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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 772 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. ssa Mariateresa Bussi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 772 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SANDRI GIUSEPPE Parte_1
contro con il patrocinio dell'avv. MARELLO MAURIZIO Controparte_1
Avente ad oggetto: azione di rivendica.
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
Voglia il Tribunale Ill.mo, riservate eventuali istanze istruttorie a sensi art. 183 VI comma c.p.c., accertare la proprietà esclusiva del terreno sito nel Comune di Verduno NCT F7 n. 202 e 161, in capo al Sig. Pt_1
e, conseguentemente, condannare il a reintegrare il Sig. nella piena disponibilità
[...] Controparte_1 Parte_1 della sua proprietà sita in Comune di Verduno NCT F7 n. 202 e 161, occupata illegittimamente e senza titolo, libera da cose ed opere ivi esistenti.
In merito alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto,
Voglia il Tribunale Ill.mo,
In via preliminare processuale
Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva del convenuto in quanto in terreni oggetto della domanda riconvenzionale sono ubicati nell'ambito territoriale di altro Comune (Comune di Verduno) e conseguentemente respingere la domanda riconvenzionale ex adverso proposta. Nel merito in via principale
Accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda riconvenzionale ex adverso proposta a sensi del disposto di cui all'art. 42 bis TU Decreto del Presidente della Repubblica 08/06/2001 n. 327 e conseguentemente respingere la domanda riconvenzionale ex adverso proposta.
Nel merito in via subordinata
Accertare e dichiarare che la domanda riconvenzionale è infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente respingere la domanda riconvenzionale ex adverso proposta.
Con il favore delle spese”.
Per parte convenuta
“ In via preliminare: per le causali dedotte in atti sospendere il procedimento per difetto di preventiva “mediazione” obbligatoria nel caso di specie e condizione di procedibilità dell'azione;
Nel merito: per le causali dedotte in atti e deducende, respingere le domande tutte di parte attrice proposte nei confronti del convenuto Controparte_1
In via riconvenzionale: per le causali dedotte in atti e deducende, accertare e dichiarare che il in Controparte_1 persona del Sindaco pro-tempore, è divenuto proprietario esclusivo, per effetto di usucapione, dell'area su cui insiste il sedime stradale attuale ( secondo l'attuale tracciato) della strada comunale denominata “dei Castagni” con riferimento alla porzione di terreno di cui ai mappali NCT F7 n.202 e 161 formalmente intestati al Sig. con ogni conseguenza di Parte_1 legge ivi compreso l'ordine alla competente Agenzia del territorio di effettuare in favore del predetto Comune di CP_1 la relativa trascrizione;
In via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere della prova incombente su parte attrice, ammettere le prove per interpello, testi e Ctu su quanto dedotto nel presente atto che ci si riserva di meglio articolare e capitolare. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi in materia diretta e contraria. con vittoria di spese ed onorari tutti, I.V.A. e C.P.A. rifuse, e sentenza esecutiva”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 21/02/2023 ha riassunto avanti al Tribunale ordinario il giudizio Parte_1 che aveva promosso contro il e, ove occorrendo contro il , Controparte_1 Controparte_2 avanti al Tribunale Regionale per il Piemonte, giudizio conclusosi con la sentenza n. 790/2022 pubblicata il 04/10/2022 che aveva statuito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo a favore del
Giudice Ordinario.
con atto di citazione in riassunzione ha dedotto di essere proprietario del terreno con Parte_1 annesso fabbricato agricolo sito nel Comune di Verduno distinto a NCT al Foglio 7 n. 202 (già 144) e
161; che, prospiciente alla proprietà di si trova la strada Comunale del Comune di Parte_1 CP_1 denominata “Dei Castagni”; che l'originario confine catastale della proprietà di con la citata strada Pt_1 segna anche il confine tra il Comune di Verduno (a nord) e il Comune di (a sud). CP_1 Inoltre, ha dedotto che negli anni, il tracciato della strada comunale “Dei Costagni” è stato Pt_1 modificato a discapito della proprietà del ricorrente. Il Comune di ha realizzato l'asfaltatura CP_1 della strada anche su porzione del fondo di proprietà del ricorrente come da doc. 14 relazione tecnica
Geom. . Per_1
Con comparsa costitutiva 26.05.2023 si costituiva in giudizio il contestando Controparte_1
l'omissione della mediazione obbligatoria e chiedendo, in via riconvenzionale, l'acquisizione per intervenuta usucapione della porzione dei mappali di proprietà dell'attore F7 n. 202 e 161 perché facenti parte da oltre 20 anni dell'attuale tracciato della strada comunale “dei Castagni”.
