Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 1679/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.ti Raoul Scotto di Tella e Silvia Cordova) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino)
resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.05.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della CP_1 quale chiedeva il rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 21 gennaio 2025 per il deposito di note. La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% e ha, pertanto, diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data della visita collegiale (12 novembre 2021) (cfr. CTU in atti). Da qui l'accoglimento dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione
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P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal mese di novembre 2021; condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto. Termini Imerese, 22.01.2025 Il Giudice
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