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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/10/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7226/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 433 ss. c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 7226/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 30.05.2025 ha proposto appello nei confronti della Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1441/2025 del 19.05.2025, dolendosi del capo della pronuncia con cui era stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite, nonostante l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale impugnato, emesso il 03.12.2024 dalla Polizia
pagina 1 di 4 locale del per asserita violazione dell'art. 142 commi 2, 7 CdS. Controparte_1
L'appellante ha impugnato il capo della decisione che ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite, nonostante il rigetto dell'opposizione ed in assenza di adeguata motivazione a sostegno di tale pronuncia;
ha rilevato che il Giudice aveva disatteso sia l'art. 91 c.p.c., che impone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, sia l'art. 92 comma 2 c.p.c., che consente la compensazione, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in casi determinati, mentre la sentenza appellata non aveva precisato le ragioni che giustificavano la decisione sulle spese.
L'appellante ha, quindi, concluso per la riforma parziale della sentenza impugnata, in relazione al capo relativo alle spese di lite, chiedendo la condanna del alla rifusione delle Controparte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. All'udienza del 25.09.2025 il Giudice, preso atto della mancata costituzione della parte appellata e verificata la regolarità della notificazione dell'atto d'appello, dichiarava la contumacia del
[...]
. CP_1
Il processo veniva istruito documentalmente e discusso oralmente alla medesima udienza.
La parte appellante rinunciava alla lettura del dispositivo in udienza, e pertanto il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando la pubblicazione della sentenza mediante il deposito nel fascicolo telematico del dispositivo (in allegato al verbale d'udienza) e della motivazione.
3. Il gravame è fondato.
La sentenza appellata ha accolto il ricorso di primo grado, evidenziando l'infondatezza delle argomentazioni svolte dal e annullando il verbale impugnato. CP_1
Il Giudice di Pace, nella parte espositiva, ha giustificato le ragioni della compensazione delle spese, richiamando le recenti pronunce di legittimità e la “particolarità della fattispecie”, intendendo verosimilmente riferirsi ad una ipotesi non comune o non frequente. Non ha invece offerto una motivazione coerente con il disposto dell'art. 92 comma 2 c.p.c., che individua espressamente tre ipotesi: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamenti giurisprudenziali rispetto alle questioni dirimenti.
Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato illegittimo l'art. 92 comma 2
c.p.c. in relazione alla mancata previsione, in caso di soccombenza totale, del potere del giudice di compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, anche in casi ulteriori rispetto a quelli ivi previsti a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione pagina 2 di 4 dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre
2014, n. 162, disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Si riporta la massima: È costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n.
162/2014, nella parte in cui – stabilendo che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di «soccombenza reciproca», nelle sole ipotesi nominate di «assoluta novità della questione trattata» o di «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – non prevede che la compensazione, totale o parziale, possa essere disposta anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle nominativamente tipizzate nella norma, nel senso di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità.
Il giudice delle leggi ha ravvisato nelle “gravi ed eccezionali ragioni” un ulteriore motivo di compensazione, purché esse siano adeguatamente menzionate nel provvedimento, escludendo tale evenienza “in base alla natura della lite dedotta in causa (nella specie, una controversia di lavoro) e alla condizione soggettiva di "parte debole" di una delle parti processuali”.
Nel caso di specie non sono configurabili le altre cause previste dalla norma (soccombenza reciproca, novità della questione o mutamento di giurisprudenza); occorre pertanto chiedersi in quale categoria far rientrare la “particolarità” della fattispecie trattata, ovvero se sussistano altre “gravi ed eccezionali ragioni”, seppur non esplicitate.
Già in precedenza si riteneva che “la decisione di compensazione, totale o parziale, delle spese di lite per «giusti motivi» dovesse comunque dare conto della relativa statuizione mediante argomenti specificamente riferiti a questa ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione del merito, si risolvano in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare tale compensazione delle spese” (Cass. S.U., sentenza 30 luglio 2008, n. 20598).
La mancata indicazione di qualsivoglia circostanza riguardante sia il merito della vicenda, sia gli aspetti processuali, consente di escludere anche l'ipotesi di sussistenza di gravi e circostanziate ragioni impeditive del principio di causalità sancito dall'art. 91 c.p.c..
In conclusione, in presenza di integrale soccombenza del la decisione impugnata Controparte_1 risulta sostanzialmente non solo priva di esplicazione diretta delle ragioni giustificative dell'integrale compensazione delle spese di lite, ma anche priva di indiretto riscontro nella motivazione.
4. Per quanto esposto, il capo della decisione sulle spese va riformato, con condanna del di CP_1
pagina 3 di 4 al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in forza del principio di CP_1 soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del danno accertato (fino ad € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'appello e riforma la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1441/2025 del 19.05.2025, condannando il al pagamento, in favore di delle spese di lite di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 43,50 per esborsi ed € 460,00 per compensi (oltre IVA,
CPA e 15 % per spese generali), per il primo grado di giudizio, nonché in € 64,50 per esborsi ed €
662,00 per compensi (oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali), per il presente grado di appello.
