Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/02/2026, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02488/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09707/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9707 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LI NI Nel Mondo Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Martini Tayler, Circo Equestre di dell'Acqua Rodolfo, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto n. 705 del 25.06.2024 a firma del Direttore Generale del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, recante l’assegnazione dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) per le attività dell’anno 2024, per l’ambito “Imprese di produzione di circo”, di cui all’art. 31, comma 1, D.M. 27 luglio 2017;
nonché per quanto occorrer possa:
- di tutti gli atti ivi richiamati, in quanto lesivi, nonché di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 gennaio 2025:
- del decreto n. 1666 del 19.11.2024 a firma del Direttore Generale del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, recante l’assegnazione dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) per le attività dell’anno 2024, per l’ambito “Imprese di produzione di circo”, di cui all’art. 31, comma 1, D.M. 27 luglio 2017, a seguito della intervenuta ulteriore dotazione finanziaria;
nonché dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:
- del decreto n. 705 del 25.06.2024 a firma del Direttore Generale del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, recante l’assegnazione dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) per le attività dell’anno 2024, per l’ambito “Imprese di produzione di circo”, di cui all’art. 31, comma 1, D.M. 27 luglio 2017;
nonché per quanto occorrer possa:
- di tutti gli atti ivi richiamati, in quanto lesivi, nonché di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il dott. LU DO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 24 settembre 2024 e depositato il 25 settembre 2024, LI NI nel Mondo Coop. a r.l. ha impugnato il decreto n. 705 del 25 giugno 2024, a firma del Direttore Generale del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, recante l’assegnazione dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) per le attività dell’anno 2024, per l’ambito “Imprese di produzione di circo”, di cui all’art. 31, comma 1, D.M. 27 luglio 2017, affidando il gravame a un unico motivo così rubricato: “ Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 5 e 49 del D.M. 27 luglio 2017. Eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali, illogicità manifesta, contraddittorietà con atti presupposti. Violazione dell’art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241, per assoluto difetto di motivazione. Violazione dei principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e di trasparenza della pubblica amministrazione e del diritto di difesa ”.
1.1. Con il detto mezzo, parte ricorrente lamenta che in sede di determinazione del contributo FUS per l’anno 2024, annualità ricompresa nel triennio 2022-2023-2024, il resistente Ministero non avrebbe tenuto conto del tetto di decremento (pari al 70% della media ponderata dei contributi percepiti nel precedente triennio 2018-2021) normativamente previsto dall’art. 49, comma 2, D.M. 27 luglio 2017, con la conseguenza che, in luogo della somma effettivamente percepita di € 118.975,85, parte ricorrente avrebbe dovuto ottenere un importo non inferiore ad € 136.764,93, “ vale a dire quantomeno pari al settanta per cento (70%) della media ponderata dei contributi ottenuti nel corso del precedente triennio 2018-2021 corrispondente ad Euro 195.378,48 ” (così il ricorso a p. 8).
1.2. In ricorso (cfr. p. 9 e 10) si afferma altresì che “ il contributo di euro 118.975,85 si appalesa ingiustificabile anche in considerazione delle previsioni normative di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 5, D.M. 27 luglio 2017, posto che il contributo ingiustamente erogato è di gran lunga inferiore sia al deficit emergente dal bilancio di progetto per l’annualità 2024, pari ad Euro 218.335,00, sia al sessanta percento dei costi ammissibili di progetto sostenuti per il relativo anno, pari a Euro 482.285,00 ”.
1.3. Da ultimo, sempre con il mezzo in esame, si lamenta la carenza di motivazione del gravato provvedimento, il quale non consentirebbe di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base della liquidazione del contributo riconosciuto.
2. Il Ministero della Cultura si è costituito in resistenza il 4 ottobre 2024.
3. Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2024, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 15 gennaio 2025 e depositato il 30 gennaio 2025, LI NI nel Mondo Coop. a r.l. ha impugnato il decreto n. 1666 del 19 novembre 2024 a firma del Direttore Generale del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, recante l’assegnazione dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) per le attività dell’anno 2024, per l’ambito “Imprese di produzione di circo”, di cui all’art. 31, comma 1, D.M. 27 luglio 2017, a seguito della intervenuta ulteriore dotazione finanziaria, formulando un unico motivo così rubricato: “ Sulla illegittimità in via derivata del decreto direttoriale n. 1666 del 19.11.2024 in ragione dell’illegittimità del presupposto decreto direttoriale n. 705/2024 già impugnato con il ricorso introduttivo. Sulla illegittimità in via autonoma del decreto direttoriale n. 1666 del 19.11.2024 per violazione e/o erronea applicazione degli artt. 5 e 49 del D.M. 27 luglio 2017. Eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali, illogicità manifesta, contraddittorietà con atti presupposti. Violazione dell’art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241, per assoluto difetto di motivazione. Violazione dei principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e di trasparenza della pubblica amministrazione e del diritto di difesa ”.