Con ordinanza il giudice disponeva effettuarsi il tentativo di mediazione obbligatoria;
l'attore avviava la procedura di mediazione. Il ritualmente invitato, non si presentava ed il mediatore Controparte_1 dava atto del rifiuto di aderire alla mediazione da parte del CP_1
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice all'udienza di ammissione prove, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di p.c., trattenendo poi la causa a decisione.
La domanda di rivendica proposta dall'attore merita accoglimento.
Parte attrice ha proposto la domanda di rivendica chiedendo la condanna del a Controparte_1 reintegrarlo nella piena disponibilità della Sua proprietà sita nel Comune di Verduno
Requisiti per l'azione di rivendica ex art. 948 c.c. sono che da una parte che il soggetto spossessato che propone la domanda di rivendica sia proprietario del bene e dall'altra parte che il soggetto che si trova nel possesso del bene non ne abbia i titoli giustificativi.
In ordine al primo requisito risulta provata la proprietà dei beni da parte dell'attore.
In particolare: sulla provenienza del mappale F 7 n. 161 risulta documentalmente provato che il mappale
F7 n. 161 è pervenuto all'attore per successione del padre che, con il testamento Persona_2 olografo del 08/09/1991 depositato e pubblicato il 03/12/1996 a cura del Notaio Dott. Persona_3
Rep. 33802 Fasc. 16709, ha nominato unico erede. Si veda a tal proposito l'atto di deposito Parte_1
e pubblicazione del testamento olografo di (doc. 3), la dichiarazione di successione di Persona_2 del 16/12/1996 n. 24 vol 624 (doc. 4), la nota di trascrizione del 28/12/1996 RG 7705 Persona_2
RP 5806 del testamento olografo di favore di dell'08.09.1991 (doc. 15), Persona_2 Parte_1 la nota di trascrizione del 07/02/1997 RG 1074 RP 824 della denuncia di successione di Persona_2
a favore di (doc. 16), la nota di trascrizione del 18/07/2002 RG 5422 RP 4020 a favore di Parte_1
della scrittura privata di costituzione di vincolo del 21/06/2002 – atto rogito Notaio Parte_1
(doc. 17), la nota di trascrizione del 12/02/2024 RG 1146 RP 921 di accettazione tacita Persona_4 dell'eredità di a favore di (doc. 18). Persona_2 Parte_1
In ordine alla provenienza del mappale F7 n. 202, risulta che tale mappale è la risultanza delle variazioni catastali e della soppressione dei mappali F7 n. 194 e 144. Il foglio 7 n. 194 è stato acquistato dal Sig. dalla Provincia di Cuneo con atto Rog. Parte_1 Per_5
dell'08/04/2008 Rep. 50410 Racc. 1725 (doc. 5 e 19); il F.7 n. 144 è pervenuto all'attore Persona_6
per causa di morte in forza del citato testamento olografo del padre Parte_1 Persona_2
La particella F.7 n. 161 è rimasta invariata.
In ordine al secondo requisito, come osservato da parte attrice, il Comune di risulta occupare CP_1 illegittimamente parte dei mappali siti nel Comune di Verduno NCT F7 n. 202 e 161 in quanto proprio in questa causa propone domanda di usucapione. Inoltre, come menzionato dall'attore, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 735 del 19.01.2015 ha sancito il principio secondo la quale “posto che
l'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisizione dell'area da parte dell'amministrazione, il privato cittadino può pretenderne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto di proprietà e di chiedere il risarcimento del danno”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si può ritenere provata la domanda di parte attrice.
