Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 17/02/2025, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03420/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01405/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Bellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, viale Sant’Agostino, 134;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, emesso il -OMISSIS- e notificato all’interessato in data -OMISSIS-;
- di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento, ai precedenti connessi per presupposizione e/o pregiudizialità, anche se non conosciuti da parte del ricorrente ed avverso i quali si fa espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino straniero soggiornante e residente in Italia da oltre dieci anni, esponeva che in data -OMISSIS- aveva presentato una istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f) , della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1.1. Il ricorrente esponeva, poi, di non aver avuto contezza del preavviso di rigetto ex articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui alla nota del Ministero dell’Interno del -OMISSIS-, in quanto il patronato al quale si era rivolto per presentare l’istanza di concessione della cittadinanza italiana non lo aveva adeguatamente informato in ordine alle modalità di invio telematico di tale comunicazione.
1.2. In particolare, con tale preavviso di rigetto era stato comunicato quanto segue “[…] è stata esperita l’istruttoria di rito dalla quale sono emersi elementi che apparirebbero non rendere possibile l’attribuzione della richiesta cittadinanza. In particolare, dalla documentazione acquisita agli atti risulta, nei confronti della S.V., la seguente situazione penale: -OMISSIS- sentenza del G.I.P. Tribunale di-OMISSIS-irrevocabile il -OMISSIS- per il reato di -OMISSIS- d.l.vo 30/4/1992 n. 285 (nuovo codice della strada). Tale circostanza, allo stato, non sembrerebbe consentire di affermare che la S.V. abbia dato prova di aver raggiunto un grado sufficiente di integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano ” (cfr. doc. 6 della produzione del Ministero resistente).
1.3. Il Ministero dell’Interno, con decreto del -OMISSIS-, respingeva la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla parte ricorrente (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).
Il Ministero dell’Interno, sulla scorta degli elementi istruttori forniti dalla Prefettura e dalla Questura di-OMISSIS-in data 23 e 24 agosto 2017, apprezzava in negativo la gravità e la natura del reato per il quale il ricorrente era stato condannato, ritenendo che lo stesso non fosse integrato nel tessuto sociale per aver compiuto atti contrari alla civile convivenza e in violazione delle norme del codice della strada, con la conseguenza che risulta recessivo l’interesse del privato al conseguimento della cittadinanza italiana rispetto all’esigenza pubblicistica di evitare che il suo inserimento stabile nella collettività nazionale possa essere fonte di pregiudizio.
2. Il ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato ad un unico motivo, ha impugnato il predetto decreto ministeriale di rigetto della sua domanda di cittadinanza, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. La parte ricorrente, con l’unico motivo di ricorso proposto, ha contestato la legittimità del gravato provvedimento per “ Vizio di violazione di legge per ‘carenza’ di istruttoria (inesatta) riscontrabile nell’erronea acquisizione delle informative. Vizio di eccesso di potere e di violazione di legge riscontrabile nella figura sintomatica del difetto e della carenza di motivazione del provvedimento impugnato ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame veniva lamentata l’illegittimità del provvedimento impugnato sia per difetto di istruttoria, in quanto il ricorrente non sarebbe mai stato condannato per alcun reato come si evincerebbe dalla visura del casellario giudiziale prodotta in atti (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente), sia per difetto di istruttoria sotto altri profili e di motivazione, atteso che anche laddove il ricorrente fosse stato effettivamente condannato, il Ministero resistente non avrebbe tenuto conto di tutti gli altri elementi inerenti alla sua posizione ( i.e. , la permanenza di lungo corso in Italia, lo svolgimento di una regolare e continuativa attività lavorativa), omettendo di formulare un giudizio globale sulla sua personalità, non essendo sufficiente la commissione di un solo reato per negare la cittadinanza italiana.
2.2. Il Ministero dell’Interno, in data 23 gennaio 2025, si costituiva in resistenza nel presente giudizio e depositava una relazione di causa con la quale, in estrema sintesi, eccepiva l’infondatezza del gravame.
2.3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 gennaio 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto.