4.1. Con tale mezzo sono riproposte le doglianze già articolate con il ricorso principale.
5. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 19 febbraio 2025.
6. All’udienza pubblica dell’11 novembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, occorre considerare che il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono stati notificati anche alle due imprese ricomprese nel medesimo sottoinsieme della ricorrente e dunque a tutti i controinteressati, attesa la previsione dell’art. 4, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017, recante “ Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 ”, secondo cui l’allocazione delle risorse avviene in base ai sottoinsiemi, formati, a loro volta, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del medesimo decreto, “ ai fini della valutazione comparativa dei progetti triennali secondo un criterio di omogeneità dimensionale ”.
8. Va respinta la doglianza secondo cui non sarebbe possibile ricostruire il percorso logico-giuridico che avrebbe condotto il resistente Ministero “ alla determinazione di un contributo pressoché dimezzato rispetto alla media del triennio precedente (2018-2021) ” (così il ricorso a p. 9), in quanto i gravati provvedimenti richiamano e applicano le modalità di calcolo dettagliatamente previste dal D.M. 27 luglio 2017, la cui corretta applicazione non è stata fondatamente revocata in dubbio dal ricorrente, se non per quanto riguarda il disposto dell’art. 49, comma 2 (sul quale v. subito in appresso).
9. Ciò posto, si osserva che parte ricorrente contesta la determinazione del contributo alla stessa riconosciuto, per le attività dell’anno 2024, affermando che, in base all’art. 49, comma 2 del richiamato D.M. 27 luglio 2017 (il quale, nella formulazione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. 25 ottobre 2021, dispone che “ Per ciascuna annualità di ogni triennio, il contributo assegnato non può essere comunque inferiore al settanta per cento della media dei contributi ottenuti nel corso del triennio precedente, qualora il soggetto sia stato già sostenuto nello stesso settore o in settori coerenti. Qualora, in applicazione dell’articolo 5 del presente decreto, si determini un contributo inferiore, lo stesso viene incrementato fino al raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente ”), l’amministrazione avrebbe dovuto prendere a riferimento la media ponderata dei contributi ottenuti nel triennio 2018 – 2021.
9.1. Al contrario, per parte resistente il triennio a cui fa riferimento il citato art. 49 corrisponde ai tre anni anteriori al 2024 (nei quali la parte ricorrente ha comunque usufruito di finanziamenti afferenti al FUS) e dunque al 2021, 2022 e 2023.
9.2. Ritiene il Collegio che, a fronte dell’apparente ambiguità del dato normativo del richiamato comma 2 dell’art. 49 (potendo essere la locuzione “triennio” interpretata tanto nel senso proposto dalla ricorrente che in quello auspicato dalla resistente), debba trovare applicazione il criterio ermeneutico dell’art. 12 delle Preleggi, nei termini in cui tale disposizione è interpretata dalla prevalente giurisprudenza, secondo cui soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario dell’analisi complessiva del testo, l’elemento letterale e l’intento del legislatore, insufficienti se utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, così che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità del testo da interpretare (così Cons. Stato, Sez. V, 18 luglio 2024, n. 6440).
9.3. Orbene, dall’analisi complessiva del testo del D.M. 27 luglio 2017 emerge che la locuzione “triennio” è utilizzata generalmente come richiamo al sistema di articolazione temporale del contributo per cui è causa (cfr. l’art. 3, comma 7, del D.M. 27 luglio 2017, che parla di “triennio 2018-2020”) e di regola accompagnata dall’espressione “di riferimento” (cfr. artt. 3, 5 e 24 del richiamato D.M. del 2017).
9.4. Del resto, l’articolazione triennale della concessione del contributo per cui è causa è confermata dalle disposizioni di legge e regolamentari successivamente intervenute e segnatamente dall’art. 183, comma 5, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (nel quale si legge, tra l’altro, che “ Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l’erogazione dei contributi per l’anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell’intero anno 2020 ”); dal D.M. 25 ottobre 2021, che disciplina l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione del contributo per il triennio 2022-2023-2024, nonché, da ultimo, per il triennio 2025-2027, in relazione al F.N.S.V., dal D.M. 23 dicembre 2024.
