Decreto cautelare 3 marzo 2022
Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
Decreto cautelare 31 marzo 2022
Ordinanza cautelare 22 aprile 2022
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 10317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10317 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10317/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02220/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2022, proposto da
Associazione Politica “Noi con L'Italia”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Filippo Degni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Agenzia delle Entrate, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione n. 6/Ben del 24 febbraio 2022 assunta dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, comunicata all'odierna ricorrente il 25 febbraio 2022, limitatamente alla parte in cui “respinge, per l'anno 2021, la richiesta di accesso ai benefici di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149” presentata all'Associazione politica “Noi con l'Italia” ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. b), e co. 2, del d.l. n. 149/2013, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per l'accertamento del diritto dell'Associazione politica “Noi con l'Italia” a partecipare alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'art. 12 del d.l. n. 149/2013 in misura corrispondente alla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disposta dai contribuenti a favore della odierna ricorrente per l'esercizio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la deliberazione n. 6/Ben del 24 febbraio 2022 assunta dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, comunicata all'odierna ricorrente il 25 febbraio 2022, limitatamente alla parte in cui “respinge, per l'anno 2021, la richiesta di accesso ai benefici di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149” presentata all'Associazione politica “Noi con l'Italia” ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. b), e co. 2, del d.l. n. 149/2013, chiedendo altresì l'accertamento del diritto dell'Associazione politica “Noi con l'Italia” a partecipare alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'art. 12 del d.l. n. 149/2013 in misura corrispondente alla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disposta dai contribuenti a favore della odierna ricorrente per l'esercizio 2022.
Si è costituita in giudizio la Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio del 23 marzo 2022 è stata respinta l’istanza cautelare.
Con nota depositata in data 9 aprile 2025 la parte ricorrente ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, stante l’espressa dichiarazione in tal senso formalizzata dalla parte ricorrente.
L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO