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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14398/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14398 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Maurizio Falchi. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
Comune di Milano, in persona del sindaco p.t., con gli avv.ti Antonello Mandarano, Maria Rosa
Sala e Vincenza Palmieri.
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con la parte convenuta in epigrafe:
“Nel merito: accertare la violazione della normativa sulla mobilità nella pubblica amministrazione posta in essere da parte della resistente, dichiarare l'illiceità e l'infondatezza, oltre che l'erroneità dell'eccezione sollevata nel diniego e, per l'effetto, dichiarare la disponibilità al trasferimento all'Agenzia delle Entrate del ricorrente, secondo e per gli effetti della selezione superata, disponendo il definitivo trasferimento presso la l'Agenzia delle Entrate”.
Costituitasi con memoria difensiva, la parte convenuta ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
***
1. Con il presente ricorso l'attore ha contestato il provvedimento con cui il Comune di Milano, all'esito di una procedura di mobilità, ha espresso il proprio diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento, sulla base del motivato parere negativo della direzione di appartenenza del dipendente, poiché il trasferimento avrebbe determinato una carenza di organico superiore al 20% nell'Area degli Istruttori – profilo professionale Istruttore dei Servizi Tecnici, corrispondente a quella posseduta dal richiedente.
2. Ad avviso della difesa attorea, il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto (cfr. pag. 4 del ricorso):
1 - ai fii della valutazione della carenza di organico, “per Ente è da intendersi l'ente titolare del rapporto di lavoro, cioè il Comune di Milano, non la diramazione settoriale come dichiarato da controparte, la quale afferma che la carenza sia da attribuire esclusivamente alla Direzione Rigenerazione Urbana, quindi tale valutazione di carenza di personale settoriale non incide minimamente sulle soglie di legge”;
- il diniego “poggia su una valutazione errata”;
- la necessità dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza non è più applicabile per gli enti con più di 100 dipendenti.
3. Le doglianze attoree nono possono trovare accoglimento per le ragioni che si illustrano di seguito.
4. Innanzitutto, per effetto dell'intervento operato dal legislatore nel 2021, il passaggio diretto di personale ad altro ente è stato svincolato dal previo assenso dell'amministrazione di appartenenza
(previsto dalla precedente formulazione della norma) ad eccezione delle tre ipotesi tassativamente indicate nell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165/2001.
4.1. Ed invero, in forza dell'art. 30, co. 1, è tuttora richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza “nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente”.
4.2. Ebbene, la vicenda in esame rientra in una delle indicate tre ipotesi tassative, tenuto conto che il
Comune di Milano (ente locale con un numero di dipendenti superiore a 500) ha espresso il proprio parere negativo al trasferimento avendo verificato che detto trasferimento avrebbe determinato una carenza di organico superiore al 20% nell'Area degli Istruttori – profilo professionale Istruttore dei
Servizi Tecnici, corrispondente a quella dell'attore.
4.3. In tal senso, deve ritenersi che l'assenso del Comune fosse necessario ai fini del trasferimento di causa.
5. Tanto evidenziato non può nemmeno darsi seguito alle obiezioni con cui l'attore ha censurato la valutazione di carenza di personale operata dal Comune.
5.1. Ed invero, stando alla documentazione allegata alla memoria (all. nn. 4, 4a, 4b, 4c, 8, 8a), il
Comune, in ossequio alle modalità definite nella nota esplicativa del 3.2.203 (all. n. 5), ha riscontrato che: Parte
- alla data del 31.12.2023 il personale IST in servizio presso la risulta composto da 65 unità;
- alla data del 15.11.2024 il personale IST in servizio presso la DRU risulta composto da 54 unità; Parte
- il fabbisogno di personale IST ulteriore per l'anno 2024 indicato dalla risulta di 24 unità;
- il totale delle unità IST necessarie per l'anno 2024 nell'ambito della DRU è pari a 89 unità (65 + 24); Parte
- la quota del 20%, calcolata sul totale delle unità (n. 89) IST necessarie per la per l'anno 2024 è pari a 18 unità; Parte
- è quindi pari a 71 unità (89 -18) la soglia minima di personale in servizio presso la al di sotto
2 della quale la legge prevede la possibilità, per l'ente di appartenenza del dipendente, di negare la mobilità del richiedente.
5.2. Poiché alla data 15.11.2024, in cui è pervenuta al Comune di Milano la richiesta di mobilità dell'attore da parte di Agenzia delle Entrate, il personale IST in servizio (al netto dei cessati, trasferiti, Parte etc.) presso la era composto da complessive 54 unità, inferiori alla soglia minima calcolata di 71 unità, nell'ambito della suddetta Direzione è stata riscontrata la “carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente” che, in conformità al citato art. 30, comma 1, ha determinato il parere negativo alla mobilità.
5.3. Appare inoltre irrilevante l'eccezione dell'attore secondo cui la carenza doveva essere valutata in relazione al Comune e non alla diramazione settoriale.
5.4. Infatti, la carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente è stata riscontrata anche con riferimento al personale IST in servizio alla data del 15.11.2024 presso il Comune nel suo complesso, atteso che: Co
- alla data del 31.12.2023 il personale in servizio presso tutte le Direzioni comunali risulta composto da 344 unità (all. nn. 11, 11b alla memoria);
- alla data del 15.11.2024 il personale IST in servizio presso tutte le Direzioni comunali risulta composto da 303 unità (all. nn. 11a, 11b);
- il fabbisogno di personale IST per il triennio 2024 – 2026 comunicato entro il 15.01.2024 da tutte le
Direzioni Comunali su richiesta della Direzione Centrale Risorse Umane in data 22.12.2024 (doc. 9) risulta di 252 unità (docc. 10, 10a, 10b, 10c), per cui per il solo 2024 risulta di 84 unità (252: 3).
- il totale delle unità con il profilo professionale sopra citato necessarie per l'anno 2024 nell'ambito di tutte le Direzioni comunali è risultato pari a n. 428 unità (344 + 84);
- la quota del 20%, calcolata sul totale delle unità (428) con profilo professionale di IST necessarie per tutte la Direzioni comunali per l'anno 2024 è risultata pari a 86 unità;
- è stata quindi determinata in 342 unità (428 - 86) la soglia minima di personale in servizio presso tutte le Direzioni comunali al di sotto della quale la legge prevede la possibilità, per l'ente di appartenenza, di esprimere parere negativo sulla mobilità del richiedente;
5.5. Poiché alla data 15.11.2024, in cui è pervenuta al Comune di Milano la richiesta di mobilità dell'attore da parte di Agenzia delle Entrate, il personale IST in servizio (al netto dei cessati, trasferiti, etc.) presso tutte le Direzioni comunali era composto da complessive 303 unità, inferiori alla soglia minima calcolata di n. 342 unità, è stata riscontrata la “carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente” che, in conformità al citato art. 30, comma 1, ha determinato il parere negativo alla mobilità.
6. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il provvedimento di diniego deve ritenersi legittimo.
7. Del resto, appare irrilevante che (come adombrato in ricorso) nell'anno in esame il Comune abbia
3 concesso diversi nulla osta al trasferimento di altri dipendenti.
Ed invero, la domanda formulata in ricorso attiene esclusivamente alla validità del provvedimento di diniego impugnato, a prescindere dalle vicende involgenti soggetti diversi dall'attore.
In ogni caso, come si è detto, nelle ipotesi tassative individuate dal citato art. 30 (in cui rientra la fattispecie di causa) rimane in capo all'amministrazione di appartenenza il potere di negare l'assenso al trasferimento.
8. Di conseguenza, le domande attoree vanno tutte rigettate.
9. La natura della vicenda e la decisione (anche fondata sull'analisi di dati che non erano nella diretta disponibilità di parte attrice) giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta le domande della parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 03.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
4
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14398 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Maurizio Falchi. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
Comune di Milano, in persona del sindaco p.t., con gli avv.ti Antonello Mandarano, Maria Rosa
Sala e Vincenza Palmieri.