4. In proposito, è opportuno richiamare preliminarmente i principali orientamenti pretori formatisi in subiecta materia in seno alla giurisprudenza amministrativa, la quale a più riprese ha avuto modo di affermare che:
- ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica; l’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4447);
- il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; T.A.R. Lazio, sez. II- quater , n. 3547 del 18 aprile 2012);
- “ l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante ” (T.A.R. Lazio, sez. II- quater , n. 5565 del 4 giugno 2013), “ atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , 13 aprile 2023, n. 6380);
- “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, sez. II- quater , n. 5665 del 19 giugno 2012), in quanto il provvedimento di concessione della cittadinanza “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
5. Nella fattispecie in esame il Ministero resistente ha analiticamente motivato il gravato provvedimento di diniego, ritenendo che la precedente condanna penale del ricorrente per il reato di -OMISSIS- costituisse circostanza tale da evidenziare come il richiedente non fosse compiutamente integrato nel tessuto sociale, avendo agito in violazione delle norme poste dal codice della strada a tutela dei beni dell’integrità fisica e della libertà delle persone, mettendo a rischio la civile convivenza e l’incolumità degli altri consociati.
5.1. A riguardo, giova evidenziare che l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In tal modo, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. I- ter , n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II- quater , n. 12568/2009; Cons. Stato, sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
5.2. Il Collegio, con specifico riferimento alla condanna del ricorrente per -OMISSIS-, ritiene necessario rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la documentazione prodotta dal Ministero resistente attesta, in maniera precisa e congruente, che in data -OMISSIS- il ricorrente è stato condannato, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., dal giudice delle indagini preliminari di-OMISSIS-per il reato di -OMISSIS- in conseguenza dell’-OMISSIS- (articolo -OMISSIS-d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Tale fatto è stato commesso a-OMISSIS-in data -OMISSIS- e la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile in data -OMISSIS- (tali informazioni sono riportate nel certificato del Casellario giudiziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, cfr. doc. 3 della produzione del Ministero resistente).
5.3. Per ciò che concerne la valutazione del fatto di reato costituito dalla -OMISSIS-, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ si tratta di una fattispecie che, pur se contravvenzionale e non grave con riferimento alla pena edittale, oltre a provocare un forte allarme sociale, è connotata da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, in quanto suscettibile di mettere a rischio l'incolumità dei cittadini: la giurisprudenza è costante nel ritenere che il reato di -OMISSIS- deve essere oggetto di un serio apprezzamento, in quanto volto a garantire una tutela anticipata della pubblica incolumità; detto reato, pertanto, giustifica di per sé il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza, rilevandone la portata offensiva nell'ambito del giudizio comparativo compiuto dall'Amministrazione (ex multis, Consiglio di Stato, parere n. 702 del 4 aprile 2022, e Sez. I, n. 780/2020; Tar Lazio, Sez. V bis, n. 3026/2022). Inoltre, è stato altresì osservato che si tratta di un fatto che denota un'insensibilità al rispetto delle norme del Codice della strada, insensibilità che è stata causa, negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad intervenire con misure via via sempre più incisive, fino ad introdurre anche una fattispecie autonoma per la diversa ipotesi dell'omicidio stradale (previsto e punito dall'art. -OMISSIS- inserito con la legge n. 41/2016), al fine di aggravare il trattamento sanzionatorio dei -OMISSIS- (ex multis, Tar Lazio, Sez. V bis, n. 9022 del 4 luglio 2022 e precedenti ivi richiamati) ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis ,13 aprile 2023, n. 6380).
5.4. Il fatto di reato compiuto dalla parte ricorrente, peraltro, assume rilevanza ai fini della valutazione cui era chiamata l’Amministrazione ministeriale, essendo stato compiuto nel decennio antecedente alla presentazione dell’istanza, quindi nel c.d. “periodo di osservazione”, cui devono riferirsi tale valutazione, che va tarata sulla condotta del richiedente, assunta come fatto storico indicativo della condizione del soggetto che aspira ad ottenere la cittadinanza italiana.
5.5. Risultano prive di pregio, poi, le censure con le quali la parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del gravato provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, sull’assunto che il Ministero resistente si sarebbe limitato ad apprezzare la risalente condanna per -OMISSIS-, senza svolgere un giudizio globale sulla sua personalità.
In proposito, è sufficiente osservare che “ la -OMISSIS-, come già osservato, è connotata da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, in quanto suscettibile di mettere a rischio l'incolumità dei cittadini; ragion per cui un solo singolo episodio di tal fatta è più che sufficiente a giustificare la determinazione gravata ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis ,13 aprile 2023, n. 6380) e che “ lo stabile inserimento socio-economico del richiedente non rappresenta, in ogni caso, un elemento degno di speciale merito e in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato; esso è infatti solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, n. 8050/2023; n. 6720/2021, n. 3896/2021; T.A.R. Lazio, sez. V- bis , n. 20023/2023; 4295/2022 e 2945/2022).
6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve essere respinto siccome infondato.
7. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.