La domanda di usucapione proposta dal Comune di in via riconvenzionale, non può trovare CP_1 accoglimento. Infatti, l'eccezione di parte attrice in ordine alla legittimazione attiva del CP_1
a proporre la domanda di usucapione, è assorbente e dirimente la questione. Infatti, è
[...] documentalmente provato che i mappali NCT f 7 n. 202 e 161 si trovano nel territorio del Comune di
Verduno e non nel territorio del Comune di CP_1
Come osservato da parte attrice il è Ente autonomo territoriale dello Stato Italiano che esercita CP_1
i propri poteri amministrativi e la propria sfera di azione esclusivamente e limitatamente nell'ambito del proprio territorio.
Da ciò ne deriva che il Comune di non è legittimato ad usucapire aree che fanno parte del CP_1 territorio di altro Comune.
Per questi motivi
la domanda in via riconvenzionale non può trovare accoglimento.
Resta assorbita ogni altra questione.
Sulle spese del giudizio.
Le spese del giudizio, stante le questioni affrontate, la peculiarità della fattispecie e la natura di questa causa e considerato l'esito della controversia devono essere liquidate, come in dispositivo per Euro
5.077,00, oltre rimborso forfettario, anticipazioni, c.p.a. ed iva come per legge e poste a carico della parte soccombente.
Le spese di mediazione devono essere poste a carico di parte convenuta per Euro 450,00 oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva come per legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: ACCERTA e DICHIARA la proprietà esclusiva del terreno sito nel Comune di Verduno NCT F7 n. 202
e 161, in capo al Sig. e per l'effetto Parte_1
CONDANNA il a reintegrare il Sig. nella piena disponibilità della Controparte_1 Parte_1 sua proprietà sita in Comune di Verduno NCT F7 n. 202 e 161,
ACCERTA e DICHIARA la mancanza di legittimazione attiva del e per l'effetto Controparte_1
RESPINGE la domanda riconvenzionale proposta.
DICHIARA TENUTA e CONDANNA parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in Euro 5.527,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre c.p.a. ed iva come per legge, ed oltre anticipazioni.
Asti, 23.05.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Mariateresa Bussi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. ssa Mariateresa Bussi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 772 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SANDRI GIUSEPPE Parte_1
contro con il patrocinio dell'avv. MARELLO MAURIZIO Controparte_1
Avente ad oggetto: azione di rivendica.
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
Voglia il Tribunale Ill.mo, riservate eventuali istanze istruttorie a sensi art. 183 VI comma c.p.c., accertare la proprietà esclusiva del terreno sito nel Comune di Verduno NCT F7 n. 202 e 161, in capo al Sig. Pt_1
e, conseguentemente, condannare il a reintegrare il Sig. nella piena disponibilità
[...] Controparte_1 Parte_1 della sua proprietà sita in Comune di Verduno NCT F7 n. 202 e 161, occupata illegittimamente e senza titolo, libera da cose ed opere ivi esistenti.
In merito alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto,
Voglia il Tribunale Ill.mo,
In via preliminare processuale
Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva del convenuto in quanto in terreni oggetto della domanda riconvenzionale sono ubicati nell'ambito territoriale di altro Comune (Comune di Verduno) e conseguentemente respingere la domanda riconvenzionale ex adverso proposta. Nel merito in via principale
Accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda riconvenzionale ex adverso proposta a sensi del disposto di cui all'art. 42 bis TU Decreto del Presidente della Repubblica 08/06/2001 n. 327 e conseguentemente respingere la domanda riconvenzionale ex adverso proposta.
Nel merito in via subordinata
Accertare e dichiarare che la domanda riconvenzionale è infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente respingere la domanda riconvenzionale ex adverso proposta.
Con il favore delle spese”.
