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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/12/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, discussa e decisa all'udienza del 26/06/2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. GRAZIOLI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato a margine del ricorso in appello;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. MECCARIELLO TERESA, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellato
FATTO
Con atto di citazione in appello, il impugnava la Parte_1 sentenza n. 718/2024 del Giudice di Pace di Airola (con la quale era stato accolto il ricorso proposto per l'annullamento del verbale di accertamento di violazione del
Codice della Strada n. BIS 97/2024 elevato il 21.03.2024 per la violazione dell'art. 126 bis C.d.S.) ribadendo preliminarmente l'eccezione di incompetenza funzionale
(erroneamente rigettata dal Giudice di primo di grado), quindi riproponendo le
1 argomentazioni già rese nel primo grado di giudizio a sostegno dell'infondatezza dell'avversa opposizione.
si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata, in particolare deducendo che l'eccezione di incompetenza territoriale non era stata richiamata dalla controparte in sede di prima udienza, né in sede di precisazione delle conclusioni, quindi richiamando anche in questa sede le argomentazioni a sostegno della sua infondatezza, nonché quelle a sostegno della fondatezza della propria opposizione, ivi incluse le istanze istruttorie articolate in primo grado ed ivi disattese.
Richiesta e disposta la trattazione scritta della prima udienza, essendo stato già acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, ed esaminate le note d'udienza depositate da ambo le parti (che precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi atti), la causa può essere direttamente decisa.
DIRITTO
L'appello è fondato e, per l'effetto, merita accoglimento.
Nel verbale impugnato, infatti, era dato espressamente leggere “L'opposizione si propone innanzi al G.d.P. del luogo in cui è stata commessa l'infrazione” e - per giurisprudenza pacifica di legittimità - che si condivide:
“l'opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, quando l'illecito sia di tipo omissivo (ndr. come nel caso in esame), deve essere proposta innanzi al giudice territorialmente competente per il luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che è stata invece omessa;
-pertanto, al fine di concentrare in un unico giudizio la competenza a conoscere di tutte le opposizioni alle sanzioni riferite al medesimo fatto, ove sia irrogata al proprietario dell'autoveicolo la sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di fornire i dati del conducente all'organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell'art. 126-bis, comma
2, del cod. strada, la competenza a conoscere della relativa opposizione appartiene al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati (cfr. Cass. 20988/2019), che nel caso di specie è il
Giudice di pace di Trebisacce davanti al quale vanno rimesse le parti del procedimento in epigrafe….” (cfr. parte motiva della ordinanza n. 38570 del 2021 – opportunamente
2 indicata dall'appellante, nonché in senso conforme, ex multis, Cass. n. 20988 del
6.8.2019 ivi espressamente richiamata).
Pur volendo soprassedere sul fatto che trattasi di competenza inderogabile, non ci si può esimere dall'evidenziare che – diversamente da quanto sostenuto da parte appellata
– detta eccezione veniva espressamente ribadita dall'odierno appellante alla prima udienza celebrata dinanzi al Giudice di Pace (cfr. note di trattazione scritta da considerarsi parte integrante del verbale di udienza del 26.6.2024, regolarmente inserite nel fascicolo d'ufficio di primo grado acquisito).
La sentenza impugnata, quindi, deve essere totalmente riformata con rimessione degli atti al Giudice di Pace competente.
Sul punto, infatti, si condividono le compiute argomentazioni rese dalla Cassazione nella ordinanza n. 13439 del 1.7.2020, secondo la quale: “Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.” (cfr. in senso conforme Cass. n. 22958 del
12.11.2010 e Cass. n. 10566 del 4.7.2003, ex multis).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo in applicazione del D.M. 147/22, considerato che l'appellante non richiedeva anche la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così decide:
3 1. In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 718/2024 del Giudice di Pace di Airola e, per l'effetto, ne dichiara l'incompetenza;
2. Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Teramo ed assegna alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente per procedere alla riassunzione del giudizio;
3. Condanna al rimborso in favore del Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in € 91,50 per C.U. e diritti ed in € 462,00 per onorari (di cui € 131,00 per la fase di studio, €
131,00 per la fase introduttiva ed € 200,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge
Benevento, 01/12/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
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