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con la parte convenuta in epigrafe:
“Nel merito: accertare la violazione della normativa sulla mobilità nella pubblica amministrazione posta in essere da parte della resistente, dichiarare l'illiceità e l'infondatezza, oltre che l'erroneità dell'eccezione sollevata nel diniego e, per l'effetto, dichiarare la disponibilità al trasferimento all'Agenzia delle Entrate del ricorrente, secondo e per gli effetti della selezione superata, disponendo il definitivo trasferimento presso la l'Agenzia delle Entrate”.
Costituitasi con memoria difensiva, la parte convenuta ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
***
1. Con il presente ricorso l'attore ha contestato il provvedimento con cui il Comune di Milano, all'esito di una procedura di mobilità, ha espresso il proprio diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento, sulla base del motivato parere negativo della direzione di appartenenza del dipendente, poiché il trasferimento avrebbe determinato una carenza di organico superiore al 20% nell'Area degli Istruttori – profilo professionale Istruttore dei Servizi Tecnici, corrispondente a quella posseduta dal richiedente.
2. Ad avviso della difesa attorea, il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto (cfr. pag. 4 del ricorso):
1 - ai fii della valutazione della carenza di organico, “per Ente è da intendersi l'ente titolare del rapporto di lavoro, cioè il Comune di Milano, non la diramazione settoriale come dichiarato da controparte, la quale afferma che la carenza sia da attribuire esclusivamente alla Direzione Rigenerazione Urbana, quindi tale valutazione di carenza di personale settoriale non incide minimamente sulle soglie di legge”;
- il diniego “poggia su una valutazione errata”;
- la necessità dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza non è più applicabile per gli enti con più di 100 dipendenti.
3. Le doglianze attoree nono possono trovare accoglimento per le ragioni che si illustrano di seguito.
4. Innanzitutto, per effetto dell'intervento operato dal legislatore nel 2021, il passaggio diretto di personale ad altro ente è stato svincolato dal previo assenso dell'amministrazione di appartenenza
(previsto dalla precedente formulazione della norma) ad eccezione delle tre ipotesi tassativamente indicate nell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165/2001.
4.1. Ed invero, in forza dell'art. 30, co. 1, è tuttora richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza “nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente”.
4.2. Ebbene, la vicenda in esame rientra in una delle indicate tre ipotesi tassative, tenuto conto che il
Comune di Milano (ente locale con un numero di dipendenti superiore a 500) ha espresso il proprio parere negativo al trasferimento avendo verificato che detto trasferimento avrebbe determinato una carenza di organico superiore al 20% nell'Area degli Istruttori – profilo professionale Istruttore dei
Servizi Tecnici, corrispondente a quella dell'attore.
4.3. In tal senso, deve ritenersi che l'assenso del Comune fosse necessario ai fini del trasferimento di causa.
5. Tanto evidenziato non può nemmeno darsi seguito alle obiezioni con cui l'attore ha censurato la valutazione di carenza di personale operata dal Comune.
5.1. Ed invero, stando alla documentazione allegata alla memoria (all. nn. 4, 4a, 4b, 4c, 8, 8a), il
Comune, in ossequio alle modalità definite nella nota esplicativa del 3.2.203 (all. n. 5), ha riscontrato che: Parte
- alla data del 31.12.2023 il personale IST in servizio presso la risulta composto da 65 unità;
- alla data del 15.11.2024 il personale IST in servizio presso la DRU risulta composto da 54 unità; Parte
- il fabbisogno di personale IST ulteriore per l'anno 2024 indicato dalla risulta di 24 unità;
- il totale delle unità IST necessarie per l'anno 2024 nell'ambito della DRU è pari a 89 unità (65 + 24); Parte
- la quota del 20%, calcolata sul totale delle unità (n. 89) IST necessarie per la per l'anno 2024 è pari a 18 unità; Parte
- è quindi pari a 71 unità (89 -18) la soglia minima di personale in servizio presso la al di sotto
2 della quale la legge prevede la possibilità, per l'ente di appartenenza del dipendente, di negare la mobilità del richiedente.
5.2. Poiché alla data 15.11.2024, in cui è pervenuta al Comune di Milano la richiesta di mobilità dell'attore da parte di Agenzia delle Entrate, il personale IST in servizio (al netto dei cessati, trasferiti, Parte etc.) presso la era composto da complessive 54 unità, inferiori alla soglia minima calcolata di 71 unità, nell'ambito della suddetta Direzione è stata riscontrata la “carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente” che, in conformità al citato art. 30, comma 1, ha determinato il parere negativo alla mobilità.
5.3. Appare inoltre irrilevante l'eccezione dell'attore secondo cui la carenza doveva essere valutata in relazione al Comune e non alla diramazione settoriale.
5.4. Infatti, la carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente è stata riscontrata anche con riferimento al personale IST in servizio alla data del 15.11.2024 presso il Comune nel suo complesso, atteso che: Co
- alla data del 31.12.2023 il personale in servizio presso tutte le Direzioni comunali risulta composto da 344 unità (all. nn. 11, 11b alla memoria);
- alla data del 15.11.2024 il personale IST in servizio presso tutte le Direzioni comunali risulta composto da 303 unità (all. nn. 11a, 11b);
- il fabbisogno di personale IST per il triennio 2024 – 2026 comunicato entro il 15.01.2024 da tutte le
Direzioni Comunali su richiesta della Direzione Centrale Risorse Umane in data 22.12.2024 (doc. 9) risulta di 252 unità (docc. 10, 10a, 10b, 10c), per cui per il solo 2024 risulta di 84 unità (252: 3).
- il totale delle unità con il profilo professionale sopra citato necessarie per l'anno 2024 nell'ambito di tutte le Direzioni comunali è risultato pari a n. 428 unità (344 + 84);
- la quota del 20%, calcolata sul totale delle unità (428) con profilo professionale di IST necessarie per tutte la Direzioni comunali per l'anno 2024 è risultata pari a 86 unità;
- è stata quindi determinata in 342 unità (428 - 86) la soglia minima di personale in servizio presso tutte le Direzioni comunali al di sotto della quale la legge prevede la possibilità, per l'ente di appartenenza, di esprimere parere negativo sulla mobilità del richiedente;
5.5. Poiché alla data 15.11.2024, in cui è pervenuta al Comune di Milano la richiesta di mobilità dell'attore da parte di Agenzia delle Entrate, il personale IST in servizio (al netto dei cessati, trasferiti, etc.) presso tutte le Direzioni comunali era composto da complessive 303 unità, inferiori alla soglia minima calcolata di n. 342 unità, è stata riscontrata la “carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente” che, in conformità al citato art. 30, comma 1, ha determinato il parere negativo alla mobilità.
6. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il provvedimento di diniego deve ritenersi legittimo.
7. Del resto, appare irrilevante che (come adombrato in ricorso) nell'anno in esame il Comune abbia
3 concesso diversi nulla osta al trasferimento di altri dipendenti.
Ed invero, la domanda formulata in ricorso attiene esclusivamente alla validità del provvedimento di diniego impugnato, a prescindere dalle vicende involgenti soggetti diversi dall'attore.
In ogni caso, come si è detto, nelle ipotesi tassative individuate dal citato art. 30 (in cui rientra la fattispecie di causa) rimane in capo all'amministrazione di appartenenza il potere di negare l'assenso al trasferimento.
8. Di conseguenza, le domande attoree vanno tutte rigettate.
9. La natura della vicenda e la decisione (anche fondata sull'analisi di dati che non erano nella diretta disponibilità di parte attrice) giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta le domande della parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 03.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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