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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/07/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria
Pia De Benedictis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2349 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliata in Roma, Via Valadier Parte_1 C.F._1
n. 53, presso lo studio dell'Avv. ROBERTO ALLEGRA che la rappresenta per delega in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore domiciliato per legge in Roma, Via Ciro il Grande n. 21
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. in data 6/12/2023 la ricorrente in epigrafe contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, che aveva negato la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80; conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al CP_1 giudice del lavoro l'accertamento delle condizioni sanitarie con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
Affermando di essere in possesso dei requisiti sanitari richiesti la ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale che: CP_1
- affermi il diritto dell'istante all' (L. 18/80 E Controparte_2
508/88), previo espletamento di CTU;
1 - condanni il convenuto a corrispondere in favore dell'istante i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione;
- condanni il convenuto alla liquidazione delle spese di lite.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha affermato di essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80, deducendo l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio del 7/11/2023 nel procedimento
N.R.G. 850/2022 a causa del non corretto inquadramento del quadro patologico che la affliggeva.
L' , ritualmente citato, restava contumace. CP_1
Disposta una consulenza medico legale, all'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, lette le note di trattazione scritta, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
In via preliminare deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP, la contestazione risulta depositata ritualmente il 10.11.2023 e che la presente opposizione è stata depositata nei 30 giorni successivi.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione” (così Cassazione civile sez. VI,
06/04/2022, n.11199, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto all'indennità di accompagnamento condannando al pagamento della prestazione).
Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna di al pagamento “dei ratei mensili maturati e maturandi” della prestazione richiesta, CP_1 dovendo il presente accertamento essere limitato alla verifica in ordine alla sussistenza del requisito sanitario.
Nel merito parte ricorrente ha illustrato in maniera specifica i motivi per i quali ritiene erronea la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non avendo questi correttamente considerato la complessa condizione psicopatologica da cui è affetta la ricorrente che, per la gravità clinica e significatività medico-legale, determina una rilevante ripercussione sull'autonomia della perizianda.
In particolare non ha chiarito come, possa la ricorrente, con un residuo visivo di 1/100 all'occhio sinistro e di 1/20 all'occhio destro, condizione questa che rasenta la cecità totale, a mantenere quel grado di autonomia minimo per poter essere definita autosufficiente.
2 Tali motivi sono stati oggetto di attenta valutazione da parte del CTU nominato in questo giudizio, dott. il quale ha accertato che possiede i requisiti Per_1 Parte_1 previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80, seppur a far data dal 27/11/2024.
Ciò in quanto a seguito di una ulteriore visita oculistica con annesso esame campimetrico è stata messa in evidenza una grave riduzione concentrica del campo visivo, occhio sinistro spento, incerta percezione della luce all'occhio destro con percezione del motu manu ed atrofia ottica bilaterale.
Conseguentemente ha ritenuto sussistere le condizioni per valutare la cecità della signora di grado pressochè totale. Pt_1
Il CTU ha poi chiarito che la consulenza tecnica del dottor , basata sulla Per_2 documentazione presentata all'epoca dalla parte ricorrente, non dovrebbe essere considerata errata da un punto di vista medico legale, poiché nella documentazione medica presentata al pregresso consulente tecnico non era presente l'integrazione campimetrica dello studio della funzione visiva della paziente, che ha contribuito, invece, a determinare il convincimento dell'attuale CTU.
Come noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100%, risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, occorre verificare l'oggettiva impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere gli atti della vita quotidiana, non risultando sufficiente la mera difficoltà nel realizzare i suddetti atti e con la precisazione che l'accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 04/06/2021 n. 15620).
Con specifico riferimento alla deambulazione, la S.C. ha precisato che «nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata
3 (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente
e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore» (Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n. 20819).
Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente, devono essere integralmente recepiti, anche considerando che non sono stati oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, deve, pertanto, essere accolta la domanda attorea volta al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80, a decorrere da novembre 2024.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che l'accertamento della sussistenza del diritto con decorrenza successiva rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa ed anche alla visita da parte della Commissione medica costituisca grave motivo ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Si ritiene, infine, che non possa applicarsi in favore di parte ricorrente l'esonero dalle spese previsto dall'art. 152 disp att. c.p.c., dal momento che la dichiarazione allegata al ricorso, seppur riferita all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, come richiesto dalla legge, ovvero al 2022, indica una soglia reddituale superiore al limite previsto per legge.
L'integrale compensazione rende, pertanto, equo che i compensi spettanti al CTU, liquidati con separato decreto, siano posti a carico di entrambe le parti in solido tra loro, da ripartirsi nei rapporti interni nella misura del 50% a carico della parte ricorrente e del 50% a carico dell' . CP_1
PQM
ACCERTA il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18 del 1980, a decorrere dal mese di novembre 2024;
COMPENSA tra le parti le spese di lite;
PONE a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, da ripartirsi nei rapporti interni nella misura del 50% a carico di parte ricorrente e del 50% a carico di , CP_1 liquidate con separato decreto
Civitavecchia, 02/07/2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
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