Per parte convenuta
“ In via preliminare: per le causali dedotte in atti sospendere il procedimento per difetto di preventiva “mediazione” obbligatoria nel caso di specie e condizione di procedibilità dell'azione;
Nel merito: per le causali dedotte in atti e deducende, respingere le domande tutte di parte attrice proposte nei confronti del convenuto Controparte_1
In via riconvenzionale: per le causali dedotte in atti e deducende, accertare e dichiarare che il in Controparte_1 persona del Sindaco pro-tempore, è divenuto proprietario esclusivo, per effetto di usucapione, dell'area su cui insiste il sedime stradale attuale ( secondo l'attuale tracciato) della strada comunale denominata “dei Castagni” con riferimento alla porzione di terreno di cui ai mappali NCT F7 n.202 e 161 formalmente intestati al Sig. con ogni conseguenza di Parte_1 legge ivi compreso l'ordine alla competente Agenzia del territorio di effettuare in favore del predetto Comune di CP_1 la relativa trascrizione;
In via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere della prova incombente su parte attrice, ammettere le prove per interpello, testi e Ctu su quanto dedotto nel presente atto che ci si riserva di meglio articolare e capitolare. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi in materia diretta e contraria. con vittoria di spese ed onorari tutti, I.V.A. e C.P.A. rifuse, e sentenza esecutiva”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 21/02/2023 ha riassunto avanti al Tribunale ordinario il giudizio Parte_1 che aveva promosso contro il e, ove occorrendo contro il , Controparte_1 Controparte_2 avanti al Tribunale Regionale per il Piemonte, giudizio conclusosi con la sentenza n. 790/2022 pubblicata il 04/10/2022 che aveva statuito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo a favore del
Giudice Ordinario.
con atto di citazione in riassunzione ha dedotto di essere proprietario del terreno con Parte_1 annesso fabbricato agricolo sito nel Comune di Verduno distinto a NCT al Foglio 7 n. 202 (già 144) e
161; che, prospiciente alla proprietà di si trova la strada Comunale del Comune di Parte_1 CP_1 denominata “Dei Castagni”; che l'originario confine catastale della proprietà di con la citata strada Pt_1 segna anche il confine tra il Comune di Verduno (a nord) e il Comune di (a sud). CP_1 Inoltre, ha dedotto che negli anni, il tracciato della strada comunale “Dei Costagni” è stato Pt_1 modificato a discapito della proprietà del ricorrente. Il Comune di ha realizzato l'asfaltatura CP_1 della strada anche su porzione del fondo di proprietà del ricorrente come da doc. 14 relazione tecnica
Geom. . Per_1
Con comparsa costitutiva 26.05.2023 si costituiva in giudizio il contestando Controparte_1
l'omissione della mediazione obbligatoria e chiedendo, in via riconvenzionale, l'acquisizione per intervenuta usucapione della porzione dei mappali di proprietà dell'attore F7 n. 202 e 161 perché facenti parte da oltre 20 anni dell'attuale tracciato della strada comunale “dei Castagni”.
Con ordinanza il giudice disponeva effettuarsi il tentativo di mediazione obbligatoria;
l'attore avviava la procedura di mediazione. Il ritualmente invitato, non si presentava ed il mediatore Controparte_1 dava atto del rifiuto di aderire alla mediazione da parte del CP_1
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice all'udienza di ammissione prove, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di p.c., trattenendo poi la causa a decisione.
La domanda di rivendica proposta dall'attore merita accoglimento.
Parte attrice ha proposto la domanda di rivendica chiedendo la condanna del a Controparte_1 reintegrarlo nella piena disponibilità della Sua proprietà sita nel Comune di Verduno
Requisiti per l'azione di rivendica ex art. 948 c.c. sono che da una parte che il soggetto spossessato che propone la domanda di rivendica sia proprietario del bene e dall'altra parte che il soggetto che si trova nel possesso del bene non ne abbia i titoli giustificativi.
In ordine al primo requisito risulta provata la proprietà dei beni da parte dell'attore.