Bologna, 25 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 433 ss. c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 7226/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 30.05.2025 ha proposto appello nei confronti della Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1441/2025 del 19.05.2025, dolendosi del capo della pronuncia con cui era stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite, nonostante l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale impugnato, emesso il 03.12.2024 dalla Polizia
pagina 1 di 4 locale del per asserita violazione dell'art. 142 commi 2, 7 CdS. Controparte_1
L'appellante ha impugnato il capo della decisione che ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite, nonostante il rigetto dell'opposizione ed in assenza di adeguata motivazione a sostegno di tale pronuncia;
ha rilevato che il Giudice aveva disatteso sia l'art. 91 c.p.c., che impone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, sia l'art. 92 comma 2 c.p.c., che consente la compensazione, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in casi determinati, mentre la sentenza appellata non aveva precisato le ragioni che giustificavano la decisione sulle spese.
L'appellante ha, quindi, concluso per la riforma parziale della sentenza impugnata, in relazione al capo relativo alle spese di lite, chiedendo la condanna del alla rifusione delle Controparte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. All'udienza del 25.09.2025 il Giudice, preso atto della mancata costituzione della parte appellata e verificata la regolarità della notificazione dell'atto d'appello, dichiarava la contumacia del
[...]
. CP_1
Il processo veniva istruito documentalmente e discusso oralmente alla medesima udienza.
La parte appellante rinunciava alla lettura del dispositivo in udienza, e pertanto il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando la pubblicazione della sentenza mediante il deposito nel fascicolo telematico del dispositivo (in allegato al verbale d'udienza) e della motivazione.
3. Il gravame è fondato.
La sentenza appellata ha accolto il ricorso di primo grado, evidenziando l'infondatezza delle argomentazioni svolte dal e annullando il verbale impugnato. CP_1
Il Giudice di Pace, nella parte espositiva, ha giustificato le ragioni della compensazione delle spese, richiamando le recenti pronunce di legittimità e la “particolarità della fattispecie”, intendendo verosimilmente riferirsi ad una ipotesi non comune o non frequente. Non ha invece offerto una motivazione coerente con il disposto dell'art. 92 comma 2 c.p.c., che individua espressamente tre ipotesi: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamenti giurisprudenziali rispetto alle questioni dirimenti.
Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato illegittimo l'art. 92 comma 2
c.p.c. in relazione alla mancata previsione, in caso di soccombenza totale, del potere del giudice di compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, anche in casi ulteriori rispetto a quelli ivi previsti a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione pagina 2 di 4 dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre
2014, n. 162, disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Si riporta la massima: È costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n.
162/2014, nella parte in cui – stabilendo che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di «soccombenza reciproca», nelle sole ipotesi nominate di «assoluta novità della questione trattata» o di «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – non prevede che la compensazione, totale o parziale, possa essere disposta anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle nominativamente tipizzate nella norma, nel senso di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità.
Il giudice delle leggi ha ravvisato nelle “gravi ed eccezionali ragioni” un ulteriore motivo di compensazione, purché esse siano adeguatamente menzionate nel provvedimento, escludendo tale evenienza “in base alla natura della lite dedotta in causa (nella specie, una controversia di lavoro) e alla condizione soggettiva di "parte debole" di una delle parti processuali”.
Nel caso di specie non sono configurabili le altre cause previste dalla norma (soccombenza reciproca, novità della questione o mutamento di giurisprudenza); occorre pertanto chiedersi in quale categoria far rientrare la “particolarità” della fattispecie trattata, ovvero se sussistano altre “gravi ed eccezionali ragioni”, seppur non esplicitate.
Già in precedenza si riteneva che “la decisione di compensazione, totale o parziale, delle spese di lite per «giusti motivi» dovesse comunque dare conto della relativa statuizione mediante argomenti specificamente riferiti a questa ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione del merito, si risolvano in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare tale compensazione delle spese” (Cass. S.U., sentenza 30 luglio 2008, n. 20598).
La mancata indicazione di qualsivoglia circostanza riguardante sia il merito della vicenda, sia gli aspetti processuali, consente di escludere anche l'ipotesi di sussistenza di gravi e circostanziate ragioni impeditive del principio di causalità sancito dall'art. 91 c.p.c..
In conclusione, in presenza di integrale soccombenza del la decisione impugnata Controparte_1 risulta sostanzialmente non solo priva di esplicazione diretta delle ragioni giustificative dell'integrale compensazione delle spese di lite, ma anche priva di indiretto riscontro nella motivazione.
4. Per quanto esposto, il capo della decisione sulle spese va riformato, con condanna del di CP_1
pagina 3 di 4 al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in forza del principio di CP_1 soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del danno accertato (fino ad € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'appello e riforma la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1441/2025 del 19.05.2025, condannando il al pagamento, in favore di delle spese di lite di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 43,50 per esborsi ed € 460,00 per compensi (oltre IVA,
CPA e 15 % per spese generali), per il primo grado di giudizio, nonché in € 64,50 per esborsi ed €
662,00 per compensi (oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali), per il presente grado di appello.
Bologna, 25 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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