
L'ulteriore domanda del di condannare il alla “rimozione del “post” e dei Pt_1 CP_1 commenti a corredo visibili” pubblicati sulla propria pagina/profilo Facebook, merita parziale accoglimento, limitato alla cancellazione delle sole frasi delle quali è stato sopra riconosciuto il carattere diffamatorio: “ed i magistrati presenti sul palco tra cui ” e “Dopo otto Parte_3 mesi il 23 maggio 1992 ci sarebbe stata la strage di Capaci”, ferma restando però la legittimità e il pieno riconoscimento del diritto di critica del laddove sia esercitato in modo corretto e CP_1 conforme al vero.
Deve, invece, essere rigettata l'istanza di rimozione dei commenti a corredo del post - di cui relativamente al loro contenuto nessuna responsabilità può essere addebitata al - e del CP_1 video, in quanto non appartenente al e ancora oggi presente e liberamente diffuso su CP_1 internet.
Il limitato accoglimento della domanda del ricorrente determina il rigetto della richiesta di condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
9 5. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di importo pari al risarcimento effettivamente liquidato (rientrante nello scaglione fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2646/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- condanna a pagare, per i titoli di cui alla parte motiva, a CP_1 [...] la complessiva somma di Euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla data di questa Parte_1 decisione sino al saldo;
- condanna alla rimozione dal post sul proprio profilo Facebook per cui è CP_1 causa delle seguenti frasi: “ed i magistrati presenti sul palco tra cui ” e “Dopo Parte_3 otto mesi il 23 maggio 1992 ci sarebbe stata la strage di Capaci”;
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 921,00, di cui € 259,00 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 26/08/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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