In particolare: sulla provenienza del mappale F 7 n. 161 risulta documentalmente provato che il mappale
F7 n. 161 è pervenuto all'attore per successione del padre che, con il testamento Persona_2 olografo del 08/09/1991 depositato e pubblicato il 03/12/1996 a cura del Notaio Dott. Persona_3
Rep. 33802 Fasc. 16709, ha nominato unico erede. Si veda a tal proposito l'atto di deposito Parte_1
e pubblicazione del testamento olografo di (doc. 3), la dichiarazione di successione di Persona_2 del 16/12/1996 n. 24 vol 624 (doc. 4), la nota di trascrizione del 28/12/1996 RG 7705 Persona_2
RP 5806 del testamento olografo di favore di dell'08.09.1991 (doc. 15), Persona_2 Parte_1 la nota di trascrizione del 07/02/1997 RG 1074 RP 824 della denuncia di successione di Persona_2
a favore di (doc. 16), la nota di trascrizione del 18/07/2002 RG 5422 RP 4020 a favore di Parte_1
della scrittura privata di costituzione di vincolo del 21/06/2002 – atto rogito Notaio Parte_1
(doc. 17), la nota di trascrizione del 12/02/2024 RG 1146 RP 921 di accettazione tacita Persona_4 dell'eredità di a favore di (doc. 18). Persona_2 Parte_1
In ordine alla provenienza del mappale F7 n. 202, risulta che tale mappale è la risultanza delle variazioni catastali e della soppressione dei mappali F7 n. 194 e 144. Il foglio 7 n. 194 è stato acquistato dal Sig. dalla Provincia di Cuneo con atto Rog. Parte_1 Per_5
dell'08/04/2008 Rep. 50410 Racc. 1725 (doc. 5 e 19); il F.7 n. 144 è pervenuto all'attore Persona_6
per causa di morte in forza del citato testamento olografo del padre Parte_1 Persona_2
La particella F.7 n. 161 è rimasta invariata.
In ordine al secondo requisito, come osservato da parte attrice, il Comune di risulta occupare CP_1 illegittimamente parte dei mappali siti nel Comune di Verduno NCT F7 n. 202 e 161 in quanto proprio in questa causa propone domanda di usucapione. Inoltre, come menzionato dall'attore, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 735 del 19.01.2015 ha sancito il principio secondo la quale “posto che
l'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisizione dell'area da parte dell'amministrazione, il privato cittadino può pretenderne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto di proprietà e di chiedere il risarcimento del danno”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si può ritenere provata la domanda di parte attrice.
La domanda di usucapione proposta dal Comune di in via riconvenzionale, non può trovare CP_1 accoglimento. Infatti, l'eccezione di parte attrice in ordine alla legittimazione attiva del CP_1
a proporre la domanda di usucapione, è assorbente e dirimente la questione. Infatti, è
[...] documentalmente provato che i mappali NCT f 7 n. 202 e 161 si trovano nel territorio del Comune di
Verduno e non nel territorio del Comune di CP_1
Come osservato da parte attrice il è Ente autonomo territoriale dello Stato Italiano che esercita CP_1
i propri poteri amministrativi e la propria sfera di azione esclusivamente e limitatamente nell'ambito del proprio territorio.
Da ciò ne deriva che il Comune di non è legittimato ad usucapire aree che fanno parte del CP_1 territorio di altro Comune.
Per questi motivi
la domanda in via riconvenzionale non può trovare accoglimento.
Resta assorbita ogni altra questione.
Sulle spese del giudizio.
Le spese del giudizio, stante le questioni affrontate, la peculiarità della fattispecie e la natura di questa causa e considerato l'esito della controversia devono essere liquidate, come in dispositivo per Euro
5.077,00, oltre rimborso forfettario, anticipazioni, c.p.a. ed iva come per legge e poste a carico della parte soccombente.
Le spese di mediazione devono essere poste a carico di parte convenuta per Euro 450,00 oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva come per legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: ACCERTA e DICHIARA la proprietà esclusiva del terreno sito nel Comune di Verduno NCT F7 n. 202
e 161, in capo al Sig. e per l'effetto Parte_1
CONDANNA il a reintegrare il Sig. nella piena disponibilità della Controparte_1 Parte_1 sua proprietà sita in Comune di Verduno NCT F7 n. 202 e 161,
ACCERTA e DICHIARA la mancanza di legittimazione attiva del e per l'effetto Controparte_1
RESPINGE la domanda riconvenzionale proposta.
DICHIARA TENUTA e CONDANNA parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in Euro 5.527,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre c.p.a. ed iva come per legge, ed oltre anticipazioni.
Asti, 23.05.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Mariateresa Bussi