9.5. Per converso, le disposizioni richiamate dall’amministrazione resistente non valgono a dimostrare l’assunto secondo cui “ l’articolato dispositivo relativo alle modalità di determinazione del contributo ” (cfr. p. 4 della memoria del 12 febbraio 2025) dovrebbe condurre a interpretare il termine utilizzato dall’art. 49, comma 2, come sinonimo di “tre anni”, dal momento che non usano il termine triennio, ma, appunto, quello, diverso, di “annualità” (cfr., in particolare, l’art. 4, che parla di “annualità precedenti”, nonché l’allegato D, che, in luogo dell’espressione “triennio” usa quella di “tre annualità precedenti”).
9.6. Alla stregua delle indicazioni testuali provenienti dalla piana lettura del richiamato D.M. 27 luglio 2017, l’interpretazione sistematica proposta da parte resistente, secondo cui “ la ratio degli aggiustamenti ex art. 49 del D.M. 27 luglio 2017, dunque, risponde ad una finalità di coerenza complessiva del sistema di incentivazione, evitando che i destinatari subiscano sperequazioni rispetto alle annualità immediatamente precedenti all’anno di contribuzione di riferimento ” (cfr. p. 4 della memoria del 12 febbraio 2025), non può, in assenza di appigli testuali, trovare seguito, atteso che il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della “ mens legis ” non può consentire all’interprete di correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono, nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è preordinata e non già incompatibile con il sistema normativo, come nell’ipotesi – la cui ricorrenza non è stata dimostrata nel caso di specie – di evidente incostituzionalità (Cass. civ., sez. lav., 14 ottobre 2016, n. 20808, nonché Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2025, n. 921).
9.7. In questo senso, l’interpretazione dell’art. 49, comma 2, del D.M. 27 luglio 2017 proposta dalla ricorrente, oltre a risultare in linea con quanto “ desumibile dalla connessione fra i singoli disposti ” (cfr. la già richiamata Cons. Stato, 921/2025) del detto D.M., non appare in radice irragionevole, né incompatibile con la finalità della disposizione del comma 3 del medesimo art. 49, ricostruita richiamando anche il comma 2 oggetto del presente giudizio, da Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2021, n. 3852, come preordinata al “ condiviso obiettivo di evitare sperequazioni in danno di tutti i partecipanti, nel passaggio dal triennio 2015-2017 al triennio 2018-2020 ”.
9.8. Nei termini che precedono, il ricorso è dunque meritevole di accoglimento, con obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi, prendendo a riferimento, nell’applicazione dell’art. 49, comma 2, del D.M. 27 luglio 2017, il triennio di riferimento precedente a quello in cui si inserisce l’annualità 2024 (e dunque il triennio 2018-2020, salvo quanto si dirà nel paragrafo successivo) e non già le tre annualità precedenti al 2024.
9.8.1. Spetta all’amministrazione, in esecuzione della presente sentenza, e tenuto conto della disciplina dell’anno 2021 in deroga alla programmazione triennale (leggendosi nella memoria dell’amministrazione del 12 ottobre 2024, a p. 8, il riferimento al triennio 2018-2020 esteso al 2021), individuare le annualità del triennio 2018-2020, ovvero 2018-2021, da prendere a riferimento per il calcolo della media rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 49, comma 2, del D.M. 27 luglio 2017 come sopra interpretato, dal momento che la deduzione di parte resistente secondo cui parte ricorrente avrebbe “falsato” i calcoli della media delle contribuzioni del triennio non computando l’annualità 2020, non è accompagnata dalla prova che, ove computata, la detta annualità avrebbe fatto venir meno l’interesse al ricorso, portando, in ipotesi, il 70% della media delle contribuzioni conseguite nel triennio 2018-2020, ovvero 2018-2021, a un valore complessivamente inferiore a quello del contributo per il 2024 riconosciuto con i provvedimenti gravati con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti.
10. Non merita, viceversa, seguito, il rilievo di parte ricorrente secondo cui “ il contributo di Euro 118.975,85 si appalesa ingiustificabile anche in considerazione delle previsioni normative di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 5, D.M. 27 luglio 2017 ” (cfr., da ultimo, p. 8 del ricorso per motivi aggiunti), dal momento che, per quanto condivisibilmente eccepito dall’amministrazione resistente, l’art. 5, commi 11 e 12, del D.M. 27 luglio 2017, individua nel deficit e nel valore del sessanta percento dei costi ammissibili di progetto un limite massimo per l’assegnazione del contributo (utilizzando la formula “ non può essere superiore a ”) e non contiene il riconoscimento di un ipotetico diritto ad ottenere un contributo di importo pari al valore del deficit o al valore del sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto (cfr. p. 10 della memoria del 12 ottobre 2024).
11. In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto nei termini che precedono.
12. Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità e della novità delle questioni oggetto del presente giudizio, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ON NG, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
LU DO OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU DO OR | ON NG |
IL SEGRETARIO